Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/02/2026, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03157/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05503/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5503 del 2025, proposto da
IO AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Follieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del giudizio di "non abilitato" alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il Settore Concorsuale 12/B1– Diritto Commerciale, reso dalla Commissione per l'Abilitazione Scientifica Nazionale nominata con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 2228 del 19 dicembre 2023, pubblicato sull’apposito portale a far data dal giorno 7 marzo 2025 e comunicato in pari data;
- dei verbali dei lavori della predetta Commissione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
e per ii) la condanna, ex art. 34, co. 1, lett. c), c.p.a. dell’amministrazione ad una nuova valutazione della domanda di abilitazione scientifica nazionale di I fascia presentata dal prof. D’Amato, da parte di una commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. OR TT NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, parte ricorrente - già professore straordinario a tempo determinato di Diritto commerciale dal 2018 al 2024 presso la Libera Università del Mediterraneo – LUM “Giuseppe Degennaro” di Casamassima (BA) e oggi professore a contratto nella stessa materia presso la medesima Università - ha agito per l’annullamento del giudizio di "non abilitato" alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il Settore Concorsuale 12/B1 – Diritto Commerciale, reso dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale nominata con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 2228 del 19 dicembre 2023, pubblicato sull’apposito portale a far data dal giorno 7 marzo 2025 e comunicato in pari data ai fini di una nuova valutazione.
A fondamento del ricorso ha dedotto plurime ragioni di censura, con le quali intende far valere l’illegittimità dell’atto impugnato per (1) violazione dell’art. 3, co. 1, della l.n. 241/1990, carenza della motivazione e difetto di istruttoria sotto plurimi profili. violazione art. 4, co. 1, del dm n. 120/2016 e dei principi giurisprudenziali in materia di valutazione ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale; contraddittorietà e travisamento dei fatti; (2) difetto e contraddittorietà della motivazione, sotto altri profili. violazione dell’art. 4, co. 1, dm n. 120/2016, sotto altro profilo, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti sotto altri profili.
Si è costituito il Ministero intimato che resiste al ricorso e, con propria memoria, deduce circa l’infondatezza del gravame.
Con ordinanza cautelare nr. 3216 dell’11 giugno 2025, è stata fissata la trattazione della causa nel merito.
Nelle more del giudizio, con propria memoria il prof. AR ha allegato di aver presentato una nuova domanda di abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia corredata da nuove pubblicazioni ed ha dedotto circa il fatto che la pendenza di tale procedura di abilitazione scientifica nazionale fa venir meno il proprio interesse al presente giudizio, così chiedendo l’adozione di ogni conseguente pronuncia, con compensazione delle spese.
Nella udienza del 21 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Avendo riguardo all’inequivoca dichiarazione della parte ricorrente, il giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Per come indicato nella premessa narrativa, è stata infatti dedotta la sopravvenienza di una condizione di fatto e di diritto che ha privato il ricorrente di una specifica utilità nell’esame della domanda.
In ogni caso, nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7816; Cons. Stato, sez. III, 23 maggio 2022, n. 4031; Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2022, n. 968).
L’esposizione che precede comporta giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA Caminiti, Presidente
OR TT NO, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR TT NO | LA Caminiti |
IL SEGRETARIO