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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/05/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 2054/2024
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra c.f. Parte_1 C.F._1
(c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. Parte_3 C.F._3
c.f. ) Parte_4 C.F._4
c.f. ) Parte_5 C.F._5
tutti difesi dall'avv. prof. Andrea Di Porto
- ATTORI -
CONTRO
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
(cod. fisc. Controparte_2 C.F._6
(cod. fisc. ), Controparte_3 C.F._7
tutti difesi dall'Avv. Prof. Carmine Punzi e dall'Avv. Prof. Antonio Punzi - CONVENUTI
Avente ad oggetto: risarcimento danni da diffamazione conclusioni delle parti :
per parte attrice:
Voglia l'Illustrissimo Tribunale Ordinario di Monza, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere:
I. accertare e dichiarare la natura diffamatoria o, comunque, illecita dei due servizi Cont indicati in narrativa, trasmessi il 15 e il 22 ottobre 2023 dall'emittente televisiva
II. e, per l'effetto:
a) condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni attori a causa dell'illegittima lesione all'immagine e alla reputazione del comune ascendente da liquidarsi nella somma che Parte_2 sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
b) ordinare la pubblicazione integrale della emananda sentenza di condanna sul sito internet dell'emittente televisiva, nonché, per estratto, su due testate giornalistiche con diffusione nazionale, disponendo altresì la rimozione dei servizi oggetto del giudizio e delle relative trascrizioni dagli archivi on line della medesima emittente televisiva.
PE parte convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Monza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e con riserva di formulare istanze istruttorie nei termini all'uopo concessi: in via principale
- dichiarare infondate e/o inammissibili e di conseguenza rigettare le domande tutte proposte dai sig.ri ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 a e io, Parte_5
in via subordinata
Pag. 2 di 23 - nella denegata ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità dei convenuti, accertare l'insussistenza di dolo
o colpa grave da parte del dott. e del dott. . Controparte_2 Controparte_3
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
Gli attori, “come figli prima ancora che in qualità di eredi” di hanno Parte_2 convenuto l'ideatore, il conduttore e l'emittente televisiva della trasmissione “Report” allegando il carattere diffamatorio delle due puntate andate in onda nelle serate del 15 e 22 ottobre 2023, successive al decesso del padre e dedicate all'eredità del medesimo. In particolare nell'atto di citazione , notificato il successivo 12.3.2024 , hanno richiamato il contenuto di cinque “scene” riprodotte nei programmi evidenziandone una tecnica narrativa comune “ volta a condurre da una “non notizia “ di partenza ( un fatto irrilevante o pretesto) ad un messaggio- realmente veicolato - diffamatorio dell'immagine del ER .
Ciò in sintesi avveniva riportando le seguenti circostanze:
-la notizia circa la “quadreria” accumulata da definito come “collezionista di Parte_2 croste”, che passava notti insonni a comprare quadri, affetto da bulimia notturna ed infantile.
In relazione a tale notizia si è allegata l'assenza di un reale interesse pubblico a fronte della ridicolizzazione del personaggio , al solo fine di suscitare un interesse morboso;
-la notizia circa la fideiussione prestata da nel 2016 per sanare i debiti di FO LI Parte_2
, notizia che – a fronte dell'intervista ad un esperto di riciclaggio e del relativo accostamento, veicolava il messaggio – instillando il dubbio nello spettatore – che questo fosse un modo un po' furbo per beneficiare il partito di un ingente finanziamento a scapito di altri . In relazione a tale notizia si doveva ritenere superato – mediante accostamenti suggestionanti – il limite della continenza,
- la notizia di un presunto “patto” tra la famiglia ed esponenti del governo in Parte_2 carica a seguito di un discorso fortemente critico del ER sulla linea ufficiale circa la guerra in Ucraina: affinchè il governo ritirasse la costituzione di parte civile nel processo Ruby ter ed attuasse una normativa di favore agli interessi di famiglia, tali posizioni – secondo il narratore - sarebbero state ridimensionate dall'ex premier . In relazione a tale notizia - per la quale secondo gli attori appariva superato il limite di verità non essendosi mai perfezionato un simile patto – allegavano tra l'altro come le circostanze a sostegno dell'esistenza fossero riportate solo dopo quella della smentita governativa ed omettendone di analoghe ulteriori : il tutto avveniva secondo gli attori con modalità talì da persuadere lo spettatore , con accostamenti insinuanti , della verità del patto, dipingendo il come “un uomo che Parte_2 svende l'adesione ad un partito ad una linea di governo non condivisa e tradisce la volontà degli elettori per vantaggi personali..”.
Pag. 3 di 23 -la notizia sul falso testamento colombiano cui veniva dedicato troppo spazio, unitamente a quella dell' esistenza di ipotetici documenti compromettenti in mano al presunto beneficiario che avrebbero reso ricattabili gli eredi In relazione a tale notizia era superato il Parte_2 limite di continenza stante il tenore insinuante, il tono sproporzionato utilizzato e lo spazio ingiustificatamente ampio lasciato al tema;
- la notizia infine circa l'eredità di 30 milioni di euro devoluti a favore di , PEsona_1 notizia presa a pretesto per riesumare i pagamenti fatti al medesimo negli anni precedenti , ed oggetto del processo palermitano in cui il medesimo veniva condannato.
Con informazioni incomplete ed insinuanti Report avrebbe instillato il dubbio di una collusione tra e la mafia e di un suo coinvolgimento nelle stragi del 93 superando il limite della Parte_2 verità e della continenza.
Sulla base di tali elementi e di un asserito unico disegno diffamatorio e gravemente lesivo della memoria del proprio padre – tanto più grave in quanto perpetuato in forma dubitativa - gli attori hanno chiesto di liquidarsi i danni non patrimoniali subiti, “di impossibile quantificazione “ ma parametrabili all'entità e diffusione della notizia/diffamazione nonché alla posizione sociale della vittima. e determinabili in via equitativa, oltre alla pubblicazione della sentenza.
Con e rispettivamente emittente televisiva, conduttore ed Controparte_2 Controparte_3 ideatore del programma si sono costituiti contestando nel merito gli estremi dell'intento diffamatorio, i due servizi televisivi risultando improntati semmai ad un critico, ma legittimo,
“giornalismo d'inchiesta su questioni di indubbio interesse pubblico e trattate sempre garantendo un adeguato contraddittorio..”( avendo comunque le questioni trattate ed inerenti le vicende testamentarie di destato grande interesse nell'opinione pubblica). Parte_2
In sintesi e quanto alla quadreria, premesso l'inserimento del tema in quello generale dell'eredità e di come fosse notoria la passione del ER per le televendite di Parte_2 quadri, il programma si limitava a riportare le difformi opinioni circa il valore delle opere (in primo luogo il parere di notoriamente legato da amicizia a poi Testimone_1 Parte_2 quello dei venditori, uno dei quali divenuto anche consulente del ER), lungi dal rivestirne le modalità un carattere denigratorio ma anzi restituendone l'immagine di un uomo comune .
La fideiussione di 90 milioni prestata nel 2016 per far fronte all'esposizione debitoria di FO
LI risulta fatto notorio, e non contestato, sul quale sono stati intervistati diversi politici anche appartenenti allo stesso partito del ER.
Sono riportate anche le opinioni di tecnici circa l'irrilevanza penale di tale condotta pur essendo legittimo porsi l'interrogativo – a fronte di un limite di 100.000 euro stabilito per le elargizioni dalla legge sul finanziamento ai partiti - , se la fideiussione ne costituisse un'elusione .
Quanto al “patto” tra e parte convenuta allegava i fatti – Parte_1 CP_4 successivi alla presa di posizione di contro il premier ucraino - , che Parte_2 PE_2
Pag. 4 di 23 avevano indotto il giornalista a sostenerne l'esistenza in un articolo – e poi CP_5 nell'intervista a Report -, riportando poi le rivelazioni in proposito di un anonimo parlamentare di FO LI (peraltro l'ipotesi era stata precedentemente riportata anche da tutte le principali testate giornalistiche).In ogni caso Report dava atto anche della smentita del governo in proposito, giustificata dalle recenti assoluzioni.
Quanto al testamento colombiano, premessa l'anteriorità della trasmissione rispetto alla declaratoria giudiziale di falsità, erano il suo beneficiario ed un amico a sostenere l'esistenza di documenti compromettenti,, sollevando viceversa lo stesso conduttore aperti dubbi sulla veridicità del testamento. In nessun modo l'esistenza di tali documenti era infatti accreditata da il quale riportava anche le dichiarazioni dei legali di in proposito. Controparte_2 Parte_2
Quanto infine alle elargizioni in danaro in favore di l'ultima delle quali PEsona_1 contenuta nelle disposizioni testamentarie il servizio riportava quanto ipotizzato dalla Procura di FI in ordine ai detti pagamenti, salvo richiamare da parte dei convenuti il contenuto della pronuncia n. 28225/2014 della Cassazione, che aveva confermato la condanna pronunciata dalla Corte di appello di Palermo nei confronti di per concorso PEsona_1 esterno in associazione mafiosa.
Così riassunte le posizioni delle parti, le quali successivamente scambiavano le memorie istruttorie , in sede di trattazione era formulata una proposta transattiva non accolta e quindi la causa è stata trattenuta in decisione
.
2.I principi di diritto
Va premesso alla decisione un sia pur sintetico inquadramento della fattispecie nell'ampio panorama giurisprudenziale che, a tutela dei beni ( di rilevanza costituzionale) dell'onore e della reputazione, ha negli anni delineato i contorni dei diritti di cronaca e critica ( a propria volta beni dotati di rango costituzionale ex art 21 Corte Cost.) idonei a giustificarne ( e scriminarne) la lesione.
I canoni di verità dei fatti narrati, interesse pubblico all'informazione e continenza delle espressioni utilizzate , così come richiamati in atti ed idonei ad escludere la responsabilità civile che sorge dal reato di diffamazione a mezzo stampa, responsabilità di natura non patrimoniale ex art. 2059 c. c. , sono ormai patrimonio tralatizio della nostra giurisprudenza a decorrere dalla sentenza decalogo della Cassazione del 1984.
E ciò laddove già con riferimento alla verità si precisava che il criterio non è rispettato quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato ( mezze verità). E con la medesima pronuncia e con riferimento alla continenza si diceva … “…..che la forma non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a
Pag. 5 di 23 leale chiarezza….( e vi sia ricorso ad esempio al sottinteso sapiente cioè all'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori… le intenderà o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale… agli accostamenti suggestionanti …. al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato..” ( Cass. 18.10.1984 n.5259 ).
A sua volta, e come noto, anche il diritto di critica, quale valutazione soggettiva del fatto storico oggetto della cronaca, e che si caratterizza per essere una interpretazione di fatti considerati di pubblico interesse, avendo di mira non l'informare, bensì l'interpretare l'informazione e, partendo dal fatto storico, il fornire giudizi e valutazioni di carattere personale, è a sua volta coperto da garanzia costituzionale ma altresì caratterizzato dai limiti derivanti dai medesimi principi .Al proposito va tuttavia precisato che la critica, in quanto elaborazione di personali convincimenti riguardante determinati eventi, non è ritenuta soggetta, con pari intensità, al rispetto del limite della verità essendo il giudizio, in quanto tale, fondato su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti e dei comportamenti ( ma al più di una verità putativa) . Gli unici limiti, quindi, rimangono quelli costituiti “…dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla continenza delle espressioni utilizzate, dovendosi considerare superati tali limiti solo ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale, penalmente protetta, del soggetto criticato…”.(cass 14402/2024 , Cass 12773 del
10.5.2024)
Anche rispetto all'esercizio del diritto di critica dunque la continenza assume una importanza rilevante, ma nei termini indicati, rientrando comunque nella valutazione del giudice di merito distinguere tra effettiva prova di critica giornalistica e comportamento che, invece,” mancando di qualsiasi connotato di logica e giustificatezza della analisi, finisca con l'integrare una diffamazione non scriminabile “.
Proprio in tale contesto si colloca allora il cosiddetto giornalismo di inchiesta, connotato dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista.
In proposito la Corte di Cassazione ne ha ricordato il valore e la tutela ordinamentale
<tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia;
venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella l. 3 febbraio 1963 n. 69 e nella Carta dei doveri
Pag. 6 di 23 del giornalista>> ( ex multis di recente Cass.30552 del 3.11.2023 e , quanto alla importante funzione critica e di controllo del giornalista sull'operato dei pubblici poteri Corte Cost. sent.
n.150 del 12.7.2021).
E così «… è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili» (Cass. civ. n. 19611/2023).
Anche la Cassazione in sede penale ha statuito che, nell'ambito del cd. “giornalismo d'inchiesta”, è possibile, per il giornalista, una verifica meno rigorosa di attendibilità delle fonti, venendo meno - in tal caso - l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione “passiva” di informazioni esterne ma ricercata, appunto, direttamente dall'autore del servizio.
Tutto ciò precisandosi che, nel “giornalismo d'inchiesta”, il sospetto deve mantenere il proprio carattere “propulsivo e induttivo di approfondimento”, essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero (Cass. civ.
n.21855/2019) E dunque nel c.d. giornalismo d'inchiesta - in cui i fatti, esposti nel rispetto del criterio della verità, possono essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra loro, col contributo di originalità proprio dell'approfondimento giornalistico - il giornalista è scriminato allorché rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quale la loro lettura e valutazione, cosicché non sia alterata la percezione del lettore. ( Cass 15755 del
5.6.2024) .
Sicchè secondo la richiamata pronuncia del 2023 che si ritiene significativo riportare testualmente:
“ ….PEché ricorra il presupposto del giornalismo d'inchiesta è necessario dunque che « tali sospetti – non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti…L'attenuazione del canone di verità si giustifica quindi alla luce del principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazione del pensiero, quando detto giornalismo indichi motivatamente un «sospetto di illeciti» con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi per potere essere chiarite, sempre che riguardino temi sociali di interesse generale, alla condizione che «il
Pag. 7 di 23 sospetto e la denuncia» siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti;
infatti, nel giornalismo d'inchiesta il sospetto deve mantenere il proprio carattere «propulsivo e induttivo di approfondimento», essendo autonomo e, di per sé,ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero … a rilevare è l'esigenza della valutazione, non tanto dell'attendibilità e veridicità della notizia, quanto piuttosto del rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, oltre che della maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità,…” ( Cass.30522 del 3.11.2023 )
Giova infine ricordare – in quanto aspetto del contendere nel presente giudizio – il particolare atteggiarsi dei criteri di verità ed interesse pubblico nel caso di fatti riportati con la formula dell'intervista .
Già a partire dalle sezioni unite penali del 2001 si era affermato che, pur incombendo anche al giornalista che riporti alla lettera le dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione il dovere di controllarne la veridicità e continenza , tuttavia la condotta è penalmente lecita quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti implicati, alla materia di cui si discute e al contesto generale in cui le dichiarazioni sono effettuate, presentano profili di interesse pubblico tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca. (CFR
Cass.sez.unite 30.5.2001 n 37140 , in tal senso di recente Cass.n23.166 del 25.7.2022 per cui il requisito di verità deve essere valutato in relazione alla corrispondenza con le dichiarazioni riportate , in assenza di manipolazioni, purchè ricorrano il requisito dell'interesse pubblico alla diffusione dell'intervista e della continenza, da intendersi rispettato per il sol fatto che il giornalista abbia riportato correttamente le dichiarazioni, a prescindere da qualsiasi valutazione sul contenuto..”).
E la lesione è dunque scriminata purchè le notizie siano plausibili, quanto riportato risponda a quanto dichiarato dall'intervistato, e, infine, allorché l'intervistatore sia in posizione di terzietà e si limiti a ricevere dichiarazioni “intime” rese dell'intervistato, a fronte di domande
“neutre” .
La nozione di interesse pubblico si è venuta così ampliando nell'interpretazione della
Corte, costituendo in tal caso il criterio prevalente rispetto a quello della plausibilità e terzietà, laddove è informata
“.. all'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico e, quindi, nell'attitudine dell'informazione comune a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (…) con la conseguenza che, se la verità processuale si atteggia diversamente nel corso dei successivi sviluppi, relativi ad indagini, istruttoria dibattimentale, o seguito della pronuncia di provvedimenti, tali eventi, solo se precedenti alla stesura dell'articolo non possono essere ignorati dal cronista, ai fini della completezza dell'informazione. Tuttavia l'aggiornamento della verifica di fondatezza deve essere attuale rispetto al momento della diffusione della notizia, in ragione del non prevedibile percorso procedimentale della vicenda». ( cfr cass. n. 27616/2019)
Pag. 8 di 23 Va da sé che la portata diffamatoria quale superamento di tutti i limiti sinora illustrati va considerata in relazione “…all'intero contesto dell'articolo e non singole frasi estrapolate. La portata offensiva va apprezzata secondo la percezione del lettore medio, che non si limita alla lettura del titolo ma esamina, senza particolare sforzo, il testo completo e tutti gli elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione (titolo, occhiello, sottotitolo, didascalie). Cass. .cass 14915 del 7.4.2023
3. Le condotte allegate
Si premette che si riportano solo i punti salienti del contenuto della registrazione e delle trascrizioni messe a disposizione del Tribunale da intendersi qui integralmente ritrascritte.
a) “Il collezionista di croste”
La prima scena, pur esaurendo la puntata del 15 ottobre , fa parte dell'unico programma dedicato da Report all'eredità di ) : servizio che , ad avviso di chi scrive , Parte_2 rientra a pieno titolo nel giornalismo d'inchiesta che pure parte attrice riconosce alla produzione e conduzione di Report. Non coglie infatti nel segno l'eccezione contraria degli attori ( memoria n.2) per cui tutte le scene prendono il via da meri pettegolezzi difettando dell' interesse pubblico che è invece consono , e costituisce il criterio guida, proprio del giornalismo di inchiesta.
E' in apertura della puntata del 15 di ottobre infatti che il giornalista enuncia il programma dell'intero servizio e cioè da un lato la sorte del partito di FO LI dopo la morte del PE DA ( ciò si evidenzia nei brevi interventi degli onorevoli e del tesoriere PE_3
), dall'altro il contenuto del testamento ed alcune sue disposizioni in favore di PE_5 personaggi estranei alla cerchia familiare ma già protagonisti della vita politica italiana: donde l'interesse a comprenderne le ragioni .
Né poi in relazione al carattere d'inchiesta di Report dovrebbe adottarsi minore “elasticità nella valutazione della sussistenza delle scriminanti, in ragione dell'aspettativa del pubblico” – come ancora sostiene parte attrice giacchè il “ rischio di ingenerare nel pubblico falsi convincimenti “ deve confrontarsi anche in questo caso con la percezione , ed attenzione , del lettore medio come già precisato .
Ciò premesso e venendo alla scena riguardante la , non si ritengono accoglibili le Parte_6 censure sotto il profilo, come già anticipato, del difetto di interesse pubblico e continenza delle informazioni a carattere asseritamente diffamatorio e denigratorio contenute nel servizio.
Ribadito viceversa come la stessa debba essere inquadrata nell'intento di ricostruzione dell'eredità di ( tema di interesse pubblico sotto il duplice profilo più sopra Parte_2
Pag. 9 di 23 evidenziato) , non si ravvisano in verità , attraverso l'analisi delle riprese poste a disposizione del Tribunale , intenti diffamatori, ovvero affermazioni direttamente od indirettamente denigratorie ma effettivamente la proposizione di un'immagine inedita del ER.
La scena è impostata sull'alternanza tra le interviste dei .galleristi già affiliati a TeleMarket – i quali vendettero al ER le opere della quadreria - e dell'amico e critico d'arte Tes_1 il quale esordisce- senza alcuna sollecitazione - affermando come il ER “si
[...] mettesse compulsivamente a comprare” . Seguono le dichiarazioni del titolare della Galleria
New arte, , che ricordano l'incontro con e di come la Testimone_2 Parte_2 quadreria fosse enorme ed ordinata perché il ER amava l'ordine. Interviene il Gallerista
, anch'egli a suo tempo rìvenditore su Telemarket il quale a propria volta illustra il PEsona_6 rapporto con , per il quale era diventato curatore della quadreria , l'assidua Parte_2 frequentazione delle aste, l'abitudine di prenotare anche tutti i quadri , ma poi “li valutava e li sceglieva”.
Il giudizio di è di una collezione che è “il leit motiv dell'esistenza di , di un PE_6 Parte_2 uomo felice di mostrare la sua quadreria “ visionaria”.
A tale giudizio si contrappone nell'intercalare della trasmissione quello di RB che da atto di non aver voluto valutare i quadri perché non c'era nulla da valutare , che ricorda un
Berlusconi” infantile” nel meravigliarsi di fronte alla propria raccolta: RB si dichiara critico nella scelta delle tele in rapporto al prezzo pagato, e ricorda di aver avvertito i figli che gli acquisti stavano andando fuori controllo.
Nell'alternanza degli interventi sin qui riportati non si intravedono toni sproporzionati o accostamenti suggestionanti ( quello alla galleria della famiglia a fine servizio, è serve PE_7 per introdurre un nuovo argomento) , le dichiarazioni dei due galleristi evidenziano che era a “scegliere” ( è garantito il contraddittorio con la diversa opinione di . Parte_2 Tes_1
Dalle dichiarazioni del che lo frequentava nel privato, emerge una figura un po' PE_6 visionaria ed effettivamente “inedita”, non negativa : non si rilevano termini denigratori.
Mentre le tre affermazioni oggetto di contestazione ( passava le notti insonni a comprare quadri…affetto da bulimina notturna ..un po' infantile..”) oltre a provenire spontaneamente dall'intervistato ( non paiono in verità e di per sé offensive , specie se contestualizzate Tes_1 all'intero servizio.
Quanto infine, sotto quest'ultimo profilo, alla definizione “collezionista di croste” è Tes_1
a ribadirla più volte a fine servizio, con assoluta decisione potendosi così escludere
[...] qualunque effetto di “suggerimento” , tanto più in relazione alla particolare qualifica dell'interlocutore da cui provengono, e di suggestione, a fronte della diversa rappresentazione – garantita dal programma – per cui era il ER a scegliere e dilettarsi nella raccolta.
E dunque da un lato appare ampiamente rispettato il principio del contraddittorio, dall'altro si
è di fronte a dichiarazioni di terzi soggetti – sulla cui corrispondenza a quanto dichiarato non v'è contestazione – che appaiono informate al principio della continenza come più sopra delineato.
Pag. 10 di 23 Si osserva dunque solo più di sfuggita che, esclusi toni o frasi diffamatorie , il limite dell'interesse pubblico alla notizia vien meno , tanto più a fronte della marginalità della scena rispetto all'intero programma.
b) il finanziamento ai partiti
La scena, che apre la seconda puntata dedicata al “ Testamento” di violerebbe – Parte_2 come già precisato- il limite della continenza per esser stata la notizia della fideiussione del
2016 sin dal principio veicolata , con accostamenti insinuanti , quale strumento elusivo della legge sul finanziamento ai partiti , solo al termine dando spazio al parere positivo della
Commissione sullo statuto di FO LI.
La ricostruzione attorea è incompleta .
Il servizio, che esordisce con le stesse immagini del precedente sull'apertura del congresso di
FO LI dopo la morte di e l'interrogativo all'on. circa le sorti del partito in Parte_2 CP_6 relazione ai debiti esistenti, prosegue con gli interventi di esperto di PEsona_8 diritto penale dell'economia ( e che da curriculum presente on line vanta esperienze nelle
Commissioni Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale e di Milano dei commercialisti) e di tesoriere di FO LI dal 2016 a 2023 PEsona_9
Il primo afferma:” Nel tempo ha perso più di cento milioni di euro: molto semplicemente i soldi che mancavano ce li ha messi D'altra parte, era il suo partito, no?...Nel momento in cui i creditori Parte_2 diversi dalle banche hanno chiesto di essere pagati, FO LI non ha pagato e allora i creditori hanno pignorato i soldi dei contributi pubblici. Chissà come l'ha presa società in perdita CP_7 costante, patrimoni negativi, dipendenti licenziati, pignorata dai creditori…
Il secondo: Quando cessa il finanziamento pubblico, le banche chiedono a FO LI di rientrare e FO LI non è in grado di rientrare. Alla fine, lui ha pagato i debiti con le banche ed è diventato nostro creditore.
…Al posto delle banche noi abbiamo scritto “ …..Eh, come si fa? Lui non li chiede e io Parte_2 non glieli do evidentemente.”
Interviene immediatamente dopo tesoriere dei DS dal 2001 al 2007 sulla PEsona_10 situazione trovata nel suo partito:
“Debiti accertati per 584 milioni…Quindi una situazione tosta, quantomeno tosta.…C'era una fideiussione che aveva fatto a FO LI….La differenza è enorme, no, perché lì non Parte_2 devi trattare con nessuno…
Il servizio prosegue con i riferimenti alla legge del 2013 sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti , una precisazione del dott. Bellavia per cui non si possono dare più di
100.000,00 euro a testa, e la prassi instauratasi , trasversalmente tra tutti i partiti, per cui anche tutti i familiari intervengono con donazioni entro tali limiti :
Pag. 11 di 23 (….Amici, società del gruppo: tutti hanno sempre messo un bel 100mila cadauno.
Controparte_3
PEché quello è il tetto.
- ESPERTO DI RICICLAGGIO PEsona_8
Sì, però fanno un milione, no. Questi hanno bisogno di ben più di un milione all'anno….
Quindi, velocemente esaminata la crisi economica di FO LI ed i mancati contributi degli aderenti all'obbligo di versamento della quota, il conduttore riprende il discorso della fideiussione di nel 2016 interrogandosi sulla natuara dell'operazione. Parte_2
Risponde : PE_8
Sarebbe da studiare, no, perché non ha mai messo, non ha mai finanziato personalmente Parte_2 FO LI, ha garantito debiti di FO LI quindi c'è questa…Sottile differenza che potrebbe essere giuridicamente interpretata, no.
Interviene Controparte_3
È un modo un po' furbo per…
Risponde : PEsona_9
“ Non è furbo, lei lo chiama furbo ma non è furbo, no, perché furbo…
No ( non è stato aggirato il tetto: ndr), sempre 100mila. Lui non ha mai versato un euro in più di quelli che doveva versare.
Controparte_3
PEò ha garantito fideiussioni per tre milioni di euro.
- FORZA ITALIA 2016 - 2023 PEsona_9 CP_8
Questo sì, era quello che la legge consentiva di fare.
Conclude il pezzo : Controparte_2
“.. hanno violato la legge sul finanziamento pubblico ai partiti? No, hanno, abbiamo chiesto alla Commissione che è garante, che controlla lo statuto, la trasparenza e i rendiconti dei partiti e ci hanno risposto che la fideiussione a garanzia dei partiti segue delle regole diverse rispetto alle donazioni singole o quelle delle società, non esistono, cioè, limiti. Solo nel caso in cui la garanzia venga escussa, cioè se le banche chiedono indietro i soldi, il garante non potrà fare ulteriori donazioni al partito negli anni successivi fino a quando non compenserà la cifra della fideiussione. In parole povere, non puoi superare i limiti di 100mila euro l'anno come donazione ma puoi fare da garante e ottenere milioni di euro dalle banche a un partito senza violare quella legge, la legge del 2013 che fu approvata con un governo di larghe intese, Pd e Pdl, però a beneficiarne è stato soprattutto ” CP_9
Pag. 12 di 23 Dunque il servizio approfondisce due temi , da un lato gli effetti della legge del 2013 sulla tenuta economica dei partiti, dall'altro la natura della fideiussione di in favore di Parte_2
FO LI e la compatibilità con il citato regime normativo: temi della cui rilevanza pubblica non v'è dubbio.
Sono intervistati esponenti e membri di partito di opposte fazioni e largo spazio è lasciato anche, sin dal principio, al tesoriere di FO LI che, subito dopo il dott. , nega che vi PE_8 sia stata elusione della legge del 2013. Lo stesso in realtà precisa che trattasi di PE_8 questione interpretativa.
Il dott conclude , richiamando anche il parere della Commissione interna a FO CP_2
LI,che secondo la legge non vi è stata elusione salvo osservare che in tale posizione sono favoriti i partiti con alle spalle fondatori “forti”.
Ciò premesso se ne ricava in primo luogo che il contraddittorio è ampiamente rispettato nel corpo dell'intero servizio e non solo alla fine: all'affermazione del conduttore per cui “..un modo un po'furbo..”( affermazione contestata dagli attori per violazione del limite di continenza) è contrapposta la risposta decisa del tesoriere PE_5
E' lo stesso d'altra parte a precisare la prassi comune a tutti i partiti di donazioni PE_8 diffuse al limite dei 100.000,00 euro “così da raggiungere il milione…”.
E dunque è certamente chiaro al lettore medio che due sono le opposte interpretazioni attribuibili al tema affrontato , della costituzione di una fideiussione per garantire i debiti di un partito.
Infine premesse le qualifiche in materia di riciclaggio del dott di cui sopra l'indicazione PE_8 in sovraimpressione “esperto in riciclaggio” non comporta , ad avviso di chi scrive , nel complesso del servizio così come descritto , nella molteplicità delle opinioni riportate , e per le medesime ragioni circa l'intelliggibilità del duplice messaggio trasmesso, violazione del limite della continenza.
Si osserva dunque che, garantita all'ascoltatore la presentazione dei fatti obiettivi e le possibili letture , è consentito in forza del legittimo diritto di critica l'interrogativo se la fideiussione abbia costituito o meno uno strumento di elusione della normativa in tema di finanziamento ai partiti , fermo restando che la risposta finale riportata è appunto esplicitamente in senso negativo.
c) il patto
Parte attrice lamenta l'esistenza nella scena di una rappresentazione non corrispondente a verità: in sintesi ciò si realizzerebbe per la scelta di un tono non dubitativo pur a fronte della smentita del governo;
per il particolare ordine di esposizione adottato (i fatti a sostegno dell'esistenza del patto elencati dopo la smentita del governo così da far prevalere la propria
Pag. 13 di 23 verità); per l'omessa notizia delle assoluzioni in vari processi quale reale causa della revoca di costituzione di parte civile nei due processi ( Ruby ter e Bari).
Il limite di verità – nei limiti in cui è sato ridefinito in relazione al giornalismo d'inchiesta , ed alle notizie acquisite nel corso di interviste come sopra evidenziati – deve in realtà ad avviso di chi scrive ritenersi rispettato.
La prima fonte del servizio, un parlamentare di FO LI che ha inteso rimanere anonimo interviene sull'audio del 19.10.2022 carpito a e consegnato ad un giornalista Parte_2 di La ES , dove il leader si mostrava fortemente critico con la posizione assunta in merito alla guerra in Ucraina e dichiara :
“..La ra veramente fuori di sé, ma anche si arrabbiò con il padre..” CP_4 Pt_1
Ed a proposito di analoga intervista di del febbraio 2023 mentre la è in Parte_2 CP_4 viaggio per Kiev, precisa ulteriormente :
“La dice a che il padre doveva stare tranquillo, altrimenti lei non avrebbe CP_4 Pt_1 ritirato la costituzione di parte civile del governo nel processo sulle escort a Bari e nel Ruby Ter.
LUCA CP_3
E cosa comportava questo dal punto di vista processuale?
PARLAMENTARE FORZA ITALIA
Beh, se ritira la costituzione di parte civile non hai più contro il governo, no? CP_10
Controparte_11
E così nasce “il patto” fra Parte_1 CP_4
Quindi interviene il giornalista OL Madron:
“..Il patto prevedeva sostanzialmente l'appoggio incondizionato di FO LI alla alla CP_4 premier, in cambio del fatto che non sarebbero stati toccati in nessun modo gli asset dell'impero berlusconiano. Eh, questa cosa degli extraprofitti invece va, come dire, ad intaccare…”
Dopo gli interventi di e del dott. sulla problematica Parte_1 PEsona_11 PE_8 degli extraprofitti parla nuovamente il parlamentare anonimo di FO LI.
“È normale che sia andata a Confindustria per dare una botta al governo sugli Pt_1 extraprofitti e noi dopo una settimana ritiriamo gli emendamenti? Nessuno dice niente, ti sembra normale?..”
Pag. 14 di 23 Quindi Controparte_3
Beh, però alla fine ha vinto FO LI perché di fatto la tassa sugli extraprofitti è stata depotenziata.
La fonte anonima:
La i è spaventata dopo le parole di dopo la resistenza del mondo bancario, a CP_4 Pt_1 quel punto non poteva fare altrimenti.
E OL Madron. si è trovato in mezzo, evidentemente la famiglia ha detto: “Ti abbiamo eletto a garante CP_6 di questo patto”. PEché dobbiamo dire una cosa, no, la premessa è che FO LI è un asset della famiglia così come la Mondadori, Mediolanum…” Parte_2
Quindi il conduttore passa ad intervistare il Ministro sul peso della famiglia CP_6 Parte_2 nelle scelte di FO LI:
La famiglia è la famiglia la figlia, sono i figli del nostro DA ma le Parte_2 Parte_2 nostre scelte sono assolutamente autonome, siamo indipendenti. La tassa sugli extraprofitti è una tassa… Se condivide quello che dice FO LI noi siamo molto Parte_1 contenti. ….Tutte le banche italiane erano interessate, anche le piccole. Quindi siamo riusciti a tutelare le piccole banche, ma non è che, non siamo un partito azienda. La famiglia Parte_2 ha le sue idee…
Controparte_3
E ha il 30% di . CP_12
Testimone_3
Beh, ma quello è legittimo e giusto che lo dica, ma noi ci muoviamo per l'interesse nazionale, non per l'interesse di . CP_12
Infine proposito del discorso di CP_2 CP_2 Parte_2
Pag. 15 di 23 “ Ecco, a quel punto la i irrita ancora di più, teme per le sorti della CP_4 Parte_1 sua azienda e là, secondo la nostra fonte, sarebbe nato un patto: avrebbe dovuto Parte_2 tenere una posizione più morbida, in cambio il governo avrebbe ritirato la partecipazione come parte civile all'interno dei procedimenti che vedevano coinvolto il Ruby Ter e Parte_2 anche quello Escort un filone…. CP_13
Quindi riporta la posizione del Governo
“.. Il governo su questo ci risponde su la revoca di costituzione di parte civile nel processo penale Ruby Ter si ricorda che era stata una scelta del governo Gentiloni nel 2017 in un contesto storico politico completamente diverso, quando ancora non erano intervenute pronunce giudiziarie. Ora, l'avvento nel 2022 del nuovo governo ha portato alla rivalutazione della scelta, che è apparsa opportuna anche in virtù delle varie assoluzioni. E giudica assolutamente fantasiosa e prova di fondamento la tesi dello scambio con la posizione del presidente sull'Ucraina….Mentre invece, sulla norma extraprofitti bancari, il Parte_2 governo ci scrive che non c'è stata alcuna marcia indietro: con la norma approvata le banche verseranno l'imposta straordinaria sull'extraprofitto generato nel 2023, determinato sulla differenza fra gli interessi attivi e quelli passivi…”.
Premesso come già ricordato che nella fattispecie si versa , ad avviso di chi scrive, in ipotesi di giornalismo d'inchiesta - laddove il criterio di verità è attenuato dalla ricerca diretta della fonte e dal riportarne integralmente ed autenticamente i messaggi con contenuto di verosimiglianza -, si osserva ancora una volta che intorno alla notizia del “patto” è garantito il più ampio contraddittorio attraverso l'intervista di più soggetti;
che il patto è confermato addirittura da una fonte dello stesso partito di così da renderne comunque Parte_2 attendibile l'affermazione; che in ogni caso è fatto cenno – contrariamente al “patto” - sia alle assoluzioni ( che come riportato dall'onorevole avevano giustificato la revoca della CP_6 costituzione di parte civile ), sia al mantenimento della normativa sulla tassazione degli extraprofitti rivisitata ( come ricordano gli stessi e richiamando la risposta CP_3 CP_2 del Governo).
E dunque anche in questo caso da un lato è chiara allo spettatore la duplice e possibile lettura dei fatti, dall'altro il splicitamente afferma che “ secondo la nostra fonte sarebbe nato CP_2 un patto”.
Né a fronte di ciò rileva , come strumento di suggestionare, l'ordine delle notizie che, sia consentito dire, è invertito rispetto a quello della precedente scena egualmente contestato .
Mentre da ultimo, fermo l' interesse pubblico degli interrogativi posti circa i rapporti tra la famiglia ( su cui è data la parola all'on. ed alcuni orientamenti del governo, Parte_2 CP_6 appare lecito ad avviso di chi scrive - in una prospettiva critica delle vicende politiche italiane così come auspicata anche dalle Supreme Corti- il relativo approfondimento attraverso le diverse rivelazioni in proposito .
Pag. 16 di 23 d) Il testamento colombiano
PE gli attori l'eccessivo spazio dato al testamento colombiano, risaputamente falso, nasconde in realtà l'intento diffamatorio che si vorrebbe trarre dall'esistenza di documenti compromettenti in mano a :”… Come a dire: se pensa di poter CP_14 CP_15 raggiungere una transazione a saldo e stralcio sulla base di un testamento palesemente farlocco è perché ha qualcosa in mano di compromettente….” ( cfr p.16 citazione)
Di qui, l'insussistenza delle esimenti del diritto di cronaca e critica stante il mancato rispetto del limite della continenza per effetto di una “artificiosa drammatizzazione della vicenda”.
Si premette che il servizio è antecedente all'accertamento della falsità del testamento e che esso segue , nella trasmissione , un'altrettanto ampia ricostruzione del terzo testamento di
( quello con i legati in favore del fratello OL di e di Parte_2 PEsona_12 PE_1 per cui è data la parola anche ad un perito calligrafico).
[...]
E' poi il beneficiario a dichiarare: PEsona_13
“Sì, una volta che c'è la pubblicazione del testamento ufficiale vediamo di arrivare ad un accordo direttamente con la famiglia sennò facciamo direttamente causa.” Parte_2
Ed è il suo intermediario in LI a dichiarare che il è in PEsona_14 CP_14 possesso di un sacco di documentazione:
“Il notaio sotto la sua responsabilità civile e penale ha certificato la presenza di Parte_2
Controparte_3
Il 21 settembre del 2021.
- PEsona_14 CP_16
Esatto.
Controparte_3
L'unica risposta, diciamo, che hanno dato da è che quel 21 settembre… CP_17 Parte_2
PI NC - PE_14 CP_16
Non hanno dato risposta, hanno detto semplicemente che era qui in LI. Parte_2
Controparte_3
Era a Milano.
- PEsona_14 CP_16
Lì c'è praticamente la certificazione della dogana, praticamente la certificazione del notaio.
Pag. 17 di 23
…
Testimone_4
Abbiamo un sacco di documentazione, dai video alle carte di Antigua e tutto il resto, perché, è tutto documentato….”
Fin qui le dichiarazioni degli intervistati.
E' invece Report a sollevare molti dubbi sulla veridicità del testamento e dei documenti
Controparte_3
PEché uno potrebbe pensare che lei s'è buttato dentro questa cosa, come dire, per provare a sparigliare e a prenderci qualcosina.
Testimone_4
No, no. Andiamo a fare una transazione a saldo e stralcio con la famiglia se Parte_2 arriviamo ad un accordo, sennò in caso andiamo alla causa.
Controparte_3
Quando lei mi dice “un accordo” magari la chiudete a meno soldi, dico?
Testimone_4
Purtroppo, conosciamo come sono le cause in LI, possono durare anche 10 o 15 anni. È molto meglio a volte per il quieto vivere arrivare a una transazione a saldo e stralcio.
AMPO Controparte_11
Meglio pochi, maledetti e subito. Altrimenti saltano fuori i presunti documenti colombiani, fra Pe Pe PE_ cui il contratto di noleggio intestato a di una barca dal nome “ , , ” e la Parte_2 testimonianza di dei conti off-shore del ER in Svizzera con i quali, secondo CP_15
l'imprenditore torinese, comprò le ville ad Antigua.
Controparte_3
A te i documenti li ha fatti solo vedere, non ce li hai fisicamente questi documenti?
- PEsona_14 CP_16
Pag. 18 di 23 Ho tutto. Ce li ho tutti quanti catalogati, messi a punto e tutti quanti organizzati come Dio comanda, per cui se dovessero dire picche allora a quel punto i documenti escono tutti fuori.
Ovviamente però non lo mettere che sembra quasi un ricatto, insomma...
PE_1 Il sig. propone addirittura a Report :
- PEsona_14 CP_16
Senti, perché non negozi tu, visto che sei uno che gira dappertutto le esclusive? Se è una notizia si vende, che dici? Ce la vendiamo, ti becchi pure te un po' di soldi.
Infine conclude il conduttore CP_2
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Eh beh! Insomma, il messaggio che arriva dalla Colombia è chiaro: o la famiglia Parte_2 riconosce a il pagamento di 26 milioni di euro, il possesso delle imbarcazioni, delle CP_15 ville di Antigua, il 2% di oppure usciranno documenti imbarazzanti. Quali? PE CP_17 PE_ esempio, il noleggio di un'imbarcazione dal nome “Eja, Eja, ”, e i conti offshore in Svizzera con i quali avrebbe acquistato le ville di Antigua. Ora, insomma, se non è un ricatto, poco ci manca…..
Ricordiamo che nel 2016 è stato condannato dal Tribunale di Torino per aver CP_15 presentato delle firme falsificate. PEò, oggi è consigliere dei Comites, cioè di quell'organismo che rappresenta gli italiani all'estero. Insomma, a noi questa storia colombiana non ci convince, lo diciamo chiaramente….”
Dunque il servizio, anteriore come già precisato , all'accertamento di falsità del testamento colombiano , riporta da un lato le dichiarazioni del suo beneficiario e dell'emissario in LI , precisandone quanto al primo i precedenti penali per reati di falso e lasciando addirittura spazio a sollecitazioni di vendita dei documenti;
chiarisce dall'altro apertamente di nutrire forti dubbi sulla vicenda ( in relazione alla quale riporta esser stato presentato un esposto dagli eredi legittimi ) così che pare potersi escludere qualunque messaggio insinuante o che valichi il limite della continenza.
e)L'eredità lasciata a PE_1
Secondo gli attori il servizio prenderebbe le mosse da una non notizia- il legato in favore di per “riesumare le antiche e fantasiose tesi di collusione tra e la mafia” PE_1 Parte_2 fondando il proprio teorema sui pagamenti fatti nei dieci anni passati a PEsona_1
Pag. 19 di 23 Secondo gli attori il teorema si fonda su alcuni passaggi del servizio:
“..• «lei [rag. in questi più 10 anni per volere di ha Parte_7 Parte_2
dato più di 30 milioni a volevo capire perché glieli dava»;20 PE_1 Parte_2
• «[ tri] Ha una condanna definitiva a sette anni, ha fatto anche il carcere, PE_1
no, per concorso esterno in associazione mafiosa»;21
• «Avremmo voluto chiedere a perché il oltre al lascito da PE_1 PE_17
trenta milioni di euro, gli avesse corrisposto nel tempo, dal 2011 al 2021, la cifra di 32 milioni 768mila 994 euro. È un pagamento che ha riscontrato la Procura di FI, che sta indagando sui mandanti occulti alle stragi del 1993»…”
Il servizio fornirebbe notizie incomplete ( per non aver detto che la posizione di in Parte_2 relazione al processo di Palermo veniva archiviata sin dalle indagini preliminari, ed in relazione al coinvolgimento nelle stragi del 93 era archiviata sia dalla procura di FI , nel 98 e nel
2013, sia da quella di Caltanissetta nel 2002):di qui il difetto di verità anche attraverso messaggi suggestionanti.
Si premette che il servizio è anteriore alla chiusura della indagini della Procura di FI nei confronti di per violazione alla legge in relazione a dazioni PEsona_1 PEsona_18 di denaro da parte di Parte_2
Esso si apre con un tentativo di intervista a sulle ragioni del lascito di trenta Parte_7 milioni di euro a oltre che di diversi milioni negli anni precedenti. PE_1
Al diniego di il conduttore precisa : Pt_7
Ai Pm di FI che indagano sulle stragi di mafia del 1993, ragioniere di Parte_7
Bresso e presidente delle quattro holding di che controllano ha Parte_2 CP_17 raccontato i rapporti economici fra il ER e “Si trattava di richieste di PEsona_1 aiuto da parte della moglie di dovevano pagare gli avvocati e altre spese: io mi PE_1 limitavo a predisporre bonifici secondo le indicazioni del dottor . Parte_2
Quindi risponde PEsona_9
“ ha fatto ingiustamente alcuni anni di carcere, è un uomo ricco, ha un PE_1 Parte_2 amico in difficoltà e se ne occupa.”
Controparte_3
Ma perché se ne occupava lei di questi pagamenti?
2016 - 2023 Controparte_18
Pag. 20 di 23 PEché ero il direttore Generale della di cosa mi dovevo occupare? CP_17
…..
PEsona_19
anche prima del lascito ha sempre dato un sacco di soldi a
[...] PE_1
PARLAMENTARE FORZA ITALIA
Sempre però per amicizia. Gli ha comprato la villa sul lago di Como, gli ha pagato tutti gli avvocati, ha dato una specie di mantenimento pure alla moglie. Quindi secondo me ha fatto un calcolo: gli alimenti glieli ho già dati, gli lascio altri 30 milioni che gli serviranno ancora…..
Quindi all'affermazione del conduttore
“Secondo la procura, è stato il garante dell'accordo fra e PEsona_1 Parte_2 [...]
dal 1974 al 1992 e per questo è stato condannato in Cassazione a sette anni. Nel 2019 CP_19 ha finito di scontare la sua pena.”
Risponde l'anonimo PARLAMENTARE FORZA ITALIA
Quando è uscito dal carcere, faceva pressioni su “facciamolo PE_1 Parte_2 CP_20 venire qui, incontriamolo di nascosto”, ma l'avvocato gli ha detto sempre di no.
Controparte_3
PEché steggiava questo rapporto? CP_20
PARLAMENTARE FORZA ITALIA
PE , era una fonte di guai e gliel'ha sempre tenuto lontano. Tant'è che PE_20 PE_1
ricomincia a entrare ad Arcore e a dormire lì solo quando si ammala. PE_1 PE_20
Quindi il servizio prosegue con riferimenti a conversazioni tra e emergenti PE_5 PE_1 dalle carte della Procura di FI che riferisce di non ricordare PEsona_9
PE : “Dell' sta in carcere perché è nato in [...], guardi, non ci sono altri motivi PE_5 francamente, non ci sono altri motivi..”
Infine il giornalista si rivolge a PEsona_1
PE_
“Dottor Dell' buonasera, salve, sono di Report. Come sta? Ci siamo sentiti Controparte_3 telefonicamente. Tutto bene?
SENATORE FORZA ITALIA 2001 - 2013 PEsona_1
Tutto male.
Pag. 21 di 23 Controparte_3
Tutto male… La disturbavo semplicemente perché ci stiamo occupando del testamento di abbiamo visto che nell'eredità lei, diciamo, ha ottenuto 30 milioni di euro e volevo Parte_2 capire se l'aspettava.
SENATORE FORZA ITALIA 2001 - 2013 PEsona_1
Non ho nessuna voglia di parlare.
Dunque in primo luogo la scena si incentra sul legato testamentario di in Parte_2 favore di e sulle dazioni di denaro al medesimo negli anni precedenti , quali PEsona_1 oggetto di indagini da parte della Procura di FI, la sentenza di Palermo restandone così esclusa .
Si precisa poi che è dato ampio spazio all'intervista di persone vicine al ER .
Sono riportate in proposito le dichiarazioni del Parlamentare anonimo ( che aveva avallato il cosiddetto “patto”) ma che conferma, come pure , il rapporto di amicizia tra i PEsona_9 due e la volontà del ER di beneficiare un amico che si trovava in carcere, quale unica giustificazione della dazioni.
PE altro verso si osserva che sul tema è in corso un procedimento penale , al momento della trasmissione televisiva ancora in fase di indagini preliminari, rendendo così assai complessa la definizione e l'accertamento del criterio di verità ( sul punto Cass. n.3073 del 22.1.2016).
Ma è possibile affermare anche- sulla base della visione del servizio - che dalla propalazione dei fatti ( il legato ed i versamenti pregressi) non emerge una valutazione specifica ( o di
“responsabilità”) salvo l'interrogativo –giustificabile nel contesto di un'informazione critica - circa le motivazioni di tali pagamenti .
Posto pertanto l'interesse pubblico del servizio in contestazione non si ritiene in definitiva raggiunta la dimostrazione del carattere diffamatorio e del superamento dei limiti – di verità e continenza – scriminanti del diritto di critica e cronaca di cui in premessa .
La domanda principale va pertanto rigetta e le ulteriori dichiarate assorbite.
PE la regola della soccombenza le spese di lite sono a carico degli attori e si liquidano in dispositivo per tre fasi, su parametri medi e rapportate a valore indeterminabile
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
,
- rigetta integralmente la domanda per le considerazioni di cui in parte motiva
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite come sopra determinate in euro
8.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% IVA e CPA
Pag. 22 di 23 Così deciso in Monza il 23.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 23 di 23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 2054/2024
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra c.f. Parte_1 C.F._1
(c.f. Parte_2 C.F._2
c.f. Parte_3 C.F._3
c.f. ) Parte_4 C.F._4
c.f. ) Parte_5 C.F._5
tutti difesi dall'avv. prof. Andrea Di Porto
- ATTORI -
CONTRO
(P. IVA ) Controparte_1 P.IVA_1
(cod. fisc. Controparte_2 C.F._6
(cod. fisc. ), Controparte_3 C.F._7
tutti difesi dall'Avv. Prof. Carmine Punzi e dall'Avv. Prof. Antonio Punzi - CONVENUTI
Avente ad oggetto: risarcimento danni da diffamazione conclusioni delle parti :
per parte attrice:
Voglia l'Illustrissimo Tribunale Ordinario di Monza, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere:
I. accertare e dichiarare la natura diffamatoria o, comunque, illecita dei due servizi Cont indicati in narrativa, trasmessi il 15 e il 22 ottobre 2023 dall'emittente televisiva
II. e, per l'effetto:
a) condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni attori a causa dell'illegittima lesione all'immagine e alla reputazione del comune ascendente da liquidarsi nella somma che Parte_2 sarà ritenuta di giustizia, da determinarsi in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
b) ordinare la pubblicazione integrale della emananda sentenza di condanna sul sito internet dell'emittente televisiva, nonché, per estratto, su due testate giornalistiche con diffusione nazionale, disponendo altresì la rimozione dei servizi oggetto del giudizio e delle relative trascrizioni dagli archivi on line della medesima emittente televisiva.
PE parte convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Monza, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e con riserva di formulare istanze istruttorie nei termini all'uopo concessi: in via principale
- dichiarare infondate e/o inammissibili e di conseguenza rigettare le domande tutte proposte dai sig.ri ed Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 a e io, Parte_5
in via subordinata
Pag. 2 di 23 - nella denegata ipotesi di riconoscimento di una qualche responsabilità dei convenuti, accertare l'insussistenza di dolo
o colpa grave da parte del dott. e del dott. . Controparte_2 Controparte_3
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1.Svolgimento del processo
Gli attori, “come figli prima ancora che in qualità di eredi” di hanno Parte_2 convenuto l'ideatore, il conduttore e l'emittente televisiva della trasmissione “Report” allegando il carattere diffamatorio delle due puntate andate in onda nelle serate del 15 e 22 ottobre 2023, successive al decesso del padre e dedicate all'eredità del medesimo. In particolare nell'atto di citazione , notificato il successivo 12.3.2024 , hanno richiamato il contenuto di cinque “scene” riprodotte nei programmi evidenziandone una tecnica narrativa comune “ volta a condurre da una “non notizia “ di partenza ( un fatto irrilevante o pretesto) ad un messaggio- realmente veicolato - diffamatorio dell'immagine del ER .
Ciò in sintesi avveniva riportando le seguenti circostanze:
-la notizia circa la “quadreria” accumulata da definito come “collezionista di Parte_2 croste”, che passava notti insonni a comprare quadri, affetto da bulimia notturna ed infantile.
In relazione a tale notizia si è allegata l'assenza di un reale interesse pubblico a fronte della ridicolizzazione del personaggio , al solo fine di suscitare un interesse morboso;
-la notizia circa la fideiussione prestata da nel 2016 per sanare i debiti di FO LI Parte_2
, notizia che – a fronte dell'intervista ad un esperto di riciclaggio e del relativo accostamento, veicolava il messaggio – instillando il dubbio nello spettatore – che questo fosse un modo un po' furbo per beneficiare il partito di un ingente finanziamento a scapito di altri . In relazione a tale notizia si doveva ritenere superato – mediante accostamenti suggestionanti – il limite della continenza,
- la notizia di un presunto “patto” tra la famiglia ed esponenti del governo in Parte_2 carica a seguito di un discorso fortemente critico del ER sulla linea ufficiale circa la guerra in Ucraina: affinchè il governo ritirasse la costituzione di parte civile nel processo Ruby ter ed attuasse una normativa di favore agli interessi di famiglia, tali posizioni – secondo il narratore - sarebbero state ridimensionate dall'ex premier . In relazione a tale notizia - per la quale secondo gli attori appariva superato il limite di verità non essendosi mai perfezionato un simile patto – allegavano tra l'altro come le circostanze a sostegno dell'esistenza fossero riportate solo dopo quella della smentita governativa ed omettendone di analoghe ulteriori : il tutto avveniva secondo gli attori con modalità talì da persuadere lo spettatore , con accostamenti insinuanti , della verità del patto, dipingendo il come “un uomo che Parte_2 svende l'adesione ad un partito ad una linea di governo non condivisa e tradisce la volontà degli elettori per vantaggi personali..”.
Pag. 3 di 23 -la notizia sul falso testamento colombiano cui veniva dedicato troppo spazio, unitamente a quella dell' esistenza di ipotetici documenti compromettenti in mano al presunto beneficiario che avrebbero reso ricattabili gli eredi In relazione a tale notizia era superato il Parte_2 limite di continenza stante il tenore insinuante, il tono sproporzionato utilizzato e lo spazio ingiustificatamente ampio lasciato al tema;
- la notizia infine circa l'eredità di 30 milioni di euro devoluti a favore di , PEsona_1 notizia presa a pretesto per riesumare i pagamenti fatti al medesimo negli anni precedenti , ed oggetto del processo palermitano in cui il medesimo veniva condannato.
Con informazioni incomplete ed insinuanti Report avrebbe instillato il dubbio di una collusione tra e la mafia e di un suo coinvolgimento nelle stragi del 93 superando il limite della Parte_2 verità e della continenza.
Sulla base di tali elementi e di un asserito unico disegno diffamatorio e gravemente lesivo della memoria del proprio padre – tanto più grave in quanto perpetuato in forma dubitativa - gli attori hanno chiesto di liquidarsi i danni non patrimoniali subiti, “di impossibile quantificazione “ ma parametrabili all'entità e diffusione della notizia/diffamazione nonché alla posizione sociale della vittima. e determinabili in via equitativa, oltre alla pubblicazione della sentenza.
Con e rispettivamente emittente televisiva, conduttore ed Controparte_2 Controparte_3 ideatore del programma si sono costituiti contestando nel merito gli estremi dell'intento diffamatorio, i due servizi televisivi risultando improntati semmai ad un critico, ma legittimo,
“giornalismo d'inchiesta su questioni di indubbio interesse pubblico e trattate sempre garantendo un adeguato contraddittorio..”( avendo comunque le questioni trattate ed inerenti le vicende testamentarie di destato grande interesse nell'opinione pubblica). Parte_2
In sintesi e quanto alla quadreria, premesso l'inserimento del tema in quello generale dell'eredità e di come fosse notoria la passione del ER per le televendite di Parte_2 quadri, il programma si limitava a riportare le difformi opinioni circa il valore delle opere (in primo luogo il parere di notoriamente legato da amicizia a poi Testimone_1 Parte_2 quello dei venditori, uno dei quali divenuto anche consulente del ER), lungi dal rivestirne le modalità un carattere denigratorio ma anzi restituendone l'immagine di un uomo comune .
La fideiussione di 90 milioni prestata nel 2016 per far fronte all'esposizione debitoria di FO
LI risulta fatto notorio, e non contestato, sul quale sono stati intervistati diversi politici anche appartenenti allo stesso partito del ER.
Sono riportate anche le opinioni di tecnici circa l'irrilevanza penale di tale condotta pur essendo legittimo porsi l'interrogativo – a fronte di un limite di 100.000 euro stabilito per le elargizioni dalla legge sul finanziamento ai partiti - , se la fideiussione ne costituisse un'elusione .
Quanto al “patto” tra e parte convenuta allegava i fatti – Parte_1 CP_4 successivi alla presa di posizione di contro il premier ucraino - , che Parte_2 PE_2
Pag. 4 di 23 avevano indotto il giornalista a sostenerne l'esistenza in un articolo – e poi CP_5 nell'intervista a Report -, riportando poi le rivelazioni in proposito di un anonimo parlamentare di FO LI (peraltro l'ipotesi era stata precedentemente riportata anche da tutte le principali testate giornalistiche).In ogni caso Report dava atto anche della smentita del governo in proposito, giustificata dalle recenti assoluzioni.
Quanto al testamento colombiano, premessa l'anteriorità della trasmissione rispetto alla declaratoria giudiziale di falsità, erano il suo beneficiario ed un amico a sostenere l'esistenza di documenti compromettenti,, sollevando viceversa lo stesso conduttore aperti dubbi sulla veridicità del testamento. In nessun modo l'esistenza di tali documenti era infatti accreditata da il quale riportava anche le dichiarazioni dei legali di in proposito. Controparte_2 Parte_2
Quanto infine alle elargizioni in danaro in favore di l'ultima delle quali PEsona_1 contenuta nelle disposizioni testamentarie il servizio riportava quanto ipotizzato dalla Procura di FI in ordine ai detti pagamenti, salvo richiamare da parte dei convenuti il contenuto della pronuncia n. 28225/2014 della Cassazione, che aveva confermato la condanna pronunciata dalla Corte di appello di Palermo nei confronti di per concorso PEsona_1 esterno in associazione mafiosa.
Così riassunte le posizioni delle parti, le quali successivamente scambiavano le memorie istruttorie , in sede di trattazione era formulata una proposta transattiva non accolta e quindi la causa è stata trattenuta in decisione
.
2.I principi di diritto
Va premesso alla decisione un sia pur sintetico inquadramento della fattispecie nell'ampio panorama giurisprudenziale che, a tutela dei beni ( di rilevanza costituzionale) dell'onore e della reputazione, ha negli anni delineato i contorni dei diritti di cronaca e critica ( a propria volta beni dotati di rango costituzionale ex art 21 Corte Cost.) idonei a giustificarne ( e scriminarne) la lesione.
I canoni di verità dei fatti narrati, interesse pubblico all'informazione e continenza delle espressioni utilizzate , così come richiamati in atti ed idonei ad escludere la responsabilità civile che sorge dal reato di diffamazione a mezzo stampa, responsabilità di natura non patrimoniale ex art. 2059 c. c. , sono ormai patrimonio tralatizio della nostra giurisprudenza a decorrere dalla sentenza decalogo della Cassazione del 1984.
E ciò laddove già con riferimento alla verità si precisava che il criterio non è rispettato quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato ( mezze verità). E con la medesima pronuncia e con riferimento alla continenza si diceva … “…..che la forma non è civile, non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità e di obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a
Pag. 5 di 23 leale chiarezza….( e vi sia ricorso ad esempio al sottinteso sapiente cioè all'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori… le intenderà o in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale… agli accostamenti suggestionanti …. al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato..” ( Cass. 18.10.1984 n.5259 ).
A sua volta, e come noto, anche il diritto di critica, quale valutazione soggettiva del fatto storico oggetto della cronaca, e che si caratterizza per essere una interpretazione di fatti considerati di pubblico interesse, avendo di mira non l'informare, bensì l'interpretare l'informazione e, partendo dal fatto storico, il fornire giudizi e valutazioni di carattere personale, è a sua volta coperto da garanzia costituzionale ma altresì caratterizzato dai limiti derivanti dai medesimi principi .Al proposito va tuttavia precisato che la critica, in quanto elaborazione di personali convincimenti riguardante determinati eventi, non è ritenuta soggetta, con pari intensità, al rispetto del limite della verità essendo il giudizio, in quanto tale, fondato su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti e dei comportamenti ( ma al più di una verità putativa) . Gli unici limiti, quindi, rimangono quelli costituiti “…dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla continenza delle espressioni utilizzate, dovendosi considerare superati tali limiti solo ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale, penalmente protetta, del soggetto criticato…”.(cass 14402/2024 , Cass 12773 del
10.5.2024)
Anche rispetto all'esercizio del diritto di critica dunque la continenza assume una importanza rilevante, ma nei termini indicati, rientrando comunque nella valutazione del giudice di merito distinguere tra effettiva prova di critica giornalistica e comportamento che, invece,” mancando di qualsiasi connotato di logica e giustificatezza della analisi, finisca con l'integrare una diffamazione non scriminabile “.
Proprio in tale contesto si colloca allora il cosiddetto giornalismo di inchiesta, connotato dalla ricerca ed acquisizione autonoma, diretta ed attiva, della notizia da parte del professionista.
In proposito la Corte di Cassazione ne ha ricordato il valore e la tutela ordinamentale
<tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica già individuati dalla giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa, e comunque diversa, applicazione della condizione di attendibilità della fonte della notizia;
venendo meno, in tal caso, l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione "passiva" di informazioni esterne, ma ricercata, appunto, direttamente dal giornalista, il quale, nell'attingerla, deve ispirarsi ai criteri etici e deontologici della sua attività professionale, quali, tra l'altro, menzionati nella l. 3 febbraio 1963 n. 69 e nella Carta dei doveri
Pag. 6 di 23 del giornalista>> ( ex multis di recente Cass.30552 del 3.11.2023 e , quanto alla importante funzione critica e di controllo del giornalista sull'operato dei pubblici poteri Corte Cost. sent.
n.150 del 12.7.2021).
E così «… è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorché i medesimi, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti e mediante il ricorso, attraverso una ricerca attiva, a fonti di notizia attendibili» (Cass. civ. n. 19611/2023).
Anche la Cassazione in sede penale ha statuito che, nell'ambito del cd. “giornalismo d'inchiesta”, è possibile, per il giornalista, una verifica meno rigorosa di attendibilità delle fonti, venendo meno - in tal caso - l'esigenza di valutare la veridicità della provenienza della notizia, che non è mediata dalla ricezione “passiva” di informazioni esterne ma ricercata, appunto, direttamente dall'autore del servizio.
Tutto ciò precisandosi che, nel “giornalismo d'inchiesta”, il sospetto deve mantenere il proprio carattere “propulsivo e induttivo di approfondimento”, essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero (Cass. civ.
n.21855/2019) E dunque nel c.d. giornalismo d'inchiesta - in cui i fatti, esposti nel rispetto del criterio della verità, possono essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra loro, col contributo di originalità proprio dell'approfondimento giornalistico - il giornalista è scriminato allorché rimanga chiaro, all'interno dell'articolo, quali sono i fatti obiettivi e quale la loro lettura e valutazione, cosicché non sia alterata la percezione del lettore. ( Cass 15755 del
5.6.2024) .
Sicchè secondo la richiamata pronuncia del 2023 che si ritiene significativo riportare testualmente:
“ ….PEché ricorra il presupposto del giornalismo d'inchiesta è necessario dunque che « tali sospetti – non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti…L'attenuazione del canone di verità si giustifica quindi alla luce del principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazione del pensiero, quando detto giornalismo indichi motivatamente un «sospetto di illeciti» con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi per potere essere chiarite, sempre che riguardino temi sociali di interesse generale, alla condizione che «il
Pag. 7 di 23 sospetto e la denuncia» siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti;
infatti, nel giornalismo d'inchiesta il sospetto deve mantenere il proprio carattere «propulsivo e induttivo di approfondimento», essendo autonomo e, di per sé,ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero … a rilevare è l'esigenza della valutazione, non tanto dell'attendibilità e veridicità della notizia, quanto piuttosto del rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, oltre che della maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità,…” ( Cass.30522 del 3.11.2023 )
Giova infine ricordare – in quanto aspetto del contendere nel presente giudizio – il particolare atteggiarsi dei criteri di verità ed interesse pubblico nel caso di fatti riportati con la formula dell'intervista .
Già a partire dalle sezioni unite penali del 2001 si era affermato che, pur incombendo anche al giornalista che riporti alla lettera le dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione il dovere di controllarne la veridicità e continenza , tuttavia la condotta è penalmente lecita quando il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti implicati, alla materia di cui si discute e al contesto generale in cui le dichiarazioni sono effettuate, presentano profili di interesse pubblico tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca. (CFR
Cass.sez.unite 30.5.2001 n 37140 , in tal senso di recente Cass.n23.166 del 25.7.2022 per cui il requisito di verità deve essere valutato in relazione alla corrispondenza con le dichiarazioni riportate , in assenza di manipolazioni, purchè ricorrano il requisito dell'interesse pubblico alla diffusione dell'intervista e della continenza, da intendersi rispettato per il sol fatto che il giornalista abbia riportato correttamente le dichiarazioni, a prescindere da qualsiasi valutazione sul contenuto..”).
E la lesione è dunque scriminata purchè le notizie siano plausibili, quanto riportato risponda a quanto dichiarato dall'intervistato, e, infine, allorché l'intervistatore sia in posizione di terzietà e si limiti a ricevere dichiarazioni “intime” rese dell'intervistato, a fronte di domande
“neutre” .
La nozione di interesse pubblico si è venuta così ampliando nell'interpretazione della
Corte, costituendo in tal caso il criterio prevalente rispetto a quello della plausibilità e terzietà, laddove è informata
“.. all'interesse generale alla conoscenza del fatto nel momento storico e, quindi, nell'attitudine dell'informazione comune a contribuire alla formazione della pubblica opinione, in modo che il cittadino possa liberamente orientare le proprie scelte nel campo della formazione sociale, culturale e scientifica (…) con la conseguenza che, se la verità processuale si atteggia diversamente nel corso dei successivi sviluppi, relativi ad indagini, istruttoria dibattimentale, o seguito della pronuncia di provvedimenti, tali eventi, solo se precedenti alla stesura dell'articolo non possono essere ignorati dal cronista, ai fini della completezza dell'informazione. Tuttavia l'aggiornamento della verifica di fondatezza deve essere attuale rispetto al momento della diffusione della notizia, in ragione del non prevedibile percorso procedimentale della vicenda». ( cfr cass. n. 27616/2019)
Pag. 8 di 23 Va da sé che la portata diffamatoria quale superamento di tutti i limiti sinora illustrati va considerata in relazione “…all'intero contesto dell'articolo e non singole frasi estrapolate. La portata offensiva va apprezzata secondo la percezione del lettore medio, che non si limita alla lettura del titolo ma esamina, senza particolare sforzo, il testo completo e tutti gli elementi che concorrono a delineare il contesto della pubblicazione (titolo, occhiello, sottotitolo, didascalie). Cass. .cass 14915 del 7.4.2023
3. Le condotte allegate
Si premette che si riportano solo i punti salienti del contenuto della registrazione e delle trascrizioni messe a disposizione del Tribunale da intendersi qui integralmente ritrascritte.
a) “Il collezionista di croste”
La prima scena, pur esaurendo la puntata del 15 ottobre , fa parte dell'unico programma dedicato da Report all'eredità di ) : servizio che , ad avviso di chi scrive , Parte_2 rientra a pieno titolo nel giornalismo d'inchiesta che pure parte attrice riconosce alla produzione e conduzione di Report. Non coglie infatti nel segno l'eccezione contraria degli attori ( memoria n.2) per cui tutte le scene prendono il via da meri pettegolezzi difettando dell' interesse pubblico che è invece consono , e costituisce il criterio guida, proprio del giornalismo di inchiesta.
E' in apertura della puntata del 15 di ottobre infatti che il giornalista enuncia il programma dell'intero servizio e cioè da un lato la sorte del partito di FO LI dopo la morte del PE DA ( ciò si evidenzia nei brevi interventi degli onorevoli e del tesoriere PE_3
), dall'altro il contenuto del testamento ed alcune sue disposizioni in favore di PE_5 personaggi estranei alla cerchia familiare ma già protagonisti della vita politica italiana: donde l'interesse a comprenderne le ragioni .
Né poi in relazione al carattere d'inchiesta di Report dovrebbe adottarsi minore “elasticità nella valutazione della sussistenza delle scriminanti, in ragione dell'aspettativa del pubblico” – come ancora sostiene parte attrice giacchè il “ rischio di ingenerare nel pubblico falsi convincimenti “ deve confrontarsi anche in questo caso con la percezione , ed attenzione , del lettore medio come già precisato .
Ciò premesso e venendo alla scena riguardante la , non si ritengono accoglibili le Parte_6 censure sotto il profilo, come già anticipato, del difetto di interesse pubblico e continenza delle informazioni a carattere asseritamente diffamatorio e denigratorio contenute nel servizio.
Ribadito viceversa come la stessa debba essere inquadrata nell'intento di ricostruzione dell'eredità di ( tema di interesse pubblico sotto il duplice profilo più sopra Parte_2
Pag. 9 di 23 evidenziato) , non si ravvisano in verità , attraverso l'analisi delle riprese poste a disposizione del Tribunale , intenti diffamatori, ovvero affermazioni direttamente od indirettamente denigratorie ma effettivamente la proposizione di un'immagine inedita del ER.
La scena è impostata sull'alternanza tra le interviste dei .galleristi già affiliati a TeleMarket – i quali vendettero al ER le opere della quadreria - e dell'amico e critico d'arte Tes_1 il quale esordisce- senza alcuna sollecitazione - affermando come il ER “si
[...] mettesse compulsivamente a comprare” . Seguono le dichiarazioni del titolare della Galleria
New arte, , che ricordano l'incontro con e di come la Testimone_2 Parte_2 quadreria fosse enorme ed ordinata perché il ER amava l'ordine. Interviene il Gallerista
, anch'egli a suo tempo rìvenditore su Telemarket il quale a propria volta illustra il PEsona_6 rapporto con , per il quale era diventato curatore della quadreria , l'assidua Parte_2 frequentazione delle aste, l'abitudine di prenotare anche tutti i quadri , ma poi “li valutava e li sceglieva”.
Il giudizio di è di una collezione che è “il leit motiv dell'esistenza di , di un PE_6 Parte_2 uomo felice di mostrare la sua quadreria “ visionaria”.
A tale giudizio si contrappone nell'intercalare della trasmissione quello di RB che da atto di non aver voluto valutare i quadri perché non c'era nulla da valutare , che ricorda un
Berlusconi” infantile” nel meravigliarsi di fronte alla propria raccolta: RB si dichiara critico nella scelta delle tele in rapporto al prezzo pagato, e ricorda di aver avvertito i figli che gli acquisti stavano andando fuori controllo.
Nell'alternanza degli interventi sin qui riportati non si intravedono toni sproporzionati o accostamenti suggestionanti ( quello alla galleria della famiglia a fine servizio, è serve PE_7 per introdurre un nuovo argomento) , le dichiarazioni dei due galleristi evidenziano che era a “scegliere” ( è garantito il contraddittorio con la diversa opinione di . Parte_2 Tes_1
Dalle dichiarazioni del che lo frequentava nel privato, emerge una figura un po' PE_6 visionaria ed effettivamente “inedita”, non negativa : non si rilevano termini denigratori.
Mentre le tre affermazioni oggetto di contestazione ( passava le notti insonni a comprare quadri…affetto da bulimina notturna ..un po' infantile..”) oltre a provenire spontaneamente dall'intervistato ( non paiono in verità e di per sé offensive , specie se contestualizzate Tes_1 all'intero servizio.
Quanto infine, sotto quest'ultimo profilo, alla definizione “collezionista di croste” è Tes_1
a ribadirla più volte a fine servizio, con assoluta decisione potendosi così escludere
[...] qualunque effetto di “suggerimento” , tanto più in relazione alla particolare qualifica dell'interlocutore da cui provengono, e di suggestione, a fronte della diversa rappresentazione – garantita dal programma – per cui era il ER a scegliere e dilettarsi nella raccolta.
E dunque da un lato appare ampiamente rispettato il principio del contraddittorio, dall'altro si
è di fronte a dichiarazioni di terzi soggetti – sulla cui corrispondenza a quanto dichiarato non v'è contestazione – che appaiono informate al principio della continenza come più sopra delineato.
Pag. 10 di 23 Si osserva dunque solo più di sfuggita che, esclusi toni o frasi diffamatorie , il limite dell'interesse pubblico alla notizia vien meno , tanto più a fronte della marginalità della scena rispetto all'intero programma.
b) il finanziamento ai partiti
La scena, che apre la seconda puntata dedicata al “ Testamento” di violerebbe – Parte_2 come già precisato- il limite della continenza per esser stata la notizia della fideiussione del
2016 sin dal principio veicolata , con accostamenti insinuanti , quale strumento elusivo della legge sul finanziamento ai partiti , solo al termine dando spazio al parere positivo della
Commissione sullo statuto di FO LI.
La ricostruzione attorea è incompleta .
Il servizio, che esordisce con le stesse immagini del precedente sull'apertura del congresso di
FO LI dopo la morte di e l'interrogativo all'on. circa le sorti del partito in Parte_2 CP_6 relazione ai debiti esistenti, prosegue con gli interventi di esperto di PEsona_8 diritto penale dell'economia ( e che da curriculum presente on line vanta esperienze nelle
Commissioni Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale e di Milano dei commercialisti) e di tesoriere di FO LI dal 2016 a 2023 PEsona_9
Il primo afferma:” Nel tempo ha perso più di cento milioni di euro: molto semplicemente i soldi che mancavano ce li ha messi D'altra parte, era il suo partito, no?...Nel momento in cui i creditori Parte_2 diversi dalle banche hanno chiesto di essere pagati, FO LI non ha pagato e allora i creditori hanno pignorato i soldi dei contributi pubblici. Chissà come l'ha presa società in perdita CP_7 costante, patrimoni negativi, dipendenti licenziati, pignorata dai creditori…
Il secondo: Quando cessa il finanziamento pubblico, le banche chiedono a FO LI di rientrare e FO LI non è in grado di rientrare. Alla fine, lui ha pagato i debiti con le banche ed è diventato nostro creditore.
…Al posto delle banche noi abbiamo scritto “ …..Eh, come si fa? Lui non li chiede e io Parte_2 non glieli do evidentemente.”
Interviene immediatamente dopo tesoriere dei DS dal 2001 al 2007 sulla PEsona_10 situazione trovata nel suo partito:
“Debiti accertati per 584 milioni…Quindi una situazione tosta, quantomeno tosta.…C'era una fideiussione che aveva fatto a FO LI….La differenza è enorme, no, perché lì non Parte_2 devi trattare con nessuno…
Il servizio prosegue con i riferimenti alla legge del 2013 sull'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti , una precisazione del dott. Bellavia per cui non si possono dare più di
100.000,00 euro a testa, e la prassi instauratasi , trasversalmente tra tutti i partiti, per cui anche tutti i familiari intervengono con donazioni entro tali limiti :
Pag. 11 di 23 (….Amici, società del gruppo: tutti hanno sempre messo un bel 100mila cadauno.
Controparte_3
PEché quello è il tetto.
- ESPERTO DI RICICLAGGIO PEsona_8
Sì, però fanno un milione, no. Questi hanno bisogno di ben più di un milione all'anno….
Quindi, velocemente esaminata la crisi economica di FO LI ed i mancati contributi degli aderenti all'obbligo di versamento della quota, il conduttore riprende il discorso della fideiussione di nel 2016 interrogandosi sulla natuara dell'operazione. Parte_2
Risponde : PE_8
Sarebbe da studiare, no, perché non ha mai messo, non ha mai finanziato personalmente Parte_2 FO LI, ha garantito debiti di FO LI quindi c'è questa…Sottile differenza che potrebbe essere giuridicamente interpretata, no.
Interviene Controparte_3
È un modo un po' furbo per…
Risponde : PEsona_9
“ Non è furbo, lei lo chiama furbo ma non è furbo, no, perché furbo…
No ( non è stato aggirato il tetto: ndr), sempre 100mila. Lui non ha mai versato un euro in più di quelli che doveva versare.
Controparte_3
PEò ha garantito fideiussioni per tre milioni di euro.
- FORZA ITALIA 2016 - 2023 PEsona_9 CP_8
Questo sì, era quello che la legge consentiva di fare.
Conclude il pezzo : Controparte_2
“.. hanno violato la legge sul finanziamento pubblico ai partiti? No, hanno, abbiamo chiesto alla Commissione che è garante, che controlla lo statuto, la trasparenza e i rendiconti dei partiti e ci hanno risposto che la fideiussione a garanzia dei partiti segue delle regole diverse rispetto alle donazioni singole o quelle delle società, non esistono, cioè, limiti. Solo nel caso in cui la garanzia venga escussa, cioè se le banche chiedono indietro i soldi, il garante non potrà fare ulteriori donazioni al partito negli anni successivi fino a quando non compenserà la cifra della fideiussione. In parole povere, non puoi superare i limiti di 100mila euro l'anno come donazione ma puoi fare da garante e ottenere milioni di euro dalle banche a un partito senza violare quella legge, la legge del 2013 che fu approvata con un governo di larghe intese, Pd e Pdl, però a beneficiarne è stato soprattutto ” CP_9
Pag. 12 di 23 Dunque il servizio approfondisce due temi , da un lato gli effetti della legge del 2013 sulla tenuta economica dei partiti, dall'altro la natura della fideiussione di in favore di Parte_2
FO LI e la compatibilità con il citato regime normativo: temi della cui rilevanza pubblica non v'è dubbio.
Sono intervistati esponenti e membri di partito di opposte fazioni e largo spazio è lasciato anche, sin dal principio, al tesoriere di FO LI che, subito dopo il dott. , nega che vi PE_8 sia stata elusione della legge del 2013. Lo stesso in realtà precisa che trattasi di PE_8 questione interpretativa.
Il dott conclude , richiamando anche il parere della Commissione interna a FO CP_2
LI,che secondo la legge non vi è stata elusione salvo osservare che in tale posizione sono favoriti i partiti con alle spalle fondatori “forti”.
Ciò premesso se ne ricava in primo luogo che il contraddittorio è ampiamente rispettato nel corpo dell'intero servizio e non solo alla fine: all'affermazione del conduttore per cui “..un modo un po'furbo..”( affermazione contestata dagli attori per violazione del limite di continenza) è contrapposta la risposta decisa del tesoriere PE_5
E' lo stesso d'altra parte a precisare la prassi comune a tutti i partiti di donazioni PE_8 diffuse al limite dei 100.000,00 euro “così da raggiungere il milione…”.
E dunque è certamente chiaro al lettore medio che due sono le opposte interpretazioni attribuibili al tema affrontato , della costituzione di una fideiussione per garantire i debiti di un partito.
Infine premesse le qualifiche in materia di riciclaggio del dott di cui sopra l'indicazione PE_8 in sovraimpressione “esperto in riciclaggio” non comporta , ad avviso di chi scrive , nel complesso del servizio così come descritto , nella molteplicità delle opinioni riportate , e per le medesime ragioni circa l'intelliggibilità del duplice messaggio trasmesso, violazione del limite della continenza.
Si osserva dunque che, garantita all'ascoltatore la presentazione dei fatti obiettivi e le possibili letture , è consentito in forza del legittimo diritto di critica l'interrogativo se la fideiussione abbia costituito o meno uno strumento di elusione della normativa in tema di finanziamento ai partiti , fermo restando che la risposta finale riportata è appunto esplicitamente in senso negativo.
c) il patto
Parte attrice lamenta l'esistenza nella scena di una rappresentazione non corrispondente a verità: in sintesi ciò si realizzerebbe per la scelta di un tono non dubitativo pur a fronte della smentita del governo;
per il particolare ordine di esposizione adottato (i fatti a sostegno dell'esistenza del patto elencati dopo la smentita del governo così da far prevalere la propria
Pag. 13 di 23 verità); per l'omessa notizia delle assoluzioni in vari processi quale reale causa della revoca di costituzione di parte civile nei due processi ( Ruby ter e Bari).
Il limite di verità – nei limiti in cui è sato ridefinito in relazione al giornalismo d'inchiesta , ed alle notizie acquisite nel corso di interviste come sopra evidenziati – deve in realtà ad avviso di chi scrive ritenersi rispettato.
La prima fonte del servizio, un parlamentare di FO LI che ha inteso rimanere anonimo interviene sull'audio del 19.10.2022 carpito a e consegnato ad un giornalista Parte_2 di La ES , dove il leader si mostrava fortemente critico con la posizione assunta in merito alla guerra in Ucraina e dichiara :
“..La ra veramente fuori di sé, ma anche si arrabbiò con il padre..” CP_4 Pt_1
Ed a proposito di analoga intervista di del febbraio 2023 mentre la è in Parte_2 CP_4 viaggio per Kiev, precisa ulteriormente :
“La dice a che il padre doveva stare tranquillo, altrimenti lei non avrebbe CP_4 Pt_1 ritirato la costituzione di parte civile del governo nel processo sulle escort a Bari e nel Ruby Ter.
LUCA CP_3
E cosa comportava questo dal punto di vista processuale?
PARLAMENTARE FORZA ITALIA
Beh, se ritira la costituzione di parte civile non hai più contro il governo, no? CP_10
Controparte_11
E così nasce “il patto” fra Parte_1 CP_4
Quindi interviene il giornalista OL Madron:
“..Il patto prevedeva sostanzialmente l'appoggio incondizionato di FO LI alla alla CP_4 premier, in cambio del fatto che non sarebbero stati toccati in nessun modo gli asset dell'impero berlusconiano. Eh, questa cosa degli extraprofitti invece va, come dire, ad intaccare…”
Dopo gli interventi di e del dott. sulla problematica Parte_1 PEsona_11 PE_8 degli extraprofitti parla nuovamente il parlamentare anonimo di FO LI.
“È normale che sia andata a Confindustria per dare una botta al governo sugli Pt_1 extraprofitti e noi dopo una settimana ritiriamo gli emendamenti? Nessuno dice niente, ti sembra normale?..”
Pag. 14 di 23 Quindi Controparte_3
Beh, però alla fine ha vinto FO LI perché di fatto la tassa sugli extraprofitti è stata depotenziata.
La fonte anonima:
La i è spaventata dopo le parole di dopo la resistenza del mondo bancario, a CP_4 Pt_1 quel punto non poteva fare altrimenti.
E OL Madron. si è trovato in mezzo, evidentemente la famiglia ha detto: “Ti abbiamo eletto a garante CP_6 di questo patto”. PEché dobbiamo dire una cosa, no, la premessa è che FO LI è un asset della famiglia così come la Mondadori, Mediolanum…” Parte_2
Quindi il conduttore passa ad intervistare il Ministro sul peso della famiglia CP_6 Parte_2 nelle scelte di FO LI:
La famiglia è la famiglia la figlia, sono i figli del nostro DA ma le Parte_2 Parte_2 nostre scelte sono assolutamente autonome, siamo indipendenti. La tassa sugli extraprofitti è una tassa… Se condivide quello che dice FO LI noi siamo molto Parte_1 contenti. ….Tutte le banche italiane erano interessate, anche le piccole. Quindi siamo riusciti a tutelare le piccole banche, ma non è che, non siamo un partito azienda. La famiglia Parte_2 ha le sue idee…
Controparte_3
E ha il 30% di . CP_12
Testimone_3
Beh, ma quello è legittimo e giusto che lo dica, ma noi ci muoviamo per l'interesse nazionale, non per l'interesse di . CP_12
Infine proposito del discorso di CP_2 CP_2 Parte_2
Pag. 15 di 23 “ Ecco, a quel punto la i irrita ancora di più, teme per le sorti della CP_4 Parte_1 sua azienda e là, secondo la nostra fonte, sarebbe nato un patto: avrebbe dovuto Parte_2 tenere una posizione più morbida, in cambio il governo avrebbe ritirato la partecipazione come parte civile all'interno dei procedimenti che vedevano coinvolto il Ruby Ter e Parte_2 anche quello Escort un filone…. CP_13
Quindi riporta la posizione del Governo
“.. Il governo su questo ci risponde su la revoca di costituzione di parte civile nel processo penale Ruby Ter si ricorda che era stata una scelta del governo Gentiloni nel 2017 in un contesto storico politico completamente diverso, quando ancora non erano intervenute pronunce giudiziarie. Ora, l'avvento nel 2022 del nuovo governo ha portato alla rivalutazione della scelta, che è apparsa opportuna anche in virtù delle varie assoluzioni. E giudica assolutamente fantasiosa e prova di fondamento la tesi dello scambio con la posizione del presidente sull'Ucraina….Mentre invece, sulla norma extraprofitti bancari, il Parte_2 governo ci scrive che non c'è stata alcuna marcia indietro: con la norma approvata le banche verseranno l'imposta straordinaria sull'extraprofitto generato nel 2023, determinato sulla differenza fra gli interessi attivi e quelli passivi…”.
Premesso come già ricordato che nella fattispecie si versa , ad avviso di chi scrive, in ipotesi di giornalismo d'inchiesta - laddove il criterio di verità è attenuato dalla ricerca diretta della fonte e dal riportarne integralmente ed autenticamente i messaggi con contenuto di verosimiglianza -, si osserva ancora una volta che intorno alla notizia del “patto” è garantito il più ampio contraddittorio attraverso l'intervista di più soggetti;
che il patto è confermato addirittura da una fonte dello stesso partito di così da renderne comunque Parte_2 attendibile l'affermazione; che in ogni caso è fatto cenno – contrariamente al “patto” - sia alle assoluzioni ( che come riportato dall'onorevole avevano giustificato la revoca della CP_6 costituzione di parte civile ), sia al mantenimento della normativa sulla tassazione degli extraprofitti rivisitata ( come ricordano gli stessi e richiamando la risposta CP_3 CP_2 del Governo).
E dunque anche in questo caso da un lato è chiara allo spettatore la duplice e possibile lettura dei fatti, dall'altro il splicitamente afferma che “ secondo la nostra fonte sarebbe nato CP_2 un patto”.
Né a fronte di ciò rileva , come strumento di suggestionare, l'ordine delle notizie che, sia consentito dire, è invertito rispetto a quello della precedente scena egualmente contestato .
Mentre da ultimo, fermo l' interesse pubblico degli interrogativi posti circa i rapporti tra la famiglia ( su cui è data la parola all'on. ed alcuni orientamenti del governo, Parte_2 CP_6 appare lecito ad avviso di chi scrive - in una prospettiva critica delle vicende politiche italiane così come auspicata anche dalle Supreme Corti- il relativo approfondimento attraverso le diverse rivelazioni in proposito .
Pag. 16 di 23 d) Il testamento colombiano
PE gli attori l'eccessivo spazio dato al testamento colombiano, risaputamente falso, nasconde in realtà l'intento diffamatorio che si vorrebbe trarre dall'esistenza di documenti compromettenti in mano a :”… Come a dire: se pensa di poter CP_14 CP_15 raggiungere una transazione a saldo e stralcio sulla base di un testamento palesemente farlocco è perché ha qualcosa in mano di compromettente….” ( cfr p.16 citazione)
Di qui, l'insussistenza delle esimenti del diritto di cronaca e critica stante il mancato rispetto del limite della continenza per effetto di una “artificiosa drammatizzazione della vicenda”.
Si premette che il servizio è antecedente all'accertamento della falsità del testamento e che esso segue , nella trasmissione , un'altrettanto ampia ricostruzione del terzo testamento di
( quello con i legati in favore del fratello OL di e di Parte_2 PEsona_12 PE_1 per cui è data la parola anche ad un perito calligrafico).
[...]
E' poi il beneficiario a dichiarare: PEsona_13
“Sì, una volta che c'è la pubblicazione del testamento ufficiale vediamo di arrivare ad un accordo direttamente con la famiglia sennò facciamo direttamente causa.” Parte_2
Ed è il suo intermediario in LI a dichiarare che il è in PEsona_14 CP_14 possesso di un sacco di documentazione:
“Il notaio sotto la sua responsabilità civile e penale ha certificato la presenza di Parte_2
Controparte_3
Il 21 settembre del 2021.
- PEsona_14 CP_16
Esatto.
Controparte_3
L'unica risposta, diciamo, che hanno dato da è che quel 21 settembre… CP_17 Parte_2
PI NC - PE_14 CP_16
Non hanno dato risposta, hanno detto semplicemente che era qui in LI. Parte_2
Controparte_3
Era a Milano.
- PEsona_14 CP_16
Lì c'è praticamente la certificazione della dogana, praticamente la certificazione del notaio.
Pag. 17 di 23
…
Testimone_4
Abbiamo un sacco di documentazione, dai video alle carte di Antigua e tutto il resto, perché, è tutto documentato….”
Fin qui le dichiarazioni degli intervistati.
E' invece Report a sollevare molti dubbi sulla veridicità del testamento e dei documenti
Controparte_3
PEché uno potrebbe pensare che lei s'è buttato dentro questa cosa, come dire, per provare a sparigliare e a prenderci qualcosina.
Testimone_4
No, no. Andiamo a fare una transazione a saldo e stralcio con la famiglia se Parte_2 arriviamo ad un accordo, sennò in caso andiamo alla causa.
Controparte_3
Quando lei mi dice “un accordo” magari la chiudete a meno soldi, dico?
Testimone_4
Purtroppo, conosciamo come sono le cause in LI, possono durare anche 10 o 15 anni. È molto meglio a volte per il quieto vivere arrivare a una transazione a saldo e stralcio.
AMPO Controparte_11
Meglio pochi, maledetti e subito. Altrimenti saltano fuori i presunti documenti colombiani, fra Pe Pe PE_ cui il contratto di noleggio intestato a di una barca dal nome “ , , ” e la Parte_2 testimonianza di dei conti off-shore del ER in Svizzera con i quali, secondo CP_15
l'imprenditore torinese, comprò le ville ad Antigua.
Controparte_3
A te i documenti li ha fatti solo vedere, non ce li hai fisicamente questi documenti?
- PEsona_14 CP_16
Pag. 18 di 23 Ho tutto. Ce li ho tutti quanti catalogati, messi a punto e tutti quanti organizzati come Dio comanda, per cui se dovessero dire picche allora a quel punto i documenti escono tutti fuori.
Ovviamente però non lo mettere che sembra quasi un ricatto, insomma...
PE_1 Il sig. propone addirittura a Report :
- PEsona_14 CP_16
Senti, perché non negozi tu, visto che sei uno che gira dappertutto le esclusive? Se è una notizia si vende, che dici? Ce la vendiamo, ti becchi pure te un po' di soldi.
Infine conclude il conduttore CP_2
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO
Eh beh! Insomma, il messaggio che arriva dalla Colombia è chiaro: o la famiglia Parte_2 riconosce a il pagamento di 26 milioni di euro, il possesso delle imbarcazioni, delle CP_15 ville di Antigua, il 2% di oppure usciranno documenti imbarazzanti. Quali? PE CP_17 PE_ esempio, il noleggio di un'imbarcazione dal nome “Eja, Eja, ”, e i conti offshore in Svizzera con i quali avrebbe acquistato le ville di Antigua. Ora, insomma, se non è un ricatto, poco ci manca…..
Ricordiamo che nel 2016 è stato condannato dal Tribunale di Torino per aver CP_15 presentato delle firme falsificate. PEò, oggi è consigliere dei Comites, cioè di quell'organismo che rappresenta gli italiani all'estero. Insomma, a noi questa storia colombiana non ci convince, lo diciamo chiaramente….”
Dunque il servizio, anteriore come già precisato , all'accertamento di falsità del testamento colombiano , riporta da un lato le dichiarazioni del suo beneficiario e dell'emissario in LI , precisandone quanto al primo i precedenti penali per reati di falso e lasciando addirittura spazio a sollecitazioni di vendita dei documenti;
chiarisce dall'altro apertamente di nutrire forti dubbi sulla vicenda ( in relazione alla quale riporta esser stato presentato un esposto dagli eredi legittimi ) così che pare potersi escludere qualunque messaggio insinuante o che valichi il limite della continenza.
e)L'eredità lasciata a PE_1
Secondo gli attori il servizio prenderebbe le mosse da una non notizia- il legato in favore di per “riesumare le antiche e fantasiose tesi di collusione tra e la mafia” PE_1 Parte_2 fondando il proprio teorema sui pagamenti fatti nei dieci anni passati a PEsona_1
Pag. 19 di 23 Secondo gli attori il teorema si fonda su alcuni passaggi del servizio:
“..• «lei [rag. in questi più 10 anni per volere di ha Parte_7 Parte_2
dato più di 30 milioni a volevo capire perché glieli dava»;20 PE_1 Parte_2
• «[ tri] Ha una condanna definitiva a sette anni, ha fatto anche il carcere, PE_1
no, per concorso esterno in associazione mafiosa»;21
• «Avremmo voluto chiedere a perché il oltre al lascito da PE_1 PE_17
trenta milioni di euro, gli avesse corrisposto nel tempo, dal 2011 al 2021, la cifra di 32 milioni 768mila 994 euro. È un pagamento che ha riscontrato la Procura di FI, che sta indagando sui mandanti occulti alle stragi del 1993»…”
Il servizio fornirebbe notizie incomplete ( per non aver detto che la posizione di in Parte_2 relazione al processo di Palermo veniva archiviata sin dalle indagini preliminari, ed in relazione al coinvolgimento nelle stragi del 93 era archiviata sia dalla procura di FI , nel 98 e nel
2013, sia da quella di Caltanissetta nel 2002):di qui il difetto di verità anche attraverso messaggi suggestionanti.
Si premette che il servizio è anteriore alla chiusura della indagini della Procura di FI nei confronti di per violazione alla legge in relazione a dazioni PEsona_1 PEsona_18 di denaro da parte di Parte_2
Esso si apre con un tentativo di intervista a sulle ragioni del lascito di trenta Parte_7 milioni di euro a oltre che di diversi milioni negli anni precedenti. PE_1
Al diniego di il conduttore precisa : Pt_7
Ai Pm di FI che indagano sulle stragi di mafia del 1993, ragioniere di Parte_7
Bresso e presidente delle quattro holding di che controllano ha Parte_2 CP_17 raccontato i rapporti economici fra il ER e “Si trattava di richieste di PEsona_1 aiuto da parte della moglie di dovevano pagare gli avvocati e altre spese: io mi PE_1 limitavo a predisporre bonifici secondo le indicazioni del dottor . Parte_2
Quindi risponde PEsona_9
“ ha fatto ingiustamente alcuni anni di carcere, è un uomo ricco, ha un PE_1 Parte_2 amico in difficoltà e se ne occupa.”
Controparte_3
Ma perché se ne occupava lei di questi pagamenti?
2016 - 2023 Controparte_18
Pag. 20 di 23 PEché ero il direttore Generale della di cosa mi dovevo occupare? CP_17
…..
PEsona_19
anche prima del lascito ha sempre dato un sacco di soldi a
[...] PE_1
PARLAMENTARE FORZA ITALIA
Sempre però per amicizia. Gli ha comprato la villa sul lago di Como, gli ha pagato tutti gli avvocati, ha dato una specie di mantenimento pure alla moglie. Quindi secondo me ha fatto un calcolo: gli alimenti glieli ho già dati, gli lascio altri 30 milioni che gli serviranno ancora…..
Quindi all'affermazione del conduttore
“Secondo la procura, è stato il garante dell'accordo fra e PEsona_1 Parte_2 [...]
dal 1974 al 1992 e per questo è stato condannato in Cassazione a sette anni. Nel 2019 CP_19 ha finito di scontare la sua pena.”
Risponde l'anonimo PARLAMENTARE FORZA ITALIA
Quando è uscito dal carcere, faceva pressioni su “facciamolo PE_1 Parte_2 CP_20 venire qui, incontriamolo di nascosto”, ma l'avvocato gli ha detto sempre di no.
Controparte_3
PEché steggiava questo rapporto? CP_20
PARLAMENTARE FORZA ITALIA
PE , era una fonte di guai e gliel'ha sempre tenuto lontano. Tant'è che PE_20 PE_1
ricomincia a entrare ad Arcore e a dormire lì solo quando si ammala. PE_1 PE_20
Quindi il servizio prosegue con riferimenti a conversazioni tra e emergenti PE_5 PE_1 dalle carte della Procura di FI che riferisce di non ricordare PEsona_9
PE : “Dell' sta in carcere perché è nato in [...], guardi, non ci sono altri motivi PE_5 francamente, non ci sono altri motivi..”
Infine il giornalista si rivolge a PEsona_1
PE_
“Dottor Dell' buonasera, salve, sono di Report. Come sta? Ci siamo sentiti Controparte_3 telefonicamente. Tutto bene?
SENATORE FORZA ITALIA 2001 - 2013 PEsona_1
Tutto male.
Pag. 21 di 23 Controparte_3
Tutto male… La disturbavo semplicemente perché ci stiamo occupando del testamento di abbiamo visto che nell'eredità lei, diciamo, ha ottenuto 30 milioni di euro e volevo Parte_2 capire se l'aspettava.
SENATORE FORZA ITALIA 2001 - 2013 PEsona_1
Non ho nessuna voglia di parlare.
Dunque in primo luogo la scena si incentra sul legato testamentario di in Parte_2 favore di e sulle dazioni di denaro al medesimo negli anni precedenti , quali PEsona_1 oggetto di indagini da parte della Procura di FI, la sentenza di Palermo restandone così esclusa .
Si precisa poi che è dato ampio spazio all'intervista di persone vicine al ER .
Sono riportate in proposito le dichiarazioni del Parlamentare anonimo ( che aveva avallato il cosiddetto “patto”) ma che conferma, come pure , il rapporto di amicizia tra i PEsona_9 due e la volontà del ER di beneficiare un amico che si trovava in carcere, quale unica giustificazione della dazioni.
PE altro verso si osserva che sul tema è in corso un procedimento penale , al momento della trasmissione televisiva ancora in fase di indagini preliminari, rendendo così assai complessa la definizione e l'accertamento del criterio di verità ( sul punto Cass. n.3073 del 22.1.2016).
Ma è possibile affermare anche- sulla base della visione del servizio - che dalla propalazione dei fatti ( il legato ed i versamenti pregressi) non emerge una valutazione specifica ( o di
“responsabilità”) salvo l'interrogativo –giustificabile nel contesto di un'informazione critica - circa le motivazioni di tali pagamenti .
Posto pertanto l'interesse pubblico del servizio in contestazione non si ritiene in definitiva raggiunta la dimostrazione del carattere diffamatorio e del superamento dei limiti – di verità e continenza – scriminanti del diritto di critica e cronaca di cui in premessa .
La domanda principale va pertanto rigetta e le ulteriori dichiarate assorbite.
PE la regola della soccombenza le spese di lite sono a carico degli attori e si liquidano in dispositivo per tre fasi, su parametri medi e rapportate a valore indeterminabile
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
,
- rigetta integralmente la domanda per le considerazioni di cui in parte motiva
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite come sopra determinate in euro
8.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% IVA e CPA
Pag. 22 di 23 Così deciso in Monza il 23.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
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