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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 2099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2099 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12183/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.12183/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Natale Perri, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 02.10.2024 le parti, premesso che in data
21.09.1986 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione era nato il figlio (Roma, 29.09.1987), maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, e che in data 18.07.2016, con decreto di omologazione n.
22262/2016, il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la
1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “- la casa familiare, sita in Via
Nuragus, 104 resterà affidata al Sig. il quale ne è unico proprietario;
- la CP_1
Sig.ra già allontanatasi dalla casa coniugale a seguito delle statuizioni Pt_1 omologate in fase di separazione, sarà libera di risiedere dove riterrà più opportuno;
- ognuno dei coniugi, in quanto economicamente autosufficiente, provvederà al proprio mantenimento;
- i coniugi nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la casa coniugale resterà nella disponibilità di
[...]
. CP_1
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
12183/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra NELLI
e in Roma in data 21.09.1986; Pt_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986, atto n. 01059,
Parte 2, Serie A01);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Roma, 19.09.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
2 Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.12183/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Natale Perri, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec: ); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 02.10.2024 le parti, premesso che in data
21.09.1986 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione era nato il figlio (Roma, 29.09.1987), maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente, e che in data 18.07.2016, con decreto di omologazione n.
22262/2016, il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la
1 pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “- la casa familiare, sita in Via
Nuragus, 104 resterà affidata al Sig. il quale ne è unico proprietario;
- la CP_1
Sig.ra già allontanatasi dalla casa coniugale a seguito delle statuizioni Pt_1 omologate in fase di separazione, sarà libera di risiedere dove riterrà più opportuno;
- ognuno dei coniugi, in quanto economicamente autosufficiente, provvederà al proprio mantenimento;
- i coniugi nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, dovendosi specificare che la casa coniugale resterà nella disponibilità di
[...]
. CP_1
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
12183/2024:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra NELLI
e in Roma in data 21.09.1986; Pt_1 CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986, atto n. 01059,
Parte 2, Serie A01);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Roma, 19.09.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
2 Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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