Articolo 24 della Legge 28 febbraio 1969, n. 21
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15 marzo 1969
Art. 24.

Per gli effetti di cui all' articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 15 marzo 1969