Articolo 1 della Legge 25 marzo 1958, n. 360
Articolo 2
Versione
6 maggio 1958
Art. 1.
A decorrere dall'anno accademico 1957-58, il ruolo organico dei professori universitari di cui alla tabella D, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 , e successive modificazioni, e' incrementato di due posti di professore che vengono assegnati alla Scuola di ingegneria aeronautica del Politecnico di Torino in aggiunta a quelli di cui al regio decreto 8 luglio 1938, n. 1323 .
Entrata in vigore il 6 maggio 1958
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