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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/07/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1283/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1283/2025 R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in BO (SA), alla via studio dell'avv. Gaetano La Torre che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Parte_2 sci on avevano contratto matrimonio civile nel Comune di BO (SA) in data 1° ottobre 1989 e che dalla loro unione erano nati tre figli, (14.06.1994), (28.12.1996) e Per_1 Per_2 Persona_3
(02.07.2002). Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione, omologato con sentenza n. 657/2024 pubblicata il 27.11.2024, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) la casa coniugale, di proprietà della ricorrente IG.ra , rimane Parte_2 assegnata a quest'ultima;
2) i figli, essendo tutti e tre maggiorenni e pienamente capaci, regoleranno autonomamente i propri rapporti con i rispettivi genitori;
3) i figli manterranno la propria residenza presso la casa coniugale, sita in BO (SA) alla Via dei Lucani, 3, rimanendo nello stato di famiglia della ricorrente IG.ra ; Parte_2 bligano a provvedere in parti uguali a tutte le necessità ordinarie e straordinarie dei tre figli;
5) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e, pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra coniugi.” Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 1° ottobre 1989 nel Comune di BO (SA) tra , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
ta ad BO (SA) il 30.01.1965, C.F. CodiceFiscale_1 Pt_2 Parte_2
t tro Atti Matrimonio del Comune di CodiceFiscale_2 tto n.141, Parte I) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BO (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1283/2025 R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1
E
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_2 CodiceFiscale_2 ente domiciliati in BO (SA), alla via studio dell'avv. Gaetano La Torre che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Parte_2 sci on avevano contratto matrimonio civile nel Comune di BO (SA) in data 1° ottobre 1989 e che dalla loro unione erano nati tre figli, (14.06.1994), (28.12.1996) e Per_1 Per_2 Persona_3
(02.07.2002). Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione, omologato con sentenza n. 657/2024 pubblicata il 27.11.2024, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto. 2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1) la casa coniugale, di proprietà della ricorrente IG.ra , rimane Parte_2 assegnata a quest'ultima;
2) i figli, essendo tutti e tre maggiorenni e pienamente capaci, regoleranno autonomamente i propri rapporti con i rispettivi genitori;
3) i figli manterranno la propria residenza presso la casa coniugale, sita in BO (SA) alla Via dei Lucani, 3, rimanendo nello stato di famiglia della ricorrente IG.ra ; Parte_2 bligano a provvedere in parti uguali a tutte le necessità ordinarie e straordinarie dei tre figli;
5) i coniugi danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento e, pertanto, nulla è richiesto e dovuto tra coniugi.” Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 1° ottobre 1989 nel Comune di BO (SA) tra , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
ta ad BO (SA) il 30.01.1965, C.F. CodiceFiscale_1 Pt_2 Parte_2
t tro Atti Matrimonio del Comune di CodiceFiscale_2 tto n.141, Parte I) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BO (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 15 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi