Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 10/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5233/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5233/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 9.10.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA C. BIAGI N.7 CAVA DE TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. PANZA
LUCIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente Parte_2 C.F._3
domiciliato in VIA C. BIAGI N.7 CAVA DE TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. PANZA
LUCIO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._4
VIA A. ORILIA, 18 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. TO
MA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_2 C.F._6
A. ORILIA, 18 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. TO
MA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
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MA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._5
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato Controparte_3 C.F._7
in VIA ZARA N. 72 84123 SALERNO, presso lo studio dell'Avv. TO
MA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._5
CONVENUTA
Oggetto: Divisione di beni.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea va dichiarata inammissibile per violazione del principio del ne bis in idem.
Invero, la domanda di scioglimento della comunione insistente sulla terrazza per cui è causa è già stata decisa con sentenza (di rigetto) del Tribunale di Salerno n. 3353/2017, passata in giudicato giusta certificazione del funzionario giudiziario del 5.10.2018.
Orbene, ai sensi dell'art. 2909 c.c. l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Nel caso di specie, gli attori sono aventi causa della parte originaria CP_4
(dante causa) che ha introdotto il giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno, poi
[...]
conclusosi con la menzionata sentenza passata in giudicato.
In particolare, gli attori hanno acquistato in data 11.12.2017, dagli eredi di CP_4
( e , il locale terraneo
[...] Persona_1 Controparte_5 Persona_2
sito in Cava De' Tirreni, diviso in due ambienti e pertinente cortile e, dunque, anche i diritti di comproprietà sulle parti comuni condominiali.
Pertanto, in considerazione della loro veste di aventi causa, sulla domanda di scioglimento della comunione della terrazza è scesa l'autorità di giudicato e la decisione di rigetto emessa dal Tribunale di Salerno non può più essere rimessa in discussione, in mancanza di allegazione di nuovi fatti successivi alla formazione del giudicato medesimo (nel caso di specie neanche prospettati).
Pagina 2 di 3 Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e vanno liquidati in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa, dell'attività esercitata e con riduzione del 50% del compenso per la pronuncia in rito.
Va, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria.
Invero, la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria non può essere accolta per la sua estrema genericità, non avendo l'istante minimamente assolto l'onere di allegazione e prova del pregiudizio che assume di aver sofferto a causa dell'imprudente iniziativa giudiziaria ex adverso intrapresa. In proposito, occorre tener presente che la facoltà concessa al giudice dall'art. 96 c.p.c., comma 1, di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività. Tale facoltà non trasforma, infatti, il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio realmente sofferto, senza assumere carattere sanzionatorio od afflittivo (cfr.
Cass. 35188/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda proposta dagli attori;
2) Condanna gli attori, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv.
Mariarosaria Milito, difensore dei convenuti dichiaratasi antistataria, che si liquidano
(tenuto conto della riduzione del 50%) in euro 2.538,50 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) Rigetta la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria avanzata da parte convenuta.
Così deciso in Nocera Inferiore, 09/01/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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