CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 26/06/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2058/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________ La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Presidente Dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 22.10.2023, al n. 2058 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023, avverso la sentenza a verbale n. 1244/2023 del Tribunale di Firenze, emessa e pubblicata in data 20 aprile 2023, nell'ambito del procedimento R.G. n.
14042/2022 R.G., promossa da (c.f. difesa in proprio ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il proprio studio;
APPELLANTE contro
(c.f. ), in persona del sig. Controparte_1 P.IVA_1 in qualità di , CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Di Stefani (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 19, giusta procura in atti;
APPELLATA
all'udienza del 17/06/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
I. Con atto di citazione notificato in data 14.12.2021, l'Avv. adiva il Parte_1
Tribunale di Firenze per sentir accertare e dichiarare nei confronti dell' CP_4 l'annullamento della cartella di pagamento n. 04120200011088375, con la
[...] quale era stato richiesto l'importo di € 3.317,88 a titolo di somme iscritte a ruolo dall' a titolo di IVA 2015, e della cartella di pagamento Controparte_5
04120200015938632000, con la quale era stato richiesto l'importo di € 1.381,26 a titolo di somme iscritte a ruolo dall a titolo di IRPEF 2016 e l'importo di € Controparte_5
175,46 titolo di Tassa Auto iscritta a ruolo dalla Regione Toscana.
A fondamento della suddetta richiesta rilevava la non debenza delle somme, oltre alla sussistenza di vizi formali dell'atto e l'illegittimità costituzionale delle leggi fondanti il diritto di credito.
, costituendosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, Controparte_6 il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario con riferimento ad entrambe le cartelle di pagamento, essendo state emesse per mancato pagamento IRPEF e tassa auto iscritta a ruolo della Regione Toscana, crediti che esulano dalla giurisdizione del Giudice Civile ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 546/92; sempre in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per difetto di requisiti essenziali.
Nel merito deduceva la legittimità delle procedure adottate alla luce della disciplina della riscossione coattiva di cui all'art. 12 e ss. del D.P.R. n. 602/73 ed il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di nullità della pretesa creditoria avanzata da parte attrice.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1244/2023 così provvedeva: “Il Tribunale di
Firenze, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, con riferimento alle cartelle di pagamento impugnate.
Parte attrice viene condannata al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta che vengono liquidate in euro 2.000 per compenso professionale, oltre iva, cap e oneri di legge, di cui viene disposta la distrazione in favore dell'avv. Di Stefani che si è dichiarata antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
II. impugnava la sentenza dinanzi a questa Corte, sulla base dei Parte_1 seguenti motivi: 1) nullità delle notifiche a mezzo PEC delle cartelle esattoriali e degli avvisi impugnati per violazione delle regole tecniche, illeggibilità dei file e firma digitale apposta da soggetti non autorizzati;
2) nullità delle cartelle per carenza di motivazione e difetti formali;
3) violazione delle disposizioni sul procedimento amministrativo;
4) violazione delle norme sulla riscossione coattiva e sull'ingiunzione fiscale;
5) sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
III. Si costituiva in giudizio , esponendo quanto segue. Controparte_6
1) “In via preliminare: sulla nullità e/o inammissibilità dell'atto di appello per difetto dei requisiti essenziali e violazione del principio di sinteticità”. Parte appellata deduceva anzitutto l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti minimi di chiarezza, sinteticità e pertinenza richiesti dall'art. 366 c.p.c., con conseguente violazione dei doveri di specificità e intellegibilità delle censure.
Deduceva infatti che l'atto di appello era prolisso, confuso e di difficile comprensione, redatto in violazione dei canoni di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, nonché
d'ostacolo all'individuazione del thema decidendum, alla possibilità di una compiuta replica ed all'esame delle censure da parte del giudicante.
Ritenendo applicabile al caso in esame il principio espresso della Suprema Corte secondo cui la violazione del dovere di sinteticità può condurre a una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando si risolva in un'esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, determinando la violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dall'art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, insisteva per la nullità e/o inammissibilità dell'impugnazione.
2) “Infondatezza dell'appello – legittimità della sentenza di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario”.
Quanto alla lamentata dichiarazione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario rilevava che il Tribunale di Firenze aveva correttamente applicato i principi consolidati in materia di riparto di giurisdizione.
Sottolineava, infatti, che le cartelle di pagamento si riferivano a imposte sul reddito
(IRPEF), imposta sul valore aggiunto (IVA) e tassa automobilistica, dunque ad entrate tributarie per le quali sussiste una riserva assoluta di giurisdizione a favore del giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Richiamava costante giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 1394/2022), secondo cui ogni contestazione riguardante la legittimità sostanziale della pretesa tributaria – ancorché veicolata tramite atti della riscossione – rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche qualora il contribuente formuli doglianze in termini di nullità della cartella, difetto di notifica, prescrizione, decadenza o eccezioni di carattere costituzionale.
Deduceva, alla luce di ciò, che l'intera controversia doveva essere proposta avanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria, risultando inammissibile il ricorso promosso in sede ordinaria.
Insisteva pertanto per la conferma sul punto della sentenza impugnata.
3) “Infondatezza dell'appello – legittimità delle notifiche a mezzo pec degli atti della riscossione ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.p.r. 602/73”.
L'appellata sosteneva l'infondatezza delle eccezioni, già sollevate in primo grado, relative a presunti vizi insanabili delle notifiche a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) degli atti impugnati L deduceva di aver legittimamente proceduto alla notifica delle Controparte_4 cartelle di pagamento e dell'intimazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n.
602/1973, che consente espressamente la notifica a mezzo PEC all'indirizzo del destinatario risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata
(INI-PEC).
Sottolineava l'insussistenza di qualsivoglia norma che imponesse l'inserimento dell'indirizzo PEC del mittente in specifici pubblici elenchi ai fini della validità della notifica.
Rilevava che, ad ogni modo, l'appellante aveva dimostrato di aver ricevuto tutti gli atti, avendoli impugnati e depositati in giudizio, dunque, qualunque eventuale vizio formale della notifica sarebbe comunque sanato per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c..
Circa la lamentata assenza dell'atto nella busta di trasporto, la non leggibilità dei file e la firma digitale apposta da soggetti non autorizzati, affermava l'appellata che essendo mere allegazioni sfornite di prova e smentite dalla documentazione prodotta in primo grado comprovante la regolarità delle notifiche.
Quanto alla firma digitale, nessuna legge imponeva che la copia informatica della cartella di pagamento, originariamente cartacea e notificata via PEC, fosse sottoscritta con firma digitale, essendo sufficiente che il documento venisse redatto secondo le modalità previste e consentisse di identificare l'organo competente.
4) “Infondatezza dell'appello – carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione per le contestazioni afferenti al merito della pretesa, alla prescrizione
e decadenza dei crediti e ai vizi degli atti presupposti”.
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_1 circa le contestazioni attinenti al merito della pretesa creditoria, all'intervenuta prescrizione o decadenza dei crediti, nonché alla nullità degli atti per vizi originari del ruolo o per omessa notifica degli atti presupposti.
Rilevava infatti di svolgere un'attività meramente esecutiva sulla base dei ruoli formati e resi esecutivi dagli Enti Impositori, i quali rimanevano gli unici titolari del credito e, quindi, gli unici soggetti legittimati a contraddire nel merito delle pretese.
Sul punto richiamava la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 7514/2022) secondo cui, in tema di riscossione dei crediti, la legittimazione a contraddire in ordine all'esistenza del credito e ai fatti estintivi anteriori compete al solo ente impositore.
5) “Infondatezza dell'appello – infondatezza delle eccezioni di nullità delle cartelle per vizi formali – correttezza formale e sostanziale degli atti della riscossione”.
Deduceva altresì l'infondatezza delle doglianze relative ai vizi formali delle cartelle di pagamento (es. mancata sottoscrizione, difetto di motivazione), essendo le stesse state predisposte in conformità al modello approvato con Decreto Ministeriale del 28 giugno 1999 e successive modificazioni, e contenendo tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente, inclusa l'indicazione del responsabile del procedimento per conto dell'Agente della
Riscossione.
6) “Infondatezza dell'appello – infondatezza degli altri motivi di appello (vizi del procedimento di primo grado ed eccezioni processuali)”.
Infine, contestava le residue censure di parte appellante, Controparte_6 relative a vizi del procedimento di primo grado (udienza a trattazione scritta) e ad eccezioni processuali (capacità processuale di , procura alle liti, autenticità copie). CP_7
In particolare, rilevava l'appellata la legittimità dello svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta, evidenziando piuttosto che la controparte non aveva specificato quale pregiudizio concreto ne sarebbe derivato e che le parti vi avevano comunque implicitamente aderito mediante il deposito di note.
Sosteneva inoltre l'infondatezza della censura sulla nullità della procura perché conferita a legale del libero foro, affermando che tale possibilità è prevista dall'art. 1 co. 8 del decreto- legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.12.2016, n. 225.
Richiamava, sul punto, la pronuncia delle Sezioni unite, secondo cui: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata la Controparte_1 generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. nel rispetto degli articoli 4 e 17 del
d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art.
1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016- in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di CP_5 questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro CP_5 postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)” (cfr. Cass. civ. SSUU n. 30008 del
19.11.2019).
Premesso ciò, affermava che nel caso di specie, l'Agente Riscossione si era avvalsa CP_4 del patrocinio di un avvocato del libero foro poiché la causa non rientrava nel novero di Cont quelle oggetto di patrocinio erariale ai sensi della convenzione stipulata tra e
Avvocatura di stato ovvero, pur rientrandovi, l'Avvocatura dello Stato non era stata disponibile ad assumere il patrocinio della causa.
VII. Con ordinanza del 15.05.2025, la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del
17.06.2025, per la trattazione ex art. 281 sexies c.p.c..
VI. All'udienza del 17.06.2025, all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio, la causa era decisa.
Motivi della decisione
A fronte della motivazione ampia e specifica posta dal primo giudice a fondamento della decisione in relazione a ciascuno dei motivi di reclamo dedotti da Parte_1
l'impugnazione da quest'ultima proposta, pur articolata in numerosi paragrafi e sottoparagrafi, è fondata su tesi argomentate in modo assai poco lineare sotto il profilo logico e giuridico, mediante un alluvionale richiamo a norme di legge e principi giurisprudenziali di cui non è dato cogliere la pertinenza alla questione specifica di volta in volta presa in esame.
Ora, come è noto, l'art. 342 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis risultante a seguito della riforma del 2012, anche alla luce dell'interpretazione adeguatrice di cui alla pronuncia della Corte di Cassazione Sezioni Unite 16.11.2017 n. 27199, va inteso “nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Nell'impugnazione sottoposta all'esame di questa Corte, l'appellante si limita a contestare le conclusioni cui è giunta la sentenza di primo grado mediante una serie di doglianze esposte in maniera disarticolata e in termini del tutto sganciati dalla enucleazione di specifici motivi, sì da doversi escludere che l'appello sia stato correttamente proposto.
Invero, “Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico”
(cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 22.9.2015 n. 18704). Ritiene in definitiva il Collegio che nella fattispecie l'atto di appello non integri quella soglia minima di specificità che deve necessariamente sussistere per consentire all'organo giudicante di comprendere quali siano e in cosa si sostanzino le doglianze poste a base della revisio prioris instantiae.
Pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile e, attesa la definizione in rito, ogni altra questione deve considerarsi assorbita.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento istaurato da AVV. nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
- Dichiara l'inammissibilità dell'appello
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate ai parametri medi, con esclusione della fase istruttoria e dimezzamento delle spese della fase decisoria, pari ad euro 1.498,00, oltre IVA e competenze, con distrazione a favore dell'avv. Di Stefani dichiaratosi antistatario.
raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002 se dovuto
Firenze, lì 24/06/2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Guerrieri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________ La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sig.ri Magistrati:
Dr.ssa Alessandra GUERRIERI Presidente Dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere Dr. Vincenzo SAVOIA Consigliere rel.
nella causa in grado di appello, iscritta a ruolo il 22.10.2023, al n. 2058 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023, avverso la sentenza a verbale n. 1244/2023 del Tribunale di Firenze, emessa e pubblicata in data 20 aprile 2023, nell'ambito del procedimento R.G. n.
14042/2022 R.G., promossa da (c.f. difesa in proprio ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il proprio studio;
APPELLANTE contro
(c.f. ), in persona del sig. Controparte_1 P.IVA_1 in qualità di , CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Di Stefani (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 19, giusta procura in atti;
APPELLATA
all'udienza del 17/06/2025, sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi e ribadite oralmente nel corso dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
I. Con atto di citazione notificato in data 14.12.2021, l'Avv. adiva il Parte_1
Tribunale di Firenze per sentir accertare e dichiarare nei confronti dell' CP_4 l'annullamento della cartella di pagamento n. 04120200011088375, con la
[...] quale era stato richiesto l'importo di € 3.317,88 a titolo di somme iscritte a ruolo dall' a titolo di IVA 2015, e della cartella di pagamento Controparte_5
04120200015938632000, con la quale era stato richiesto l'importo di € 1.381,26 a titolo di somme iscritte a ruolo dall a titolo di IRPEF 2016 e l'importo di € Controparte_5
175,46 titolo di Tassa Auto iscritta a ruolo dalla Regione Toscana.
A fondamento della suddetta richiesta rilevava la non debenza delle somme, oltre alla sussistenza di vizi formali dell'atto e l'illegittimità costituzionale delle leggi fondanti il diritto di credito.
, costituendosi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, Controparte_6 il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario con riferimento ad entrambe le cartelle di pagamento, essendo state emesse per mancato pagamento IRPEF e tassa auto iscritta a ruolo della Regione Toscana, crediti che esulano dalla giurisdizione del Giudice Civile ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 546/92; sempre in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per difetto di requisiti essenziali.
Nel merito deduceva la legittimità delle procedure adottate alla luce della disciplina della riscossione coattiva di cui all'art. 12 e ss. del D.P.R. n. 602/73 ed il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di nullità della pretesa creditoria avanzata da parte attrice.
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1244/2023 così provvedeva: “Il Tribunale di
Firenze, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, con riferimento alle cartelle di pagamento impugnate.
Parte attrice viene condannata al pagamento delle spese processuali sostenute da parte convenuta che vengono liquidate in euro 2.000 per compenso professionale, oltre iva, cap e oneri di legge, di cui viene disposta la distrazione in favore dell'avv. Di Stefani che si è dichiarata antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
II. impugnava la sentenza dinanzi a questa Corte, sulla base dei Parte_1 seguenti motivi: 1) nullità delle notifiche a mezzo PEC delle cartelle esattoriali e degli avvisi impugnati per violazione delle regole tecniche, illeggibilità dei file e firma digitale apposta da soggetti non autorizzati;
2) nullità delle cartelle per carenza di motivazione e difetti formali;
3) violazione delle disposizioni sul procedimento amministrativo;
4) violazione delle norme sulla riscossione coattiva e sull'ingiunzione fiscale;
5) sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
III. Si costituiva in giudizio , esponendo quanto segue. Controparte_6
1) “In via preliminare: sulla nullità e/o inammissibilità dell'atto di appello per difetto dei requisiti essenziali e violazione del principio di sinteticità”. Parte appellata deduceva anzitutto l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti minimi di chiarezza, sinteticità e pertinenza richiesti dall'art. 366 c.p.c., con conseguente violazione dei doveri di specificità e intellegibilità delle censure.
Deduceva infatti che l'atto di appello era prolisso, confuso e di difficile comprensione, redatto in violazione dei canoni di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, nonché
d'ostacolo all'individuazione del thema decidendum, alla possibilità di una compiuta replica ed all'esame delle censure da parte del giudicante.
Ritenendo applicabile al caso in esame il principio espresso della Suprema Corte secondo cui la violazione del dovere di sinteticità può condurre a una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando si risolva in un'esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, determinando la violazione dei requisiti di contenuto-forma stabiliti dall'art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, insisteva per la nullità e/o inammissibilità dell'impugnazione.
2) “Infondatezza dell'appello – legittimità della sentenza di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario”.
Quanto alla lamentata dichiarazione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario rilevava che il Tribunale di Firenze aveva correttamente applicato i principi consolidati in materia di riparto di giurisdizione.
Sottolineava, infatti, che le cartelle di pagamento si riferivano a imposte sul reddito
(IRPEF), imposta sul valore aggiunto (IVA) e tassa automobilistica, dunque ad entrate tributarie per le quali sussiste una riserva assoluta di giurisdizione a favore del giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Richiamava costante giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 1394/2022), secondo cui ogni contestazione riguardante la legittimità sostanziale della pretesa tributaria – ancorché veicolata tramite atti della riscossione – rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche qualora il contribuente formuli doglianze in termini di nullità della cartella, difetto di notifica, prescrizione, decadenza o eccezioni di carattere costituzionale.
Deduceva, alla luce di ciò, che l'intera controversia doveva essere proposta avanti alla competente Corte di Giustizia Tributaria, risultando inammissibile il ricorso promosso in sede ordinaria.
Insisteva pertanto per la conferma sul punto della sentenza impugnata.
3) “Infondatezza dell'appello – legittimità delle notifiche a mezzo pec degli atti della riscossione ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.p.r. 602/73”.
L'appellata sosteneva l'infondatezza delle eccezioni, già sollevate in primo grado, relative a presunti vizi insanabili delle notifiche a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) degli atti impugnati L deduceva di aver legittimamente proceduto alla notifica delle Controparte_4 cartelle di pagamento e dell'intimazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n.
602/1973, che consente espressamente la notifica a mezzo PEC all'indirizzo del destinatario risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata
(INI-PEC).
Sottolineava l'insussistenza di qualsivoglia norma che imponesse l'inserimento dell'indirizzo PEC del mittente in specifici pubblici elenchi ai fini della validità della notifica.
Rilevava che, ad ogni modo, l'appellante aveva dimostrato di aver ricevuto tutti gli atti, avendoli impugnati e depositati in giudizio, dunque, qualunque eventuale vizio formale della notifica sarebbe comunque sanato per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c..
Circa la lamentata assenza dell'atto nella busta di trasporto, la non leggibilità dei file e la firma digitale apposta da soggetti non autorizzati, affermava l'appellata che essendo mere allegazioni sfornite di prova e smentite dalla documentazione prodotta in primo grado comprovante la regolarità delle notifiche.
Quanto alla firma digitale, nessuna legge imponeva che la copia informatica della cartella di pagamento, originariamente cartacea e notificata via PEC, fosse sottoscritta con firma digitale, essendo sufficiente che il documento venisse redatto secondo le modalità previste e consentisse di identificare l'organo competente.
4) “Infondatezza dell'appello – carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione per le contestazioni afferenti al merito della pretesa, alla prescrizione
e decadenza dei crediti e ai vizi degli atti presupposti”.
eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_1 circa le contestazioni attinenti al merito della pretesa creditoria, all'intervenuta prescrizione o decadenza dei crediti, nonché alla nullità degli atti per vizi originari del ruolo o per omessa notifica degli atti presupposti.
Rilevava infatti di svolgere un'attività meramente esecutiva sulla base dei ruoli formati e resi esecutivi dagli Enti Impositori, i quali rimanevano gli unici titolari del credito e, quindi, gli unici soggetti legittimati a contraddire nel merito delle pretese.
Sul punto richiamava la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 7514/2022) secondo cui, in tema di riscossione dei crediti, la legittimazione a contraddire in ordine all'esistenza del credito e ai fatti estintivi anteriori compete al solo ente impositore.
5) “Infondatezza dell'appello – infondatezza delle eccezioni di nullità delle cartelle per vizi formali – correttezza formale e sostanziale degli atti della riscossione”.
Deduceva altresì l'infondatezza delle doglianze relative ai vizi formali delle cartelle di pagamento (es. mancata sottoscrizione, difetto di motivazione), essendo le stesse state predisposte in conformità al modello approvato con Decreto Ministeriale del 28 giugno 1999 e successive modificazioni, e contenendo tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente, inclusa l'indicazione del responsabile del procedimento per conto dell'Agente della
Riscossione.
6) “Infondatezza dell'appello – infondatezza degli altri motivi di appello (vizi del procedimento di primo grado ed eccezioni processuali)”.
Infine, contestava le residue censure di parte appellante, Controparte_6 relative a vizi del procedimento di primo grado (udienza a trattazione scritta) e ad eccezioni processuali (capacità processuale di , procura alle liti, autenticità copie). CP_7
In particolare, rilevava l'appellata la legittimità dello svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta, evidenziando piuttosto che la controparte non aveva specificato quale pregiudizio concreto ne sarebbe derivato e che le parti vi avevano comunque implicitamente aderito mediante il deposito di note.
Sosteneva inoltre l'infondatezza della censura sulla nullità della procura perché conferita a legale del libero foro, affermando che tale possibilità è prevista dall'art. 1 co. 8 del decreto- legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10.12.2016, n. 225.
Richiamava, sul punto, la pronuncia delle Sezioni unite, secondo cui: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata la Controparte_1 generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. nel rispetto degli articoli 4 e 17 del
d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art.
1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016- in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di CP_5 questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro CP_5 postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)” (cfr. Cass. civ. SSUU n. 30008 del
19.11.2019).
Premesso ciò, affermava che nel caso di specie, l'Agente Riscossione si era avvalsa CP_4 del patrocinio di un avvocato del libero foro poiché la causa non rientrava nel novero di Cont quelle oggetto di patrocinio erariale ai sensi della convenzione stipulata tra e
Avvocatura di stato ovvero, pur rientrandovi, l'Avvocatura dello Stato non era stata disponibile ad assumere il patrocinio della causa.
VII. Con ordinanza del 15.05.2025, la causa veniva rinviata all'udienza collegiale del
17.06.2025, per la trattazione ex art. 281 sexies c.p.c..
VI. All'udienza del 17.06.2025, all'esito della discussione delle parti e della camera di consiglio, la causa era decisa.
Motivi della decisione
A fronte della motivazione ampia e specifica posta dal primo giudice a fondamento della decisione in relazione a ciascuno dei motivi di reclamo dedotti da Parte_1
l'impugnazione da quest'ultima proposta, pur articolata in numerosi paragrafi e sottoparagrafi, è fondata su tesi argomentate in modo assai poco lineare sotto il profilo logico e giuridico, mediante un alluvionale richiamo a norme di legge e principi giurisprudenziali di cui non è dato cogliere la pertinenza alla questione specifica di volta in volta presa in esame.
Ora, come è noto, l'art. 342 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis risultante a seguito della riforma del 2012, anche alla luce dell'interpretazione adeguatrice di cui alla pronuncia della Corte di Cassazione Sezioni Unite 16.11.2017 n. 27199, va inteso “nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Nell'impugnazione sottoposta all'esame di questa Corte, l'appellante si limita a contestare le conclusioni cui è giunta la sentenza di primo grado mediante una serie di doglianze esposte in maniera disarticolata e in termini del tutto sganciati dalla enucleazione di specifici motivi, sì da doversi escludere che l'appello sia stato correttamente proposto.
Invero, “Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico”
(cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 22.9.2015 n. 18704). Ritiene in definitiva il Collegio che nella fattispecie l'atto di appello non integri quella soglia minima di specificità che deve necessariamente sussistere per consentire all'organo giudicante di comprendere quali siano e in cosa si sostanzino le doglianze poste a base della revisio prioris instantiae.
Pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile e, attesa la definizione in rito, ogni altra questione deve considerarsi assorbita.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento istaurato da AVV. nei confronti di Parte_1 [...]
Controparte_1
- Dichiara l'inammissibilità dell'appello
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio liquidate ai parametri medi, con esclusione della fase istruttoria e dimezzamento delle spese della fase decisoria, pari ad euro 1.498,00, oltre IVA e competenze, con distrazione a favore dell'avv. Di Stefani dichiaratosi antistatario.
raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002 se dovuto
Firenze, lì 24/06/2025
Il Cons. Est.
Vincenzo Savoia Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Guerrieri