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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/06/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7680/2024 promossa da:
( ), in persona del Ministro pro tempore, e Parte_1 P.IVA_1
( ), in persona del Prefetto pro tempore, entrambi Parte_2 P.IVA_2
rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DELLO STATO, con domicilio legale eletto presso gli uffici di quest'ultima
OPPONENTI contro
. ( ), in persona del legale Controparte_1 Parte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede a rappresentata e difesa dall'Avv. ALTIERI GIUSEPPE Pt_2
e dall'Avv. PANNIA MICHELE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi a Vibo
Valentia, in Via Lacquari n. 62
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a d.i. n. 1284/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli opponenti così concludono:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via principale, annullare o comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo siccome emesso in carenza dei presupposti costitutivi di cui agli artt. 633, 634 e 636 c.p.c., come meglio esposto nella citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c.;
- in via subordinata, nel merito, annullare o comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo, pagina 1 di 8 rideterminando l'importo dovuto nella minor somma pari ad euro 34.198,79, secondo quanto e per le motivazioni esposte negli atti difensivi.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
L'opposta così conclude:
“rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 41.168,79 o a quelle maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre interessi moratori maturati e maturandi, nonché spese e competenze del giudizio con distrazione a favore dei procuratori costituiti”.
FATTO E DIRITTO
1.
Su ricorso di . (d'ora in poi, per brevità, anche Controparte_1 Parte_3
solo il Tribunale di Bologna, con decreto ingiuntivo n. 1284/2024 emesso in Controparte_1 data 8 aprile 2024, ingiungeva al il pagamento della somma di € Parte_1 Parte_1
41.168,79, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento del corrispettivo (e spese forfettarie ex art. 6 paragrafo 1 della direttiva 2011/7UE) per l'attività di custodia svolta in relazione ai veicoli sottoposti ai provvedimenti di fermo, sequestro e rimozione a seguito di contestazione di illecito amministrativo per violazione delle norme del codice della strada.
Il e la – pur dovendosi intendere quale Parte_1 Parte_2
unico soggetto (passivo) legittimato il , essendo la , in tal caso, mera Parte_1 Parte_2
articolazione dello stesso – proponevano tempestiva opposizione esponendo:
- che il decreto ingiuntivo era illegittimo per “illiquidità” del credito e insussistenza di prova scritta, posto che i c.d. “preavvisi di fattura” (allegati al ricorso per ingiunzione) non potevano considerarsi fatture e, come tali, erano inidonei ad integrare il requisito della prova scritta di cui all'art. 634 c.p.c.;
- che i compensi per il servizio di custodia di veicoli sottoposti a fermo o sequestro, ai sensi dell'art. 8
D.P.R. 571/1982, erano oggetto di apposita liquidazione di competenza della locale (art. 215 Parte_2
bis c.d.s.);
- che, in conformità con la normativa di settore, l'onere di corresponsione degli importi è posto a carico del trasgressore, ma l'Amministrazione anticipa le spese dei custodi nei casi in cui non sia possibile l'immediato recupero (artt. art. 11 e 12 del D.P.R. n. 571/1982);
- che il provvedimento prefettizio di liquidazione del compenso acclara l'esistenza e la congruità delle prestazioni rese dal custode con riferimento a ciascun singolo rapporto giuridico avente ad oggetto pagina 2 di 8 ciascun singolo veicolo in custodia;
- che di conseguenza il “preavviso di fattura” si configurava come mera “nota spese”, non integrante gli estremi della prova scritta ex art. 634 c.p.c. né della parcella ex art. 636 c.p.c., non potendo considerarsi liquido il credito fino al provvedimento prefettizio di liquidazione del compenso;
- che, in ogni caso, l'importo dovuto andava comunque rideterminato in complessivi € 34.198,79 per l'attività di custodia spiegata presso i locali di deposito autorizzati fino al 31 agosto 2021;
- che, invero, i beni affidati in custodia alla rano stati trasferiti dalla Controparte_1
sede a in Via Filippo Paolucci n. 15, presso una nuova sede, sita in Via C. Colombo n. 29, in Pt_2 ragione dello sfratto intimato in relazione alla sede originaria, unica sede autorizzata a norma dell'art. 8 del D.P.R. 571/1982;
- che, in particolare, la legittima individuazione di una nuova sede come luogo di custodia autorizzato richiede per legge l'espletamento dei sopralluoghi necessari ai fini dell'accertamento dell'idoneità dei locali (cfr. circolare Ministero Interno_6326/50 del 4 aprile 2000, doc. n. 5) e, comunque, il trasferimento deve essere formalizzato dall'organo accertatore dell'infrazione che ha operato il sequestro o il fermo del veicolo (art. 394 comma 8 del regolamento attuativo del c.d.s.);
- che la in seguito al trasferimento della sede a far data dall'1 Controparte_1
settembre 2021, si era limitata a dare notizia del trasferimento agli uffici della Prefettura a trasferimento avvenuto;
- che, in altri termini, parte opposta aveva modificato l'oggetto del contratto, trasferendo i beni in luogo diverso da quello in relazione al quale erano stati accertati i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 D.P.R. cit., senza che venisse previamente data notizia ad alcuna autorità competente.
Gli opponenti concludevano, pertanto, chiedendo, in via preliminare, che venisse annullato e, comunque, revocato l'opposto decreto ingiuntivo e, in via subordinata, che, nel merito, venisse rideterminato l'importo dovuto nella misura di € 34.198,79, con vittoria delle spese di lite.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società CP_1 contestando la fondatezza, in fatto e in diritto, dell'opposizione della quale chiedeva
[...]
il rigetto.
In particolare, rilevava:
- che parte opponente non aveva contestato l'entità del credito né il rapporto obbligatorio sottostante,
pagina 3 di 8 essendosi limitata a sostenere che il preavviso di fattura non potesse costituire titolo idoneo all'accoglimento della richiesta di provvedimento monitorio;
- che l'assunto era infondato in ragione dell'ulteriore documentazione prodotta in giudizio
(segnatamente verbali di sequestro, provvedimenti di confisca, autorizzazioni alla demolizione e attestati di demolizione, oltre alle tariffe prefettizie sulla base delle quali era stata quantificata la somma dovuta), tale da integrare certamente il requisito della prova scritta;
- che il provvedimento di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.P.R.
571/1982, non costituiva presupposto per il sorgere dell'obbligazione a favore del custode, di conseguenza la sua assenza poteva al limite dare accesso alla contestazione del quantum del credito vantato dal custode;
- che non difettava la liquidità del credito, poiché la sua quantificazione era il risultato di un mero calcolo matematico derivato dalla moltiplicazione della tariffa giornaliera per i giorni di custodia;
- che inoltre, l'esatta quantificazione del credito, come effettuata, si evinceva pure dal fatto che parte opponente aveva determinato nell'importo € 34.198,79 la somma dovuta per la custodia effettuata fino al 31 agosto 2021;
- che, inoltre, in relazione al trasferimento dei beni, la stessa aveva riconosciuto di aver Parte_2
ricevuto la nota del 4 agosto 2021 (doc. 1), con cui era stata data comunicazione che i veicoli custoditi nel deposito di Via Paolucci sarebbero stati trasferiti presso il deposito di Via Colombo 29, sempre a
Pt_2
- che, in conformità con il disposto dell'art. 394 disp. att. c.d.s., il custode non aveva né il potere di redigere il verbale di trasferimento né l'onere di darne notifica agli interessati, sicché il diritto al pagamento delle spese di custodia era sussistente anche per i periodi successivi all'1 settembre 2021;
- che, infine, parte opponente aveva riconosciuto come dovuto l'importo di € 34.198.79, riconoscimento che legittimava la richiesta ex art. 648 comma secondo c.p.c. ovvero ex art. 186 bis c.p.c.
L'opposta concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 41.168,79 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori maturati e maturandi e vittoria delle spese di lite;
chiedeva, inoltre, pronunciarsi ex art. 648 c.p.c. ordinanza di pagamento della somma non contestata di € 34.198.79, nonché in via gradata ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c.
3. pagina 4 di 8 Svolte le verifiche preliminari e confermata la prima udienza del 24 ottobre 2024, tenutasi in modalità cartolare secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza 9 gennaio 2025 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva, quindi, fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. al 15 maggio 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
All'udienza 15 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
* * *
4.
L'opposizione – quanto alla debenza dell'importo di complessivi € 40.208,79 per l'attività di custodia dei veicoli – è infondata per i motivi di seguito esposti.
4.1
Preliminarmente va osservato che, in fatto, è pacifica la sussistenza del rapporto giuridico sottostante, poiché non contestata e risultante dalla copiosa documentazione prodotta dalla CP_1
già con il ricorso per ingiunzione (verbali di fermo amministrativo/sequestro, note
[...] autorizzative dell' e provvedimenti della Prefettura di disposizione della Controparte_2
confisca).
Del pari pacifica è l'entità del credito, essendosi parte opponente limitata a contestare l'idoneità dei c.d.
“preavvisi di fattura” a costituire idonea prova scritta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 633 e 634
c.p.c., e a determinare quindi la liquidità del credito.
Del resto, parte opponente, laddove ha formulato domanda di riduzione del credito alla minor somma di € 34.198,79 (per la sola attività di custodia effettuata nei locali di custodia autorizzati fino al 31 agosto 2021), non ha in alcun modo contestato la corretta applicazione delle tariffe prefettizie (per l'intero credito vantato dall'opposta), limitandosi a contestare la sola entità dell'importo richiesto in relazione al tempo del rapporto di custodia.
Né è necessario – affinché il custode ottenga il riconoscimento del credito vantato a titolo di compenso per la custodia – apposito provvedimento prefettizio di liquidazione, posto che, conformemente al pacifico orientamento della Suprema Corte, il custode di cose sottoposte a sequestro penale, ove non vi sia stata pronuncia per il suo compenso ovvero questa non sia stata ottenuta dal giudice penale, ha facoltà di adire il giudice civile (Cass. 26/05/2000, n. 6975; Cass. S.U. n. 4781 del 1992, Cass. S.U. n.
pagina 5 di 8 5689 del 1993); e che eguale principio opera, evidentemente, per il compenso al custode di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo (cfr. Cass. n. 12/07/2007, n. 15602; Cass. 07/04/2008, n. 9033).
Di conseguenza è irrilevante che i “preavvisi di fattura” prodotti dalla Controparte_1
possano (o meno) costituire documentazione sufficiente ad ottenere il decreto ingiuntivo, pur non essendo documentazione idonea da sola a fornire la prova del credito nel giudizio a cognizione piena: nel caso di specie – lo si ripete – non è oggetto di contestazione l'esistenza del rapporto né la fondatezza del credito ingiunto, bensì la sua esigibilità in relazione all'assenza di provvedimento di liquidazione del Prefetto.
4.2
Parte opponente contesta, inoltre, il quantum debeatur in relazione alla durata del rapporto contrattuale, ritenendo dovuto alla il compenso per la sola attività di custodia Controparte_1
espletata presso i locali autorizzati fino al 31 agosto 2021, ossia fino al momento in cui i veicoli erano stati trasferiti in altro luogo di custodia non autorizzato.
L'assunto non è condivisibile.
Correttamente la evidenzia che, a norma dell'art. 394, comma 2, Controparte_1
disp. att. del Codice della strada, il soggetto preposto alla redazione del verbale è l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore della violazione, il quale in primis dispone la custodia.
Il verbale, in quanto atto tecnico, è di competenza dell'organo accertatore della violazione e il custode ha solo l'onere di sottoscriverlo, dovendosi diversamente ritenere, secondo i principi che regolano la tecnica di redazione delle norme giuridiche, ultronea la specificazione che il verbale debba essere
“sottoscritto” dal custode.
Inoltre, va osservato che il comma 8 dell'art. 394 cit. stabilisce che la rimozione dei veicoli e delle altre cose sequestrate dal luogo in cui sono custoditi può essere disposta nei casi consentiti dalla legge o
“per motivate ragioni”.
Nel caso di specie, lo spostamento dei beni in occasione dello sfratto dalla sede di Via Paolucci n. 15 a quella (non autorizzata) di Via C. Colombo n. 29 (comunicato in data 4 agosto 2021 agli Uffici del
Tribunale, della Procura e della Prefettura di – cfr. doc. 2 di parte opponente – e quindi prima Pt_2
dello spostamento stesso) rispetta il requisito di motivata ragione, considerato che la circostanza in sé dello sfratto non è stata oggetto di specifica contestazione di parte opponente e, dunque, deve ritenersi pacificamente accertata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..
pagina 6 di 8 Fermo restando che, sempre in relazione ai compensi per l'attività di custodia svolta a partire dall'1 settembre 2021 (non essendo contestato che parte opposta abbia custodito i veicoli anche in tale periodo), la contestazione dell'opponente si presenta generica, poiché non sono stati neppure adombrati gli ipotetici vizi di custodia che sarebbero scaturiti dallo spostamento dei veicoli nella nuova sede.
Il credito è, quindi, fondato anche in relazione a tali compensi, posto che – si ripete – parte opponente non ha mai contestato la correttezza nell'applicazione delle relative tariffe e che, comunque, la disciplina richiamata non è astrattamente incompatibile con un successivo atto di regolarizzazione, cioè con la redazione ex post, a trasferimento già avvenuto, del verbale in questione.
In conclusione, anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato sub paragrafo 4.1, non può essere la che ha continuato ad erogare Controparte_1
correttamente la prestazione di custodia dei veicoli fermati/sequestrati, a subire le conseguenze della mancanza di provvedimento dell'autorità procedente.
Con l'effetto che va riconosciuto alla stessa il compenso di complessivi € 40.208,79 per l'attività di custodia dei veicoli.
Sull'importo liquidato spettano gli interessi moratori dalla data della domanda (deposito del ricorso) all'effettivo saldo.
Non può, peraltro, procedersi alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, essendo stato con esso liquidato anche l'importo di € 960,00 a titolo di rimborso forfettario per il ritardo nel pagamento ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 della direttiva 2011/7 UE (rectius art. 6 d.lgs. 231 del 2002), in difetto di previsione di un termine per il pagamento.
Con l'effetto che, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente
[...]
(del quale la costituisce mera articolazione Parte_1 Parte_2 territoriale) va condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della complessiva somma di €
40.208,79, oltre interessi moratori dalla domanda (deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) all'effettivo saldo.
5.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo alla limitata entità delle questioni trattate ed all'assenza di qualsiasi attività istruttoria (con la riduzione, quindi, dei valori medi), in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
pagina 7 di 8 Non si provvede alla distrazione delle spese in favore dei procuratori dell'opposta, in difetto di dichiarazione di essere antistatari (cioè di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari: art. 93 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1284/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data
8 aprile 2024, condanna l'opponente – del quale la Parte_1 Parte_2
costituisce mera articolazione territoriale – al pagamento, in favore di
[...] [...]
. della somma di complessivi € 40.208,79, oltre interessi CP_1 Parte_3
moratori dalla domanda (deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) all'effettivo saldo;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle Parte_1 spese processuali che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Bologna, così deciso l'8 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Cardarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7680/2024 promossa da:
( ), in persona del Ministro pro tempore, e Parte_1 P.IVA_1
( ), in persona del Prefetto pro tempore, entrambi Parte_2 P.IVA_2
rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA DELLO STATO, con domicilio legale eletto presso gli uffici di quest'ultima
OPPONENTI contro
. ( ), in persona del legale Controparte_1 Parte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede a rappresentata e difesa dall'Avv. ALTIERI GIUSEPPE Pt_2
e dall'Avv. PANNIA MICHELE ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi a Vibo
Valentia, in Via Lacquari n. 62
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a d.i. n. 1284/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli opponenti così concludono:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via principale, annullare o comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo siccome emesso in carenza dei presupposti costitutivi di cui agli artt. 633, 634 e 636 c.p.c., come meglio esposto nella citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c.;
- in via subordinata, nel merito, annullare o comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo, pagina 1 di 8 rideterminando l'importo dovuto nella minor somma pari ad euro 34.198,79, secondo quanto e per le motivazioni esposte negli atti difensivi.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
L'opposta così conclude:
“rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della somma di € 41.168,79 o a quelle maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre interessi moratori maturati e maturandi, nonché spese e competenze del giudizio con distrazione a favore dei procuratori costituiti”.
FATTO E DIRITTO
1.
Su ricorso di . (d'ora in poi, per brevità, anche Controparte_1 Parte_3
solo il Tribunale di Bologna, con decreto ingiuntivo n. 1284/2024 emesso in Controparte_1 data 8 aprile 2024, ingiungeva al il pagamento della somma di € Parte_1 Parte_1
41.168,79, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento del corrispettivo (e spese forfettarie ex art. 6 paragrafo 1 della direttiva 2011/7UE) per l'attività di custodia svolta in relazione ai veicoli sottoposti ai provvedimenti di fermo, sequestro e rimozione a seguito di contestazione di illecito amministrativo per violazione delle norme del codice della strada.
Il e la – pur dovendosi intendere quale Parte_1 Parte_2
unico soggetto (passivo) legittimato il , essendo la , in tal caso, mera Parte_1 Parte_2
articolazione dello stesso – proponevano tempestiva opposizione esponendo:
- che il decreto ingiuntivo era illegittimo per “illiquidità” del credito e insussistenza di prova scritta, posto che i c.d. “preavvisi di fattura” (allegati al ricorso per ingiunzione) non potevano considerarsi fatture e, come tali, erano inidonei ad integrare il requisito della prova scritta di cui all'art. 634 c.p.c.;
- che i compensi per il servizio di custodia di veicoli sottoposti a fermo o sequestro, ai sensi dell'art. 8
D.P.R. 571/1982, erano oggetto di apposita liquidazione di competenza della locale (art. 215 Parte_2
bis c.d.s.);
- che, in conformità con la normativa di settore, l'onere di corresponsione degli importi è posto a carico del trasgressore, ma l'Amministrazione anticipa le spese dei custodi nei casi in cui non sia possibile l'immediato recupero (artt. art. 11 e 12 del D.P.R. n. 571/1982);
- che il provvedimento prefettizio di liquidazione del compenso acclara l'esistenza e la congruità delle prestazioni rese dal custode con riferimento a ciascun singolo rapporto giuridico avente ad oggetto pagina 2 di 8 ciascun singolo veicolo in custodia;
- che di conseguenza il “preavviso di fattura” si configurava come mera “nota spese”, non integrante gli estremi della prova scritta ex art. 634 c.p.c. né della parcella ex art. 636 c.p.c., non potendo considerarsi liquido il credito fino al provvedimento prefettizio di liquidazione del compenso;
- che, in ogni caso, l'importo dovuto andava comunque rideterminato in complessivi € 34.198,79 per l'attività di custodia spiegata presso i locali di deposito autorizzati fino al 31 agosto 2021;
- che, invero, i beni affidati in custodia alla rano stati trasferiti dalla Controparte_1
sede a in Via Filippo Paolucci n. 15, presso una nuova sede, sita in Via C. Colombo n. 29, in Pt_2 ragione dello sfratto intimato in relazione alla sede originaria, unica sede autorizzata a norma dell'art. 8 del D.P.R. 571/1982;
- che, in particolare, la legittima individuazione di una nuova sede come luogo di custodia autorizzato richiede per legge l'espletamento dei sopralluoghi necessari ai fini dell'accertamento dell'idoneità dei locali (cfr. circolare Ministero Interno_6326/50 del 4 aprile 2000, doc. n. 5) e, comunque, il trasferimento deve essere formalizzato dall'organo accertatore dell'infrazione che ha operato il sequestro o il fermo del veicolo (art. 394 comma 8 del regolamento attuativo del c.d.s.);
- che la in seguito al trasferimento della sede a far data dall'1 Controparte_1
settembre 2021, si era limitata a dare notizia del trasferimento agli uffici della Prefettura a trasferimento avvenuto;
- che, in altri termini, parte opposta aveva modificato l'oggetto del contratto, trasferendo i beni in luogo diverso da quello in relazione al quale erano stati accertati i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 D.P.R. cit., senza che venisse previamente data notizia ad alcuna autorità competente.
Gli opponenti concludevano, pertanto, chiedendo, in via preliminare, che venisse annullato e, comunque, revocato l'opposto decreto ingiuntivo e, in via subordinata, che, nel merito, venisse rideterminato l'importo dovuto nella misura di € 34.198,79, con vittoria delle spese di lite.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società CP_1 contestando la fondatezza, in fatto e in diritto, dell'opposizione della quale chiedeva
[...]
il rigetto.
In particolare, rilevava:
- che parte opponente non aveva contestato l'entità del credito né il rapporto obbligatorio sottostante,
pagina 3 di 8 essendosi limitata a sostenere che il preavviso di fattura non potesse costituire titolo idoneo all'accoglimento della richiesta di provvedimento monitorio;
- che l'assunto era infondato in ragione dell'ulteriore documentazione prodotta in giudizio
(segnatamente verbali di sequestro, provvedimenti di confisca, autorizzazioni alla demolizione e attestati di demolizione, oltre alle tariffe prefettizie sulla base delle quali era stata quantificata la somma dovuta), tale da integrare certamente il requisito della prova scritta;
- che il provvedimento di liquidazione del compenso, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.P.R.
571/1982, non costituiva presupposto per il sorgere dell'obbligazione a favore del custode, di conseguenza la sua assenza poteva al limite dare accesso alla contestazione del quantum del credito vantato dal custode;
- che non difettava la liquidità del credito, poiché la sua quantificazione era il risultato di un mero calcolo matematico derivato dalla moltiplicazione della tariffa giornaliera per i giorni di custodia;
- che inoltre, l'esatta quantificazione del credito, come effettuata, si evinceva pure dal fatto che parte opponente aveva determinato nell'importo € 34.198,79 la somma dovuta per la custodia effettuata fino al 31 agosto 2021;
- che, inoltre, in relazione al trasferimento dei beni, la stessa aveva riconosciuto di aver Parte_2
ricevuto la nota del 4 agosto 2021 (doc. 1), con cui era stata data comunicazione che i veicoli custoditi nel deposito di Via Paolucci sarebbero stati trasferiti presso il deposito di Via Colombo 29, sempre a
Pt_2
- che, in conformità con il disposto dell'art. 394 disp. att. c.d.s., il custode non aveva né il potere di redigere il verbale di trasferimento né l'onere di darne notifica agli interessati, sicché il diritto al pagamento delle spese di custodia era sussistente anche per i periodi successivi all'1 settembre 2021;
- che, infine, parte opponente aveva riconosciuto come dovuto l'importo di € 34.198.79, riconoscimento che legittimava la richiesta ex art. 648 comma secondo c.p.c. ovvero ex art. 186 bis c.p.c.
L'opposta concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 41.168,79 o della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori maturati e maturandi e vittoria delle spese di lite;
chiedeva, inoltre, pronunciarsi ex art. 648 c.p.c. ordinanza di pagamento della somma non contestata di € 34.198.79, nonché in via gradata ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c.
3. pagina 4 di 8 Svolte le verifiche preliminari e confermata la prima udienza del 24 ottobre 2024, tenutasi in modalità cartolare secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza 9 gennaio 2025 veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva, quindi, fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. al 15 maggio 2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
All'udienza 15 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.
* * *
4.
L'opposizione – quanto alla debenza dell'importo di complessivi € 40.208,79 per l'attività di custodia dei veicoli – è infondata per i motivi di seguito esposti.
4.1
Preliminarmente va osservato che, in fatto, è pacifica la sussistenza del rapporto giuridico sottostante, poiché non contestata e risultante dalla copiosa documentazione prodotta dalla CP_1
già con il ricorso per ingiunzione (verbali di fermo amministrativo/sequestro, note
[...] autorizzative dell' e provvedimenti della Prefettura di disposizione della Controparte_2
confisca).
Del pari pacifica è l'entità del credito, essendosi parte opponente limitata a contestare l'idoneità dei c.d.
“preavvisi di fattura” a costituire idonea prova scritta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 633 e 634
c.p.c., e a determinare quindi la liquidità del credito.
Del resto, parte opponente, laddove ha formulato domanda di riduzione del credito alla minor somma di € 34.198,79 (per la sola attività di custodia effettuata nei locali di custodia autorizzati fino al 31 agosto 2021), non ha in alcun modo contestato la corretta applicazione delle tariffe prefettizie (per l'intero credito vantato dall'opposta), limitandosi a contestare la sola entità dell'importo richiesto in relazione al tempo del rapporto di custodia.
Né è necessario – affinché il custode ottenga il riconoscimento del credito vantato a titolo di compenso per la custodia – apposito provvedimento prefettizio di liquidazione, posto che, conformemente al pacifico orientamento della Suprema Corte, il custode di cose sottoposte a sequestro penale, ove non vi sia stata pronuncia per il suo compenso ovvero questa non sia stata ottenuta dal giudice penale, ha facoltà di adire il giudice civile (Cass. 26/05/2000, n. 6975; Cass. S.U. n. 4781 del 1992, Cass. S.U. n.
pagina 5 di 8 5689 del 1993); e che eguale principio opera, evidentemente, per il compenso al custode di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo (cfr. Cass. n. 12/07/2007, n. 15602; Cass. 07/04/2008, n. 9033).
Di conseguenza è irrilevante che i “preavvisi di fattura” prodotti dalla Controparte_1
possano (o meno) costituire documentazione sufficiente ad ottenere il decreto ingiuntivo, pur non essendo documentazione idonea da sola a fornire la prova del credito nel giudizio a cognizione piena: nel caso di specie – lo si ripete – non è oggetto di contestazione l'esistenza del rapporto né la fondatezza del credito ingiunto, bensì la sua esigibilità in relazione all'assenza di provvedimento di liquidazione del Prefetto.
4.2
Parte opponente contesta, inoltre, il quantum debeatur in relazione alla durata del rapporto contrattuale, ritenendo dovuto alla il compenso per la sola attività di custodia Controparte_1
espletata presso i locali autorizzati fino al 31 agosto 2021, ossia fino al momento in cui i veicoli erano stati trasferiti in altro luogo di custodia non autorizzato.
L'assunto non è condivisibile.
Correttamente la evidenzia che, a norma dell'art. 394, comma 2, Controparte_1
disp. att. del Codice della strada, il soggetto preposto alla redazione del verbale è l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore della violazione, il quale in primis dispone la custodia.
Il verbale, in quanto atto tecnico, è di competenza dell'organo accertatore della violazione e il custode ha solo l'onere di sottoscriverlo, dovendosi diversamente ritenere, secondo i principi che regolano la tecnica di redazione delle norme giuridiche, ultronea la specificazione che il verbale debba essere
“sottoscritto” dal custode.
Inoltre, va osservato che il comma 8 dell'art. 394 cit. stabilisce che la rimozione dei veicoli e delle altre cose sequestrate dal luogo in cui sono custoditi può essere disposta nei casi consentiti dalla legge o
“per motivate ragioni”.
Nel caso di specie, lo spostamento dei beni in occasione dello sfratto dalla sede di Via Paolucci n. 15 a quella (non autorizzata) di Via C. Colombo n. 29 (comunicato in data 4 agosto 2021 agli Uffici del
Tribunale, della Procura e della Prefettura di – cfr. doc. 2 di parte opponente – e quindi prima Pt_2
dello spostamento stesso) rispetta il requisito di motivata ragione, considerato che la circostanza in sé dello sfratto non è stata oggetto di specifica contestazione di parte opponente e, dunque, deve ritenersi pacificamente accertata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c..
pagina 6 di 8 Fermo restando che, sempre in relazione ai compensi per l'attività di custodia svolta a partire dall'1 settembre 2021 (non essendo contestato che parte opposta abbia custodito i veicoli anche in tale periodo), la contestazione dell'opponente si presenta generica, poiché non sono stati neppure adombrati gli ipotetici vizi di custodia che sarebbero scaturiti dallo spostamento dei veicoli nella nuova sede.
Il credito è, quindi, fondato anche in relazione a tali compensi, posto che – si ripete – parte opponente non ha mai contestato la correttezza nell'applicazione delle relative tariffe e che, comunque, la disciplina richiamata non è astrattamente incompatibile con un successivo atto di regolarizzazione, cioè con la redazione ex post, a trasferimento già avvenuto, del verbale in questione.
In conclusione, anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato sub paragrafo 4.1, non può essere la che ha continuato ad erogare Controparte_1
correttamente la prestazione di custodia dei veicoli fermati/sequestrati, a subire le conseguenze della mancanza di provvedimento dell'autorità procedente.
Con l'effetto che va riconosciuto alla stessa il compenso di complessivi € 40.208,79 per l'attività di custodia dei veicoli.
Sull'importo liquidato spettano gli interessi moratori dalla data della domanda (deposito del ricorso) all'effettivo saldo.
Non può, peraltro, procedersi alla conferma del decreto ingiuntivo opposto, essendo stato con esso liquidato anche l'importo di € 960,00 a titolo di rimborso forfettario per il ritardo nel pagamento ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 della direttiva 2011/7 UE (rectius art. 6 d.lgs. 231 del 2002), in difetto di previsione di un termine per il pagamento.
Con l'effetto che, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'opponente
[...]
(del quale la costituisce mera articolazione Parte_1 Parte_2 territoriale) va condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della complessiva somma di €
40.208,79, oltre interessi moratori dalla domanda (deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) all'effettivo saldo.
5.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo alla limitata entità delle questioni trattate ed all'assenza di qualsiasi attività istruttoria (con la riduzione, quindi, dei valori medi), in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
pagina 7 di 8 Non si provvede alla distrazione delle spese in favore dei procuratori dell'opposta, in difetto di dichiarazione di essere antistatari (cioè di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari: art. 93 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo, ogni altra istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1) previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1284/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data
8 aprile 2024, condanna l'opponente – del quale la Parte_1 Parte_2
costituisce mera articolazione territoriale – al pagamento, in favore di
[...] [...]
. della somma di complessivi € 40.208,79, oltre interessi CP_1 Parte_3
moratori dalla domanda (deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) all'effettivo saldo;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle Parte_1 spese processuali che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Bologna, così deciso l'8 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Alessandra Cardarelli
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