Decreto cautelare 1 agosto 2017
Ordinanza cautelare 8 settembre 2017
Sentenza 4 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 04/04/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00371/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00546/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 546 del 2017, proposto da MA ES SS, TA ON e AN ON, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Di Ciollo, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Carducci N° 7;
contro
Comune di Sperlonga, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 57 del 26.04.2017, adottata dal dirigente UTC del comune di Sperlonga, con la quale viene richiamata l'ordinanza n. 43 del 28.04.2011, con la quale era stata ingiunta la demolizione di una recinzione, dell'installazione di un cancello e di una passerella di legno;
per il risarcimento del danno ex art. 30, comma 2, c.p.a., derivante dall’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. HE Di NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno impugnato – chiedendone l’annullamento - l’ordinanza 57 del 26.04.2017, adottata dal Comune di Sperlonga e notificata all’istante in data 27 maggio 2017, nella qualità di posseditrice e usufruttuaria, mentre ai nudi proprietari in data 22 maggio 2017, richiamante l’ordinanza n. 43 del 28.04.2011, resa dal Dirigente U.T.C. del Comune di Sperlonga, con la quale era stata ingiunta la demolizione di una recinzione, dell’installazione di un cancello e di una passerella in legno, perché in difformità rispetto al Permesso di Costruire n 14/2008, in Sperlonga Via Salette.
2. A fondamento del ricorso, hanno eccepito e lamentato l’erroneità dell’impugnata ordinanza, sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto.
I - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N 729/2011 DEL TAR LAZIO LATINA, A DEFINIZIONE DEL RIC. N 699/2011- INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPO DI ADEGUATEZZA E PROPORZIONALITÀ’ - DEVIAZIONE DALL’INTERESSE PUBBLICO IN VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno denunciato la violazione del giudicato, atteso che l’atto impugnato sarebbe stato emanato dall'Amministrazione in palese contrasto con la sentenza irrevocabile n. 729/2011, con la quale è stata accertata la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza n. 43/2011.
II - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA CONSIDERAZIONE CHE TRATTANDOSI DI DIFFORMITA’ PARZIALE IN ASSENZA DI ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N 14/08 NON POTEVA IRROGARSI LA SANZIONE DELLA DEMOLIZIONE CON RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI. TRAVISAMENTO E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ’. DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLE RAGIONI PER CUI NON è STATO IMPOSTO L'ELIMINAZIONE DELEL DIFFORMITA’ O LA FISCALIZZAZIONE DELLE DIFFORMITA. APPLICAZIONE DELL'ART. 34 D.P.R. N. 380 DEL 2001. OMESSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34 D.P.R. N. 380 DEL 2001.
Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti hanno lamentato che, nella specie, verrebbero in rilievo opere che non costituiscono aumento di superfici e volume.
Dunque, a dire della parte ricorrente, il Comune di Sperlonga non avrebbe considerato che, nel caso di specie, non verrebbe in rilievo un'ipotesi di difformità totale, ma di una difformità lievissima, quasi impercettibile, per cui non poteva procedersi all’irrogazione della sanzione della demolizione.
ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO. ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.83 E 10 E 22 DEL TU 380/2001 IN RELAZIONE L'ART.4, CO.7, LETT. C, DEL D.L. 5 OTTOBRE 1993 N.398 ED AGLI ARTT. 34 E 37 U.C. TU 880/2001. ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE. ARBITRARIETA'. DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED INESISTENZA DELLA MOTIVAZIONE.
Con ultimo motivo di ricorso, i ricorrenti si sono doluti del fatto che, nella specie, come è dato leggere dalla motivazione dello stesso provvedimento impugnato, sarebbe stato realizzato un muretto che non altererebbe lo stato dei luoghi.
Invero, presi, quali parametri, l'altezza, lo spessore, la lunghezza e la funzione prevalente, detto muro, unitamente alla passerella carrabile ed al cancello, si configurerebbero come accessori alla costruzione principale; sono perciò soggetti alla D.I.A.
Sarebbe, peraltro, anche indubitabile che l'intervento realizzato sarebbe preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e del terreno coltivato a uliveto, funzionalmente e oggettivamente inserito al servizio dello stesso, sfornito di autonomo valore di mercato e tale da non consentire una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede.
3. Sulla scorta delle descritte causali, hanno invocato l’integrale accoglimento della domanda impugnatoria, chiedendo, altresì, il risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 30, comms 2, c.p.a., derivanti dall’illegittimo esercizio dell’azione amministrativa.
4. Ancorchè ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito il Comune di Sperlonga.
5. Giusta ordinanza cautelare n. 202, del 07/09/2017, è stata respinta l’istanza di sospensione preliminarmente formulata.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento, tenuta da remoto in data 27 marzo 2026, la causa è stata assegnata in decisione.
7. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
8. In primo luogo, non colgono nel segno le censure avanzate con il primo motivo di ricorso, con cui la parte ricorrente ha lamentato il difetto di istruttoria del procedimento amministrativo, sul rilievo per cui il Comune resistente, prima di disporre l’adozione del verbale di inottemperanza, avrebbe dovuto chiedersi e verificare se l'ordinanza n. 48 fosse ancora valida ed efficace.
Vero è che con la sentenza n. 729/2011, resa da questo T.A.R., il ricorso avverso l’ordinanza n. 43 del 28.4.2011, è stato dichiarato improcedibile e tanto in omaggio al consolidato orientamento, anche di questo Tribunale, secondo cui la presentazione dell’istanza di condono edilizio e/o di accertamento di conformità implica un riesame della connotazione dell’opera.
Invero, l’iniziativa spontanea assunta dalla parte privata sul piano sostanziale, volta alla richiesta di un provvedimento di sanatoria, collide con l’assunto attoreo dato dalla legittimità delle opere edilizie concretamente eseguite, ponendo pure un dubbio di ammissibilità della relativa censura, in quanto svolta in violazione del principio per cui nemo potest venire contra factum proprium.
Tuttavia, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che sulla domanda di sanatoria si è formato, decorso il termine di legge, il provvedimento tacito di reiezione non impugnato e presupposto dell’ingiunzione a demolire.
Non essendo stato impugnato, tale provvedimento tacito di reiezione ha consolida la natura abusiva delle opere, riattivando l'ingiunzione a demolire senza necessità di nuovi provvedimenti o termini (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Sentenza n. 8383 del 28 dicembre 2020).
In linea di diritto, cioè, va rilevato che il silenzio serbato dal Comune su un’istanza di accertamento di conformità urbanistica non ha valore di silenzio inadempimento, ma di silenzio rigetto, con la conseguenza che, una volta decorso il relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi ritenere già perfezionato il provvedimento negativo da impugnare nel termine ordinario di decadenza (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3556).
9. Neanche colgono nel segno le doglianze con cui i ricorrenti hanno eccepito che il Comune di Sperlonga non avrebbe considerato che, nel caso di specie, sussisterebbe non un'ipotesi di difformità totale, ma di una difformità lievissima, per cui non poteva procedersi all’irrogazione della sanzione della demolizione.
Invero, con l’ordinanza di demolizione impugnata, è stata ingiunta ai ricorrenti la demolizione delle seguenti opere: 1. Realizzazione di una recinzione di tipo misto parte in muratura di blocchetti di cls per un'altezza variabile da cm. 29 a cm. a cm. 62 con soprastante rete metallica avente un’altezza anch’essa variabile da cm.135 a cm. 150, in difformità del permesso di costruire n. 14/08; e Installazione di un cancello di ml. 4,90 con altezza di ml. 1.90 e realizzazione di un ponte in Legno con struttura portante in travi di ferro delle dimensioni di lunghezza ml. 5,60 e Larghezza ml. 3,00, posto sul canale di bonifica che costeggia La predetta via Salette.
10. Ebbene, con riferimento al regime edilizio applicabile al muro di recinzione e al cancello colpiti dall’ordine demolitorio, giova richiamare l’orientamento giurisprudenziale prevalente, condiviso dal Collegio, secondo il quale, in assenza di precise indicazioni ritraibili dal testo unico in materia di edilizia, le opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni, quali recinzioni, muri di cinta e cancellate, non devono essere riguardate in base all’astratta tipologia di intervento che incarnano, ma sulla scorta dell’impatto effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale: ne deriva, in linea generale, che tali opere restano sottoposte al regime della DIA (oggi SCIA) ove non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti, mentre abbisognano del permesso di costruire ove detta soglia, come avvenuto nella fattispecie, risulta superata in ragione dell’importanza dimensionale degli interventi posti in essere (cfr. per tutte T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 07.03.2022, n. 641; T.A.R. Napoli, sez. II, 15/04/2019, n.2122; Consiglio di Stato, Sez. VI, 4 gennaio 2016 n. 10 e 4 luglio 2014 n. 3408; Cass. Pen., Sez. III, 11 novembre 2014 n. 52040).
11. Ciò posto, nel caso di specie, nel muro di recinzione in contestazione si riscontrano senza dubbio i tratti qualificanti della nuova costruzione, in ragione della creazione di nuovo volume e nuova superficie, come tale, impattante sull’assetto urbanistico circostante.
Ne deriva che anche la costruzione dell’opera da ultimo richiamata avrebbe richiesto il rilascio del permesso di costruire.
Invece, esso non risulta legittimato da alcun titolo edilizio.
12. Applicando le suindicate coordinate ermeneutiche al caso di specie, va sconfessata anche la tesi attorea della non assoggettabilità del cancello in questione al regime del permesso di costruire, se solo si pone mente al dato, emergente dalla piana lettura dell’ordinanza gravata, delle dimensioni dello stesso e del fato che lo stesso è stato posto sul canale di bonifica che costeggia la via Salette.
Pertanto, atteso che la realizzazione del cancello doveva essere previamente assentita con permesso di costruire, si palesa appropriata la sanzione demolitoria irrogata nello specifico.
13. Tuttavia, l’appropriatezza della predetta sanzione discende anche da un ulteriore (e decisivo) ragionamento.
Difatti giova osservare che, nel ponderare l’impatto urbanistico di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere, deve effettuarsi una valutazione globale delle stesse, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l’effettiva portata della complessiva operazione posta in essere. Ne discende che i singoli abusi eseguiti vanno riguardati nella loro interezza e, proprio perché visti nel loro insieme, possono determinare quella complessiva alterazione dello stato dei luoghi che legittima la sanzione applicata e persuade della sua appropriatezza e proporzionalità rispetto a quanto realizzato (cfr. TAR Puglia Bari, Sez. III, 9 aprile 2015 n. 577; TAR Toscana, Sez. III, 30 gennaio 2012 n. 199; TAR Campania Napoli, Sez. VI, 9 novembre 2009 n. 7053).
In tale ottica, deve convenirsi con la valutazione di generale illiceità degli interventi effettuata dall’amministrazione comunale, tenuto conto del numero delle opere e delle significative dimensioni di tutti i manufatti, tali da comportare una radicale e corposa modificazione dello stato dei luoghi, necessariamente subordinata, nella sua interezza, al previo ottenimento del permesso di costruire.
14. Peraltro, alla luce delle contestazioni sollevate, non è inutile rilevare che la natura interamente vincolata dell’ordine di demolizione, che si pone quale conseguenza immediata e diretta della verifica dell’abusività degli interventi, esclude che l’Amministrazione debba compiere – e conseguentemente esplicitare in motivazione – una ponderazione tra gli interessi coinvolti, la quale è invero compiuta “a monte” dal Legislatore (cfr., ex plurimis , Cons. St., Sez. II, 27 gennaio 2025, n. 624).
15. Nemmeno coglie nel segno, infine, il riferimento all’art. 34, comma 2, dello stesso d.P.R. n. 380 del 2001, la cui applicazione viene invocata dai ricorrenti in relazione ai possibili rischi per la pubblica incolumità connessi alla demolizione delle opere contestate, atteso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall’amministrazione nella fase esecutiva del procedimento, che è successiva ed autonoma rispetto a quella che sfocia nell’ordine di demolizione, sicché si tratta di una questione che non viene in rilievo ai fini della legittimità del provvedimento (cfr. Cons. St., Sez. VI, 12 dicembre 2019, n. 8458).
16. Stante la legittimità dell’azione amministrativa, non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione risarcitoria spiegata ai sensi dell’art. 30 comma 2 c.p.a..
17. In conclusione, il ricorso è infondato e va integralmente respinto.
18. Si dichiara il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione del Comune resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara il non luogo a provvedere in ordine alle spese di lite
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Valerio Torano, Consigliere
HE Di NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| HE Di NO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO