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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 752 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A
, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIUGNO Parte_1
ALESSIA
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. CAMARDA MARCELLA CP_1
- Appellato - All'udienza del 22/05/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 1519/2024 dell'8.04.2024 il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda proposta con ricorso depositato il 19.05.2021 da Parte_1
volta ad ottenere il riconoscimento della natura professionale della
[...] denunciata “tendinopatia cuffia rotatori spalla dx e sx ed epitrocleite bilaterale a grave incidenza funzionale”, in relazione alla quale deduceva di aver riportato un danno biologico del 25% per quale chiedeva condannarsi l' alla corresponsione della relativa CP_1 rendita. In particolare il Tribunale, facendo proprie le conclusioni rassegnate dal CTU, ha ritenuto che, sulla base dell'anamnesi effettuata e della documentazione in atti, non fosse evincibile alcun elemento che comprovasse l'esposizione ad un rischio idoneo a determinare l'insorgenza del quadro clinico denunciato, che appariva invece imputabile ad una “alterazione degenerativa cronica del sistema osteoarticolare, comune nei soggetti di pari età, specie se affetti da altre patologie invalidanti come l'eccesso ponderale, l'ipertensione arteriosa, il diabete mellito”; ha altresì soggiunto che
1 “l'attività specifica del ricorrente non presuppone l'esistenza di quanto ritenuto indispensabile dalla legislazione attuale per il riconoscimento di malattie tabellate come la movimentazione manuale dei carichi volta in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci, o il sovraccarico biomeccanico”; di tal che la patologia presentata dal ricorrente doveva ritenersi malattia comune, non correlata alla sua attività di lavoro. Avverso tale sentenza ha proposto appello la contestando Parte_1
l'accertamento dell'insussistenza del nesso causale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa: lamenta, in particolare, che il Tribunale aveva del tutto omesso di valutare, in merito alle concrete modalità di esplicazione dell'attività lavorativa, gli esiti della prova testimoniale dalla quale era emerso che durante la sua attività lavorativa (con la qualifica di cuoco dapprima dal 14 settembre 2013 al 9 giugno 2014 e poi dal 1 luglio 2015 al 17 novembre 2018), il era costretto a Parte_1 sollevare carichi di circa 25/30 chili durante turni di lavoro che si protraevano per circa 12-14 ore tutti i giorni ad eccezione del lunedì; soggiunge che, in base alle nuove tabelle delle malattie professionali approvate con DM 9 Aprile 2008, le patologie muscolo scheletriche sono tabellate in relazione a sollecitazioni biomeccaniche causate da movimenti ripetuti o posture incongrue dell'arto superiore, certamente ricorrenti nell'espletamento dell'attività lavorativa da lui svolta. L' ha resistito al gravame. CP_1
Istruita con CTU medica, all'udienza del 22/05/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** L'appello non può essere accolto. A fronte delle specifiche e circostanziate censure sollevate dall'appellante, è stato disposto il rinnovo dell'esame peritale, affinché il CTU valutasse la configurabilità o meno del dedotto nesso eziologico tra patologia lamentata ed attività di lavoro anche alla luce delle modalità esplicative di quest'ultima, così come riferite dai testi escussi nel giudizio di primo grado. In particolare, il teste , già collega del ha Testimone_1 Parte_1 dichiarato che “il ricorrente prendeva vari carichi di circa 25/30 chili (15/20 chili secondo il teste , n.d.e.), per esempio pentoloni carichi di cibo, e li trasportava per qualche metro. Tes_2
Inoltre faceva movimenti ripetitivi come quello per spadellare con padelle che con il cibo pesavano circa 10 chili. Si occupava anche di rifornire le dispense prelevando cassette di ortaggi, verdure ecc., e le celle frigorifere che contenevano per esempio le cassette di pesce, sempre per elevati numeri di persone. Effettuava turni di circa 12/14 ore con pausa di circa un'ora, ad eccezione del lunedì,
2 giorno di chiusura”; dichiarazioni, queste, confermate, con le precisazioni di cui sopra, dal teste . Testimone_3
Ebbene, a fronte di tali risultanze istruttorie, il CTU ha osservato che nella lista I delle nuove tabelle delle malattie professionali, concernente “le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità”, figurano le malattie da agenti fisici, tra cui quelle della spalla e del gomito (e nello specifico anche la tendinite del sovraspinoso ovvero della cuffia dei rotatori, e la epitrocleite), derivanti da “microtraumi e posture incongrue a carico degli arti superiori per attività eseguite con ritmi continui e ripetitivi per almeno la metà del tempo del turno lavorativo”. Venendo alla considerazione della specifica attività lavorativa svolta dall'appellante ha osservato che “l'attività di cuoco non obbliga il lavoratore a posture incongrue della testa, del tronco e degli arti superiori. In merito a movimenti ripetitivi (movimenti di carichi leggeri ad alta frequenza effettuati con gli arti superiori) si precisa che gli stessi rappresentano fattori di rischio per la salute se la mansione prevede cicli di lavoro ripetuti. Nel caso di specie i movimenti di spadellamento ed altri non hanno ripetitività nell'intero turno lavorativo e sicuramente non sono eseguiti a ritmi continui per almeno metà del tempo del turno lavorativo”. Ha inoltre osservato che, mentre il referto di visita specialistica del 13 Febbraio 2019 individua una “tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla destra”, il
[...]
ha individuato, invece, la spalla sinistra come quella più sollecitata da Pt_1 movimenti ripetitivi;
in ogni caso, a carico della spalla destra sono stati apprezzati segni di artrosi, patologia degenerativa che favorisce la tendinopatia;
ha, altresì, aggiunto che all'esito della visita fisiatrica effettuata il 19 novembre 2019 era stata diagnosticata al una periartrite bilaterale di spalla marcata a destra, Parte_1 all'evidenza non derivante dall'attività professionale ma che, a sua volta, poteva costituire causa autonoma della patologia lamentata;
per cui, “in assenza di un fattore di rischio valido eziologicamente idoneo a determinare la malattia denunciata… si ritiene che la stessa non è da ritenere tecnopatia professionale". Quanto poi alla epitrocleite bilaterale (c.d. “gomito del tennista”), riferisce il CTU che la stessa “è riconducibile alla lavorazioni svolte in modo non occasionale che comportano movimenti ripetuti dell'avambraccio e/o azioni di presa della mano con uso di forza;
la malattia è frequente nei lavoratori che svolgono attività ripetitive con impegno muscolare prevalentemente isometrico nell'avambraccio con flessione e pronazione… nel caso di specie l'attività di cuoco non espone il periziato a ciclici e ripetuti movimenti di pronazione della mano e di flessione delle dita del polso destro”. A tale stregua il CTU ha dunque escluso la natura professionale della patologia diagnosticata.
3 In risposta, infine, alle osservazioni sollevate dal consulente di parte appellante il CTU ha chiarito come i pesi che l'appellante avrebbe maneggiato nel corso della sua attività lavorativa non possono essere ricondotti al concetto di
“movimentazione manuale dei carichi”, intendendosi per tale l'azione di sollevare, deporre, spingere o spostare carichi che per le loro caratteristiche o conseguenze comportano per lo più rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico alla zona dorso lombare;
caratteristiche che non si rinvengono nelle attività svolte dal
[...]
Pt_1
Tali conclusioni appaiono perfettamente condivisibili, non essendo emersa dalla prova testimoniale quella continuità, sistematicità, ripetitività e frequenza dei movimenti degli arti superiori ai quali le tabelle professionali correlano in via presuntiva le patologie proprie del sistema osteo-articolare degli arti superiori;
né essendo emerse comunque, in concreto, modalità tali da comprovare l'eziologia professionale delle patologie accertate. La sentenza gravata va pertanto confermata. Malgrado la soccombenza l'appellante va esonerato dal pagamento delle spese processuali, stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c., in atti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 1519/2024 resa in data 8.04.2024 dal Tribunale di Palermo. Nulla sulle spese. Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Palermo in data 22.05.2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Cinzia Alcamo
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