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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2044 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 9871/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del dott. Luigi Aprea ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 9871/2020 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo” e pendente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Parte_1
Rocco Crusco, presso il cui studio, sito in Scalea, al corso Mediterraneo n. 373, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1
in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Mario Angelino e dall'Avv. Raffaele
Guarino, presso il cui studio, sito in Sant'Antimo, alla via Piave n. 43, è elettivamente domiciliata
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 16.04.2025, le parti concludevano in conformità dei
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rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la società chiedeva Controparte_1
emettersi ingiunzione di pagamento, nei confronti della ditta individuale ” Parte_2
del valore di € 11.738,52, pari al corrispettivo non ancora versato per la Parte_3
fornitura di capi d'abbigliamento per i quali era stata emessa regolare fattura n. 141 del
3.02.2020, con pagamento suddiviso in tre rate da € 3.758,00 cadauna da effettuare a mezzo assegno bancario e con scadenze fissate al 30.06.2020, 30.07.2020 e 30.08.2020.
Notificato il decreto ingiuntivo n. 3281/2020, pubblicato il 18.09.2020, Parte_1
proponeva tempestiva opposizione deducendo: che la fattura commerciale prodotta in sede monitoria non fornisce nessuna prova degli ordinativi che sarebbero da lei stati effettuati e della consegna delle merci ivi indicate;
il disconoscimento della firma apposta sugli assegni ex adverso e prodotti in copia.
Tanto premesso ed esposto, concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la società che, contestando le argomentazioni poste a Controparte_1
base della proposta opposizione, assumeva che l'effettiva fornitura dei capi di abbigliamento indicati nella fattura era dimostrata, oltre che dalla fattura già prodotta, anche da n. 3 assegni bancari emessi da e risultati impagati, nonché dagli ordinativi effettuati per Parte_1
iscritto dall'opponente.
La causa veniva istruita mediante l'audizione di tre testi indicati dalla parte opposta ed era poi rinviata per le conclusioni e riservata in decisione all'udienza del 16.04.2025
L'opposizione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
E' ben noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda monitoria e sulle eccezioni proposte ex adverso, mentre l'eventuale riscontro dell'emissione del decreto ingiuntivo fuori dei casi previsti dalla legge non esclude il potere-dovere di pronunciare sulla domanda fatta valere con il ricorso per ingiunzione, sempreché sussistano la competenza e gli altri presupposti processuali, incidendo la prima questione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria. Inoltre, instaurandosi per effetto dell'opposizione il pieno contraddittorio, non si verifica alcuna
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inversione della condizione sostanziale delle parti, ciascuna delle quali assume la propria effettiva e naturale posizione, anche quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, nel senso che, mentre l'opposto mantiene la veste tipica di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto.
Avendo il ricorso monitorio la natura di speciale forma di esercizio dell'azione di condanna, caratterizzata dalla cognizione sommaria e meramente documentale del credito vantato, il giudizio instaurando a seguito della proposta opposizione ha per oggetto non solo la valutazione della sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti e richiesti dalla legge per la emanazione della ingiunzione, ma tutto il rapporto obbligatorio posto a fondamento del ricorso monitorio dal creditore, anche in assenza di espresse contestazioni ed allegazioni delle parti, derivando la cognizione del giudice adito dal potere dovere di esaminare il contenuto tipico del giudizio così come delineato dal legislatore.
Nel giudizio ordinario di cognizione, infatti, ai sensi dell'art. 167 comma 1 c.p.c., nella comparsa di risposta il convenuto deve “....proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fotti posti dall'attore a fondamento della domanda....”.
Con l'introduzione dell'onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti, chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non bisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
Ne consegue che l'opponente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è gravato dall'onere di contestazione specifica propria della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c. e laddove non ottemperi all'onere impostogli dall'art. 167 c.p.c. in ordine alla presa di posizione specifica sui fatti addotti dall'attore a fondamento della domanda, renderà pacifici in quanto non contestati i fatti addotti dall'avversario processuale a fondamento della domanda.
È poi noto che la fattura commerciale, in quanto documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene, non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza.
Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (Cass. Civ., Sez. III 23-06-1997, n. 5573; Cass. Civ., Sez. II, 23-07-1994).
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E tuttavia, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato costantemente espresso dalla Suprema Corte (cfr.; Cass. Civ., Sez. III 13-06-2006, n. 13651, Cass. Civ., Sez. III,
3.7.1998, n. 6502; Cass. Civ., Sez. II, 20-09-1999, n. 10160; Cass. Civ., Sez. II, 04-03-2003,
n. 3188; Cass. Civ., Sez. II, 20-05-2004, n. 9593), la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto.
Tanto premesso, nel caso di specie, risulta tra le parti controverso che la abbia CP_1
effettivamente eseguito la fornitura di capi d'abbigliamento per l'atelier ” di Parte_2
di cui, agendo in via monitoria, ha richiesto il pagamento del relativo Parte_1
corrispettivo.
Nello specifico, l'opponente ha disconosciuto la firma apposta sugli assegni risultati impagati, negando, dunque, di aver sottoscritto e consegnato gli stessi all'opposta.
Opina il giudicante che le risultanze probatorie abbiano dato pieno riscontro alla ricostruzione della vicenda allegata dall'opposta.
Difatti, nel corso del giudizio, parte opposta ha dato prova dell'effettiva sussistenza del rapporto di fornitura.
In primo luogo, ha prodotto copia degli ordinativi dei capi di abbigliamento Controparte_1
effettuati da nei confronti della società opposta (cfr. doc. n. 6 e n. 7 allegato alla Parte_1
comparsa di risposta di parte opposta).
In secondo luogo, un ulteriore elemento di riscontro dell'esistenza del credito azionato in via monitoria dalla è rappresentato dai n. 3 assegni bancari aventi valore complessivo CP_1
di € 11.738,52, emessi dalla in favore dell'opposta al 30.6.2020, al 30.7.2020, Parte_1
30.8.2020 e risultati impagati per difetto di provvista (cfr. doc n. 8 e n. 10 allegato alla comparsa di risposta di parte opposta). Trattandosi di titoli che rappresentano vere e proprie promesse unilaterali di pagamento, sono idonee anche a dispensare colui in favore del quale sono fatte dall'onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
Ebbene, ad ogni modo, le risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio hanno dato riscontro dell'effettiva fornitura della merce realizzata dalla alla CP_2 Pt_2
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e posta a fondamento della pretesa creditoria azionata in giudizio. Pt_2 Parte_3
Sul piano probatorio, i testi di parte opposta - , e Testimone_1 Testimone_2
– hanno fornito coerenti e precise dichiarazioni confermando l'esistenza del Testimone_3
rapporto di fornitura tra e la nonché dell'avvenuta fornitura dei capi Parte_1 CP_1
di abbigliamento indicati nella fattura agli atti.
In particolare, il teste escusso all'udienza dell'1.07.2024, ha riferito che dal Testimone_2
periodo precedente all'emergenza sanitaria da Covid-19 dell'anno 2019, aveva Parte_1
effettuato un ordine di circa 60 capi d'abbigliamento sulla base delle proprie esigenze di vendita (“…mi occupavo personalmente di effettuare gli ordini presso la signor che Pt_1
ha due negozi a Praia Mare, uno sul lungomare che è un atelier e un altro più interno in una traversa dove è stato effettuato l'ordine dei capi cerimonia. Era il periodo prima del Covid, estate 2019; …la signora in quell'occasione, dopo averle mostrato il campionario, Pt_1 procedeva all'ordine di circa 60 capi di vestiario da donna (vestiti lunghi o corti); …confermo che la signor al momento dell'ordine ha scelto i capi in base ai suoi gusti ed esigenze Pt_1 di vendita”) e, successivamente, verso la metà di febbraio del 2020 aveva richiesto un riassortimento dei capi già ordinati (“…ricordo precisamente che la signora mi Pt_1
chiamò al telefono per un “riassortimento” ma la invitai a mettersi in contatto direttamente con l cfr. dichiarazione testimoniale ). CP_1 Testimone_2
Quanto alle problematiche riscontrate circa il pagamento della merce consegnata, la teste
- escussa all'udienza del 20.12.2022 -, ha affermato che Testimone_1 Parte_1
aveva concordato un pagamento a mezzo assegno bancario da consegnare direttamente al corriere una volta ricevuta la merce ma, a seguito della consegna, il primo assegno era risultato scoperto ed erano poi sopraggiunte ulteriori difficoltà (“la signora pagava Pt_1
con assegni che consegnava al corriere, una volta ricevuta la merce”), (“…Il primo assegno all'incasso è risultato scoperto;
la signora richiedeva ulteriori dilazioni ed inviava nuovi assegni, anch'essi risultati scoperti;
..noi della siamo stati convocati dai carabinieri CP_1
perché gli assegni in questione sono risultati rubati in base alla documentazione fornita dalla banca” cfr. dichiarazione testimoniale di ). Testimone_1
I testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, l'esecuzione delle forniture relative alla merce ordinata e le problematiche relative al pagamento.
Per tale ragione, l'eccezione di sottoscrizione e, dunque, la circostanza che gli assegni siano stati o meno sottoscritti dall'opponente è del tutto irrilevante ai fini della decisione, in quanto dalle risultanze istruttorie è emersa, in modo certo ed univoco, la sussistenza del rapporto e la
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fondatezza del credito.
Ritenuta allora dimostrata, per le considerazioni di cui sopra, la fornitura dei capi d'abbigliamento riportate nella fattura n. 141 del 3.02.2020 emessa dalle e il CP_1
mancato pagamento della stessa, sono da considerarsi del tutto prive di pregio le argomentazioni difensive sostenute dalla opponente.
In conclusione, l'opposizione va pertanto integralmente rigettata.
Dal rigetto dell'opposizione deriva la conferma del decreto ingiuntivo, di cui va dichiarata l'esecutività.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 37/2018, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 ed all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte opposta (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M.).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• rigetta integralmente l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3281/2020, dichiarandolo esecutivo;
• condanna al pagamento, in favore della delle spese processuali, Parte_1 CP_1 che si liquidano in € 3.500,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Cortese Giampaolo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa in data 28/05/2025
IL GIUDICE
dott. Luigi Aprea
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