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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 6932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6932 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara DI TONTO considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 19.6.2025 per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 u.c. sexies e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Barbara Di Tonto ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°24398 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
( ) elettivamente domiciliata in Otta- Parte_1 C.F._1 viano al Viale Elena, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Ciro Annunziata ( che la rappresenta e difende come da procura in C.F._2 atti;
RICORRENTE
E
1
( ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3 in Milano, alla Piazza della Conciliazione n. 5, presso lo studio dell' Avv. Paolo Vinci, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RESISTENTE
E
(partita iva e c.f. ) in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in S. Maria Ca- pua Vetere al Corso Garibaldi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Stellato ( c.f. che congiuntamente all'Avv. France- C.F._4 sco Sgambato (C.F. ) la rappresenta e difende co- C.F._5 me da procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta confluite nell'udienza cartolare del 19.6.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e, comunque, sintetiz- zando lo svolgimento del processo).
Con ricorso, e pedissequo decreto di fissazione di udienza, regolarmen- te notificati, , premesso di aver subito le conseguenze dan- Parte_1 nose di un'errata scelta terapeutica in quanto connotata da grave im- perizia e negligenza, conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Na- poli la struttura presso la quale si era sotto- Controparte_2 posta ad intervento di sostituzione di protesi mammaria a destra e di nuovo impianto di protesi a sinistra ad opera del sanitario CP_3 anche lui convenuto, chiedendo il risarcimento dei danni cagio-
[...] nati dalla malpractice medica.
Il resistente preliminarmente chiedeva di essere auto- Controparte_1 rizzato a chiamare in causa la in forza della do- Controparte_2 manda di manleva/rivalsa; si opponeva all'acquisizione della CTU ese- guita nel corso del procedimento di ATP e chiedeva la rinnovazione dell'elaborato peritale;
nel merito invocava il rigetto della domanda di parte ricorrente per infondatezza della stessa ed in subordine, in caso di accoglimento seppur parziale della domanda della ricorrente, la con- danna della a manlevarlo da qualsiasi somma fos- Controparte_2 se stato condannato a versare.
La resistente si costituiva chiedendo prelimi- Controparte_2 narmente la chiamata in causa di ed eccepiva la nullità Controparte_1
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del ricorso;
nel merito invocava il rigetto della domanda della ricorrente per inammissibilità ed infondatezza della stessa ed in subordine, in ca- so di accoglimento seppur parziale della domanda della ricorrente, la condanna del sanitario a manlevarla da qualsiasi Controparte_1 somma fosse stata condannata a versare.
L'attività istruttoria è consistita nell'acquisizione della CTU medico- legale eseguita nel processo introdotto con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. recante R.G. n. 931/2022.
Preliminarmente, va osservato che l'accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative di cui all'art. 696 bis c.p.c., quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 8 L. 24/2017, è stato correttamente svolto tra le parti resistenti e la ricorrente.
La domanda, per come formulata, può essere decisa allo stato degli at- ti, sulla base della sola documentazione prodotta, ivi inclusa la relazio- ne medico legale svolta nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc, che ha preceduto il presente giudizio di merito.
Va dunque respinta la richiesta della resistente struttura CP_4
di conversione del rito, non apparendo necessario
[...]
l'espletamento di ulteriori attività istruttorie così come è del tutto in- fondata la richiesta di rinnovamento della CTU effettuata dal medico convenuto.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio formulata dalla resistente struttura per inde- terminatezza del petitum e della causa petendi ai sensi degli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc, risultando nell'atto introduttivo del pre- sente giudizio adeguatamente specificati la determinazione della cosa oggetto della domanda nonché gli elementi di fatto e di diritto costi- tuenti la ragione della pretesa azionata.
Giova, altresì, premettere che i fatti di causa risalgono agli anni 2015 , per cui al giudizio andrà applicato lo statuto normativo ante Legge n. 24/17 (Cass. civ. n. 28994/2019), nell'ambito del quale la responsabilità della struttura sanitaria è stata ricondotta nell'alveo della responsabili- tà da inadempimento contrattuale ed è stata configurata, più precisa- mente, nel contratto di spedalità (Cass. civ. Sez. Un., n. 9556/2002), quale fonte di doppia responsabilità della struttura sanitaria: sia auto- noma, per l'inadempimento di obblighi propri verso il paziente, ex art. 1218 c.c., sia derivante dalle condotte colpose o dolose degli esercenti la professione sanitaria, rispetto alle quali la struttura risponde ex art. 1228 c.c..
Ne consegue la necessità di applicare il riparto dell'onere probatorio ti- pico delle obbligazioni contrattuali, così come delineato da Cass. civ. Sez. Un. n. 13533 del 2001, e successivamente precisato, per le obbli- gazioni di fare (come quelle mediche), da Cass. civ. n. 28992/2019, nel senso che il creditore-danneggiato deve provare il contratto ed il nesso
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causale tra il danno lamentato e l'inadempimento asserito (nesso cau- sale costitutivo), mentre spetta al debitore provare, ex art. 1218 cod. civ., che l'inadempimento è stato cagionato da una causa a lui non im- putabile (nesso causale estintivo).
In sostanza, il danneggiato che voglia ottenere il risarcimento del dan- no ha un primo onere da soddisfare, che è quello delle allegazioni degli elementi costitutivi della sua domanda e della prova della causalità eziologica di tipo costitutivo.
Nel caso in esame, la ricorrente ha soddisfatto l'onere delle allegazioni deducendo di essersi sottoposta nel 2015 ad intervento di sostituzione di protesi mammaria a destra e di nuovo impianto di protesi a sinistra presso la resistente ad opera del resistente Controparte_2 sanitario , a seguito del quale riportava danni per Controparte_1
l'errata scelta terapeutico interventistica.
Alla luce di tali deduzioni, va affermato che parte ricorrente ha corret- tamente assolto all'onere della prova relativa al ciclo causale cd. costi- tutivo.
Nel merito, la domanda avanzata dall'odierna ricorrente è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati so- no da ravvisarsi nel fatto che il paziente (danneggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con la strut- tura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista rappresentato dall'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'esecuzione della prestazione sanitaria) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la pro- va dell'esatto adempimento ossia che la prestazione professionale resa sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi lamentati siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non è stato nel caso concreto eziologicamente rilevante. (cfr. Cass. civ., 5128 del 26/2/2020, Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particola- re, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello re- lativo all'evento dannoso, deve essere provato dal credito- re/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costi-
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tutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso con- creto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (cfr. Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
Quanto precede, dunque, consente di ricostruire la fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Tribunale.
Ciò posto in punto di fatto, occorre stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della struttura resistente e l'evento le- sivo;
b) se la condotta della resistente è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronolo- gicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto sola- mente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario (o della struttura) sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se le lesioni lamentate dalla ricorrente siano eziologicamente collegabili alla con- dotta dei resistenti con specifico riguardo all'errata scelta terapeutica di intervento di sostituzione di protesi mammaria a destra e di nuovo impianto di protesi a sinistra in presenza di una flogosi dei tessuti mammari, effettuato dalla ricorrente presso la struttura sanitaria con- venuta.
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un va- lido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesi- vo, ritenendosi che, se fosse stata tenuta la condotta diligente, pru- dente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unica- mente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Occorre quindi esaminare, nel merito, le condotte analiticamente de- nunciate dalla ricorrente nell'atto introduttivo e costituenti allegazione dell'inadempimento qualificato addebitato al sanitario quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata verso il sanitario stesso e la struttura.
Nel caso in esame, le doglianze mosse dalla parte ricorrente attengono sostanzialmente ai danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti a causa della negligente ed imperita condotta del sanitario nella
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scelta terapeutica consistente nell'esecuzione dell'intervento di sosti- tuzione di protesi mammaria a destra e di nuovo impianto di protesi a sinistra in presenza di un processo infiammatorio dei tessuti mammari presso la struttura resistente ad opera del sanitario resistente, tale da determinare lesioni personali.
Siffatta negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario che la ebbe in cura avrebbe cagionato lesioni personali a cui sono residuati postu- mi di natura permanente consistenti in danni estetici.
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ri- tenersi dimostrati innanzitutto dalla documentazione prodotta in giu- dizio dalla ricorrente;
in particolare, dai documenti in atti risulta piutto- sto agevole desumere la storia clinica conforme a quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, confermato dagli accertamenti peri- tali effettuati in fase di ATP conciliativa, ossia dalla relazione di Consu- lenza Tecnica d'Ufficio depositata in atti, ai cui condivisibili rilievi que- sto Giudice integralmente si riporta (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a ri- spondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse so- no state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”).
Fatte queste premesse, pacifica e incontestata - oltre che provata per tabulas - è risultata l'instaurazione del rapporto contrattuale con la struttura sanitaria resistente , a seguito del ricovero e della sottoposi- zione di ad intervento chirurgico di sostituzione di Persona_1 protesi mammaria a destra e di nuovo impianto di protesi a sinistra il 20.05.2015 presso la di Napoli ad opera del sani- Controparte_2 tario Controparte_1
La relazione tecnica a firma dei CCTTUU, dott.ssa e dott. Persona_2
ha evidenziato testualmente: “…In data 20.05.2015 il Persona_3 dott. sottopone la sig. ad intervento chirurgico di cap- CP_1 Pt_1 sulectomia a destra e di impianto protesico bilaterale nonostante il concreto sospetto di un importante stato flogistico dei tessuti mam- mari (mastite) per la presenza di materiale (silicone) riconducibile a rot- tura di protesi, diagnosi confermata all'esame istologico. Nel corso dell'intervento chirurgico del 20/5/2015 sarebbe stato comportamen- to prudente da parte del dott. astenersi dall'inserimento CP_1 delle protesi mammarie o comunque di utilizzare una nuova tasca iso- lata dalla contaminazione siliconica, come la letteratura internazionale consiglia. Aggiungendo: “Tale flogosi (mastite) ha condizionato, con molta probabilità, e negativamente anche il successivo iter clinico ca- ratterizzato dalla necessità di ulteriori interventi chirurgici ed in parti- colare, l'intervento dell'11/1/18 eseguito sempre dal .”. CP_1
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In considerazione delle esposte argomentazioni, i CCTTUU hanno con- cluso affermando che nel caso di specie, “con queste premesse è evi- dente che i postumi permanenti addebitabili alla condotta poco pru- dente del dott. per avere sottoposto la sig.ra , il 20 CP_1 Pt_1 maggio 2015, ad intervento chirurgico di capsulectomia a destra e di impianto protesico bilaterale nonostante il concreto sospetto di un importante stato flogistico dei tessuti mammari (mastite) per la pre- senza di materiale (silicone) riconducibile a rottura di protesi, diagnosi confermata all'esame istologico, ha contribuito a condizionare negati- vamente anche il successivo decorso clinico subito dalla paziente.”
La relazione tecnica - che si condivide per adeguatezza, chiarezza e lo- gicità delle argomentazioni adottate - evidenzia che le lesioni lamenta- te dalla ricorrente siano ascrivibili, secondo il criterio probatorio pro- prio del processo civile, all'errata scelta terapeutica posta in essere dal sanitario che la ebbe in cura presso la struttura resistente.
Ciò posto, merita accoglimento la domanda risarcitoria per danni pa- trimoniali e non patrimoniali nei confronti del dott. Controparte_1 nonchè della struttura sanitaria resistente , i quali Controparte_2 risponderanno in solido tra loro in quanto “quando un medesimo dan- no è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diver- si, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di re- sponsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputa- bile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'ob- bligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazio- ne), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 7618 del 30/03/2010; Sez. L - , Sentenza n. 24405 del 09/09/2021)
Per tali motivi, la struttura sanitaria resistente ed Controparte_2 il sanitario resistente vanno condannati in solido Controparte_1 al risarcimento dei danni derivanti dalla malpractice medica dedotta in lite.
Venendo, poi, all'accertamento delle conseguenze dannose collegate ai profili di inadempimento accertati con riguardo al danno non patrimo- niale sofferto dalla ricorrente, il Tribunale reputa condivisibili le conclu- sioni cui sono pervenuti i ccttuu i quali hanno correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico della paziente, quantificandoli nella misura complessiva del 5 % dell'integrità psicofisica , consideran- do in tale valutazione il danno estetico residuato nella misura del 5/% (dovuto ai più estesi esiti cicatriziali), poi emendato parzialmente con
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ulteriori interventi correttivi eseguiti successivamente e comprensivo del danno psichico riferito dall'istante (già in cura da anni con ansiolitici) che non può costituire un'autonoma voce di danno tenuto conto della preesistenza menomativa (antecedente agli interventi eseguiti dal e dei successivi ricoveri ed interventi eseguiti da altri sani- CP_1 tari, indicando la Inabilità Temporanea Totale (ITT) in giorni 20 (venti) corrispondenti all'accreditabile lasso di tempo durante il quale l'esaminata fu costretta ad una temporanea assoluta inabilità, nonché la inabilità temporanea parziale (ITP) in giorni 20 (venti) ad un valore medio del 50% e in 20 (venti) giorni ad un valore medio del 25%.
In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, come solita- mente avviene in giudizi analoghi, non esistendo per il giudice precisi riferimenti normativi che indicano criteri certi di liquidazione, viene fatto riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano così come aggiornate al 2024. Prima degli ultimi aggiornamenti, le tabelle milanesi prevedevano la liquidazione di entrambe le voci di danno (mo- rale e biologico) e che queste, quindi, "pervengono - non correttamente
- all'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno" (Cass. 25164/20). La componente morale del danno, da accertare caso per caso, non deve essere considerata come sempre presente e quindi, anche per questo motivo, la Suprema Corte ha stigmatizzato le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione. A seguito di tale intervento nomofilattico, il Tribunale di Milano si è adeguato, ela- borando una nuova tabella (pubblicate con gli aggiornamenti ISTAT in data 5.6.2024), sostituendo a quella elaborata nella edizione del 2018 (che recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale) una tabella aggiorna- ta (pubblicata per la prima volta nel marzo del 2021) ove, fermo il valo- re monetario unitario, è stato indicato l'importo di ciascuna delle citate componenti del danno (biologico e morale).
Orbene, condividendo le considerazioni medico-legali contenute nella CTU in ordine alla valutazione del danno, considerata l'età della ricor- rente all'epoca dei fatti nei termini sopra evidenziati (47 anni nel 2015) e la percentuale di danno biologico al 5% (punto danno biologico 1.741,60 – punto danno non patrimoniale 2.177,00 - demoltiplicatore 0,770), la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere glo- balmente liquidata in € 8.381,00 all'attualità.
A ciò va aggiunta la somma di € 4.025,00 relativa alla invalidità tempo- ranea così come ben indicato nella CTU, (in particolare 20 gg ITT pari ad euro € 2.300,00 - punto di invalidità euro 115 pro die - ITP giorni 20 al 50% pari ad € 1.150,00, ITP giorni 20 al 25% pari ad € 575,00) per un totale complessivo di € 12.406,00.
Non sono invece ravvisabili profili di responsabilità del personale sani- tario per l'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione della pa-
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ziente derivante dal mancato consenso informato in ordine alle conse- guenze ed ai rischi legati all'esecuzione dell'intervento chirurgico.
Al riguardo, deve rilevarsi che, sebbene effettivamente non risulti agli atti che la paziente abbia sottoscritto un modulo di consenso informa- to specifico e relativo all'intervento di reimpianto delle protesi mam- marie in presenza di uno stato di evidente contaminazione siliconica, tali circostanze non possono ritenersi idonee a fondare la responsabili- tà dei sanitari.
Sul punto deve premettersi che il consenso al trattamento sanitario può essere manifestato in forma orale, senza la necessità di una speci- fica documentazione a supporto della sua espressione da parte del pa- ziente;
tanto emerge dalla lettura del disposto di cui all'art. 35, comma II del Codice di deontologia medica ai sensi del quale il “consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sull'integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della per- sona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33”.
In linea generale, vale il principio di libertà della forma, ad eccezione dei casi in cui la legge, per ragioni di opportunità o di certezza del diritto, ri- chieda una forma particolare. Precisamente, in materia sanitaria, il legi- slatore italiano ha previsto espressamente la forma scritta del consen- so informato in alcuni casi particolari: a) art. 2 della Legge n. 458/1967 sul trapianto del rene tra persone viventi, che, peraltro, a tal fine pre- vede un'apposita procedura di volontaria giurisdizione;
b) art. 2, lett. l) del D.lgs. n. 211/2003 sulla sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano;
c) art. 6 della legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmen- te assistita il quale dispone che la volontà di entrambi i soggetti della coppia sia espressa per iscritto al medico responsabile della struttura, secondo le modalità da definirsi con decreto ministeriale;
d) art. 14 del- la Legge n. 194/1978 sulla interruzione volontaria della gravidanza;
e) art. 2 della Legge n. 164/1982 sulla rettificazione in materia di attribu- zione di sesso;
f) Legge n. 107/1990 sulle attività trasfusionali;
g) Legge n. 219/2005 sul prelievo per donazione del sangue.
Al di fuori di questi casi –tra i quali all'evidenza non rientra l'ipotesi in esame - il consenso, pur necessariamente “informato”, può essere as- sunto in qualsiasi forma;
conseguentemente, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la relativa prova può essere offerta con mezzi diversi dalla dichiarazione scritta (da ultimo Cass. civ. sent. n. 32124 del 2019).
Ciò detto, la ricorrente pur lamentando l'asserita lesione del proprio di- ritto all'autodeterminazione per effetto della mancata informazione circa le conseguenze derivanti dalla sottoposizione all'intervento chi- rurgico di reimpianto delle protesi mammarie, non offre alcuna indica- 9
zione relativa ad un ipotetico contegno alternativo cui si sarebbe even- tualmente determinata, una volta ricevuta un'informativa esaustiva.
Eppure la prova del nesso causale tra omessa informativa e danno (alla salute e alla libertà di autodeterminazione) grava sul paziente, in osse- quio al principio della causalità giuridica cristallizzato nel disposto di cui all'art. 1223 c.c.
In tal senso va richiamato l'orientamento costante della Corte di Cassa- zione, secondo cui “in tema di responsabilità medica, qualora l'intervento non sia preceduto da un'adeguata informazione del pa- ziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente infor- mato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.” (Cass. civ. Sez. 3, sen- tenza n. 2847 del 09/02/2010).
Orbene, nel caso di specie, alcuna lesione del diritto all'autodeterminazione risulta specificamente allegata né provata dalla parte istante sicché la relativa pretesa risarcitoria non può trovare ac- coglimento.
Va, altresì, riconosciuto alla ricorrente il risarcimento dei danni patri- moniali subiti, inteso come ristoro delle spese mediche sostenute, limi- tatamente alle spese documentate ed intervenute nell'arco temporale ricompreso tra il 20.05.2015 -primo intervento ad opera di CP_1
– ed il 15.03.2018 – intervento con cui veniva emendato il danno- comprensive dei costi per l'acquisto delle protesi, per l'esecuzione dei diversi interventi chirurgici e degli esami diagnostici e strumentali per un importo complessivo pari ad € 2.796,00, come da documentazione versata in atti;
mentre non possono essere riconosciute le spese medi- che sostenute dalla ricorrente successivamente alla data del 15.03.2018, in quanto non eziologicamente collegate all'evento lesivo, né possono essere rimborsate quelle relative all'acquisto di farmaci, at- teso che dalla documentazione versata in atti non si evincono con chiarezza i prodotti acquistati, né emerge la riconducibilità di tali far- maci all'evento lesivo per cui è causa.
Alcuna ulteriore somma stimasi dover riconoscere in conseguenza del fatto per cui è causa ex art. 2697 cc, non risultando adeguatamente provato alcun (ulteriore) danno causalmente connesso e conseguente ai fatti per cui è causa;
in particolare non risulta debitamente dimo- strato il danno alla capacità lavorativa, specifica e generica della ricor- rente il cui onere probatorio è molto rigoroso (risultando gli atti allega- ti al giudizio da parte attrice “meri atti di parte” inidonei a dimostrare alcunché); né parte ricorrente ha allegato in giudizio elementi idonei ad effettuare tale liquidazione in via presuntiva ed equitativa (cfr. Cassa- zione civile sez. III, 12/07/2023, n.19922); peraltro i consulenti hanno 10
accertato che il danno causalmente determinato dai fatti di causa non incide sulla capacità lavorativa della ricorrente, che ha dichiarato di svolgere l'attività di casalinga, e pertanto ogni relativa domanda va ri- gettata.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Cor- te, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risar- citoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effet- tuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della de- cisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso sta- bilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello de- gli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equiva- lente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni parte resistente dovrà corrispondere all'istante, gli interessi legali, dal mese di maggio del 2015 (data del fat- to produttivo del danno) alla data di deposito della sentenza, sulla somma complessiva di euro 15.202,00 (di cui euro 12.406,00 danno non patrimoniale ed euro 2.796,00 danno patrimoniale) (Indice maggio 2025: 121,2 – Indice maggio 2015: 107,2– Raccordo Indici: 1,071 – In- dice di devalutazione 0,826) già devalutata al momento del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno es- sere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità (sorta capitale
+ interessi compensativi), gli ulteriori interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
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Infine, va accolta la domanda di rivalsa della resistente struttura sani- taria nei confronti di E' infatti Controparte_2 Controparte_1 pacifico (cfr. Cass. Civ. Sez.
3 - Sentenza n. 28987 del 11/11/2019), che
“in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la re- sponsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo de- ve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo de- gli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimen- to della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'ec- cezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggetti- vamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
Va altresì ritenuto (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 29001 del 20/10/2021) che: “in tema di responsabilità medica, nel regime anterio- re alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità di- retta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dal- la responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al so- lo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordi- naria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.”
In conseguenza, nei rapporti interni tra condebitori solidali, CP_3
e l'obbligazione dovrà essere ripartita nel-
[...] Controparte_2 la misura del 50% cadauno, non essendo emersa prova di circostanze idonee a configurare responsabilità esclusiva del sanitario, nella decli- nazione imposta dalle pronunce richiamate.
Pertanto, deve essere condannato a tenere indenne la Controparte_1 della metà degli importi che la struttura sarà Controparte_2
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eventualmente tenuta a corrispondere alla danneggiata per effetto della presente pronuncia.
Sulla base delle precedenti considerazioni deve altresì, essere accolta la domanda trasversale di regresso proposta dal nei con- CP_1 fronti della e pertanto la de- Controparte_2 Controparte_2 ve essere condannata a tenere indenne della metà Controparte_1 degli importi che il medico sarà eventualmente tenuto a corrispondere alla danneggiata per effetto della presente pronuncia.
Le spese di lite tra parte ricorrente e parti resistenti, ivi incluse quelle relative al procedimento ante causam ex art. 696 bis cpc (liquidate con separato decreto) seguono strettamente la soccombenza e si liquida- no, oltre agli esborsi ai sensi dell'art. 2 DM successivamente indicato, come da dispositivo, d'ufficio - in assenza di nota spese - ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal D.M. n° 147 del 13.08.2022), in relazione allo scaglione di riferimento sulla base del decisum (valore fino a 26 mila euro), all'attività concretamente eserci- tata dal difensore costituito rapportata al tenore delle difese svolte, considerata altresì la fase di ATP, con attribuzione in favore del procu- ratore costituito che se ne è dichiarato anticipatario ex art. 93 cpc..
Tra le restanti parti le spese di lite si compensano potendosi configura- re soccombenza reciproca nelle rispettive posizioni processuali.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti, vanno po- ste in via definitiva a carico dei resistenti solidalmente in favore di par- te attrice e, nei rapporti interni, in misura pari al 50% cadauno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da nei limiti di quanto evi- Parte_1 denziato in parte motiva e, per l'effetto condanna i resistenti
[...]
e in solido tra loro al risarcimento dei Controparte_2 Controparte_1 danni ed al pagamento, in favore della ricorrente , di com- Parte_1 plessivi € 15.202,00, oltre interessi al tasso legale come in motivazione;
- condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favo- re di liquidate in € 409,50 (di cui € 264,00 per l'odierno giu- Parte_1 dizio ed € 145,50 per ATP) per esborsi (se versati) ed € 7.414 comples- sivi (di cui € 5.077 per il presente giudizio ed € 2337 per il procedimento di ATP) per compensi professionali del procuratore, oltre Iva Cpa e spe- se generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costi- tuito ex art. 93 cpc
3) accoglie la domanda riconvenzionale trasversale formulata da
[...] verso e, per l'effetto, condanna Controparte_5 Controparte_1 quest'ultimo a tenere indenne la struttura della metà di tutto quanto
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questa sia tenuta a corrispondere alla parte ricorrente per effetto della presente pronuncia;
4) accoglie la domanda riconvenzionale trasversale formulata da
[...]
verso e, per l'effetto, condanna CP_3 Controparte_2 quest'ultima a tenere indenne il sanitario della metà di tutto quanto questo sia tenuto eventualmente a corrispondere alla parte ricorrente per effetto della presente pronuncia;
5) compensa le spese di lite tra i convenuti;
6) pone in via definitiva le spese di CTU a carico dei resistenti
[...]
e in egual misura al 50%, con onere di CP_6 Controparte_1 rimborso alla parte attrice di tutto quanto al fine erogato .
Così deciso in Napoli il 19.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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VIII SEZIONE CIVILE il Giudice dr.ssa Barbara DI TONTO considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 19.6.2025 per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
considerato che
, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter cpc;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 u.c. sexies e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Barbara Di Tonto ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°24398 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: Responsabilità professionale
TRA
( ) elettivamente domiciliata in Otta- Parte_1 C.F._1 viano al Viale Elena, n. 12, presso lo studio dell'Avv. Ciro Annunziata ( che la rappresenta e difende come da procura in C.F._2 atti;
RICORRENTE
E
1
( ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3 in Milano, alla Piazza della Conciliazione n. 5, presso lo studio dell' Avv. Paolo Vinci, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
RESISTENTE
E
(partita iva e c.f. ) in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in S. Maria Ca- pua Vetere al Corso Garibaldi n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Stellato ( c.f. che congiuntamente all'Avv. France- C.F._4 sco Sgambato (C.F. ) la rappresenta e difende co- C.F._5 me da procura in atti;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta confluite nell'udienza cartolare del 19.6.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo e, comunque, sintetiz- zando lo svolgimento del processo).
Con ricorso, e pedissequo decreto di fissazione di udienza, regolarmen- te notificati, , premesso di aver subito le conseguenze dan- Parte_1 nose di un'errata scelta terapeutica in quanto connotata da grave im- perizia e negligenza, conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Na- poli la struttura presso la quale si era sotto- Controparte_2 posta ad intervento di sostituzione di protesi mammaria a destra e di nuovo impianto di protesi a sinistra ad opera del sanitario CP_3 anche lui convenuto, chiedendo il risarcimento dei danni cagio-
[...] nati dalla malpractice medica.
Il resistente preliminarmente chiedeva di essere auto- Controparte_1 rizzato a chiamare in causa la in forza della do- Controparte_2 manda di manleva/rivalsa; si opponeva all'acquisizione della CTU ese- guita nel corso del procedimento di ATP e chiedeva la rinnovazione dell'elaborato peritale;
nel merito invocava il rigetto della domanda di parte ricorrente per infondatezza della stessa ed in subordine, in caso di accoglimento seppur parziale della domanda della ricorrente, la con- danna della a manlevarlo da qualsiasi somma fos- Controparte_2 se stato condannato a versare.
La resistente si costituiva chiedendo prelimi- Controparte_2 narmente la chiamata in causa di ed eccepiva la nullità Controparte_1
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del ricorso;
nel merito invocava il rigetto della domanda della ricorrente per inammissibilità ed infondatezza della stessa ed in subordine, in ca- so di accoglimento seppur parziale della domanda della ricorrente, la condanna del sanitario a manlevarla da qualsiasi Controparte_1 somma fosse stata condannata a versare.
L'attività istruttoria è consistita nell'acquisizione della CTU medico- legale eseguita nel processo introdotto con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. recante R.G. n. 931/2022.
Preliminarmente, va osservato che l'accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative di cui all'art. 696 bis c.p.c., quale condizione di procedibilità della domanda ex art. 8 L. 24/2017, è stato correttamente svolto tra le parti resistenti e la ricorrente.
La domanda, per come formulata, può essere decisa allo stato degli at- ti, sulla base della sola documentazione prodotta, ivi inclusa la relazio- ne medico legale svolta nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc, che ha preceduto il presente giudizio di merito.
Va dunque respinta la richiesta della resistente struttura CP_4
di conversione del rito, non apparendo necessario
[...]
l'espletamento di ulteriori attività istruttorie così come è del tutto in- fondata la richiesta di rinnovamento della CTU effettuata dal medico convenuto.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio formulata dalla resistente struttura per inde- terminatezza del petitum e della causa petendi ai sensi degli artt.163 nn.3 e 4 e 164 comma 4 cpc, risultando nell'atto introduttivo del pre- sente giudizio adeguatamente specificati la determinazione della cosa oggetto della domanda nonché gli elementi di fatto e di diritto costi- tuenti la ragione della pretesa azionata.
Giova, altresì, premettere che i fatti di causa risalgono agli anni 2015 , per cui al giudizio andrà applicato lo statuto normativo ante Legge n. 24/17 (Cass. civ. n. 28994/2019), nell'ambito del quale la responsabilità della struttura sanitaria è stata ricondotta nell'alveo della responsabili- tà da inadempimento contrattuale ed è stata configurata, più precisa- mente, nel contratto di spedalità (Cass. civ. Sez. Un., n. 9556/2002), quale fonte di doppia responsabilità della struttura sanitaria: sia auto- noma, per l'inadempimento di obblighi propri verso il paziente, ex art. 1218 c.c., sia derivante dalle condotte colpose o dolose degli esercenti la professione sanitaria, rispetto alle quali la struttura risponde ex art. 1228 c.c..
Ne consegue la necessità di applicare il riparto dell'onere probatorio ti- pico delle obbligazioni contrattuali, così come delineato da Cass. civ. Sez. Un. n. 13533 del 2001, e successivamente precisato, per le obbli- gazioni di fare (come quelle mediche), da Cass. civ. n. 28992/2019, nel senso che il creditore-danneggiato deve provare il contratto ed il nesso
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causale tra il danno lamentato e l'inadempimento asserito (nesso cau- sale costitutivo), mentre spetta al debitore provare, ex art. 1218 cod. civ., che l'inadempimento è stato cagionato da una causa a lui non im- putabile (nesso causale estintivo).
In sostanza, il danneggiato che voglia ottenere il risarcimento del dan- no ha un primo onere da soddisfare, che è quello delle allegazioni degli elementi costitutivi della sua domanda e della prova della causalità eziologica di tipo costitutivo.
Nel caso in esame, la ricorrente ha soddisfatto l'onere delle allegazioni deducendo di essersi sottoposta nel 2015 ad intervento di sostituzione di protesi mammaria a destra e di nuovo impianto di protesi a sinistra presso la resistente ad opera del resistente Controparte_2 sanitario , a seguito del quale riportava danni per Controparte_1
l'errata scelta terapeutico interventistica.
Alla luce di tali deduzioni, va affermato che parte ricorrente ha corret- tamente assolto all'onere della prova relativa al ciclo causale cd. costi- tutivo.
Nel merito, la domanda avanzata dall'odierna ricorrente è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.
Sul piano processuale, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, le conseguenze scaturenti dai principi appena evidenziati so- no da ravvisarsi nel fatto che il paziente (danneggiato) che agisca in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, deve provare il contratto o il “contatto sociale” intercorso con la strut- tura e/o con il sanitario ed allegare l'inadempimento del professionista rappresentato dall'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'esecuzione della prestazione sanitaria) nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando invece a carico dell'obbligato la pro- va dell'esatto adempimento ossia che la prestazione professionale resa sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi lamentati siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile ovvero che l'inadempimento, pur esistendo, non è stato nel caso concreto eziologicamente rilevante. (cfr. Cass. civ., 5128 del 26/2/2020, Cass. Civ. sez. III, 28 maggio 2004, n. 10297).
Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea, in particola- re, un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello re- lativo all'evento dannoso, deve essere provato dal credito- re/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Ne consegue che mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costi-
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tutivo del diritto), il debitore deve provare la ricorrenza, nel caso con- creto, di una causa imprevedibile e inevitabile che ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto) (cfr. Cass. civ. ord. 26 febbraio 2019, n. 5487; Cass. civ., sez. III, 29 gennaio 2018, n.2061).
Quanto precede, dunque, consente di ricostruire la fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Tribunale.
Ciò posto in punto di fatto, occorre stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della struttura resistente e l'evento le- sivo;
b) se la condotta della resistente è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronolo- gicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto sola- mente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario (o della struttura) sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
È necessario, in altri termini, stabilire, nel caso di specie, se le lesioni lamentate dalla ricorrente siano eziologicamente collegabili alla con- dotta dei resistenti con specifico riguardo all'errata scelta terapeutica di intervento di sostituzione di protesi mammaria a destra e di nuovo impianto di protesi a sinistra in presenza di una flogosi dei tessuti mammari, effettuato dalla ricorrente presso la struttura sanitaria con- venuta.
In materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, deve ritenersi sussistente un va- lido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesi- vo, ritenendosi che, se fosse stata tenuta la condotta diligente, pru- dente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unica- mente sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) disponibili in relazione al caso concreto.
Occorre quindi esaminare, nel merito, le condotte analiticamente de- nunciate dalla ricorrente nell'atto introduttivo e costituenti allegazione dell'inadempimento qualificato addebitato al sanitario quale fonte dell'obbligazione risarcitoria azionata verso il sanitario stesso e la struttura.
Nel caso in esame, le doglianze mosse dalla parte ricorrente attengono sostanzialmente ai danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa subiti a causa della negligente ed imperita condotta del sanitario nella
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scelta terapeutica consistente nell'esecuzione dell'intervento di sosti- tuzione di protesi mammaria a destra e di nuovo impianto di protesi a sinistra in presenza di un processo infiammatorio dei tessuti mammari presso la struttura resistente ad opera del sanitario resistente, tale da determinare lesioni personali.
Siffatta negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario che la ebbe in cura avrebbe cagionato lesioni personali a cui sono residuati postu- mi di natura permanente consistenti in danni estetici.
Orbene, i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata possono ri- tenersi dimostrati innanzitutto dalla documentazione prodotta in giu- dizio dalla ricorrente;
in particolare, dai documenti in atti risulta piutto- sto agevole desumere la storia clinica conforme a quanto dedotto nell'atto introduttivo del giudizio, confermato dagli accertamenti peri- tali effettuati in fase di ATP conciliativa, ossia dalla relazione di Consu- lenza Tecnica d'Ufficio depositata in atti, ai cui condivisibili rilievi que- sto Giudice integralmente si riporta (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a ri- spondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse so- no state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”).
Fatte queste premesse, pacifica e incontestata - oltre che provata per tabulas - è risultata l'instaurazione del rapporto contrattuale con la struttura sanitaria resistente , a seguito del ricovero e della sottoposi- zione di ad intervento chirurgico di sostituzione di Persona_1 protesi mammaria a destra e di nuovo impianto di protesi a sinistra il 20.05.2015 presso la di Napoli ad opera del sani- Controparte_2 tario Controparte_1
La relazione tecnica a firma dei CCTTUU, dott.ssa e dott. Persona_2
ha evidenziato testualmente: “…In data 20.05.2015 il Persona_3 dott. sottopone la sig. ad intervento chirurgico di cap- CP_1 Pt_1 sulectomia a destra e di impianto protesico bilaterale nonostante il concreto sospetto di un importante stato flogistico dei tessuti mam- mari (mastite) per la presenza di materiale (silicone) riconducibile a rot- tura di protesi, diagnosi confermata all'esame istologico. Nel corso dell'intervento chirurgico del 20/5/2015 sarebbe stato comportamen- to prudente da parte del dott. astenersi dall'inserimento CP_1 delle protesi mammarie o comunque di utilizzare una nuova tasca iso- lata dalla contaminazione siliconica, come la letteratura internazionale consiglia. Aggiungendo: “Tale flogosi (mastite) ha condizionato, con molta probabilità, e negativamente anche il successivo iter clinico ca- ratterizzato dalla necessità di ulteriori interventi chirurgici ed in parti- colare, l'intervento dell'11/1/18 eseguito sempre dal .”. CP_1
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In considerazione delle esposte argomentazioni, i CCTTUU hanno con- cluso affermando che nel caso di specie, “con queste premesse è evi- dente che i postumi permanenti addebitabili alla condotta poco pru- dente del dott. per avere sottoposto la sig.ra , il 20 CP_1 Pt_1 maggio 2015, ad intervento chirurgico di capsulectomia a destra e di impianto protesico bilaterale nonostante il concreto sospetto di un importante stato flogistico dei tessuti mammari (mastite) per la pre- senza di materiale (silicone) riconducibile a rottura di protesi, diagnosi confermata all'esame istologico, ha contribuito a condizionare negati- vamente anche il successivo decorso clinico subito dalla paziente.”
La relazione tecnica - che si condivide per adeguatezza, chiarezza e lo- gicità delle argomentazioni adottate - evidenzia che le lesioni lamenta- te dalla ricorrente siano ascrivibili, secondo il criterio probatorio pro- prio del processo civile, all'errata scelta terapeutica posta in essere dal sanitario che la ebbe in cura presso la struttura resistente.
Ciò posto, merita accoglimento la domanda risarcitoria per danni pa- trimoniali e non patrimoniali nei confronti del dott. Controparte_1 nonchè della struttura sanitaria resistente , i quali Controparte_2 risponderanno in solido tra loro in quanto “quando un medesimo dan- no è provocato da più soggetti, per l'inadempimento di contratti diver- si, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale dell'art. 2055 c.c., dettato per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di re- sponsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputa- bile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'ob- bligo risarcitorio è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazio- ne), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 7618 del 30/03/2010; Sez. L - , Sentenza n. 24405 del 09/09/2021)
Per tali motivi, la struttura sanitaria resistente ed Controparte_2 il sanitario resistente vanno condannati in solido Controparte_1 al risarcimento dei danni derivanti dalla malpractice medica dedotta in lite.
Venendo, poi, all'accertamento delle conseguenze dannose collegate ai profili di inadempimento accertati con riguardo al danno non patrimo- niale sofferto dalla ricorrente, il Tribunale reputa condivisibili le conclu- sioni cui sono pervenuti i ccttuu i quali hanno correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico della paziente, quantificandoli nella misura complessiva del 5 % dell'integrità psicofisica , consideran- do in tale valutazione il danno estetico residuato nella misura del 5/% (dovuto ai più estesi esiti cicatriziali), poi emendato parzialmente con
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ulteriori interventi correttivi eseguiti successivamente e comprensivo del danno psichico riferito dall'istante (già in cura da anni con ansiolitici) che non può costituire un'autonoma voce di danno tenuto conto della preesistenza menomativa (antecedente agli interventi eseguiti dal e dei successivi ricoveri ed interventi eseguiti da altri sani- CP_1 tari, indicando la Inabilità Temporanea Totale (ITT) in giorni 20 (venti) corrispondenti all'accreditabile lasso di tempo durante il quale l'esaminata fu costretta ad una temporanea assoluta inabilità, nonché la inabilità temporanea parziale (ITP) in giorni 20 (venti) ad un valore medio del 50% e in 20 (venti) giorni ad un valore medio del 25%.
In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, come solita- mente avviene in giudizi analoghi, non esistendo per il giudice precisi riferimenti normativi che indicano criteri certi di liquidazione, viene fatto riferimento alle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano così come aggiornate al 2024. Prima degli ultimi aggiornamenti, le tabelle milanesi prevedevano la liquidazione di entrambe le voci di danno (mo- rale e biologico) e che queste, quindi, "pervengono - non correttamente
- all'indicazione di un valore monetario complessivo costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno" (Cass. 25164/20). La componente morale del danno, da accertare caso per caso, non deve essere considerata come sempre presente e quindi, anche per questo motivo, la Suprema Corte ha stigmatizzato le tabelle milanesi per la sussistenza di un erroneo automatismo nella liquidazione. A seguito di tale intervento nomofilattico, il Tribunale di Milano si è adeguato, ela- borando una nuova tabella (pubblicate con gli aggiornamenti ISTAT in data 5.6.2024), sostituendo a quella elaborata nella edizione del 2018 (che recava solo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del danno biologico e del danno morale) una tabella aggiorna- ta (pubblicata per la prima volta nel marzo del 2021) ove, fermo il valo- re monetario unitario, è stato indicato l'importo di ciascuna delle citate componenti del danno (biologico e morale).
Orbene, condividendo le considerazioni medico-legali contenute nella CTU in ordine alla valutazione del danno, considerata l'età della ricor- rente all'epoca dei fatti nei termini sopra evidenziati (47 anni nel 2015) e la percentuale di danno biologico al 5% (punto danno biologico 1.741,60 – punto danno non patrimoniale 2.177,00 - demoltiplicatore 0,770), la lesione permanente dell'integrità psicofisica può essere glo- balmente liquidata in € 8.381,00 all'attualità.
A ciò va aggiunta la somma di € 4.025,00 relativa alla invalidità tempo- ranea così come ben indicato nella CTU, (in particolare 20 gg ITT pari ad euro € 2.300,00 - punto di invalidità euro 115 pro die - ITP giorni 20 al 50% pari ad € 1.150,00, ITP giorni 20 al 25% pari ad € 575,00) per un totale complessivo di € 12.406,00.
Non sono invece ravvisabili profili di responsabilità del personale sani- tario per l'asserita lesione del diritto all'autodeterminazione della pa-
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ziente derivante dal mancato consenso informato in ordine alle conse- guenze ed ai rischi legati all'esecuzione dell'intervento chirurgico.
Al riguardo, deve rilevarsi che, sebbene effettivamente non risulti agli atti che la paziente abbia sottoscritto un modulo di consenso informa- to specifico e relativo all'intervento di reimpianto delle protesi mam- marie in presenza di uno stato di evidente contaminazione siliconica, tali circostanze non possono ritenersi idonee a fondare la responsabili- tà dei sanitari.
Sul punto deve premettersi che il consenso al trattamento sanitario può essere manifestato in forma orale, senza la necessità di una speci- fica documentazione a supporto della sua espressione da parte del pa- ziente;
tanto emerge dalla lettura del disposto di cui all'art. 35, comma II del Codice di deontologia medica ai sensi del quale il “consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sull'integrità fisica si renda opportuna una manifestazione documentata della volontà della per- sona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 33”.
In linea generale, vale il principio di libertà della forma, ad eccezione dei casi in cui la legge, per ragioni di opportunità o di certezza del diritto, ri- chieda una forma particolare. Precisamente, in materia sanitaria, il legi- slatore italiano ha previsto espressamente la forma scritta del consen- so informato in alcuni casi particolari: a) art. 2 della Legge n. 458/1967 sul trapianto del rene tra persone viventi, che, peraltro, a tal fine pre- vede un'apposita procedura di volontaria giurisdizione;
b) art. 2, lett. l) del D.lgs. n. 211/2003 sulla sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano;
c) art. 6 della legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmen- te assistita il quale dispone che la volontà di entrambi i soggetti della coppia sia espressa per iscritto al medico responsabile della struttura, secondo le modalità da definirsi con decreto ministeriale;
d) art. 14 del- la Legge n. 194/1978 sulla interruzione volontaria della gravidanza;
e) art. 2 della Legge n. 164/1982 sulla rettificazione in materia di attribu- zione di sesso;
f) Legge n. 107/1990 sulle attività trasfusionali;
g) Legge n. 219/2005 sul prelievo per donazione del sangue.
Al di fuori di questi casi –tra i quali all'evidenza non rientra l'ipotesi in esame - il consenso, pur necessariamente “informato”, può essere as- sunto in qualsiasi forma;
conseguentemente, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la relativa prova può essere offerta con mezzi diversi dalla dichiarazione scritta (da ultimo Cass. civ. sent. n. 32124 del 2019).
Ciò detto, la ricorrente pur lamentando l'asserita lesione del proprio di- ritto all'autodeterminazione per effetto della mancata informazione circa le conseguenze derivanti dalla sottoposizione all'intervento chi- rurgico di reimpianto delle protesi mammarie, non offre alcuna indica- 9
zione relativa ad un ipotetico contegno alternativo cui si sarebbe even- tualmente determinata, una volta ricevuta un'informativa esaustiva.
Eppure la prova del nesso causale tra omessa informativa e danno (alla salute e alla libertà di autodeterminazione) grava sul paziente, in osse- quio al principio della causalità giuridica cristallizzato nel disposto di cui all'art. 1223 c.c.
In tal senso va richiamato l'orientamento costante della Corte di Cassa- zione, secondo cui “in tema di responsabilità medica, qualora l'intervento non sia preceduto da un'adeguata informazione del pa- ziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente infor- mato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.” (Cass. civ. Sez. 3, sen- tenza n. 2847 del 09/02/2010).
Orbene, nel caso di specie, alcuna lesione del diritto all'autodeterminazione risulta specificamente allegata né provata dalla parte istante sicché la relativa pretesa risarcitoria non può trovare ac- coglimento.
Va, altresì, riconosciuto alla ricorrente il risarcimento dei danni patri- moniali subiti, inteso come ristoro delle spese mediche sostenute, limi- tatamente alle spese documentate ed intervenute nell'arco temporale ricompreso tra il 20.05.2015 -primo intervento ad opera di CP_1
– ed il 15.03.2018 – intervento con cui veniva emendato il danno- comprensive dei costi per l'acquisto delle protesi, per l'esecuzione dei diversi interventi chirurgici e degli esami diagnostici e strumentali per un importo complessivo pari ad € 2.796,00, come da documentazione versata in atti;
mentre non possono essere riconosciute le spese medi- che sostenute dalla ricorrente successivamente alla data del 15.03.2018, in quanto non eziologicamente collegate all'evento lesivo, né possono essere rimborsate quelle relative all'acquisto di farmaci, at- teso che dalla documentazione versata in atti non si evincono con chiarezza i prodotti acquistati, né emerge la riconducibilità di tali far- maci all'evento lesivo per cui è causa.
Alcuna ulteriore somma stimasi dover riconoscere in conseguenza del fatto per cui è causa ex art. 2697 cc, non risultando adeguatamente provato alcun (ulteriore) danno causalmente connesso e conseguente ai fatti per cui è causa;
in particolare non risulta debitamente dimo- strato il danno alla capacità lavorativa, specifica e generica della ricor- rente il cui onere probatorio è molto rigoroso (risultando gli atti allega- ti al giudizio da parte attrice “meri atti di parte” inidonei a dimostrare alcunché); né parte ricorrente ha allegato in giudizio elementi idonei ad effettuare tale liquidazione in via presuntiva ed equitativa (cfr. Cassa- zione civile sez. III, 12/07/2023, n.19922); peraltro i consulenti hanno 10
accertato che il danno causalmente determinato dai fatti di causa non incide sulla capacità lavorativa della ricorrente, che ha dichiarato di svolgere l'attività di casalinga, e pertanto ogni relativa domanda va ri- gettata.
Essendo state espresse le somme di cui sopra in valori attuali, quanto agli interessi va richiamato l'orientamento assunto dalla Suprema Cor- te, la quale, con una decisione delle Sezioni Unite (v. Cass. 17.2.1995 n. 1712, ma la medesima posizione è stata assunta anche in epoca ancor più recente) ha posto fine ad un contrasto da tempo esistente in ordine alle modalità di calcolo di tali accessori nella ipotesi di pronuncia risar- citoria da illecito. E' stato infatti statuito che, in tema di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effet- tuata con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso in termini monetari che tengono conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della de- cisione definitiva, è dovuto anche il danno da ritardo e, cioè, il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore;
tuttavia, detta prova può essere data e riconosciuta dal Giudice secondo criteri presuntivi ed equitativi e, quindi, anche mediante l'attribuzione degli interessi ad un tasso sta- bilito valutando tutte le circostanze oggettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito per il mancato godimento nel tempo del bene o del suo equivalente in denaro. Se quindi il Giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento quello de- gli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che questi ultimi possano essere calcolati alla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece effettuare il calcolo con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equiva- lente al bene perduto si incrementa nominalmente in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Sulla base di tali considerazioni parte resistente dovrà corrispondere all'istante, gli interessi legali, dal mese di maggio del 2015 (data del fat- to produttivo del danno) alla data di deposito della sentenza, sulla somma complessiva di euro 15.202,00 (di cui euro 12.406,00 danno non patrimoniale ed euro 2.796,00 danno patrimoniale) (Indice maggio 2025: 121,2 – Indice maggio 2015: 107,2– Raccordo Indici: 1,071 – In- dice di devalutazione 0,826) già devalutata al momento del fatto per il primo anno, e su quella annualmente rivalutata secondo gli indici Istat di variazione dei prezzi al consumo per gli anni successivi.
Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno es- sere corrisposti, sulle somme sopra liquidate all'attualità (sorta capitale
+ interessi compensativi), gli ulteriori interessi al tasso legale sino all'effettivo soddisfo.
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Infine, va accolta la domanda di rivalsa della resistente struttura sani- taria nei confronti di E' infatti Controparte_2 Controparte_1 pacifico (cfr. Cass. Civ. Sez.
3 - Sentenza n. 28987 del 11/11/2019), che
“in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la re- sponsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo de- ve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo de- gli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimen- to della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'ec- cezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggetti- vamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione”.
Va altresì ritenuto (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 29001 del 20/10/2021) che: “in tema di responsabilità medica, nel regime anterio- re alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità di- retta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dal- la responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al so- lo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordi- naria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.”
In conseguenza, nei rapporti interni tra condebitori solidali, CP_3
e l'obbligazione dovrà essere ripartita nel-
[...] Controparte_2 la misura del 50% cadauno, non essendo emersa prova di circostanze idonee a configurare responsabilità esclusiva del sanitario, nella decli- nazione imposta dalle pronunce richiamate.
Pertanto, deve essere condannato a tenere indenne la Controparte_1 della metà degli importi che la struttura sarà Controparte_2
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eventualmente tenuta a corrispondere alla danneggiata per effetto della presente pronuncia.
Sulla base delle precedenti considerazioni deve altresì, essere accolta la domanda trasversale di regresso proposta dal nei con- CP_1 fronti della e pertanto la de- Controparte_2 Controparte_2 ve essere condannata a tenere indenne della metà Controparte_1 degli importi che il medico sarà eventualmente tenuto a corrispondere alla danneggiata per effetto della presente pronuncia.
Le spese di lite tra parte ricorrente e parti resistenti, ivi incluse quelle relative al procedimento ante causam ex art. 696 bis cpc (liquidate con separato decreto) seguono strettamente la soccombenza e si liquida- no, oltre agli esborsi ai sensi dell'art. 2 DM successivamente indicato, come da dispositivo, d'ufficio - in assenza di nota spese - ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 (come aggiornato dal D.M. n° 147 del 13.08.2022), in relazione allo scaglione di riferimento sulla base del decisum (valore fino a 26 mila euro), all'attività concretamente eserci- tata dal difensore costituito rapportata al tenore delle difese svolte, considerata altresì la fase di ATP, con attribuzione in favore del procu- ratore costituito che se ne è dichiarato anticipatario ex art. 93 cpc..
Tra le restanti parti le spese di lite si compensano potendosi configura- re soccombenza reciproca nelle rispettive posizioni processuali.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti, vanno po- ste in via definitiva a carico dei resistenti solidalmente in favore di par- te attrice e, nei rapporti interni, in misura pari al 50% cadauno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da nei limiti di quanto evi- Parte_1 denziato in parte motiva e, per l'effetto condanna i resistenti
[...]
e in solido tra loro al risarcimento dei Controparte_2 Controparte_1 danni ed al pagamento, in favore della ricorrente , di com- Parte_1 plessivi € 15.202,00, oltre interessi al tasso legale come in motivazione;
- condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese di lite in favo- re di liquidate in € 409,50 (di cui € 264,00 per l'odierno giu- Parte_1 dizio ed € 145,50 per ATP) per esborsi (se versati) ed € 7.414 comples- sivi (di cui € 5.077 per il presente giudizio ed € 2337 per il procedimento di ATP) per compensi professionali del procuratore, oltre Iva Cpa e spe- se generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costi- tuito ex art. 93 cpc
3) accoglie la domanda riconvenzionale trasversale formulata da
[...] verso e, per l'effetto, condanna Controparte_5 Controparte_1 quest'ultimo a tenere indenne la struttura della metà di tutto quanto
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questa sia tenuta a corrispondere alla parte ricorrente per effetto della presente pronuncia;
4) accoglie la domanda riconvenzionale trasversale formulata da
[...]
verso e, per l'effetto, condanna CP_3 Controparte_2 quest'ultima a tenere indenne il sanitario della metà di tutto quanto questo sia tenuto eventualmente a corrispondere alla parte ricorrente per effetto della presente pronuncia;
5) compensa le spese di lite tra i convenuti;
6) pone in via definitiva le spese di CTU a carico dei resistenti
[...]
e in egual misura al 50%, con onere di CP_6 Controparte_1 rimborso alla parte attrice di tutto quanto al fine erogato .
Così deciso in Napoli il 19.6.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Barbara Di Tonto
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