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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1733/2016 RGAC
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA SEZIONE CIVILE
REPUBBICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dr. Maria Grazia Elia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi in epigrafe, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Carla De Simone e Rita Tabacco
attrice contro in p.l.r.p.t. (C.F. e P.I. CP_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Barretta P.IVA_1
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto domanda al fine di ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente occorsole presso il bar pasticceria “l'Ancora” in data 6.8.2013.
1.1. A sostegno della propria domanda parte attrice ha dedotto che, nella suddetta data, dopo aver consumato all'interno del bar, seduta nei salottini situati nella saletta interna sopraelevata, si accingeva ad uscire, allorquando, nello scendere i due gradini ivi presenti, cadeva a terra, urtando col braccio sinistro. Ha dedotto, altresì, che, in conseguenza della
1 caduta, riportava lesioni per le quali veniva trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Paola, dove i sanitari le diagnosticavano una “frattura scomposta terzo distale in sede sovracondiloidea dell'omero sx”, da cui residuavano postumi permanenti nella misura del 13-14% di danno biologico, per un ammontare complessivo di danni pari ad euro 51.598,00.
Ha dedotto, infine, che la responsabilità dell'evento era ascrivibile all'odierna convenuta per non aver adottato le necessarie cautele e misure di sicurezza e che erano rimaste senza esito le richieste di risarcimento inoltrate alla stessa. Ha chiesto, quindi, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. in ordine alla produzione del sinistro e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite per complessivi € 51.598,00, ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ulteriori spese mediche, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria su tutte le somme dalla data del sinistro a quella dell'effettivo soddisfo.
1.2. Si è regolarmente costituita in giudizio la in CP_1
persona del l.r.p.t., contestando la domanda attrice sia in ordine all'an che al quantum e chiedendone il rigetto.
1.3. Il procedimento è stato istruito a mezzo di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio e, sulle conclusioni delle parti, è stato rimesso in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda non può essere accolta per le ragioni che seguono.
2.1. Secondo quanto previsto dall'art. 2051 c.c. ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Tale disposizione introduce un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Perché essa operi, è sufficiente la dimostrazione
2 da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene oggetto di custodia, senza che assuma rilievo la condotta (in ipotesi colposa) del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. In tale ultima evenienza, peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno, esso può, tuttavia, integrare una concausa dell'evento, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr. ex plurimis Cass.
11227/2008).
Nondimeno, nel caso in cui la cosa in custodia sia inerte (priva cioè di un dinamismo pericoloso intrinseco), il giudizio sulla sua pericolosità va effettuato in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante sì da verificare se la situazione di oggettivo pericolo costituisse un'insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza, ovvero fosse suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato;
il quale, in tale ipotesi, avrebbe quanto meno concorso, ex art. 1227 c.c. alla produzione dell'evento a titolo di colpa (cfr. Cass. n. 25772/2009). La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano
3 ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 25243/2006). La pila di mattoni sull'angolo della strada, il blocco di cemento che occupi una parte del marciapiede, la mattonella mancante, ecc., non manifestano di per sé soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta.
Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 cod. civ. che devono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi (Cfr. Cass. civ. 2660/2013). Più di recente, la
Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha ulteriormente precisato, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480,
2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del
4 danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr.
Cass. ord. n. 9315/2019).
2.2. Nella vicenda che occupa non è chiara la ricostruzione della dinamica dell'incidente come pure non è chiara la presenza di una non meglio specificata sostanza liquida nel punto in cui sarebbe avvenuta la caduta ovvero la presenza di anomalie dei gradini.
All'udienza del 24.9.2019 è stato escusso il teste di parte attrice
, il quale ha riferito “(…) il giorno 6 agosto 2013, di Testimone_1
mattina, mi trovavo all'interno del bar “l'Ancora” insieme a mia moglie e mio zio ed eravamo seduti al primo tavolino sotto la zona sopraelevata, ovvero a distanza di circa un metro dagli scalini che consentono di raggiungere detta zona. Ad un certo punto ho visto la signora Pt_1
, che non conosco, scendere dagli scalini e cadere. In seguito a
[...]
detta caduta quest'ultima è rovinata a terra, urtando con il braccio, non ricordo se fosse quello di destra o sinistra. A questo punto io mi sono attivato per prestare i primi soccorsi;
si vedeva che l'osso era fuori posto ed infatti è stata chiamata subito l'ambulanza (…) presa visione delle foto allegate al fascicolo di parte attrice riconosco nelle stesse i luoghi di causa
e preciso che la signora è caduta nella parte dove ci sono due gradini.
Nell'immediatezza del fatto ho constatato che sui gradini c'era una sostanza liquida ma non so dire di cosa si trattasse (…)”.
Alla stessa udienza è stato escusso il secondo teste di parte attrice che ha dichiarato “(…) nell'estate di quattro o cinque anni fa Tes_2
circa, non ricordo con precisione il giorno, di mattina, intorno alle 9.00-
5 10.00, mi trovavo all'interno del Bar “l'Ancora” allorquando ho visto la signora che nel salire i gradini ivi presenti, scivolava a Parte_1
terra urtando con il braccio non ricordo se il destro o sinistro (…) presa visione delle foto allegate al fascicolo di parte attrice, confermo che le stesse ritraggono i luoghi di causa al momento del sinistro. Ricordo, inoltre, che nel punto del Bar dove la signora è scivolata c'era una sostanza liquida ma non so dire di cosa si trattasse. La signora è Pt_1
caduta nella parte cerchiata ritratta nella foto n.2 recante la mia sottoscrizione”. Sempre il teste dichiarava “io mi trovavo ad una Tes_2
distanza di circa 3 metri dal luogo del sinistro ed avevo una visuale diretta senza alcun ostacolo (…) la sig.ra è caduta salendo i gradini ivi Pt_1
raffigurati ed è caduta sulla parte posta sopra i gradini”.
Emerge dunque una contraddizione nelle dichiarazioni testimoniali, avendo un teste dichiarato cha la cadeva mentre scendeva i gradini, Pt_1
l'altro mentre saliva.
Escusso all'udienza del 8.6.2021, il teste di parte convenuta,
[...]
, ha riferito “(…) preciso che in data 6/8/2013, in mattinata, mi Tes_3
trovavo all'interno del Bar l'Ancora in quanto Parte_2
svolgevo l'attività di barista (…) Mi trovavo al bancone del bar intento a preparare i caffè ed ero di spalle rispetto al pubblico;
ho sentito un vociare ed ho capito che era successo qualcosa per cui mi sono avvicinato ed ho visto una signora a terra e nell'occasione ho potuto notare che i gradini e il pavimento erano asciutti e puliti, privi di anomalie. Le persone intorno alla signora raccontavano che la signora aveva perso l'equilibrio camminando all'indietro (…) ricordo che la signora era magra, sui sessant'anni e si lamentava del dolore e diceva di non toccarla. La signora
è rimasta a terra fino all'arrivo dell'ambulanza dopo averle dato dell'acqua e un cuscino per appoggiare il braccio” ed ancora dichiarava
6 “posso riferire che nessuno dei presenti nell'occasione si è lamentato per la presenza di sostanze sul pavimento o sulla scivolosità dello stesso”.
Dalla disamina del materiale fotografico prodotto dalle parti non è poi possibile apprezzare la presenza di anomalie né della sostanza oleosa che avrebbe provocato la caduta.
È vero che anche un'anomalia lieve può costituire occasione di inciampo e di caduta, ma occorre verificare se la situazione di pericolo fosse o meno percepibile con l'impiego dell'ordinaria diligenza, alle condizioni di tempo e di luogo in cui l'evento si è verificato, proprio al fine di accertare, secondo un giudizio probabilistico di regolarità causale, che la caduta è stata causata dalla cosa e non, invece, semplicemente occasionata da questa.
Ebbene, il particolare rigore probatorio richiesto allorché si tratti di verificare la riconducibilità causale di un evento dannoso all'interazione del danneggiato con una cosa statica e inerte, ossia priva di un proprio dinamismo pericoloso, non è stato assolto da parte attrice.
La ricostruzione dell'evento, la cui dimostrazione incombeva a parte attrice, è invero lacunosa.
Tale carenza probatoria non consente di procedere ad alcun giudizio di pericolosità della cosa in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante e con la persona danneggiata, ciò che impedisce di verificare se la situazione di anomalia costituisse un'insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza, ovvero fosse suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato.
Né è possibile sopperire all'onere della prova incombente sull'attrice attraverso gli esiti della CTU espletata, posto che essa non è un mezzo di prova, né tantomeno può costituire una relevatio ab onere probandi.
7 Essa è essenzialmente un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze di causa, che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti.
La consulenza tecnica d'ufficio ha invero la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova, anche documentale, dei fatti dedotti e della quale è onerata. Al riguardo la Corte di Cassazione ha precisato: “in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero
a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, ed è consentito al CTU anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo, posti direttamente
a fondamento della domanda o dell'eccezione delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati.” (Cass. 5422/2002; n.
3343/2001; n. 2205/1996).
In mancanza della prova del nesso di causa alcun risarcimento può essere riconosciuto alla parte attrice.
8 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al D.M.
55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 147/2022, in ragione della natura della controversia, in sé non complessa, e del numero delle questioni di fatto e di diritto trattate, tenuto conto del valore dalla causa dichiarato nell'atto introduttivo (rientrante nel quarto scaglione, che non muta anche a seguito della specificazione dell'importo richiesto a titolo di risarcimento all'udienza di precisazione delle conclusioni).
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 29.4.2024, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, rigetta la domanda proposta da e la condanna al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore della società in CP_1
p.l.r.p.t., liquidate nella complessiva somma di euro 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% (sul compenso), IVA e CPA, se dovute, come per legge. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Paola il 31.3.2025.
Il giudice
Maria Grazia Elia
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TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA SEZIONE CIVILE
REPUBBICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dr. Maria Grazia Elia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi in epigrafe, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Carla De Simone e Rita Tabacco
attrice contro in p.l.r.p.t. (C.F. e P.I. CP_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Barretta P.IVA_1
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto domanda al fine di ottenere il Parte_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente occorsole presso il bar pasticceria “l'Ancora” in data 6.8.2013.
1.1. A sostegno della propria domanda parte attrice ha dedotto che, nella suddetta data, dopo aver consumato all'interno del bar, seduta nei salottini situati nella saletta interna sopraelevata, si accingeva ad uscire, allorquando, nello scendere i due gradini ivi presenti, cadeva a terra, urtando col braccio sinistro. Ha dedotto, altresì, che, in conseguenza della
1 caduta, riportava lesioni per le quali veniva trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Paola, dove i sanitari le diagnosticavano una “frattura scomposta terzo distale in sede sovracondiloidea dell'omero sx”, da cui residuavano postumi permanenti nella misura del 13-14% di danno biologico, per un ammontare complessivo di danni pari ad euro 51.598,00.
Ha dedotto, infine, che la responsabilità dell'evento era ascrivibile all'odierna convenuta per non aver adottato le necessarie cautele e misure di sicurezza e che erano rimaste senza esito le richieste di risarcimento inoltrate alla stessa. Ha chiesto, quindi, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c. in ordine alla produzione del sinistro e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite per complessivi € 51.598,00, ovvero della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ulteriori spese mediche, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria su tutte le somme dalla data del sinistro a quella dell'effettivo soddisfo.
1.2. Si è regolarmente costituita in giudizio la in CP_1
persona del l.r.p.t., contestando la domanda attrice sia in ordine all'an che al quantum e chiedendone il rigetto.
1.3. Il procedimento è stato istruito a mezzo di prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio e, sulle conclusioni delle parti, è stato rimesso in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. La domanda non può essere accolta per le ragioni che seguono.
2.1. Secondo quanto previsto dall'art. 2051 c.c. ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Tale disposizione introduce un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Perché essa operi, è sufficiente la dimostrazione
2 da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene oggetto di custodia, senza che assuma rilievo la condotta (in ipotesi colposa) del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo anche del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. In tale ultima evenienza, peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia) e il danno, esso può, tuttavia, integrare una concausa dell'evento, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (cfr. ex plurimis Cass.
11227/2008).
Nondimeno, nel caso in cui la cosa in custodia sia inerte (priva cioè di un dinamismo pericoloso intrinseco), il giudizio sulla sua pericolosità va effettuato in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante sì da verificare se la situazione di oggettivo pericolo costituisse un'insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza, ovvero fosse suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato;
il quale, in tale ipotesi, avrebbe quanto meno concorso, ex art. 1227 c.c. alla produzione dell'evento a titolo di colpa (cfr. Cass. n. 25772/2009). La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano
3 ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. sul tema Cass. civ. 25243/2006). La pila di mattoni sull'angolo della strada, il blocco di cemento che occupi una parte del marciapiede, la mattonella mancante, ecc., non manifestano di per sé soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta.
Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 cod. civ. che devono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi (Cfr. Cass. civ. 2660/2013). Più di recente, la
Suprema Corte, sottoponendo a revisione i principi sull'obbligo di custodia, ha ulteriormente precisato, con le ordinanze 1° febbraio 2018, nn. 2480,
2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno
è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del
4 danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr.
Cass. ord. n. 9315/2019).
2.2. Nella vicenda che occupa non è chiara la ricostruzione della dinamica dell'incidente come pure non è chiara la presenza di una non meglio specificata sostanza liquida nel punto in cui sarebbe avvenuta la caduta ovvero la presenza di anomalie dei gradini.
All'udienza del 24.9.2019 è stato escusso il teste di parte attrice
, il quale ha riferito “(…) il giorno 6 agosto 2013, di Testimone_1
mattina, mi trovavo all'interno del bar “l'Ancora” insieme a mia moglie e mio zio ed eravamo seduti al primo tavolino sotto la zona sopraelevata, ovvero a distanza di circa un metro dagli scalini che consentono di raggiungere detta zona. Ad un certo punto ho visto la signora Pt_1
, che non conosco, scendere dagli scalini e cadere. In seguito a
[...]
detta caduta quest'ultima è rovinata a terra, urtando con il braccio, non ricordo se fosse quello di destra o sinistra. A questo punto io mi sono attivato per prestare i primi soccorsi;
si vedeva che l'osso era fuori posto ed infatti è stata chiamata subito l'ambulanza (…) presa visione delle foto allegate al fascicolo di parte attrice riconosco nelle stesse i luoghi di causa
e preciso che la signora è caduta nella parte dove ci sono due gradini.
Nell'immediatezza del fatto ho constatato che sui gradini c'era una sostanza liquida ma non so dire di cosa si trattasse (…)”.
Alla stessa udienza è stato escusso il secondo teste di parte attrice che ha dichiarato “(…) nell'estate di quattro o cinque anni fa Tes_2
circa, non ricordo con precisione il giorno, di mattina, intorno alle 9.00-
5 10.00, mi trovavo all'interno del Bar “l'Ancora” allorquando ho visto la signora che nel salire i gradini ivi presenti, scivolava a Parte_1
terra urtando con il braccio non ricordo se il destro o sinistro (…) presa visione delle foto allegate al fascicolo di parte attrice, confermo che le stesse ritraggono i luoghi di causa al momento del sinistro. Ricordo, inoltre, che nel punto del Bar dove la signora è scivolata c'era una sostanza liquida ma non so dire di cosa si trattasse. La signora è Pt_1
caduta nella parte cerchiata ritratta nella foto n.2 recante la mia sottoscrizione”. Sempre il teste dichiarava “io mi trovavo ad una Tes_2
distanza di circa 3 metri dal luogo del sinistro ed avevo una visuale diretta senza alcun ostacolo (…) la sig.ra è caduta salendo i gradini ivi Pt_1
raffigurati ed è caduta sulla parte posta sopra i gradini”.
Emerge dunque una contraddizione nelle dichiarazioni testimoniali, avendo un teste dichiarato cha la cadeva mentre scendeva i gradini, Pt_1
l'altro mentre saliva.
Escusso all'udienza del 8.6.2021, il teste di parte convenuta,
[...]
, ha riferito “(…) preciso che in data 6/8/2013, in mattinata, mi Tes_3
trovavo all'interno del Bar l'Ancora in quanto Parte_2
svolgevo l'attività di barista (…) Mi trovavo al bancone del bar intento a preparare i caffè ed ero di spalle rispetto al pubblico;
ho sentito un vociare ed ho capito che era successo qualcosa per cui mi sono avvicinato ed ho visto una signora a terra e nell'occasione ho potuto notare che i gradini e il pavimento erano asciutti e puliti, privi di anomalie. Le persone intorno alla signora raccontavano che la signora aveva perso l'equilibrio camminando all'indietro (…) ricordo che la signora era magra, sui sessant'anni e si lamentava del dolore e diceva di non toccarla. La signora
è rimasta a terra fino all'arrivo dell'ambulanza dopo averle dato dell'acqua e un cuscino per appoggiare il braccio” ed ancora dichiarava
6 “posso riferire che nessuno dei presenti nell'occasione si è lamentato per la presenza di sostanze sul pavimento o sulla scivolosità dello stesso”.
Dalla disamina del materiale fotografico prodotto dalle parti non è poi possibile apprezzare la presenza di anomalie né della sostanza oleosa che avrebbe provocato la caduta.
È vero che anche un'anomalia lieve può costituire occasione di inciampo e di caduta, ma occorre verificare se la situazione di pericolo fosse o meno percepibile con l'impiego dell'ordinaria diligenza, alle condizioni di tempo e di luogo in cui l'evento si è verificato, proprio al fine di accertare, secondo un giudizio probabilistico di regolarità causale, che la caduta è stata causata dalla cosa e non, invece, semplicemente occasionata da questa.
Ebbene, il particolare rigore probatorio richiesto allorché si tratti di verificare la riconducibilità causale di un evento dannoso all'interazione del danneggiato con una cosa statica e inerte, ossia priva di un proprio dinamismo pericoloso, non è stato assolto da parte attrice.
La ricostruzione dell'evento, la cui dimostrazione incombeva a parte attrice, è invero lacunosa.
Tale carenza probatoria non consente di procedere ad alcun giudizio di pericolosità della cosa in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante e con la persona danneggiata, ciò che impedisce di verificare se la situazione di anomalia costituisse un'insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza, ovvero fosse suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato.
Né è possibile sopperire all'onere della prova incombente sull'attrice attraverso gli esiti della CTU espletata, posto che essa non è un mezzo di prova, né tantomeno può costituire una relevatio ab onere probandi.
7 Essa è essenzialmente un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze di causa, che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti.
La consulenza tecnica d'ufficio ha invero la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova, anche documentale, dei fatti dedotti e della quale è onerata. Al riguardo la Corte di Cassazione ha precisato: “in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero
a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, ed è consentito al CTU anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo, posti direttamente
a fondamento della domanda o dell'eccezione delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati.” (Cass. 5422/2002; n.
3343/2001; n. 2205/1996).
In mancanza della prova del nesso di causa alcun risarcimento può essere riconosciuto alla parte attrice.
8 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al D.M.
55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 147/2022, in ragione della natura della controversia, in sé non complessa, e del numero delle questioni di fatto e di diritto trattate, tenuto conto del valore dalla causa dichiarato nell'atto introduttivo (rientrante nel quarto scaglione, che non muta anche a seguito della specificazione dell'importo richiesto a titolo di risarcimento all'udienza di precisazione delle conclusioni).
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 29.4.2024, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, rigetta la domanda proposta da e la condanna al Parte_1
pagamento delle spese di lite in favore della società in CP_1
p.l.r.p.t., liquidate nella complessiva somma di euro 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% (sul compenso), IVA e CPA, se dovute, come per legge. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Paola il 31.3.2025.
Il giudice
Maria Grazia Elia
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