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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 6264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6264 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa all'esito dello svolgimento della udienza del 16.09.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 3744/2025 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_1
Daniele Graziano con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Scipione Bobbio n.
15, come da procura in atti
-RICORRENTE-
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1
difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente, dott. Vincenzo Romano
-RESISTENTE-
Oggetto: riconoscimento a fini giuridici ed economici del servizio di insegnamento prestato nell'anno 2013
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 16.02.2025 l'istante in epigrafe ha premesso di essere una docente a tempo indeterminato di Scuola Secondaria di II grado, classe di concorso “Scienze Motorie”, attualmente in servizio presso l'Istituto Tecnico Commerciale “V. Pareto” in Pozzuoli. Ha dedotto che dopo aver svolto svariati anni di insegnamento precario e, successivamente, nella
Scuola Primaria, transitava in ruolo nella Scuola Secondaria di II grado con decorrenza giuridica 1° settembre 2020; che, ottenuta la conferma in ruolo dopo il positivo superamento del periodo di prova (in data 1° settembre 2021), formulava istanza di ricostruzione di carriera chiedendo la valutazione, “ai fini giuridici e del conseguente inquadramento stipendiale”, di complessivi 24 anni di pregresso servizio (non di ruolo e di ruolo), valutabili ai sensi della normativa vigente quali 'annualità intere' di servizio;
che, inopinatamente, giusta Decreto di
Ricostruzione di carriera prot. n. 5242 dell'11 novembre 2022, l'Amministrazione Scolastica ometteva l'integrale riconoscimento in ricostruzione di carriera dell'anno di servizio prestato da essa ricorrente nel 2013, riconoscendo, alla data del 1.9.2021, una anzianità complessiva
(pre-ruolo e di ruolo) di anni 17 e mesi 8 “ai fini giuridici ed economici” e di anni 6 e mesi 4
“ai soli fini economici”; che a causa di tali determinazioni datoriali ella aveva subito una evidente deminutio professionale ed economica consistente nell'aver beneficiato dei passaggi alle classi stipendiali successive con ingente ritardo rispetto a quanto le spetterebbe secondo legge, lamentando, in particolare, di non aver conseguito, già alla data di conferma in ruolo
(1.09.2021) il c. riallineamento della carriera ex art. 4, comma 3 del d.P.R. n. 399/19882.
Tanto premesso, rilevata l'illegittimità dell'operato dell' sotto il Controparte_2 profilo dell'erronea interpretazione delle norme di legge espressamente richiamate in ricorso e della conseguente violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A., quantificate le conseguenti differenze stipendiali maturate al deposito del ricorso in
€ 1.439,34, ha chiesto all'adito Giudice del Lavoro di: “ACCERTARE E DICHIARARE
l'illegittimità del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. 5242 dell'11 novembre 2022, adottato nei confronti della ricorrente dall'Istituto Tecnico Commerciale “V. Pareto” di
Pozzuoli (NA) ..omissis.., nella parte in cui erroneamente non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici e del conseguente inquadramento stipendiale, il servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nell'anno 2013; PER L'EFFETTO,
CONDANNARE le Amministrazioni resistenti alla rettifica del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. 5242 dell'11 novembre 2022 anzidetto in parte qua, mediante la valutazione integrale, ai fini giuridici e del conseguente inquadramento stipendiale, del servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nell'anno 2013; PER L'ULTERIORE EFFETTO,
CONDANNARE le Amministrazioni resistenti alla ri-collocazione della ricorrente nella posizione stipendiale “fascia 28–34” (con decorrenza 1° settembre 2024) ad ella spettante per legge, con trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità giuridica e, conseguentemente, alla corresponsione in suo favore degli arretrati e/o delle differenze stipendiali spettanti a partire dalla maturazione del diritto e sino all'attualità, quantificati secondo i predeterminati parametri di legge e contrattuali vigenti ratione temporis in complessivi € 1.439,34 (€ millequattrocentotrentanove/34), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo; PER L'ULTERIORE EFFETTO, CONDANNARE le
Amministrazioni resistenti alla ri-collocazione della ricorrente nella posizione stipendiale
“fascia 28–34” ad ella spettante per legge, con decorrenza dal 1° settembre 2024 e, conseguentemente, alla rettifica del termine di scadenza prevista per la predetta fascia stipendiale, da fissarsi al 31 agosto 2031; PER L'ULTERIORE EFFETTO, CONDANNARE le
Amministrazioni resistenti alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa della ricorrente, conseguente alla corretta ricostruzione della carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all'Ente Previdenziale di appartenenza;
IN OGNI CASO, DISPORRE DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O
ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 63
DEL D. LGS. N. 165/2001 DI QUALSIASI ATTO E/O PROVVEDIMENTO CONTRARIO,
IRRIMEDIABILMENTE INVALIDO ED ILLEGITTIMO, …omissis…; con le CP_3
conseguenze di legge in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, oltre IVA e CPA e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
Con memoria depositata il 27.08.2025 si costituivano gli enti in epigrafe indicati che, in via preliminare, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva e/o la sussistenza di un contraddittorio non integro lamentando l'omessa vocatio in ius dell'Istituto Scolastico “V.
Pareto” nonché del Controparte_4
“in via principale”, richiamato l'excursus normativo afferente al blocco stipendiale
[...]
lamentato dalla ricorrente, hanno evidenziato la legittimità del provvedimento di ricostruzione carriera impugnato, anche sulla scorta delle pronunce del Giudice delle Leggi intervenute in argomento e dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità; ha altresì citato il disposto dell'art. 1, comma n. 629, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che ha previsto la corresponsione di un importo una tantum proporzionato all'entità del blocco stipendiale subito;
“in via subordinata”, hanno formulato eccezione di prescrizione quinquennale il cui termine è decorrente in costanza di rapporto di lavoro e l'erronea quantificazione delle spettanze retributive richieste. Tanto premesso, hanno concluso affinchè in via pregiudiziale venga disposta l'integrazione del contraddittorio;
rigettata, in ogni caso la domanda stante l'infondatezza della stessa;
vinte le spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c.. Istruita solo documentalmente, all'udienza del 16.9.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
ECCEZIONI PRELIMINARI-INFONDATEZZA
Devono essere disattese le eccezioni preliminari avanzate dalla parte resistente.
Invero secondo i costanti arresti della giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica
(cfr. art. 14 del d.P.R. 275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto scolastico (cfr. Cass. n. CP_1
20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass. 20521/2008). Né risulta alcuna necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_4
atteso che esso esercita un controllo preventivo dei provvedimenti di ricostruzione di
[...]
carriera del personale della scuola immesso in ruolo, e considerato altresì il tenore della presente decisione.
NEL MERITO
Occorre delineare preventivamente il thema decidendum della controversia.
Nelle conclusioni del ricorso si chiede di valutare l'anno di insegnamento 2013 a fini giuridici e del conseguente inquadramento stipendiale.
Orbene, esaminati gli atti documentali della causa, l'anno 2013 viene indicato come anno
“riconosciuto” ai sensi dell'art. 485 e ss. del D.lgs. 297/1994 (cfr. doc. all. n. 3 del ricorso – decreto prot. n. 5242 del 11.11.2022).
L'art. 485 cit. , disposizione di apertura della sezione IV del richiamato D.lgs., rubricata
“riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” prevede che: 1 Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica , immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/2024)) e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo ((89)). 2
Agli stessi fini e nella identica misura di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali ….omissis…”
Pur tuttavia, nel costituirsi in giudizio il convenuto non ha contestato neanche CP_1 genericamente la circostanza dell'avvenuto riconoscimento, in favore della ricorrente, dell'anno 2013 ai (soli) fini giuridici, pertanto in applicazione del disposto dell'art. 115, comma 1, c.p.c. , ritiene il Giudice che anche tale fatto costitutivo non possa considerarsi pacifico e che costituisca parte della res controversa.
Ciò premesso, si ritiene che il ricorso non possa essere accolto con riferimento alle pretese economiche azionate compresa la domanda concernente l'accertamento della corretta tempistica di maturazione delle progressioni economiche automatiche previste dalle disposizioni normative e contrattuali di comparto.
Al riguardo, anche ai sensi del disposto dell'art. 118 dsp. Att. c.p.c, si ritiene di aderire alle considerazioni già espresse in diversi precedenti della giurisprudenza di merito e recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza di seguito richiamata.
In particolare, si legge in tale pronuncia che “ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n.
78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012, l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti:
- ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010,
“per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013
e del 7 agosto 2014; - soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012
e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: l'eventuale limitazione dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.
La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n.
165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici
(essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. ……omissis… Si aggiunga, poi, con riferimento alle specifiche argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, che invero la
Corte Costituzionale n. 178/2015, riconosce la ragionevolezza del blocco stipendiale introdotto dall'art. 9 DL 78/2010, ritenendo da un lato che esso intervenisse su “una dinamica retributiva pubblica che si attestava su valori più sostenuti di quanto registrato nei settori privati dell'economia” in quanto “nell'ultimo decennio le retribuzioni dei dipendenti pubblici hanno visto un incremento di fatto sensibilmente superiore per la pubblica amministrazione rispetto a quello degli altri due comparti dell'industria e dei servizi di mercato”; dall'altro che la disposizione in esame era giustificata dalla “particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo”.
Quel che la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale nella suddetta pronuncia è, al contrario, il disposto dell'art. 16 comma 1 lett. b) DL 98/2011, laddove aveva previsto il blocco della contrattazione collettiva, ledendo la libertà sindacale sancita dall'art. 39 Cost.
D'altro canto, la norma che prevede la non computabilità dell'anno 2013 ai fini della progressione in carriera non determina un blocco senza limite della progressione stipendiale, ma la rinvia di un anno, sicché l'adeguamento stipendiale “continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”, come si legge nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 310/2013
…omissis. Al riguardo, sempre nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 178/2015 si ricorda che “questa Corte ha riconosciuto la ragionevolezza di un sistema di misure dotate di una proiezione strutturale, che esclude in radice ogni possibilità di recupero delle procedure negoziali per il periodo di riferimento (sentenza n. 189 del 2012, punto 4.1 del Considerato in diritto)”.
L'orientamento richiamato ha trovato conferma nella recentissima pronuncia della Suprema
Corte, n. 1727/2025 del 21.5.2025 che nel dar conto dell'esistenza di un contrasto interpretativo invalso nella giurisprudenza di merito inerente in particolare l'applicazione dell'art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, la cui disciplina è stata prorogata dal d.P.R. n. 122/2013, ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni relative al “blocco stipendiale” la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Invero secondo il Giudice di legittimità “l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del
2011 e del 2012”.
La Corte precisa, proprio con riferimento agli aumenti stipendiali oggetto del presente giudizio, che trattasi di “avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.” (cfr. art. 52 d.lgs.
165/2001).
L'avallata interpretazione, osserva ancora la S.C, non si pone in contrasto con le pronunce della Corte Costituzionale che, “nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte
Cost. n. 310/2013).”
In definitiva, dunque, “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'anno 2013 di servizio prestato dalla ricorrente dovrà essere considerato in favore della stessa per la maturazione dell'anzianità di servizio ai soli fini giuridici, esemplificativamente individuati in precedenza, senza alcun riflesso sulla progressione economica.
Ogni altra questione rimane assorbita.
La complessità della materia trattata e le oscillazioni della giurisprudenza giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il diritto di al riconoscimento ai soli fini Parte_1 giuridici dell'anno 2013, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Napoli,
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA
resa all'esito dello svolgimento della udienza del 16.09.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164
nella causa iscritta al n. 3744/2025 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CodiceFiscale_1
Daniele Graziano con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Scipione Bobbio n.
15, come da procura in atti
-RICORRENTE-
E
(C.F. Controparte_1
), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1
difesi, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente, dott. Vincenzo Romano
-RESISTENTE-
Oggetto: riconoscimento a fini giuridici ed economici del servizio di insegnamento prestato nell'anno 2013
Conclusioni: conformi a quelle versate nei rispettivi atti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 16.02.2025 l'istante in epigrafe ha premesso di essere una docente a tempo indeterminato di Scuola Secondaria di II grado, classe di concorso “Scienze Motorie”, attualmente in servizio presso l'Istituto Tecnico Commerciale “V. Pareto” in Pozzuoli. Ha dedotto che dopo aver svolto svariati anni di insegnamento precario e, successivamente, nella
Scuola Primaria, transitava in ruolo nella Scuola Secondaria di II grado con decorrenza giuridica 1° settembre 2020; che, ottenuta la conferma in ruolo dopo il positivo superamento del periodo di prova (in data 1° settembre 2021), formulava istanza di ricostruzione di carriera chiedendo la valutazione, “ai fini giuridici e del conseguente inquadramento stipendiale”, di complessivi 24 anni di pregresso servizio (non di ruolo e di ruolo), valutabili ai sensi della normativa vigente quali 'annualità intere' di servizio;
che, inopinatamente, giusta Decreto di
Ricostruzione di carriera prot. n. 5242 dell'11 novembre 2022, l'Amministrazione Scolastica ometteva l'integrale riconoscimento in ricostruzione di carriera dell'anno di servizio prestato da essa ricorrente nel 2013, riconoscendo, alla data del 1.9.2021, una anzianità complessiva
(pre-ruolo e di ruolo) di anni 17 e mesi 8 “ai fini giuridici ed economici” e di anni 6 e mesi 4
“ai soli fini economici”; che a causa di tali determinazioni datoriali ella aveva subito una evidente deminutio professionale ed economica consistente nell'aver beneficiato dei passaggi alle classi stipendiali successive con ingente ritardo rispetto a quanto le spetterebbe secondo legge, lamentando, in particolare, di non aver conseguito, già alla data di conferma in ruolo
(1.09.2021) il c. riallineamento della carriera ex art. 4, comma 3 del d.P.R. n. 399/19882.
Tanto premesso, rilevata l'illegittimità dell'operato dell' sotto il Controparte_2 profilo dell'erronea interpretazione delle norme di legge espressamente richiamate in ricorso e della conseguente violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A., quantificate le conseguenti differenze stipendiali maturate al deposito del ricorso in
€ 1.439,34, ha chiesto all'adito Giudice del Lavoro di: “ACCERTARE E DICHIARARE
l'illegittimità del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. 5242 dell'11 novembre 2022, adottato nei confronti della ricorrente dall'Istituto Tecnico Commerciale “V. Pareto” di
Pozzuoli (NA) ..omissis.., nella parte in cui erroneamente non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici e del conseguente inquadramento stipendiale, il servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nell'anno 2013; PER L'EFFETTO,
CONDANNARE le Amministrazioni resistenti alla rettifica del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. 5242 dell'11 novembre 2022 anzidetto in parte qua, mediante la valutazione integrale, ai fini giuridici e del conseguente inquadramento stipendiale, del servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nell'anno 2013; PER L'ULTERIORE EFFETTO,
CONDANNARE le Amministrazioni resistenti alla ri-collocazione della ricorrente nella posizione stipendiale “fascia 28–34” (con decorrenza 1° settembre 2024) ad ella spettante per legge, con trattamento stipendiale dovuto in base alla complessiva anzianità giuridica e, conseguentemente, alla corresponsione in suo favore degli arretrati e/o delle differenze stipendiali spettanti a partire dalla maturazione del diritto e sino all'attualità, quantificati secondo i predeterminati parametri di legge e contrattuali vigenti ratione temporis in complessivi € 1.439,34 (€ millequattrocentotrentanove/34), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo; PER L'ULTERIORE EFFETTO, CONDANNARE le
Amministrazioni resistenti alla ri-collocazione della ricorrente nella posizione stipendiale
“fascia 28–34” ad ella spettante per legge, con decorrenza dal 1° settembre 2024 e, conseguentemente, alla rettifica del termine di scadenza prevista per la predetta fascia stipendiale, da fissarsi al 31 agosto 2031; PER L'ULTERIORE EFFETTO, CONDANNARE le
Amministrazioni resistenti alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa della ricorrente, conseguente alla corretta ricostruzione della carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all'Ente Previdenziale di appartenenza;
IN OGNI CASO, DISPORRE DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O
ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 63
DEL D. LGS. N. 165/2001 DI QUALSIASI ATTO E/O PROVVEDIMENTO CONTRARIO,
IRRIMEDIABILMENTE INVALIDO ED ILLEGITTIMO, …omissis…; con le CP_3
conseguenze di legge in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, oltre IVA e CPA e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
Con memoria depositata il 27.08.2025 si costituivano gli enti in epigrafe indicati che, in via preliminare, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva e/o la sussistenza di un contraddittorio non integro lamentando l'omessa vocatio in ius dell'Istituto Scolastico “V.
Pareto” nonché del Controparte_4
“in via principale”, richiamato l'excursus normativo afferente al blocco stipendiale
[...]
lamentato dalla ricorrente, hanno evidenziato la legittimità del provvedimento di ricostruzione carriera impugnato, anche sulla scorta delle pronunce del Giudice delle Leggi intervenute in argomento e dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità; ha altresì citato il disposto dell'art. 1, comma n. 629, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 che ha previsto la corresponsione di un importo una tantum proporzionato all'entità del blocco stipendiale subito;
“in via subordinata”, hanno formulato eccezione di prescrizione quinquennale il cui termine è decorrente in costanza di rapporto di lavoro e l'erronea quantificazione delle spettanze retributive richieste. Tanto premesso, hanno concluso affinchè in via pregiudiziale venga disposta l'integrazione del contraddittorio;
rigettata, in ogni caso la domanda stante l'infondatezza della stessa;
vinte le spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis, disp. att. c.p.c.. Istruita solo documentalmente, all'udienza del 16.9.2025 – sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. – lette le note depositate, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
ECCEZIONI PRELIMINARI-INFONDATEZZA
Devono essere disattese le eccezioni preliminari avanzate dalla parte resistente.
Invero secondo i costanti arresti della giurisprudenza di legittimità, anche dopo l'attribuzione di personalità giuridica alle singole istituzioni scolastiche statali e pur in presenza del trasferimento ad esse di funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica
(cfr. art. 14 del d.P.R. 275/1999), il personale della scuola si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato, con la conseguenza che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la sola legittimazione passiva del
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto scolastico (cfr. Cass. n. CP_1
20430/2012; Cass. n. 6372/2011; Cass. n. 21726/2010; Cass. 20521/2008). Né risulta alcuna necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_4
atteso che esso esercita un controllo preventivo dei provvedimenti di ricostruzione di
[...]
carriera del personale della scuola immesso in ruolo, e considerato altresì il tenore della presente decisione.
NEL MERITO
Occorre delineare preventivamente il thema decidendum della controversia.
Nelle conclusioni del ricorso si chiede di valutare l'anno di insegnamento 2013 a fini giuridici e del conseguente inquadramento stipendiale.
Orbene, esaminati gli atti documentali della causa, l'anno 2013 viene indicato come anno
“riconosciuto” ai sensi dell'art. 485 e ss. del D.lgs. 297/1994 (cfr. doc. all. n. 3 del ricorso – decreto prot. n. 5242 del 11.11.2022).
L'art. 485 cit. , disposizione di apertura della sezione IV del richiamato D.lgs., rubricata
“riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” prevede che: 1 Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica , immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/2024)) e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo ((89)). 2
Agli stessi fini e nella identica misura di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali ….omissis…”
Pur tuttavia, nel costituirsi in giudizio il convenuto non ha contestato neanche CP_1 genericamente la circostanza dell'avvenuto riconoscimento, in favore della ricorrente, dell'anno 2013 ai (soli) fini giuridici, pertanto in applicazione del disposto dell'art. 115, comma 1, c.p.c. , ritiene il Giudice che anche tale fatto costitutivo non possa considerarsi pacifico e che costituisca parte della res controversa.
Ciò premesso, si ritiene che il ricorso non possa essere accolto con riferimento alle pretese economiche azionate compresa la domanda concernente l'accertamento della corretta tempistica di maturazione delle progressioni economiche automatiche previste dalle disposizioni normative e contrattuali di comparto.
Al riguardo, anche ai sensi del disposto dell'art. 118 dsp. Att. c.p.c, si ritiene di aderire alle considerazioni già espresse in diversi precedenti della giurisprudenza di merito e recentemente dalla Corte di Cassazione con la sentenza di seguito richiamata.
In particolare, si legge in tale pronuncia che “ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n.
78/2010 e dell'art. 1, co. 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2012, l'annualità 2013 deve considerarsi tuttora non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
E infatti:
- ai sensi dell'art. 9, comma 23, D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010,
“per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della
Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti";
- tale disciplina è stata prorogata fino al 31 dicembre 2013 dall' art. 1, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 122/2013;
- l'utilità degli anni dal 2010 al 2012 è stata poi recuperata dal decreto interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011 e dagli accordi collettivi del 13 marzo 2013
e del 7 agosto 2014; - soltanto l'anno 2013 resta quindi oggi non utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”.
La previsione dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, prorogata poi a 31 dicembre 2013, per cui l'anno 2013 non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”, costituisce specifica applicazione, nel settore scolastico, della disciplina stabilita, in via generale, dall'art. 9, comma 21 D.L. n. 78/2010, ai cui sensi “I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012
e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.”.
Il tenore testuale dell'art. 9 co. 23 D.L. n. 78/2010, specifico per il personale della scuola, così come quello dell'art. 9 co. 21, applicabile a tutto il pubblico impiego, è dunque chiaro nell'escludere l'utilità dell'anno 2013 (per quanto qui rileva) ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici.
Si tratta di esclusione di portata ampia e generale: l'eventuale limitazione dell'ambito di applicazione della disposizione alle sole progressioni economiche destinate a maturare nel periodo del blocco e/o alla sola prima progressione economica maturata dopo il periodo del blocco non soltanto non trova alcun riscontro e alcun supporto nel chiaro disposto del testo normativo (che nulla prevede al riguardo), ma anzi è contraria al tenore testuale della disposizione.
La norma è infatti ben chiara nell'escludere tout court l'utilità dell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. L'anzianità maturata nell'anno 2013 non è dunque utile ai fini economici, ma conserva comunque effetti ai fini giuridici e pertanto, a mero titolo esemplificativo, con riferimento ai docenti, ai fini delle graduatorie di istituto, ai fini delle graduatorie per la mobilità provinciale e interprovinciale, ai fini del requisito dei 5 anni di anzianità richiesto dall'art. 1 d. lgs. n.
165/2001 per la partecipazione al concorso per dirigente scolastico, oppure, più in generale, per tutti i pubblici dipendenti, ai fini del superamento del periodo di prova, ai fini del requisito di anzianità richiesto per la partecipazione a determinati tipi di selezione, ai fini dei 5 anni necessari per poter usufruire del congedo per la formazione di cui all'art. 5 legge n. 53/2000, ai fini del periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione stabilito dall'art. 35 co. 5 bis d. lsg. n. 165/2001.
La stessa ordinanza della Corte di Cassazione invocata dal ricorrente (Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133, peraltro relativa alla riconoscibilità della supervalutazione, ai sensi dell'art. 673 d.lgs. n. 297/1994, del servizio prestato all'estero, ivi compreso l'anno 2013) distingue chiaramente gli effetti giuridici ed economici della progressione in carriera: “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici
(essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. ……omissis… Si aggiunga, poi, con riferimento alle specifiche argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo, che invero la
Corte Costituzionale n. 178/2015, riconosce la ragionevolezza del blocco stipendiale introdotto dall'art. 9 DL 78/2010, ritenendo da un lato che esso intervenisse su “una dinamica retributiva pubblica che si attestava su valori più sostenuti di quanto registrato nei settori privati dell'economia” in quanto “nell'ultimo decennio le retribuzioni dei dipendenti pubblici hanno visto un incremento di fatto sensibilmente superiore per la pubblica amministrazione rispetto a quello degli altri due comparti dell'industria e dei servizi di mercato”; dall'altro che la disposizione in esame era giustificata dalla “particolare gravità della situazione economica e finanziaria, concomitante con l'intervento normativo”.
Quel che la Corte Costituzionale dichiara incostituzionale nella suddetta pronuncia è, al contrario, il disposto dell'art. 16 comma 1 lett. b) DL 98/2011, laddove aveva previsto il blocco della contrattazione collettiva, ledendo la libertà sindacale sancita dall'art. 39 Cost.
D'altro canto, la norma che prevede la non computabilità dell'anno 2013 ai fini della progressione in carriera non determina un blocco senza limite della progressione stipendiale, ma la rinvia di un anno, sicché l'adeguamento stipendiale “continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco”, come si legge nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 310/2013
…omissis. Al riguardo, sempre nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 178/2015 si ricorda che “questa Corte ha riconosciuto la ragionevolezza di un sistema di misure dotate di una proiezione strutturale, che esclude in radice ogni possibilità di recupero delle procedure negoziali per il periodo di riferimento (sentenza n. 189 del 2012, punto 4.1 del Considerato in diritto)”.
L'orientamento richiamato ha trovato conferma nella recentissima pronuncia della Suprema
Corte, n. 1727/2025 del 21.5.2025 che nel dar conto dell'esistenza di un contrasto interpretativo invalso nella giurisprudenza di merito inerente in particolare l'applicazione dell'art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, la cui disciplina è stata prorogata dal d.P.R. n. 122/2013, ha ritenuto maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni relative al “blocco stipendiale” la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
Invero secondo il Giudice di legittimità “l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del
2011 e del 2012”.
La Corte precisa, proprio con riferimento agli aumenti stipendiali oggetto del presente giudizio, che trattasi di “avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche.” (cfr. art. 52 d.lgs.
165/2001).
L'avallata interpretazione, osserva ancora la S.C, non si pone in contrasto con le pronunce della Corte Costituzionale che, “nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte
Cost. n. 310/2013).”
In definitiva, dunque, “La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne,
l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”
Alla luce delle suesposte considerazioni, l'anno 2013 di servizio prestato dalla ricorrente dovrà essere considerato in favore della stessa per la maturazione dell'anzianità di servizio ai soli fini giuridici, esemplificativamente individuati in precedenza, senza alcun riflesso sulla progressione economica.
Ogni altra questione rimane assorbita.
La complessità della materia trattata e le oscillazioni della giurisprudenza giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il diritto di al riconoscimento ai soli fini Parte_1 giuridici dell'anno 2013, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Napoli,
Il Giudice
Dott.ssa Laura Liguori