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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 29/01/2026, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 995/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4752/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17157/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 21 e pubblicata il 29/11/2024
Atti impositivi: - ATTO n. 556648-2023 TARI 2014
- ATTO n. 556648-2023 TARI 2016
- ATTO n. 556648-2023 TARI 2017
- ATTO n. 556648-2023 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE La controversia ha per oggetto il pagamento della TARI/TARES per gli anni Ricorrente_12014,2016, 2017 e 2018 a carico di per come richiesta dal Comune di Castellammare di Stabia attraverso la iscrizione del fermo amministrativo di autoveicolo di proprietà del contribuente . Il Ricorrente_1 contestava il pagamento, deducendo la illegittimità della sanzione, tra l'altro, per intervenuta decadenza e prescrizione, nonchè per la irritualità della notifica degli atti prodromici . Il Comune di Castellammare di Stabia si costituiva in giudizio, deducendo la infondatezza del ricorso e concludendo, pertanto, per il suo rigetto .
All'esito della istruttoria i primi giudici rigettavano il ricorso, soffermandosi, in particolare, sulla ritualità delle notifiche degli atti prodromici e deducendo, tra l'altro, che non risultavano fondate tutte le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da parte ricorrente, attesa la ritualità della notifica degli atti prodromici . Si è costituita anche in appello la ADER di Caserta, concludendo per il rigetto del gravame . Ricorrente_1A parere della C.G.T. di Secondo Grado l'appello proposto da deve essere rigettato . Va ribadito che gli atti prodromici risultano ritualmente notificati con la procedura della compiuta giacenza e della consegna del piego nelle mani di familiare convivente, da cui la definitività dell'accertamento fiscale portato dai successivi atti, non essendo stati tempestivamente impugnati . In particolare, l'appellante lamenta che l'atto notificato con la procedura della compiuta giacenza, in realtà non sia stato notificato a nessuno, in mancanza dell'invio della raccomandata informativa, ma secondo condivisibile giurisprudenza è sufficiente che il notificante dia atto del compimento della procedura di compiuta giacenza, da ciò potendosi desumere che l'atto sia pervenuto nella sfera giuridica del notificando ( cfr. Cass. n. 8895/2022 ) . Discorso simile può essere fatto per la notifica a familiare convivente, anche da ciò potendosi desumere la presunzione di conoscenza del destinatario, restando a suo carico l'onere di provare il contrario ( cfr. Cass. n. 4160/2022
) . Infine, per entrambe le forme di notifica vale la regola di cui all'art. 156 c.p.c. , per il quale una eventuale nullità della notifica resta sanata, ove come nella specie abbia raggiunto il suo scopo . Peraltro, nella specie l'appellante neanche deduce, né tantomeno prova, che la mancata notifica lo abbia in qualche pregiudicato nei suoi diritti di difesa, ovvero che abbia impedito il maturarsi dei termini decadenziali e prescrizionali, che altrimenti sarebbero maturati, con conseguente venir meno del potere impositivo dell''ente. Va detto, infine, che la mancata impugnativa degli atti prodromici comporta la definitività dell'accertamento, con conseguente inutilità dell'esame delle eccezioni riguardanti gli altri aspetti della procedura . L'appello deve essere, pertanto, in toto rigettato . Spese del grado, come da soccombenza e liquidazione di cui al dispositivo che segue .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ; CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidandole in complessivi euro 300, oltre accessori, se dovuti . Napoli, L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente RICCIARDI ROBERTO, Relatore SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4752/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17157/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 21 e pubblicata il 29/11/2024
Atti impositivi: - ATTO n. 556648-2023 TARI 2014
- ATTO n. 556648-2023 TARI 2016
- ATTO n. 556648-2023 TARI 2017
- ATTO n. 556648-2023 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE La controversia ha per oggetto il pagamento della TARI/TARES per gli anni Ricorrente_12014,2016, 2017 e 2018 a carico di per come richiesta dal Comune di Castellammare di Stabia attraverso la iscrizione del fermo amministrativo di autoveicolo di proprietà del contribuente . Il Ricorrente_1 contestava il pagamento, deducendo la illegittimità della sanzione, tra l'altro, per intervenuta decadenza e prescrizione, nonchè per la irritualità della notifica degli atti prodromici . Il Comune di Castellammare di Stabia si costituiva in giudizio, deducendo la infondatezza del ricorso e concludendo, pertanto, per il suo rigetto .
All'esito della istruttoria i primi giudici rigettavano il ricorso, soffermandosi, in particolare, sulla ritualità delle notifiche degli atti prodromici e deducendo, tra l'altro, che non risultavano fondate tutte le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate da parte ricorrente, attesa la ritualità della notifica degli atti prodromici . Si è costituita anche in appello la ADER di Caserta, concludendo per il rigetto del gravame . Ricorrente_1A parere della C.G.T. di Secondo Grado l'appello proposto da deve essere rigettato . Va ribadito che gli atti prodromici risultano ritualmente notificati con la procedura della compiuta giacenza e della consegna del piego nelle mani di familiare convivente, da cui la definitività dell'accertamento fiscale portato dai successivi atti, non essendo stati tempestivamente impugnati . In particolare, l'appellante lamenta che l'atto notificato con la procedura della compiuta giacenza, in realtà non sia stato notificato a nessuno, in mancanza dell'invio della raccomandata informativa, ma secondo condivisibile giurisprudenza è sufficiente che il notificante dia atto del compimento della procedura di compiuta giacenza, da ciò potendosi desumere che l'atto sia pervenuto nella sfera giuridica del notificando ( cfr. Cass. n. 8895/2022 ) . Discorso simile può essere fatto per la notifica a familiare convivente, anche da ciò potendosi desumere la presunzione di conoscenza del destinatario, restando a suo carico l'onere di provare il contrario ( cfr. Cass. n. 4160/2022
) . Infine, per entrambe le forme di notifica vale la regola di cui all'art. 156 c.p.c. , per il quale una eventuale nullità della notifica resta sanata, ove come nella specie abbia raggiunto il suo scopo . Peraltro, nella specie l'appellante neanche deduce, né tantomeno prova, che la mancata notifica lo abbia in qualche pregiudicato nei suoi diritti di difesa, ovvero che abbia impedito il maturarsi dei termini decadenziali e prescrizionali, che altrimenti sarebbero maturati, con conseguente venir meno del potere impositivo dell''ente. Va detto, infine, che la mancata impugnativa degli atti prodromici comporta la definitività dell'accertamento, con conseguente inutilità dell'esame delle eccezioni riguardanti gli altri aspetti della procedura . L'appello deve essere, pertanto, in toto rigettato . Spese del grado, come da soccombenza e liquidazione di cui al dispositivo che segue .
P. Q. M.
RIGETTA l'appello ; CONDANNA l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidandole in complessivi euro 300, oltre accessori, se dovuti . Napoli, L'ESTENSORE IL PRESIDENTE