Sentenza 24 giugno 2025
Decreto collegiale 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 24/06/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01060/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00438/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, Denis Rosa, Maria Maniscalco, con domicilio eletto presso lo studio Denis Rosa in Mestre, via Torre Belfredo, n. 13/4 e domicilio digitale come dal PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS-/2023 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18.09.2023, e notificata in forma esecutiva il 17.07.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Andrea Orlandi e rinviato al verbale quanto alla presenza delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, con la sentenza n. -OMISSIS-/2023 pubblicata il 18 settembre 2023 e passata in giudicato, pronunciata a decisione del ricorso R.G. n. -OMISSIS- ivi proposto contro il Ministero dell’istruzione ha così statuito: “ definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, accertato il diritto dei ricorrenti al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 L. n. 107/2015, condanna il Ministero convenuto a costituire in favore dei ricorrenti ai sensi degli artt. 2,5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021-2022 -OMISSIS-, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021-2022 -OMISSIS-, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 2.500,00 quanto a -OMISSIS- e di euro 2.000,00 quanto a -OMISSIS- (ossia 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato); condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.000,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario”
2. La predetta sentenza:
- non è stata impugnata;
- è stata notificata in copia informatica munita di asseverazione di conformità ai sensi di legge il 17 luglio 2024 al Ministero dell’Istruzione (indirizzo di posta elettronica certificata estratto dal “Registro PP.AA.”: uffgabinetto@postacert.istruzione.it).
3. Decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, con ricorso proposto ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., notificato il 17 marzo 2025 e in pari data depositato, i professori -OMISSIS- -OMISSIS- hanno agito per l’ottemperanza della predetta sentenza del Tribunale di Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. -OMISSIS-/2023, chiedendo a questo T.A.R. di “ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza n.-OMISSIS-/2023 del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l’assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta complessivi € 2.500,00 cadauno per i ricorrenti -OMISSIS- e € 2.000,00 per la ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-, quale contributo alla formazione professionale; per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, si chiede di nominare sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto o un funzionario da questi delegato, ovvero altro funzionario dell’Amministrazione resistente, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi; con condanna del Ministero dell’istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari.” .
4. Il Ministero dell’istruzione e del merito, pur ritualmente notiziato della pendenza del ricorso, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 19 giugno 2025 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla dichiarazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio il 12 febbraio 2025;
-all’avvenuta notifica al Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Infatti, quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento volto a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, e in particolare di procedere all’accredito sul portafoglio “carta docente” dei ricorrenti nei seguenti termini:
- accreditare a favore del prof.-OMISSIS- la somma di Euro 2500,00# (duemilacinquecento/00), in relazione a ciascuno dei seguenti anni scolastici: aa.ss. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020/2021 e 2021-2022;
- accreditare a favore della prof.ssa -OMISSIS- la somma di Euro 2500,00# (duemilacinquecento/00), in relazione a ciascuno dei seguenti anni scolastici: aa.ss. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020/2021 e 2021-2022;
- accreditare a favore della prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS- la somma di Euro 2000,00# (duemila/00), in relazione a ciascuno dei seguenti anni scolastici: aa.ss., 2018-2019, 2019-2020, 2020/2021 e 2021-2022;
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In conformità alle richieste dei ricorrenti occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta che viene individuato nella persona del Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
10. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore di procedere, entro sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza, all’accredito sul portafoglio “carta docente” di ciascuno dei ricorrenti delle somme indicate in motivazione;
b) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione), o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non vi abbia provveduto;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare ai ricorrenti, in solido tra loro, e per essi ai difensori antistatari Avvocati Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Fabio Ganci, Denis Rosa, Nicola Zampieri, e Maria Maniscalco, la somma complessiva di Euro 1.500,00# (millecinquecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, accessori di legge (i.v.a. e c.p.a., se dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO