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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 12/03/2026, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08415/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 12/03/2026
N. 02012 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08415/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8415 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-
, rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo De Iorio e Andrea Gramegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale di Governo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta)
n. 9207/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 08415/2024 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026, il Cons. NT AS
RA e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Lazio, il ricorrente, cittadino del Equadoregno, ha impugnato il provvedimento n. -OMISSIS- del 4 settembre 2020, di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9 comma primo, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in considerazione di un precedente penale a suo carico, consistente nel decreto penale del GIP del
Tribunale di Genova del 2 aprile 2006, per la violazione dell'art. 186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
Con il ricorso di primo grado il ricorrente ha denunciato i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione rappresentando l'insufficienza di tale precedente penale per giustificare, sotto il profilo motivazionale, il diniego impugnato, trattandosi di un fatto di lieve entità e comunque molto risalente nel tempo; ha quindi dedotto che sarebbe stato necessario un più approfondito giudizio circa la sua complessiva condotta tenuta nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente e regolarmente integrato nel tessuto economico e sociale.
Inoltre, il ricorrente, allega l'intervenuta declaratoria di estinzione del reato e degli effetti penali della condanna, a seguito del pagamento della oblazione.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
2.- Con la sentenza impugnata n. 9207/2024 il T.A.R., premessa la natura latamente discrezionale della valutazione amministrativa sulla concessione dello status civitatis, ha respinto il ricorso, ritenendo “la condotta consistente nella guida senza patente, indicativa di una insensibilità al rispetto delle norme del codice della strada, N. 08415/2024 REG.RIC.
insensibilità che è stata causa, soprattutto negli ultimi anni, di un numero enorme di incidenti stradali che mettono a rischio l'incolumità delle persone”.
Il TAR ha quindi aggiunto che: il giudizio espresso dall'amministrazione non appare manifestamente irragionevole là dove, ha ritenuto che la fattispecie in esame sia concretamente idonea a provocare un grave allarme sociale e sia connotata da un notevole disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello
Stato, anche perché posta a presidio della sicurezza pubblica.
Il TAR ha quindi ritenuto che l'integrazione nel tessuto socio-economico nazionale dovesse ritenersi recessiva rispetto alla gravità del reato commesso, peraltro nel decennio antecedente alla data di presentazione della domanda (2015), correttamente ritenuto ostativo dall'Amministrazione. Ha evidenziato, inoltre, il primo giudice - ad ulteriore supporto dell'atto impugnato - la circostanza espressamente richiamata nella motivazione del diniego, ossia l'autocertificazione dell'istante - all'atto della presentazione della domanda -, di non avere riportato mai condanne penali, nonostante la sussistenza del precedente penale di cui sopra.
3.- Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello, insistendo in particolare sul difetto d'istruttoria e di motivazione, stante la mancata positiva considerazione, da parte del Ministero e del TAR, del suo comprovato grado di integrazione sociale familiare e lavorativa, riproponendo le doglianze già respinte dal primo giudice.
3.1.- L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
3.2.- Con ordinanza n. 8208/2025, stante l'erronea notifica del ricorso in appello eseguita ad un indirizzo pec inesatto della difesa erariale, il Collegio, nell'assegnare un termine per la sua rinnovazione, ha fissato alla odierna udienza pubblica la trattazione del merito.
5. - L'appello è fondato e va, dunque, accolto.
6. - Ai fini della concessione della cittadinanza per residenza sul territorio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, l'Amministrazione deve N. 08415/2024 REG.RIC.
verificare, oltre al requisito della residenza legale continuata per almeno 10 anni,
l'inserimento del soggetto richiedente nel contesto sociale del Paese, attraverso un insieme di ulteriori elementi, atti a dimostrare l'avvenuta stabile integrazione nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta, tra cui particolare rilievo assume il comportamento tenuto dal richiedente nel rispetto delle regole della convivenza civile e non solo di quelle di rilevanza penale (Consiglio di Stato sez. I, n. 943/2022 e n. 1959/2020; sez.
VI, 20 maggio 2011, n. 3006). L'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego devono correlarsi alla tipologia di comportamento ritenuto ostativo, alla natura penale del fatto, alla gravità dello stesso, alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza viene proposta, allo stadio del procedimento.
Premessa l'autonomia del procedimento penale dalla valutazione discrezionale che compete all'Amministrazione, è necessario che questa si fondi su un'analisi circostanziata della condotta ed un esame dei requisiti necessari perché la cittadinanza possa essere concessa o negata, non potendosi fondare il provvedimento di diniego su un mero automatismo tra la sussistenza della notizia di reato e la reiezione dell'istanza.
Proprio per il particolare rigore che caratterizza la concessione di cittadinanza, grava infatti sull'Amministrazione l'obbligo di una completa rappresentazione della realtà, tramite un'accurata ed estesa istruttoria, di cui la motivazione del provvedimento deve dare contezza, con trasparenza, coerenza, logicità e comprensibilità al fine di consentire il sindacato di legittimità sull'esercizio della discrezionalità stessa, che, per quanto ampia, non può sconfinare in arbitrio.
7. - Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso incorrendo nella violazione denunciata dal ricorrente nel primo motivo di impugnazione e qui riproposta di difetto d'istruttoria e di motivazione. N. 08415/2024 REG.RIC.
Nell'atto di appello il ricorrente ha contestato la ricostruzione effettuata dal TAR, rilevando, innanzitutto, che il decreto penale di condanna, al quale ha fatto seguito il provvedimento di declaratoria di estinzione del reato e degli effetti penali della condanna, è di molto risalente nel tempo (la condotta risale all'anno 2006 ed il decreto penale di condanna alla pena pecuniaria è stato emesso nel lontano 2006); dal certificato del casellario giudiziale non risultano poi ulteriori condanne.
Si tratta quindi, di un caso isolato, risalente nel tempo, per una fattispecie di reato che oggi è in parte depenalizzata (se riguardante casi di abuso di sostanze alcoliche di modesta entità, e nel caso di specie, tenuto conto della sanzione applicata, a fronte dei limiti edittali all'epoca vigenti, presumibilmente non doveva trattarsi di una fattispecie di grave abuso di sostanze alcoliche).
Ne consegue, dunque, che a carico del richiedente, ad eccezione del lontano decreto penale come detto risalente, di condanna alla pena pecuniaria, dichiarato poi estinto con provvedimento del giudice penale, non risultano ulteriori elementi di controindicazione.
8. - Questo Consiglio di Stato ha più volte ribadito come la valutazione sulla personalità del richiedente non possa essere effettuata sull'astratta tipologia del reato commesso, ma vada adeguata al caso concreto: più chiaramente, l'Amministrazione, nel denegare il riconoscimento della cittadinanza, non può fondare il proprio giudizio di mancato inserimento sociale sull'astratta tipologia del reato e sulla sua pericolosità, astratta o presunta, senza apprezzare tutte le circostanze del fatto concreto, delle sue modalità e dell'effettivo disvalore come anche della personalità del soggetto (Cons.
Stato, Sez. III, n. 5471/2023; id. n. 6898/2022; id. n. 6789/2022; id. n. 1837/2019).
Anche il quantum di pena in concreto applicata deve essere oggetto di valutazione, unitamente alla circostanza che si tratti di un unico episodio “nel periodo di lungo soggiorno del ricorrente in Italia e che sia stato commesso a distanza di tempo […] dal momento in cui l'istanza è stata esaminata” (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere n. N. 08415/2024 REG.RIC.
612/2023 del 27 aprile 2023). Rilevano anche, ai fini della valutazione in concreto demandata all'Amministrazione, l'intervenuta estinzione del reato o la riabilitazione conseguita dal richiedente.
9. - Nel caso che qui occupa, è intervenuta la declaratoria di estinzione del reato, circostanza che non risulta valutata dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato: nel decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza, infatti,
l'Amministrazione si è limitata a desumere, in via astratta, la mancata integrazione del cittadino straniero nel tessuto sociale nazionale in base all'unico precedente penale risalente nel tempo, relativo alla violazione dell'art. 186 del codice della strada, sostenendo che tale violazione “denota una insensibilità al rispetto delle norme del codice della strada, insensibilità che è stata causa, soprattutto negli ultimi anni, di un enorme numero di incidenti stradali che mettono a rischio l'incolumità delle persone”, senza svolgere i dovuti approfondimenti sulla condotta complessiva del cittadino straniero, al fine di poter ragionevolmente sostenere quanto affermato nel decreto impugnato in merito alla sua inaffidabilità, ritenuta ostativa allo stabile inserimento nella comunità nazionale.
Va ribadito, infatti, che la violazione dell'art. 186 del codice della strada è avvenuta in epoca risalente (2006); non vi è prova che si siano verificate successivamente ulteriori violazioni del codice della strada, né risulta che prima del decreto di condanna il richiedente sia stato sanzionato per analoghe violazioni o per altri comportamenti deprecabili dai quali desumere la sua mancata integrazione nel tessuto nazionale; inoltre, il reato commesso nel 2006 è stato successivamente dichiarato estinto dal giudice penale, elemento che corrobora la probabilità che egli non si sia reso responsabile di ulteriori condotte pericolose.
Ne consegue che vanno accolte le censure relative al difetto di istruttoria e alla carenza di motivazione dedotte dall'appellante, con salvezza delle ulteriori determinazioni che l'Amministrazione vorrà adottare. N. 08415/2024 REG.RIC.
10. - In conclusione, per le suesposte assorbenti censure, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado e va annullato il provvedimento con esso impugnato.
11. - Quanto alle spese del doppio grado, in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata, sussistono i presupposti per disporre la loro compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA GR, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
NT AS RA, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere N. 08415/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NT AS RA FA GR
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 12/03/2026
N. 02012 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08415/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8415 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-
, rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo De Iorio e Andrea Gramegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Genova - Ufficio Territoriale di Governo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta)
n. 9207/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 08415/2024 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026, il Cons. NT AS
RA e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Lazio, il ricorrente, cittadino del Equadoregno, ha impugnato il provvedimento n. -OMISSIS- del 4 settembre 2020, di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9 comma primo, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in considerazione di un precedente penale a suo carico, consistente nel decreto penale del GIP del
Tribunale di Genova del 2 aprile 2006, per la violazione dell'art. 186 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).
Con il ricorso di primo grado il ricorrente ha denunciato i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione rappresentando l'insufficienza di tale precedente penale per giustificare, sotto il profilo motivazionale, il diniego impugnato, trattandosi di un fatto di lieve entità e comunque molto risalente nel tempo; ha quindi dedotto che sarebbe stato necessario un più approfondito giudizio circa la sua complessiva condotta tenuta nell'arco dell'intero periodo di permanenza sul territorio nazionale, essendosi ormai compiutamente e regolarmente integrato nel tessuto economico e sociale.
Inoltre, il ricorrente, allega l'intervenuta declaratoria di estinzione del reato e degli effetti penali della condanna, a seguito del pagamento della oblazione.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
2.- Con la sentenza impugnata n. 9207/2024 il T.A.R., premessa la natura latamente discrezionale della valutazione amministrativa sulla concessione dello status civitatis, ha respinto il ricorso, ritenendo “la condotta consistente nella guida senza patente, indicativa di una insensibilità al rispetto delle norme del codice della strada, N. 08415/2024 REG.RIC.
insensibilità che è stata causa, soprattutto negli ultimi anni, di un numero enorme di incidenti stradali che mettono a rischio l'incolumità delle persone”.
Il TAR ha quindi aggiunto che: il giudizio espresso dall'amministrazione non appare manifestamente irragionevole là dove, ha ritenuto che la fattispecie in esame sia concretamente idonea a provocare un grave allarme sociale e sia connotata da un notevole disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all'interno dello
Stato, anche perché posta a presidio della sicurezza pubblica.
Il TAR ha quindi ritenuto che l'integrazione nel tessuto socio-economico nazionale dovesse ritenersi recessiva rispetto alla gravità del reato commesso, peraltro nel decennio antecedente alla data di presentazione della domanda (2015), correttamente ritenuto ostativo dall'Amministrazione. Ha evidenziato, inoltre, il primo giudice - ad ulteriore supporto dell'atto impugnato - la circostanza espressamente richiamata nella motivazione del diniego, ossia l'autocertificazione dell'istante - all'atto della presentazione della domanda -, di non avere riportato mai condanne penali, nonostante la sussistenza del precedente penale di cui sopra.
3.- Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto appello, insistendo in particolare sul difetto d'istruttoria e di motivazione, stante la mancata positiva considerazione, da parte del Ministero e del TAR, del suo comprovato grado di integrazione sociale familiare e lavorativa, riproponendo le doglianze già respinte dal primo giudice.
3.1.- L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
3.2.- Con ordinanza n. 8208/2025, stante l'erronea notifica del ricorso in appello eseguita ad un indirizzo pec inesatto della difesa erariale, il Collegio, nell'assegnare un termine per la sua rinnovazione, ha fissato alla odierna udienza pubblica la trattazione del merito.
5. - L'appello è fondato e va, dunque, accolto.
6. - Ai fini della concessione della cittadinanza per residenza sul territorio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, l'Amministrazione deve N. 08415/2024 REG.RIC.
verificare, oltre al requisito della residenza legale continuata per almeno 10 anni,
l'inserimento del soggetto richiedente nel contesto sociale del Paese, attraverso un insieme di ulteriori elementi, atti a dimostrare l'avvenuta stabile integrazione nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta, tra cui particolare rilievo assume il comportamento tenuto dal richiedente nel rispetto delle regole della convivenza civile e non solo di quelle di rilevanza penale (Consiglio di Stato sez. I, n. 943/2022 e n. 1959/2020; sez.
VI, 20 maggio 2011, n. 3006). L'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego devono correlarsi alla tipologia di comportamento ritenuto ostativo, alla natura penale del fatto, alla gravità dello stesso, alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza viene proposta, allo stadio del procedimento.
Premessa l'autonomia del procedimento penale dalla valutazione discrezionale che compete all'Amministrazione, è necessario che questa si fondi su un'analisi circostanziata della condotta ed un esame dei requisiti necessari perché la cittadinanza possa essere concessa o negata, non potendosi fondare il provvedimento di diniego su un mero automatismo tra la sussistenza della notizia di reato e la reiezione dell'istanza.
Proprio per il particolare rigore che caratterizza la concessione di cittadinanza, grava infatti sull'Amministrazione l'obbligo di una completa rappresentazione della realtà, tramite un'accurata ed estesa istruttoria, di cui la motivazione del provvedimento deve dare contezza, con trasparenza, coerenza, logicità e comprensibilità al fine di consentire il sindacato di legittimità sull'esercizio della discrezionalità stessa, che, per quanto ampia, non può sconfinare in arbitrio.
7. - Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso incorrendo nella violazione denunciata dal ricorrente nel primo motivo di impugnazione e qui riproposta di difetto d'istruttoria e di motivazione. N. 08415/2024 REG.RIC.
Nell'atto di appello il ricorrente ha contestato la ricostruzione effettuata dal TAR, rilevando, innanzitutto, che il decreto penale di condanna, al quale ha fatto seguito il provvedimento di declaratoria di estinzione del reato e degli effetti penali della condanna, è di molto risalente nel tempo (la condotta risale all'anno 2006 ed il decreto penale di condanna alla pena pecuniaria è stato emesso nel lontano 2006); dal certificato del casellario giudiziale non risultano poi ulteriori condanne.
Si tratta quindi, di un caso isolato, risalente nel tempo, per una fattispecie di reato che oggi è in parte depenalizzata (se riguardante casi di abuso di sostanze alcoliche di modesta entità, e nel caso di specie, tenuto conto della sanzione applicata, a fronte dei limiti edittali all'epoca vigenti, presumibilmente non doveva trattarsi di una fattispecie di grave abuso di sostanze alcoliche).
Ne consegue, dunque, che a carico del richiedente, ad eccezione del lontano decreto penale come detto risalente, di condanna alla pena pecuniaria, dichiarato poi estinto con provvedimento del giudice penale, non risultano ulteriori elementi di controindicazione.
8. - Questo Consiglio di Stato ha più volte ribadito come la valutazione sulla personalità del richiedente non possa essere effettuata sull'astratta tipologia del reato commesso, ma vada adeguata al caso concreto: più chiaramente, l'Amministrazione, nel denegare il riconoscimento della cittadinanza, non può fondare il proprio giudizio di mancato inserimento sociale sull'astratta tipologia del reato e sulla sua pericolosità, astratta o presunta, senza apprezzare tutte le circostanze del fatto concreto, delle sue modalità e dell'effettivo disvalore come anche della personalità del soggetto (Cons.
Stato, Sez. III, n. 5471/2023; id. n. 6898/2022; id. n. 6789/2022; id. n. 1837/2019).
Anche il quantum di pena in concreto applicata deve essere oggetto di valutazione, unitamente alla circostanza che si tratti di un unico episodio “nel periodo di lungo soggiorno del ricorrente in Italia e che sia stato commesso a distanza di tempo […] dal momento in cui l'istanza è stata esaminata” (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere n. N. 08415/2024 REG.RIC.
612/2023 del 27 aprile 2023). Rilevano anche, ai fini della valutazione in concreto demandata all'Amministrazione, l'intervenuta estinzione del reato o la riabilitazione conseguita dal richiedente.
9. - Nel caso che qui occupa, è intervenuta la declaratoria di estinzione del reato, circostanza che non risulta valutata dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato: nel decreto di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza, infatti,
l'Amministrazione si è limitata a desumere, in via astratta, la mancata integrazione del cittadino straniero nel tessuto sociale nazionale in base all'unico precedente penale risalente nel tempo, relativo alla violazione dell'art. 186 del codice della strada, sostenendo che tale violazione “denota una insensibilità al rispetto delle norme del codice della strada, insensibilità che è stata causa, soprattutto negli ultimi anni, di un enorme numero di incidenti stradali che mettono a rischio l'incolumità delle persone”, senza svolgere i dovuti approfondimenti sulla condotta complessiva del cittadino straniero, al fine di poter ragionevolmente sostenere quanto affermato nel decreto impugnato in merito alla sua inaffidabilità, ritenuta ostativa allo stabile inserimento nella comunità nazionale.
Va ribadito, infatti, che la violazione dell'art. 186 del codice della strada è avvenuta in epoca risalente (2006); non vi è prova che si siano verificate successivamente ulteriori violazioni del codice della strada, né risulta che prima del decreto di condanna il richiedente sia stato sanzionato per analoghe violazioni o per altri comportamenti deprecabili dai quali desumere la sua mancata integrazione nel tessuto nazionale; inoltre, il reato commesso nel 2006 è stato successivamente dichiarato estinto dal giudice penale, elemento che corrobora la probabilità che egli non si sia reso responsabile di ulteriori condotte pericolose.
Ne consegue che vanno accolte le censure relative al difetto di istruttoria e alla carenza di motivazione dedotte dall'appellante, con salvezza delle ulteriori determinazioni che l'Amministrazione vorrà adottare. N. 08415/2024 REG.RIC.
10. - In conclusione, per le suesposte assorbenti censure, l'appello va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado e va annullato il provvedimento con esso impugnato.
11. - Quanto alle spese del doppio grado, in considerazione della particolarità della fattispecie esaminata, sussistono i presupposti per disporre la loro compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese del doppio grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA GR, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
NT AS RA, Consigliere, Estensore
Luca Di Raimondo, Consigliere N. 08415/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NT AS RA FA GR
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.