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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 329/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai magistrati:
1) Dott. Mele Riccardo - Presidente
2) Dott. Petrelli Maurizio - Consigliere
3) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.329 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2023
TRA
– in persona del direttore p.t., (C.F. e Partita Parte_1
IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Pacifico, nel cui studio in Manduria P.IVA_1
(TA), al Vico I Sen. Giacomo Lacaita n.7, è elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso in appello;
Parte_2
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta,
[...] C.F._1
dagli Avv.ti Francesco e Carlo Candita, ed elettivamente domiciliato in Francavilla Fontana (BR),
alla via Manzoni n.57, presso lo studio dei predetti difensori che lo rappresentano e difendono, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione in questo grado;
-APPELLATO e APPELLANTE NCIDENTALE-
NONCHE'
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del dirigente p.t.;
-APPELLATO CONTUMACE-
All'udienza collegiale del 6/11/2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, la vicenda, da cui tra origine il gravame de quo, viene ex actis così ricostruita:
Con ricorso del 08/05/2019, proponeva, dinanzi al Tribunale di Brindisi - Sez. lavoro, Parte_3
opposizione avverso l'estratto di ruolo contenente la cartella esattoriale n.02420090007602525,
asseritamente notificata il 18/09/2009, chiedendo previa sospensione della medesima cartella: a) in via principale nel merito, accertare e dichiarare illegittima la cartella di pagamento n.02420090007602525 relativa all'estratto di ruolo impugnato per mancanza dell'atto presupposto allo stesso;
b) sempre in via principale nel merito, annullare la cartella di pagamento n.02420090007602525 relativa all'estratto di ruolo impugnato per prescrizione dei crediti in essa portati;
c) con vittoria di spese del presente giudizio oltre forfettario, Iva e Cpa, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Segnatamente il ricorrente lamentava di aver appreso dell'esistenza della cartella impugnata soltanto in occasione di un controllo effettuato nel mese di Febbraio 2019 presso gli sportelli della
[...]
di per tali motivi, contestava l'omessa notifica della cartella di Parte_1 CP_1
pagamento n. 02420090007602525, quale atto presupposto all'estratto di ruolo e la cui assenza risultava fatto idoneo ad inficiare la legittimità dello stesso. Lamentava, inoltre, l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alla medesima cartella, in virtù della quinquennalità del termine per come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass.
S.U. 23397/2016) e di merito.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio entrambe le parti resistenti le quali proponevano le rispettive eccezioni e difese, concludendo con la richiesta di rigetto delle domande del ricorrente.
Facevano seguito le successive udienze celebrate con modalità di “trattazione scritta”, in occasione delle quali il ricorrente evidenziava, unitamente a quanto già eccepito nell'atto introduttivo, la totale assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale.
All'udienza del 15/06/2021 il Tribunale di Brindisi pronunziava la Sentenza n. 1243/2021, con la quale “accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava non dovuto da parte ricorrente il versamento
degli importi indicati nell'estratto di ruolo opposto;
e dichiarava integralmente compensate tra le
parti le spese legali”, in virtù della “assenza di una intimazione di pagamento da parte degli enti e
di una messa in mora alle amministrazioni competenti al fine di provvedere in autotutela”.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello, con ricorso Parte_1
depositato in data 23/06/2021, cui si opponeva il EV chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Ancorché ritualmente citato l' non si costituiva. Controparte_1
Con ordinanza del 18/04/2023 l'adita Corte d'Appello di Lecce - Sez. Lavoro, rimetteva gli atti al
Presidente il quale, a sua volta, riassegnava il fascicolo alla Prima Sez. Civile del medesimo ufficio giudiziario.
Per tali motivi, le parti provvedevano ad effettuare nuova costituzione in giudizio e, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa - all'udienza del 6/11/2024 - è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellato costituito, con la propria comparsa di costituzione e risposta.
Orbene è noto il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art.342, comma 1, c.p.c., anche nella formulazione dettata dall'art. 54 del D.L. n.83 del 2012, prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, ma richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate,
oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass. civ. Sez. Unite,
27/05/2015, n. 10878).
Sennonché, la Suprema Corte da ultimo ha chiarito che “il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. si configura, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, allorché l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate,
onde permettere al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Viceversa, non è richiesta né
l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame” (Cass., sez. III, 27 marzo 2015, n. 6294;
in senso analogo v. Cass., sez. III, 23 ottobre 2014, n. 22502).
Ne deriva che l'art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass., sez. lavoro, 05 febbraio 2015, n. 2143). Conseguentemente, l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è
perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi'
in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
2. Con un unico, articolato, motivo di gravame l' appellante deduce “errata statuizione in Pt_1
ordine alla impugnabilità dell'estratto di ruolo nonostante la prova della notifica degli atti della
riscossione”.
Segnatamente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto ammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo, acquisito dal presso gli uffici dell' Pt_3 CP_2
, omettendo di accertato la regolarità della notifica della cartella esattoriale in oggetto.
[...]
Si duole, altresì, che il Tribunale abbia ritenuto che “l'azione configura(sse) una opposizione
all'esecuzione con la quale possono essere fatti valere solo fatti sopravvenuti all'esecutività”,
ancorché non vi fosse, all'atto dell'introduzione del giudizio, alcuna procedura esecutiva attivata dall'Agente della Riscossione ai danni del contribuente, il quale consegunetemente ha opposto un atto (l'estratto di ruolo) privo di efficacia esecutiva.
Conclude istando acchè, in riforma dell'impugnata sentenza, venga rigettato il ricorso ex adverso proposto in quanto inammissibile nonché infondato;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
3. L'appello va accolto.
Ed invero è noto a questa Corte il principio - affermato dalle Sezioni unite della Suprema Corte -
secondo cui “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal;
a ciò non osta l'ultima parte del comma Controparte_3 ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché
l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19704
del 02/10/2015).
È stato in particolare rilevato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22946 del 10/11/2016) che “nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato - contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata,
della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. È una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo (che ha fatto esprimere in dottrina il dubbio circa l'introduzione — e la sua eventuale opportunità – di azione di accertamento negativo nel processo tributario). Essa si giustifica allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa».
Deve, quindi, ritenersi consentito al contribuente impugnare, attraverso l'estratto di ruolo, la cartella di pagamento deducendone la nullità per difetto di notificazione con le relative conseguenze in punto di tempestivo esercizio del potere impositivo (cfr. Cass., Sez. U., ove si afferma espressamente che è
“indiscutibile la possibilità per il contribuente di far valere l'invalidità della notifica di una cartella della quale (a causa di detta invalidità) sia venuto a conoscenza oltre i previsti termini di impugnazione”). Impugnazione, invece, non ammessa quelle volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui sia riportato il credito erariale trasfuso nella cartella di pagamento precedentemente notificata,
giacché in tal caso si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella nel caso in cui al medesimo fosse nota la sua esistenza ed il suo contenuto per effetto di regolare notificazione, soltanto in tal caso potendosi qualificare l'azione proposta come di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo (arg. da
Cass. n. 22946 del 2016, cit.).
Del resto, in continuità con il predetto orientamento giurisprudenziale è la recente legge di conversione del D.L. n. 146 del 22.10.2021, licenziata il 30.11.2021, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 12 del T.U. Riscossione (D.P.R. n. 602/73) per cui: “1) l'estratto di ruolo non è
impugnabile; 2) il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possono
essere impugnati in modo diretto unicamente in tre ipotesi: a) pregiudizio per la partecipazione ad
una procedura di appalto;
b) blocco del pagamento da parte della P.A.; c) perdita di un beneficio
nei rapporti con la P.A.”.
La difesa del contribuente, odierno appellato, evidenzia come il giudice di prime cure abbia dato atto dell'ammissibilità dell'azione, e della conseguente sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente,
avendo quest'ultimo lamentato, oltre all'omessa notifica della cartella n. 02420090007602525, altresì
l'intervenuta prescrizione del credito vantato dal concessionario per la riscossione.
Ed invero, nel caso in cui il debitore intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione), si è ritenuto che lo strumento a sua disposizione sarebbe stato, a fronte dell'iniziativa esecutiva dell'amministrazione in forza di un credito prescritto,
l'opposizione all'esecuzione.
Laddove, però, nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione, l' impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse,
non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione: infatti, il debitore ben avrebbe potuto rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela
(il C.d. sgravio).
Si è pure osservato che l'inammissibilità dell'opposizione deriverebbe anche, in via generale,
dall'impossibilità di far valere, in via di azione, l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui, posto che seppure è vero che l'ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell'effetto estintivo, escludendone la rilevabilità
d'ufficio, l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione, mentre deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa essere fatta valere in via di azione, a mezzo, come nella fattispecie de qua, di un'azione di mero accertamento. (cfr., ex multis, Cass.nn.29294/2019 e 22295/2019)
Quanto alla fattispecie in oggetto, all'esito della prova documentale fornita dalla agenzia opposta,
deve rilevarsi la regolare notificazione della cartella di pagamento opposta, avvenuta a mezzo posta in data 18/9/2009, unitamente alle successive e collegate intimazioni di pagamento, come dimostrato dagli avvisi di ricevimento versati in atti, nonché la mancanza di un interesse ad agire da parte del ricorrente, ciò in quanto, avendo la prescrizione natura giuridica di eccezione, in assenza di specifica azione da parte del creditore, la stessa non poteva essere fatta valere in via di azione autonoma.
Va, pertanto, accolto l'appello ed, in riforma dell'impugnata sentenza dichiarato inammissibile l'originaria opposizione proposta dal contribuente, odierno appellato.
4. All'integrale accoglimento dell'appello principale consegue il rigetto dell'appello incidentale spiegato dal con il quale veniva censurata la compensazione tra le parti delle spese del giudizio Pt_3
di primo grado.
5. All'esito del presente gravame consegue la condanna del EV alla rifusione, in favore dell' appellata, delle spese del doppio grado giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù Pt_1
dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione con riferimento al rigetto dell'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto ritualmente notificato, nei confronti di Parte_1
e dell' avverso la sentenza del Tribunale Parte_3 Controparte_1
di Brindisi n. 1243/2021, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal EV, con ricorso dell'8/5/2019, avverso la cartella esattoriale n.02420090007602525;
2) rigetta l'appello incidentale spiegato dall'appellato costituito;
3) condanna il alla rifusione, in favore dell' appellante, delle spese del doppio Pt_3 Pt_1
grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 2.600,00 per compensi,
e per il presente gravame, in complessivi euro 2.560,25, di cui euro 560,25 per esborsi ed euro
2.000,00 per compensi, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv.to Emiliano Pacifico, dichiaratosi distrattario;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater t.u. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – il 26
febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai magistrati:
1) Dott. Mele Riccardo - Presidente
2) Dott. Petrelli Maurizio - Consigliere
3) Dott. Zuppetta Virginia - Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.329 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2023
TRA
– in persona del direttore p.t., (C.F. e Partita Parte_1
IVA ) rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Pacifico, nel cui studio in Manduria P.IVA_1
(TA), al Vico I Sen. Giacomo Lacaita n.7, è elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso in appello;
Parte_2
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche in via disgiunta,
[...] C.F._1
dagli Avv.ti Francesco e Carlo Candita, ed elettivamente domiciliato in Francavilla Fontana (BR),
alla via Manzoni n.57, presso lo studio dei predetti difensori che lo rappresentano e difendono, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione in questo grado;
-APPELLATO e APPELLANTE NCIDENTALE-
NONCHE'
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del dirigente p.t.;
-APPELLATO CONTUMACE-
All'udienza collegiale del 6/11/2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, la causa veniva riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, la vicenda, da cui tra origine il gravame de quo, viene ex actis così ricostruita:
Con ricorso del 08/05/2019, proponeva, dinanzi al Tribunale di Brindisi - Sez. lavoro, Parte_3
opposizione avverso l'estratto di ruolo contenente la cartella esattoriale n.02420090007602525,
asseritamente notificata il 18/09/2009, chiedendo previa sospensione della medesima cartella: a) in via principale nel merito, accertare e dichiarare illegittima la cartella di pagamento n.02420090007602525 relativa all'estratto di ruolo impugnato per mancanza dell'atto presupposto allo stesso;
b) sempre in via principale nel merito, annullare la cartella di pagamento n.02420090007602525 relativa all'estratto di ruolo impugnato per prescrizione dei crediti in essa portati;
c) con vittoria di spese del presente giudizio oltre forfettario, Iva e Cpa, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Segnatamente il ricorrente lamentava di aver appreso dell'esistenza della cartella impugnata soltanto in occasione di un controllo effettuato nel mese di Febbraio 2019 presso gli sportelli della
[...]
di per tali motivi, contestava l'omessa notifica della cartella di Parte_1 CP_1
pagamento n. 02420090007602525, quale atto presupposto all'estratto di ruolo e la cui assenza risultava fatto idoneo ad inficiare la legittimità dello stesso. Lamentava, inoltre, l'intervenuta prescrizione dei crediti di cui alla medesima cartella, in virtù della quinquennalità del termine per come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità (Cass.
S.U. 23397/2016) e di merito.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio entrambe le parti resistenti le quali proponevano le rispettive eccezioni e difese, concludendo con la richiesta di rigetto delle domande del ricorrente.
Facevano seguito le successive udienze celebrate con modalità di “trattazione scritta”, in occasione delle quali il ricorrente evidenziava, unitamente a quanto già eccepito nell'atto introduttivo, la totale assenza di atti interruttivi del termine prescrizionale.
All'udienza del 15/06/2021 il Tribunale di Brindisi pronunziava la Sentenza n. 1243/2021, con la quale “accoglieva il ricorso e, per l'effetto, dichiarava non dovuto da parte ricorrente il versamento
degli importi indicati nell'estratto di ruolo opposto;
e dichiarava integralmente compensate tra le
parti le spese legali”, in virtù della “assenza di una intimazione di pagamento da parte degli enti e
di una messa in mora alle amministrazioni competenti al fine di provvedere in autotutela”.
Avverso la predetta sentenza, proponeva appello, con ricorso Parte_1
depositato in data 23/06/2021, cui si opponeva il EV chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Ancorché ritualmente citato l' non si costituiva. Controparte_1
Con ordinanza del 18/04/2023 l'adita Corte d'Appello di Lecce - Sez. Lavoro, rimetteva gli atti al
Presidente il quale, a sua volta, riassegnava il fascicolo alla Prima Sez. Civile del medesimo ufficio giudiziario.
Per tali motivi, le parti provvedevano ad effettuare nuova costituzione in giudizio e, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa - all'udienza del 6/11/2024 - è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va delibata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dall'appellato costituito, con la propria comparsa di costituzione e risposta.
Orbene è noto il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “il principio della necessaria specificità dei motivi di appello, previsto dall'art.342, comma 1, c.p.c., anche nella formulazione dettata dall'art. 54 del D.L. n.83 del 2012, prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, ma richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate,
oltre ai punti ed ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il quantum appellatum resti individuato in modo chiaro ed esauriente” (Cass. civ. Sez. Unite,
27/05/2015, n. 10878).
Sennonché, la Suprema Corte da ultimo ha chiarito che “il requisito della specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c. si configura, secondo una verifica da effettuarsi in concreto, allorché l'atto di impugnazione consenta di individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate,
onde permettere al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva. Viceversa, non è richiesta né
l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame” (Cass., sez. III, 27 marzo 2015, n. 6294;
in senso analogo v. Cass., sez. III, 23 ottobre 2014, n. 22502).
Ne deriva che l'art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass., sez. lavoro, 05 febbraio 2015, n. 2143). Conseguentemente, l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è
perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi'
in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
2. Con un unico, articolato, motivo di gravame l' appellante deduce “errata statuizione in Pt_1
ordine alla impugnabilità dell'estratto di ruolo nonostante la prova della notifica degli atti della
riscossione”.
Segnatamente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto ammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo, acquisito dal presso gli uffici dell' Pt_3 CP_2
, omettendo di accertato la regolarità della notifica della cartella esattoriale in oggetto.
[...]
Si duole, altresì, che il Tribunale abbia ritenuto che “l'azione configura(sse) una opposizione
all'esecuzione con la quale possono essere fatti valere solo fatti sopravvenuti all'esecutività”,
ancorché non vi fosse, all'atto dell'introduzione del giudizio, alcuna procedura esecutiva attivata dall'Agente della Riscossione ai danni del contribuente, il quale consegunetemente ha opposto un atto (l'estratto di ruolo) privo di efficacia esecutiva.
Conclude istando acchè, in riforma dell'impugnata sentenza, venga rigettato il ricorso ex adverso proposto in quanto inammissibile nonché infondato;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
3. L'appello va accolto.
Ed invero è noto a questa Corte il principio - affermato dalle Sezioni unite della Suprema Corte -
secondo cui “il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal;
a ciò non osta l'ultima parte del comma Controparte_3 ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché
l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 19704
del 02/10/2015).
È stato in particolare rilevato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22946 del 10/11/2016) che “nel caso preso in esame dalle Sezioni Unite si affermava la possibilità per il privato - contribuente di far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata,
della cui esistenza fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. È una tutela anticipatoria, rispetto alla possibilità da sempre riconosciuta di recuperare la possibilità di impugnare l'atto precedente allorché sia notificato l'atto successivo (che ha fatto esprimere in dottrina il dubbio circa l'introduzione — e la sua eventuale opportunità – di azione di accertamento negativo nel processo tributario). Essa si giustifica allorché, prendendo conoscenza del ruolo, il contribuente apprenda per la prima volta dell'esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell'avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, e gli consente di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale che non ha potuto in precedenza utilizzare a causa della invalidità della notifica di essa».
Deve, quindi, ritenersi consentito al contribuente impugnare, attraverso l'estratto di ruolo, la cartella di pagamento deducendone la nullità per difetto di notificazione con le relative conseguenze in punto di tempestivo esercizio del potere impositivo (cfr. Cass., Sez. U., ove si afferma espressamente che è
“indiscutibile la possibilità per il contribuente di far valere l'invalidità della notifica di una cartella della quale (a causa di detta invalidità) sia venuto a conoscenza oltre i previsti termini di impugnazione”). Impugnazione, invece, non ammessa quelle volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui sia riportato il credito erariale trasfuso nella cartella di pagamento precedentemente notificata,
giacché in tal caso si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella nel caso in cui al medesimo fosse nota la sua esistenza ed il suo contenuto per effetto di regolare notificazione, soltanto in tal caso potendosi qualificare l'azione proposta come di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo (arg. da
Cass. n. 22946 del 2016, cit.).
Del resto, in continuità con il predetto orientamento giurisprudenziale è la recente legge di conversione del D.L. n. 146 del 22.10.2021, licenziata il 30.11.2021, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 12 del T.U. Riscossione (D.P.R. n. 602/73) per cui: “1) l'estratto di ruolo non è
impugnabile; 2) il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possono
essere impugnati in modo diretto unicamente in tre ipotesi: a) pregiudizio per la partecipazione ad
una procedura di appalto;
b) blocco del pagamento da parte della P.A.; c) perdita di un beneficio
nei rapporti con la P.A.”.
La difesa del contribuente, odierno appellato, evidenzia come il giudice di prime cure abbia dato atto dell'ammissibilità dell'azione, e della conseguente sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente,
avendo quest'ultimo lamentato, oltre all'omessa notifica della cartella n. 02420090007602525, altresì
l'intervenuta prescrizione del credito vantato dal concessionario per la riscossione.
Ed invero, nel caso in cui il debitore intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo (in particolare, la prescrizione), si è ritenuto che lo strumento a sua disposizione sarebbe stato, a fronte dell'iniziativa esecutiva dell'amministrazione in forza di un credito prescritto,
l'opposizione all'esecuzione.
Laddove, però, nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione, l' impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse,
non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione: infatti, il debitore ben avrebbe potuto rivolgersi direttamente all'amministrazione, in via amministrativa, chiedendo l'eliminazione del credito in via di autotutela
(il C.d. sgravio).
Si è pure osservato che l'inammissibilità dell'opposizione deriverebbe anche, in via generale,
dall'impossibilità di far valere, in via di azione, l'intervenuta estinzione per prescrizione di un diritto altrui, posto che seppure è vero che l'ordinamento, con la disciplina della prescrizione, attribuisce al soggetto passivo del rapporto la disponibilità dell'effetto estintivo, escludendone la rilevabilità
d'ufficio, l'attribuzione al debitore della scelta se far valere o meno l'estinzione della pretesa nei suoi confronti in dipendenza dell'inerzia del creditore prolungata nel tempo è strutturata, nella previsione normativa (artt. 2938 e 2939 c.c.) nella forma dell'eccezione, mentre deve escludersi, perché estranea all'operatività giudiziale e oppositiva della prescrizione come fatto estintivo del credito altrui, che essa possa essere fatta valere in via di azione, a mezzo, come nella fattispecie de qua, di un'azione di mero accertamento. (cfr., ex multis, Cass.nn.29294/2019 e 22295/2019)
Quanto alla fattispecie in oggetto, all'esito della prova documentale fornita dalla agenzia opposta,
deve rilevarsi la regolare notificazione della cartella di pagamento opposta, avvenuta a mezzo posta in data 18/9/2009, unitamente alle successive e collegate intimazioni di pagamento, come dimostrato dagli avvisi di ricevimento versati in atti, nonché la mancanza di un interesse ad agire da parte del ricorrente, ciò in quanto, avendo la prescrizione natura giuridica di eccezione, in assenza di specifica azione da parte del creditore, la stessa non poteva essere fatta valere in via di azione autonoma.
Va, pertanto, accolto l'appello ed, in riforma dell'impugnata sentenza dichiarato inammissibile l'originaria opposizione proposta dal contribuente, odierno appellato.
4. All'integrale accoglimento dell'appello principale consegue il rigetto dell'appello incidentale spiegato dal con il quale veniva censurata la compensazione tra le parti delle spese del giudizio Pt_3
di primo grado.
5. All'esito del presente gravame consegue la condanna del EV alla rifusione, in favore dell' appellata, delle spese del doppio grado giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù Pt_1
dei criteri di cui al D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione con riferimento al rigetto dell'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con atto ritualmente notificato, nei confronti di Parte_1
e dell' avverso la sentenza del Tribunale Parte_3 Controparte_1
di Brindisi n. 1243/2021, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara inammissibile l'opposizione proposta dal EV, con ricorso dell'8/5/2019, avverso la cartella esattoriale n.02420090007602525;
2) rigetta l'appello incidentale spiegato dall'appellato costituito;
3) condanna il alla rifusione, in favore dell' appellante, delle spese del doppio Pt_3 Pt_1
grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 2.600,00 per compensi,
e per il presente gravame, in complessivi euro 2.560,25, di cui euro 560,25 per esborsi ed euro
2.000,00 per compensi, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv.to Emiliano Pacifico, dichiaratosi distrattario;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater t.u. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – il 26
febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di