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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 10364/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 06/03/2025,
iscritto al n.r.g. 10364/2024, promosso da: AROCCO, 28/09/2002, Parte_1
C.F._1 con i OMANI MELISSA RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “in via principale, accertare e dichiarare che sussistono i presupposti di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 286/98, ammettere il ricorrente al beneficio della protezione speciale, volendo così disporre che la Questura competente per territorio rilasci al ricorrente il permesso di soggiorno per protezione speciale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 16/07/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di riconoscergli il diritto alla protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Ferrara, a seguito di notifica in data 21/06/2024.
2.1. Il ricorrente ha presentato, in data 14/12/2022, dinanzi alla Questura di , richiesta di CP_1 rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, T.U.I.
2.2. Nel parere richiesto alla Commissione Territoriale, rente aveva fatto ingresso in Italia nell'agosto 2022 per ricongiungersi con il padre, regolarmente soggiornante Controparte_2 con permesso di soggiorno per motivi di lavoro, al fine di avere un supporto e vivere in condizioni migliori rispetto a quelle in cui viveva in Marocco, specificando di aver presentato domanda per regolarizzarsi. Sulla base della brevissima durata del soggiorno in Italia e della mancata produzione di elementi relativi ad un suo radicamento sul territorio nazionale, l'Autorità amministrativa ha stabilito che non ricorressero i presupposti di cui all'art. 19 T.U.I, esprimendo parere sfavorevole al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2.3. La Questura di , pertanto, ha fondato il provvedimento reiettivo sul parere contrario emesso CP_1 dalla suddetta Commissione Territoriale, in quanto obbligatorio e vincolante.
3.1. L'istante, in sede di ricorso, ha lamentato, in caso di rimpatrio, una lesione del rispetto della vita privata e familiare e che comporterebbe anche la perdita del posto di lavoro.
3.2. In data 17/07/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di prima comparizione.
3.3. Il , regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
3.4. All'udienza di comparizione del 07/11/2024, dichiarata la contumacia del convenuto, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato, parlando sufficientemente la lingua italiana: “sono in Italia da quasi tre anni. La mia famiglia è qui. Ci sono mio padre, mia madre e mio fratello. Ho lavorato come parrucchiere per tre mesi. Adesso mio padre ha aperto un'attività ed io sarò assunto come lavoratore subordinato sempre come parrucchiere.”.
Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e di fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.
3.5. Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio in data 27/02/2025 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
3.6. Il difensore, depositando le note in sostituzione di udienza, riportandosi al ricorso, ha insistito per l'accertamento del diritto del ricorrente alla protezione speciale.
Il giudice, pertanto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281- decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
4.3. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del CP_1 titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
4.4 . Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
4.5. Nel merito, si osserva, in primo luogo, che nel caso di specie non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
4.6. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
4.7. Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 (applicabile al caso di specie, non valendo le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente) riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati di recente confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
La Corte di cassazione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022) ha osservato che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Allargando lo sguardo alla giurisprudenza europea, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio i si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Quanto Per_1 alla vita familiare per la Corte europea dei diritti umani, la sua esistenza senzial a fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali ( e Per_2
c. Italia [GC], § 140). La Corte, pertanto, in assenza di un riconoscimento giu la Per_3 are, esamina i legami familiari di fatto, come, per esempio, il fatto che i ricorrenti convivano ( e altri c. Irlanda, § 56). Altri fattori sono costituiti dalla durata della relazione e, in caso di Per_4
l fatto di aver manifestato il loro reciproco impegno concependo insieme dei figli (X, Y e Z c. Regno Unito, § 36). Elemento essenziale della vita familia ero, il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Belgio, § 31) e i membri della Per_5 famiglia possano godere della reciproca compagnia (Olsson c. § 59). Può esiste e, una vita familiare giuridicamente rilevante anche tra fratelli ( c. Belgio, § 36; e Per_6 Per_7
c. Turchia, § 19) e tra zii e nipoti ( c. Regno Unito, §§ 41-47). La Corte ha CP_3 CP_4 oltre che i rapporti tra i maggiorenni o genitori e fratelli costituiscono una vita familiar articolo 8 anche qualora il maggiorenne non viva con i suoi geni uoi fratelli ( c. ) e si sia formato un distinto nucleo familiare ( c. Per_8 Per_6
Belgio, 6; c. Francia, § 33). La Corte ha affermato che l are Persona_9 comprende almeno i leg ssimi congiunti, per esempio que nni e nipoti, in tali congiunti posso volgere un notevole ruolo nella vita familiare ( c. Belgio, § 45; Per_5 Per_10
c. Italia, § 51; T.S. e c. Norvegia (dec.), § 23).
4.8. Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un percorso di integrazione sul territorio italiano dal punto di vista lavorativo e una situazione familiare meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Sulla base di quanto si evince dalla documentazione nte ha lavorato, a partire dal 31/05/2024, come parrucchiere per uomo, per il Sig. con un contratto di lavoro a Parte_2 tempo determinato e part-time, in scadenza al 15/08/2 ione UniLav), e guadagnato € 669 nel mese di giugno (v. busta paga). Nel mese di novembre 2024, il giorno 8, invece, il ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato, con la “Ditta individuale Elouali-Afilal Di Sadiki Abdellatif”, per svolgere sempre le mansioni di barbiere (v. contratto di lavoro e comunicazione UniLav, in virtù del quale ha percepito una retribuzione pari a € 677 nel mese di dicembre 2024 (cfr. busta paga).
Per quanto riguarda il radicamento familiare, va considerato che il ricorrente, un giovane adulto, convive con il padre, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la madre e il fratello minore, entrambi giunti sul territorio nazionale con un visto per ricongiungimento familiare e che, pertanto, ha il proprio nucleo familiare in Italia. Non si può negare l'importanza di preservare la relazione con i genitori e con il fratello minore, relazione che, secondo la giurisprudenza sopra citata, merita di essere tutelata sotto lo scudo dell'art. 8 CEDU.
4.9. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove erferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” E tenza 13 febbraio 2003, c. Francia;
Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, Per_12 Per_13
c. ). Tale bilanciamento n l novellato art. 19 T.U.I. è stato disciplinato conse l'i enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato dalla parte resistente, non costituitasi in giudizio.
5.1. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, l'istante subirebbe un grave pregiudizio per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dall'allontanamento dal nucleo familiare;
sarebbe inevitabile una rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in assenza dei familiari di riferimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
5.2. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
6. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, presentata l'istanza in Questura il 14/12/2022, non vi sono dubbi in ordine all'applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
7. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e vista la contumacia del convenuto, nulla per le spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 06/03/2025.
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 06/03/2025,
iscritto al n.r.g. 10364/2024, promosso da: AROCCO, 28/09/2002, Parte_1
C.F._1 con i OMANI MELISSA RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per il ricorrente: “in via principale, accertare e dichiarare che sussistono i presupposti di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 286/98, ammettere il ricorrente al beneficio della protezione speciale, volendo così disporre che la Questura competente per territorio rilasci al ricorrente il permesso di soggiorno per protezione speciale. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 16/07/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di riconoscergli il diritto alla protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Ferrara, a seguito di notifica in data 21/06/2024.
2.1. Il ricorrente ha presentato, in data 14/12/2022, dinanzi alla Questura di , richiesta di CP_1 rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, co. 1.2, T.U.I.
2.2. Nel parere richiesto alla Commissione Territoriale, rente aveva fatto ingresso in Italia nell'agosto 2022 per ricongiungersi con il padre, regolarmente soggiornante Controparte_2 con permesso di soggiorno per motivi di lavoro, al fine di avere un supporto e vivere in condizioni migliori rispetto a quelle in cui viveva in Marocco, specificando di aver presentato domanda per regolarizzarsi. Sulla base della brevissima durata del soggiorno in Italia e della mancata produzione di elementi relativi ad un suo radicamento sul territorio nazionale, l'Autorità amministrativa ha stabilito che non ricorressero i presupposti di cui all'art. 19 T.U.I, esprimendo parere sfavorevole al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2.3. La Questura di , pertanto, ha fondato il provvedimento reiettivo sul parere contrario emesso CP_1 dalla suddetta Commissione Territoriale, in quanto obbligatorio e vincolante.
3.1. L'istante, in sede di ricorso, ha lamentato, in caso di rimpatrio, una lesione del rispetto della vita privata e familiare e che comporterebbe anche la perdita del posto di lavoro.
3.2. In data 17/07/2024, ricorrendone i presupposti, il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di prima comparizione.
3.3. Il , regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
3.4. All'udienza di comparizione del 07/11/2024, dichiarata la contumacia del convenuto, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato, parlando sufficientemente la lingua italiana: “sono in Italia da quasi tre anni. La mia famiglia è qui. Ci sono mio padre, mia madre e mio fratello. Ho lavorato come parrucchiere per tre mesi. Adesso mio padre ha aperto un'attività ed io sarò assunto come lavoratore subordinato sempre come parrucchiere.”.
Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto la conferma del provvedimento di sospensiva e di fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa.
3.5. Il giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio in data 27/02/2025 e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
3.6. Il difensore, depositando le note in sostituzione di udienza, riportandosi al ricorso, ha insistito per l'accertamento del diritto del ricorrente alla protezione speciale.
Il giudice, pertanto, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281- decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011.
4.3. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio del CP_1 titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
4.4 . Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
4.5. Nel merito, si osserva, in primo luogo, che nel caso di specie non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
4.6. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
4.7. Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 (applicabile al caso di specie, non valendo le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente) riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati di recente confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
La Corte di cassazione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022) ha osservato che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di “radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Allargando lo sguardo alla giurisprudenza europea, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio i si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Quanto Per_1 alla vita familiare per la Corte europea dei diritti umani, la sua esistenza senzial a fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali ( e Per_2
c. Italia [GC], § 140). La Corte, pertanto, in assenza di un riconoscimento giu la Per_3 are, esamina i legami familiari di fatto, come, per esempio, il fatto che i ricorrenti convivano ( e altri c. Irlanda, § 56). Altri fattori sono costituiti dalla durata della relazione e, in caso di Per_4
l fatto di aver manifestato il loro reciproco impegno concependo insieme dei figli (X, Y e Z c. Regno Unito, § 36). Elemento essenziale della vita familia ero, il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Belgio, § 31) e i membri della Per_5 famiglia possano godere della reciproca compagnia (Olsson c. § 59). Può esiste e, una vita familiare giuridicamente rilevante anche tra fratelli ( c. Belgio, § 36; e Per_6 Per_7
c. Turchia, § 19) e tra zii e nipoti ( c. Regno Unito, §§ 41-47). La Corte ha CP_3 CP_4 oltre che i rapporti tra i maggiorenni o genitori e fratelli costituiscono una vita familiar articolo 8 anche qualora il maggiorenne non viva con i suoi geni uoi fratelli ( c. ) e si sia formato un distinto nucleo familiare ( c. Per_8 Per_6
Belgio, 6; c. Francia, § 33). La Corte ha affermato che l are Persona_9 comprende almeno i leg ssimi congiunti, per esempio que nni e nipoti, in tali congiunti posso volgere un notevole ruolo nella vita familiare ( c. Belgio, § 45; Per_5 Per_10
c. Italia, § 51; T.S. e c. Norvegia (dec.), § 23).
4.8. Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un percorso di integrazione sul territorio italiano dal punto di vista lavorativo e una situazione familiare meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 CEDU.
Sulla base di quanto si evince dalla documentazione nte ha lavorato, a partire dal 31/05/2024, come parrucchiere per uomo, per il Sig. con un contratto di lavoro a Parte_2 tempo determinato e part-time, in scadenza al 15/08/2 ione UniLav), e guadagnato € 669 nel mese di giugno (v. busta paga). Nel mese di novembre 2024, il giorno 8, invece, il ricorrente ha stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato, con la “Ditta individuale Elouali-Afilal Di Sadiki Abdellatif”, per svolgere sempre le mansioni di barbiere (v. contratto di lavoro e comunicazione UniLav, in virtù del quale ha percepito una retribuzione pari a € 677 nel mese di dicembre 2024 (cfr. busta paga).
Per quanto riguarda il radicamento familiare, va considerato che il ricorrente, un giovane adulto, convive con il padre, titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la madre e il fratello minore, entrambi giunti sul territorio nazionale con un visto per ricongiungimento familiare e che, pertanto, ha il proprio nucleo familiare in Italia. Non si può negare l'importanza di preservare la relazione con i genitori e con il fratello minore, relazione che, secondo la giurisprudenza sopra citata, merita di essere tutelata sotto lo scudo dell'art. 8 CEDU.
4.9. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove erferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” E tenza 13 febbraio 2003, c. Francia;
Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, Per_12 Per_13
c. ). Tale bilanciamento n l novellato art. 19 T.U.I. è stato disciplinato conse l'i enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Pericoli non sussistenti nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato dalla parte resistente, non costituitasi in giudizio.
5.1. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, l'istante subirebbe un grave pregiudizio per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dall'allontanamento dal nucleo familiare;
sarebbe inevitabile una rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in assenza dei familiari di riferimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
5.2. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
6. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, presentata l'istanza in Questura il 14/12/2022, non vi sono dubbi in ordine all'applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
7. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e vista la contumacia del convenuto, nulla per le spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32, co. 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 06/03/2025.
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti