Sentenza 15 maggio 2025
Ordinanza cautelare 29 agosto 2025
Accoglimento
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 15/05/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00861/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01084/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1084 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Infrastrutture Wireless ALne – WI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cino Benelli, Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D’Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Capannori, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocata Chiara Donadon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa adozione di misure cautelari
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’atto del 3.06.2024, prot. n. 138/2024, con il quale il Comune di Capannori ha sospeso sine die i termini per la conclusione del procedimento, avviato con istanza congiunta presentata da WI, IM e VO il 29.03.2024, per il rilascio dell’autorizzazione ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 all’installazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazioni sul territorio comunale alla via dei Banchieri snc – Frazione Lunata, su un’area censita al foglio 55 p.lla 572 (codice sito WI I279LU – Lunata; codice sito IM LK18 - LUNATA_LUT118; codice sito VO 3RM03945 – LUNATA);
- della determinazione dirigenziale n. 645 del 13.05.2024, di conclusione negativa della conferenza di servizi, a valere come preavviso di rigetto ex art. 10- bis della legge n. 241/1990;
- del parere negativo del Comune di Capannori – Ufficio edilizia privata e qualità urbana del 12.04.2024, prot. n. 25164;
- del parere negativo del Comune di Capannori – Ufficio valorizzazione patrimonio e politiche ambientali del 23.04.2024, prot. n. 27501;
- per quanto occorrer possa: (i) dell’art. 41 del regolamento urbanistico, laddove ancora efficace; (ii) della delibera consiliare n. 20/2024 di approvazione del Programma comunale degli impianti, nonché di tutti gli atti componenti il medesimo Programma comunale, ivi compresa l’allegata relazione illustrativa; (iii) laddove esistente, del non conosciuto regolamento comunale sugli impianti di telecomunicazioni, nella parte in cui dovesse prevedere come vincolanti e inderogabili le localizzazioni di cui alla mappa allegata al Programma comunale degli impianti;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche se non conosciuto con contestuale accertamento della formazione del silenzio assenso sulla predetta istanza di autorizzazione ex art. 44 del codice delle comunicazioni elettroniche;
e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Infrastrutture Wireless ALne S.p.A. il 10.09.2024:
- per l’annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia ex art. 2, co. 8- bis , della legge n. 241/1990 del “ provvedimento conclusivo del procedimento unico ” n. 128/2024, prot. n. 41704/2024, del 21.06.2024, con il quale il Comune di Capannori ha rigettato l’istanza congiunta presentata da WI, IM e VO il 29.03.2024;
- della determinazione dirigenziale n. 811 del 18.06.2024, con la quale si attesta la conclusione negativa della conferenza di servizi semplificata in forma asincrona;
- dei pareri negativi dell’Ufficio edilizia privata e qualità urbana del Comune prot. n. 39925 del 13.06.2024 e dell’Ufficio valorizzazione del patrimonio e politiche ambientali del Comune prot. n. 40512 del 17.06.2024;
- di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche se non conosciuto, con contestuale accertamento della formazione del silenzio assenso sulla predetta istanza di autorizzazione ex art. 44, co. 10, del codice delle comunicazioni elettroniche
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Capannori;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – WI S.p.A. è un operatore del settore delle comunicazioni elettroniche, specializzato nella progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture dedicate all’ospitalità di apparati di trasmissione radio per le telecomunicazioni dei gestori telefonici, controllato congiuntamente da TE AL S.p.A. e VO AL S.p.A. per la gestione aggregata delle rispettive infrastrutture attive e passive.
2. – In data 29.03.2024, WI, IM e VO presentavano al Comune di Capannori l’istanza di autorizzazione per l’installazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazioni in via dei Banchieri, frazione Lunata (codice sito WI: I279LU – Lunata).
La localizzazione della nuova infrastruttura era contemplata nel piano di sviluppo di rete nel Comune di Capannori presentato da VO AL all’Amministrazione comunale a mezzo PEC del 24.10.2023 (doc. 12 della produzione di parte ricorrente, pag. 5), come riportato anche nella parte del Programma comunale degli impianti approvato con delibera del Consiglio comunale n. 20 del 10.04.2024 dedicata ai piani di sviluppo dei gestori (doc. 13 della produzione del Comune di Capannori, pagg. 45 e 49).
3. – Con nota del 5.04.2024 il SUAP del Comune di Capannori convocava la conferenza di servizi in modalità asincrona, nell’ambito della quale veniva acquisito il parere favorevole dell’ARPAT sul rispetto dei limiti di esposizione alle emissioni elettromagnetiche.
4. – Con nota del 12.04.2024, l’Ufficio edilizia privata e qualità urbana del Comune di Capannori esprimeva parere sfavorevole in merito alla conformità urbanistica dell’intervento, rilevando che nel regolamento urbanistico l’area interessata risultava classificata come zona “verde urbano privato”, disciplinata dall’art. 34 “parcheggi pubblici”, con vincolo preordinato all’esproprio decaduto per il decorso dei cinque anni dall’approvazione del regolamento urbanistico e, pertanto, ai sensi dell’art. 105 della legge regionale n. 65/2014, era da considerarsi area non pianificata, con applicazione dei relativi limiti alle attività edilizie.
5. – Con atto del 23.04.2024 si esprimeva sfavorevolmente anche l’Ufficio valorizzazione del patrimonio e politiche ambientali del Comune di Capannori, che rilevava che il sito proposto non era inserito tra quelli previsti nel Programma comunale degli impianti approvato con delibera del Consiglio comunale n. 20 del 10.04.2024.
6. – Con determinazione dirigenziale del 13.05.2024, il Comune di Capannori comunicava dunque a WI i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza costituiti dai rilievi espressi nei pareri sopra citati.
7. – In data 23.05.2024 WI trasmetteva le proprie osservazioni, con le quali, oltre a contestare gli assunti contenuti nei pareri sfavorevoli degli Uffici comunali, manifestava la propria disponibilità a valutare la possibilità di utilizzare aree di proprietà comunale poste a ovest rispetto all’area indicata nell’istanza, chiedendo a tal fine un riscontro da parte del Comune entro 30 giorni dal ricevimento della missiva.
8. – Con provvedimento del 3.06.2024, la responsabile del procedimento manifestava la disponibilità dell’Amministrazione comunale a un incontro con la società istante finalizzato a valutare eventuali proposte. A tale ultimo fine, il Comune precisava alla società istante che « il termine temporale più prossimo, visto le imminenti elezioni comunali, per le eventuali modifiche del Programma Comunale degli Impianti sarà attiguo al 31 ottobre, data entro la quale dovranno essere presentate le Vostre nuove progettualità ».
Con lo stesso atto, il Comune di Capannori sospendeva i termini del procedimento e diffidava l’operatore economico dall’avvio dei lavori fino al perfezionamento del titolo abilitativo.
9. – Seguiva l’emissione dei pareri dell’Ufficio edilizia privata e qualità urbana del 13.06.2024 e dell’Ufficio valorizzazione del patrimonio e politiche ambientali del 17.06.2024, di conferma, a seguito dell’esame delle osservazioni di WI, degli avvisi già espressi con i precedenti atti.
10. – Con determinazione dirigenziale del 18.06.2024 si dava atto della conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona.
11. – Quindi, con determinazione dirigenziale del 21.06.2024, il Comune di Capannori concludeva il procedimento negando l’autorizzazione alla realizzazione dell’infrastruttura.
12. – Con ricorso notificato e depositato il 18.07.2024, WI si è rivolto a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere:
- in via principale, l’accertamento del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44, co. 10, del d.lgs. n. 259/2009 (primo motivo);
- in subordine, l’annullamento, previa sospensione cautelare, dell’atto del 3.06.2024, in quanto comportante un arresto del procedimento, e inoltre dei pareri sfavorevoli del 12.04.2024 e del 23.04.2024 e del programma comunale degli impianti approvato con deliberazione consiliare n. 20/2024, per violazione degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 259/2003, dell’art. 8, co. 6, della legge n. 36/2001, degli artt. 9 e 10 della legge regionale n. 49/2011, dell’art. 105 della legge regionale n. 65/2014 e dell’art. 41 del regolamento urbanistico comunale, oltre che per eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici (secondo motivo);
- in via ulteriormente subordinata, l’annullamento degli atti impugnati (e in particolare della delibera consiliare di approvazione del Programma comunale degli impianti) per violazione degli artt. 43, 44 e ss. del d.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 10, co. 4, e 11, co. 2- bis , della legge regionale n. 49/2011 e per difetto di istruttoria (terzo motivo).
13. – Il Comune di Capannori si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, del quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per acquiescenza tacita o, comunque, per omessa impugnazione dei pareri sfavorevoli del 13.06.2024 dell’Ufficio edilizia privata e qualità urbana, del parere sfavorevole del 17.06.2024 dell’Ufficio valorizzazione del patrimonio e politiche ambientali (di conferma, a seguito dell’esame delle osservazioni, degli avvisi già espressi con i precedenti pareri) e dei provvedimenti conclusivi del procedimento di autorizzazione, ovvero la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi del 18.06.2024 e il provvedimento finale di diniego dell’autorizzazione del 21.06.2024.
L’Amministrazione comunale ha inoltre eccepito l’irricevibilità dei motivi di ricorso secondo e terzo, in relazione all’impugnazione del Programma comunale degli impianti approvato con delibera del Consiglio comunale n. 20 del 2024, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione dei provvedimenti attuativi dello stesso.
14. – Alla camera di consiglio del 5 settembre 2024 la difesa di WI ha rinunciato all’istanza cautelare, dichiarando di avere intenzione di proporre motivi aggiunti.
15. – Con atto notificato il 9.09.2024 e depositato il 10.09.2024, WI ha proposto motivi aggiunti nei confronti del provvedimento conclusivo del procedimento del 21.06.2024, con il quale è stata rigettata l’istanza di autorizzazione, della determinazione dirigenziale del 18.06.2024, con la quale è stata dichiarata la conclusione negativa della conferenza di servizi, e dei sopravvenuti pareri sfavorevoli dell’Ufficio edilizia privata e qualità urbana del 13.06.2024 e dell’Ufficio valorizzazione del patrimonio e politiche ambientali del 17.06.2024, atti ai quali la società ricorrente ha esteso le censure già formulate con il ricorso introduttivo del giudizio.
E così, con il primo motivo aggiunto la parte ricorrente insiste per l’accertamento della formazione del silenzio assenso sull’istanza del 29.03.2024, non ritenendo a tal fine ostativa la nota comunale del 3.06.2024 e sostenendo l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2, co. 8- bis , della legge n. 241/1990, del provvedimento conclusivo del procedimento unico del 21.06.2024 e degli atti ad esso presupposti, ovvero la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria del 18.06.2024 e i pareri degli uffici comunali del 13.06.2024 e del 17.06.2024.
Con il secondo dei motivi aggiunti viene dedotta, in via subordinata, l’illegittimità degli atti da ultimo citati per violazione degli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 259/2003, dell’art. 8, co. 6, della legge n. 36/2001, degli artt. 9, 10 e 11 della legge regionale n. 49/2011, dell’art. 105 della legge regionale n. 65/2014 e dell’art. 41 del regolamento urbanistico comunale, oltre che per eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici.
Con il terzo motivo aggiunto la società ricorrente deduce, in ulteriore subordine, l’illegittimità degli stessi atti e della presupposta deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 2024, di approvazione del Programma comunale degli impianti, per violazione degli artt. 43, 44 e ss. del d.lgs. n. 259/2003 e degli artt. 10, co. 4, e 11, co. 2- bis , della legge regionale n. 49/2011 e per difetto di istruttoria.
16. – Il Comune di Capannori resiste anche ai motivi aggiunti, sollevando diverse eccezioni preliminari in rito compendiate nella memoria del 5.11.2024. In particolare:
- i motivi aggiunti sarebbero inammissibili perché i provvedimenti con essi impugnati erano già stati emessi e comunicati alla ricorrente prima della notifica del ricorso introduttivo;
- il ricorso introduttivo sarebbe improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto gli atti con esso impugnati sono stati superati dai provvedimenti successivi dell’Amministrazione, impugnati da WI con i motivi aggiunti;
- il ricorso sarebbe poi inammissibile per carenza di interesse, non avendo l’atto di sospensione del 3.06.2024 effetti lesivi, e per acquiescenza tacita della ricorrente in relazione ai pareri negativi prot. del 13.06.2024 e del 17.06.2024, alla determinazione di conclusione negativa della conferenza dei servizi del 18.06.2024 e all’atto conclusivo del procedimento del 21.06.2024;
- il ricorso introduttivo sarebbe inammissibile anche perché proposto avverso atti applicativi del Programma comunale degli impianti approvato con deliberazione consiliare n. 20/2024, la cui impugnazione sarebbe irricevibile perché proposta oltre il termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione (che l’Amministrazione data al 15.04.2024) e comunque dalla comunicazione a WI a mezzo PEC del 23.04.2024.
17. – In vista della discussione le parti hanno scambiato memorie e repliche.
18. – All’udienza pubblica del 17 aprile 2025 le parti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.
19. – La prima domanda che deve essere scrutinata è quella, proposta dalla parte ricorrente sia con il ricorso introduttivo che con i motivi aggiunti, finalizzata all’accertamento della formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione presentata il 29.03.2024.
19.1. – L’art. 44, co. 10, del d.lgs. n. 259/2003 stabilisce che «[ l ] e istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l’intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali ».
19.2. – Nel caso che forma oggetto del presente giudizio, alla presentazione dell’istanza di autorizzazione ha fatto seguito, con nota del 5.04.2024, la convocazione della conferenza di servizi in modalità asincrona da parte del SUAP del Comune di Capannori, nell’ambito della quale è stato acquisito il parere favorevole dell’ARPAT sul rispetto dei limiti di esposizione alle emissioni elettromagnetiche.
Non sono stati acquisiti atti di motivato dissenso provenienti da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
19.3. – Il Comune di Capannori sostiene che non potrebbe ritenersi maturato il silenzio assenso sull’istanza del 29.03.2024, essendo la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi intervenuta (e comunicata) tempestivamente il 18.06.2024, ovvero esattamente il sessantesimo giorno dalla presentazione dell’istanza.
A tale conclusione l’Amministrazione comunale perviene considerando (l’argomento è compiutamente illustrato nella memoria di costituzione del 28-29.08.2024, pagg. 18-20) che in data 13.05.2024, ovvero 45 giorni dopo la presentazione dell’istanza, era stato comunicato a WI il preavviso di rigetto, che WI aveva trasmesso le proprie osservazioni con PEC del 23.05.2024, con conseguente sospensione del termine di conclusione del procedimento fino a dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni ai sensi dell’art. 10- bis , co. 1, terzo periodo, della legge n. 241/1990.
Scadendo il regime di sospensione in un giorno festivo (2 giugno 2024), secondo l’Amministrazione resistente troverebbe applicazione la regola secondo la quale i termini che scadono in un giorno festivo sono prorogati di diritto al giorno non festivo immediatamente successivo (art. 155, co. 3, c.p.c.), con la conseguenza che la determinazione conclusiva sfavorevole della conferenza di servizi del 18 giugno 2024 sarebbe stata emessa (e comunicata alla società istante) entro i quindici giorni rimanenti, decorrenti dal 3 giugno.
19.4. – La tesi sostenuta dal Comune di Capannori non incontra il favore del collegio.
19.4.1. – Deve premettersi che l’art. 44, co. 10, del d.lgs. n. 259/2003 attribuisce rilevanza, ai fini della formazione del silenzio assenso, alla mancata conclusione del procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza di autorizzazione all’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e che la stessa disposizione precisa che ad impedire la maturazione del titolo tacito può essere la comunicazione della determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’art. 14 della legge n. 36/2001, ove ne sia previsto l’intervento, o l’espressione di un dissenso congruamente motivato da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali.
Non può dunque condividersi la tesi di parte ricorrente nella parte in cui fa discendere l’intempestività del diniego di autorizzazione dal fatto che il provvedimento conclusivo del procedimento unico è stato adottato con la determinazione del dirigente del 21.06.2024, essendo come detto normativamente rilevante, per i fini che qui interessano, la comunicazione della determinazione decisoria della conferenza di servizi del 18.06.2024.
19.4.2. – Cionondimeno, il collegio ritiene che l’art. 155, co. 3, c.p.c. non possa essere utilmente invocato, come fa l’Amministrazione resistente, per spostare al 3 giugno 2024 la scadenza della sospensione del termine di dieci giorni dalla trasmissione delle osservazioni di WI.
La giurisprudenza ha chiarito che il differimento di diritto del termine che scade in una data festiva al primo giorno successivo non festivo, stabilito dall’art. 155, co. 3, c.p.c., costituisce un principio generale dell’ordinamento, applicabile anche nell’ambito del procedimento amministrativo e nei rapporti tra i privati e la pubblica amministrazione (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 21 aprile 2022, n. 901; TAR Lazio, Roma, sez. III- ter , 26 aprile 2018, n. 4588; Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 826).
La disposizione del codice di procedura civile, però, si inserisce nal capo II del titolo VI del libro I del codice, che riguarda i « termini per il compimento degli atti » (cfr. art. 152 c.p.c.).
Anche a voler ritenere che, traslando la disposizione di cui all’art. 155, co. 3, c.p.c. sul terreno del procedimento amministrativo, essa possa essere applicata non soltanto al termine di conclusione del procedimento, ma anche a quelli per il compimento di atti endoprocedimentali, deve evidenziarsi che il 2 giugno 2024 non scadeva il termine per l’adozione o per il “compimento” di alcun atto, né conclusivo né endoprocedimentale.
Nella suddetta data, infatti, il termine di conclusione del procedimento riprendeva a correre dopo la sua sospensione per effetto del meccanismo di cui all’art. 10- bis della legge n. 241/1990.
19.4.3. – Da quanto sopra osservato consegue che:
- dalla presentazione della domanda di WI del 29.03.2024 fino alla comunicazione del preavviso di rigetto del 13.05.2024 sono decorsi 45 giorni;
- dalla trasmissione delle proprie osservazioni con PEC del 23.05.2024 il termine è stato sospeso per effetto dell’art. 10- bis , co. 1, terzo periodo della legge n. 241/1990 fino al 2.06.2024;
- dal 3.06.2024 (incluso) fino al 17.06.2024 sono decorsi i 15 giorni rimanenti del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 44, co. 10, del d.lgs. n. 259/2003;
- in mancanza della tempestiva comunicazione della determinazione decisoria negativa della conferenza di servizi o di un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’art. 14 della legge n. 36/2001 o dell’espressione del motivato dissenso di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali, deve dunque ritenersi maturato il silenzio assenso previsto dall’art. 44, co. 10, del d.lgs. n. 259/2003.
19.5. – In relazione all’istanza ex art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003, è stato infatti chiarito che il dispositivo tecnico denominato “silenzio-assenso” risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale l’inerzia “equivale” a provvedimento di accoglimento. Tale equivalenza non significa altro che gli effetti promananti dalla fattispecie sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo. Con il corollario che, ove sussistono i requisiti di formazione del silenzio assenso, il titolo abilitativo può perfezionarsi anche con riguardo ad una domanda non conforme a legge. Reputare, invece, che la fattispecie sia produttiva di effetti soltanto ove corrispondente alla disciplina sostanziale, significherebbe sottrarre i titoli così formatisi alla disciplina della annullabilità: tale trattamento differenziato, per l’altro, neppure discenderebbe da una scelta legislativa oggettiva, aprioristicamente legata al tipo di materia o di procedimento, bensì opererebbe (in modo del tutto eventuale) in dipendenza del comportamento attivo o inerte dell’amministrazione. Inoltre, l’impostazione di “convertire” i requisiti di validità della fattispecie “silenziosa” in altrettanti elementi costitutivi necessari al suo perfezionamento, vanificherebbe in radice le finalità di semplificazione dell’istituto. L’obiettivo di semplificazione perseguito dal legislatore viene, infatti, realizzato stabilendo che il potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando successivamente la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi “silenziosamente” (tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2024, n. 10468; Id., 28 ottobre 2024, n. 8582; Id., 8 luglio 2022, n. 5746).
Deve peraltro rilevarsi, a maggior conforto della tesi della maturazione del silenzio assenso sull’istanza di WI, che la più recente giurisprudenza è giunta a ritenere « maggiormente coerente con la specialità e con la ratio della disciplina in esame una interpretazione del combinato disposto dell’art. 44 CCE e dell’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 secondo cui tale ultima norma trova applicazione nei procedimenti ex art. 44 CCE limitatamente all’obbligo, per l’amministrazione, di comunicare i motivi ostativi nonché al divieto di adottare un diniego definitivo sulla base di motivi non prospettati nel preavviso di diniego: non risulta compatibile con l’art. 44 CCE, invece, la previsione che attribuisce efficacia sospensiva, del termine di definizione del procedimento, alla comunicazione di preavviso di rigetto », di talché « nei procedimenti disciplinati dall’art. 44 del D.Lgs. n. 259 del 2003, l’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990 trova applicazione, ma con la precisazione che il preavviso di rigetto non produce effetti sospensivi, e tampoco interruttivi, del termine di cui all’art. 44, comma 10, del D.Lgs. n. 359 del 2003 » (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 5 febbraio 2025, n. 898).
19.6. – A diverse conclusioni non può condurre, nella vicenda dedotta in giudizio, nemmeno la considerazione dell’atto dell’Amministrazione comunale resistente del 3.06.2024.
Come si ricorderà, in data 23.05.2024 WI aveva trasmesso le proprie osservazioni al preavviso di rigetto comunicato dal Comune di Capannori il 13.05.2024, contestando gli assunti contenuti nei pareri sfavorevoli degli Uffici comunali e manifestando ciononostante la disponibilità a valutare la possibilità di utilizzare aree di proprietà comunale poste a ovest rispetto all’area indicata nell’istanza, chiedendo a tal fine un riscontro da parte del Comune entro 30 giorni dal ricevimento della missiva.
Con la nota del 3.06.2024, l’Amministrazione comunale si dichiarava disponibile ad un incontro con la società istante finalizzato a valutare eventuali proposte indicando però, quale « termine temporale più prossimo », viste le imminenti elezioni comunali, quello previsto « per le eventuali modifiche del Programma Comunale degli Impianti », vicino dunque al 31 ottobre, data entro la quale avrebbero dovuto essere presentate le « nuove progettualità ».
L’Amministrazione comunale, dunque, non si determinava rispetto al rilascio dell’autorizzazione richiesta da WI, ma di fatto rinviava ogni decisione alla diversa procedura di aggiornamento del Programma comunale degli impianti e al termine per la presentazione dei programmi di sviluppo della rete da parte degli operatori ai sensi dell’art. 9, co. 2, della legge regionale n. 49/2011.
Si tratta di un atto chiaramente elusivo rispetto all’obbligo di concludere il procedimento entro il termine stabilito dalla legge, di per sé non idoneo ad impedire la formazione del silenzio assenso, non rientrando nei casi a tal fine espressamente previsti dall’art. 44, co. 10, del d.lgs. n. 259/2003.
19.7. – Deve poi ricordarsi che l’art. 2, co. 8- bis , della legge n. 241/1990, a seguito della novella introdotta con l’art. 12, co. 1, lett. a) , della legge n. 120/2020, stabilisce che «[ l ] e determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni ».
La disposizione, nell’interpretazione della giurisprudenza, prevede in sostanza che una volta decorso il termine per provvedere, il potere primario si consumi, non residuando più spazio per l’adozione di un diniego tardivo, espressamente considerato “inefficace” – formula indicante un vizio più radicale della annullabilità, ma anche della nullità, essendo l’inefficacia rilevabile d’ufficio sine die –, residuando in capo all’amministrazione la sola possibilità di intervenire in autotutela sull’assetto di interessi formatosi “silenziosamente”, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 21- quinquies e 21- nonies della legge n. 241/1990 (Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2024, n. 2459).
Tale meccanismo è indubbiamente applicabile alla fattispecie di cui all’art. 44, co. 10, del d.lgs. n. 259/2003, che costituisce una species del genus di cui all’art. 20, co. 1, della legge n. 241/1990 (cfr. TAR TO, sez. I, 10 gennaio 2025, n. 16; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 11 dicembre 2024, n. 927; TAR Lazio, Latina, sez. I, 5 marzo 2024, n. 176).
Ne consegue che la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria del 18.06.2024 e il provvedimento conclusivo del procedimento unico del 21.06.2024, adottati dopo la maturazione del silenzio assenso ai sensi del citato art. 44, co. 10, del d.lgs. n. 259/2003 e non costituenti esercizio dei poteri di autotutela, devono essere dichiarati inefficaci ai sensi dell’art. 2, co. 8- bis , della legge n. 241/1990.
19.8. – In conclusione, deve trovare accoglimento la domanda, formulata con il primo motivo del ricorso introduttivo e con il primo dei motivi aggiunti, volta alla dichiarazione della intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione presentata da WI, IM e VO al Comune di Capannori ai fini dell’installazione della nuova infrastruttura di cui è causa.
20. – L’accoglimento della domanda relativa all’accertamento della formazione del silenzio assenso comporta il logico assorbimento dei restanti motivi proposti con il ricorso introduttivo e con l’atto di motivi aggiunti.
21. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di lite, che liquida nella misura di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre oneri ed accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Silvia De Felice, Primo Referendario
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO