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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1. dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2. dott. TO Mungo Consigliere
3. dott. Angelo Del Franco Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2582/2025 del Ruolo Generale V.G., avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 c.c.i.i. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 105/2025, pubblicata in data 17.7.2025, vertente
TRA
(c.f. ), nato ad [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Di Stefano (c.f. del Foro CodiceFiscale_2
di Nola,
- reclamante -
E
(c.f. e p. iva ), con sede in Casoria, Controparte_1 P.IVA_1
Via IV Traversa Gran Sasso n. 28, in persona del Curatore fallimentare, dott.
[...]
rappresentata e difesa, in virtù di provvedimento di autorizzazione reso dal CP_2
Giudice delegato e di procura alle liti rilasciata su foglio separato inserito nella busta telematica, dall'avvocato Francesco Scutiero (c.f. ), con studio CodiceFiscale_3
in Napoli alla via Domenico Morelli n. 24,
Liquidazione Controllata di in persona del liquidatore, Avv. Parte_1
TO AN, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Rinaldi (c.f.
[...]
), C.F._4 (c.f. ), nato ad [...] il [...], Controparte_3 CodiceFiscale_5 rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Vallefuoco (c.f. C.F._6
), con studio in Napoli, Via Cardinale Guglielmo Sanfelice n. 38,
[...]
- reclamati -
Svolgimento del processo e conclusioni
Con reclamo depositato in data 5.8.2025, impugnava la sentenza Parte_1
n. 105/2025, pubblicata il 17.7.2025, con la quale il Tribunale di Napoli Nord aveva dichiarato aperta la liquidazione controllata del suo patrimonio, su ricorso presentato dalla curatela del creditore di ingenti importi a titolo Controparte_1
risarcitorio derivanti da inadempimenti degli obblighi di conservazione del patrimonio posti a carico dell'amministratore della società fallita.
Il Tribunale, respinta analoga domanda proposta nei confronti dell'altro amministratore , nonché la richiesta di esdebitazione da questi Controparte_3 proposta, aveva ritenuto fondati gli addebiti mossi nei confronti dell'attuale reclamante, in particolare individuandogli un addebito di 262.280,59 € per prelievi ingiustificati nel periodo in cui era stato amministratore, in quanto privi di giustificazione contabile ed in assenza di bilanci o altri riscontri contabili, e l'esistenza di un suo ulteriore debito nei confronti dell'RA per 75.446,15 € (di cui 54.557,26 € quale importo sospeso); a fronte di ciò le limitate possidenze immobiliari (quota di 1/3 di un laboratorio gravato di usufrutto in favore di terzi) e reddituali (reddito da lavoro subordinato di 16.156,94 € nel 2024) evidenziavano il suo stato di insolvenza.
Deduceva il reclamante come primo motivo la inammissibilità del ricorso e l'abuso dello strumento processuale, per essere il credito risarcitorio incerto nell'an e nel quantum e soggetto ad eventuale azione di responsabilità che nella fattispecie era stata bypassata, privandolo della possibilità di svolgere adeguate controdeduzioni alle affermazioni della curatela fallimentare. Come secondo motivo di reclamo deduceva la incompetenza del Tribunale di Napoli Nord per l'accertamento della responsabilità degli amministratori, per essere competente il Tribunale delle Imprese di Napoli;
come terzo motivo l'assenza dello stato di insolvenza, essendo il credito della curatela tutto da verificare in sede di contenzioso ordinario ed essendo egli patrimonializzato e titolare di rapporto di lavoro dipendente, con cui manteneva la propria famiglia;
come quarto motivo deduceva il mancato superamento dei limiti quantitativi, posto che il debito risarcitorio era incerto e dei debiti verso l'RA la cospicua parte era sospesa;
come quinto motivo contestava la sussistenza degli addebiti mossigli, avendo sempre svolto mansioni tecniche, essersi verificato il dissesto della società solo successivamente all'anno 2018, quando era divenuto amministratore , non essere stato Controparte_3
provato avere depauperato e dissipato i beni sociali.
Si costituivano in giudizio il creditore ricorrente e la procedura di liquidazione controllata, contestando sotto svariati motivi il fondamento del reclamo.
Si costituiva altresì , chiedendo di essere estromesso dal processo Controparte_3
ed esdebitato, in subordine confermata la sentenza di primo grado.
All'udienza del 24 settembre 2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte deliberava di emettere la presente sentenza.
Motivi della decisione
Il reclamo è infondato, e deve pertanto essere respinto.
Sono infondati i primi due e il quinto motivo, da trattarsi congiuntamente, in quanto relativi alla medesima questione della ammissibilità del ricorso presentato da un creditore non munito di titolo esecutivo. Come correttamente ritenuto dal Tribunale, la assimilabilità della procedura di liquidazione controllata con quella di liquidazione giudiziale impone di ritenere che anche nella fattispecie sia legittimato a presentare il ricorso anche il titolare di un credito non portato da titolo esecutivo e in particolare il titolare di un credito risarcitorio non ancora accertato, essendo demandata al giudice l'esame in via incidentale della effettiva titolarità del credito. Nella fattispecie detta titolarità appare sussistente, come affermato dal Tribunale, anche solo con riferimento ai prelievi ingiustificati e non trovanti riscontro nei bilanci (non depositati) e nella documentazione contabile della società fallita, che consentono di ritenere provati gli addebiti per distrazione nella misura indicata di 262.280,59 €. Di tali ingiustificati prelievi, avvenuti nel periodo in cui era amministratore della società, Parte_1
nessuna spiegazione è stata da questi fornita, di tal che deve ritenersi sussistente il credito della curatela fallimentare, con accertamento in via incidentale che non comporta l'incompetenza del Tribunale adito in luogo di quello che sarebbe stato competente per l'accertamento giudiziale della responsabilità.
Sussiste poi lo stato di insolvenza, alla luce della rilevanza del credito risarcitorio nonché del debito nei confronti dell'RA (pur al netto delle cartelle sospese), attesi i limitati redditi da lavoro dipendente del Polito, con i quali ha dichiarato dover provvedere al mantenimento della propria famiglia, e l'esigua entità di un patrimonio immobiliare vincolato da usufrutto e non prontamente e facilmente liquidabile.
Il superamento dei limiti quantitativi di cui al quarto motivo di reclamo è riscontrabile anche solo rilevando l'ammontare del debito risarcitorio ritenuto sussistente nei confronti della curatela ricorrente.
Devesi pertanto respingere il reclamo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del d.m. 147/2022, con riferimento a procedimenti di natura contenziosa, cause di valore indeterminabile. Spese compensate nei confronti del reclamato , verso cui non è stata svolta alcuna domanda e la cui Controparte_3
reiterazione della richiesta di esdebitazione, già respinta in primo grado, se pure dovesse essere intesa come reclamo incidentale, sarebbe tardiva e comunque inammissibile per mancanza di specificità.
Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve darsi atto della sussistenza, a carico del reclamante, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presentazione del reclamo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, pronunziando sul reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 105/2025, Parte_1
pubblicata in data 17.7.2025, così provvede:
--Respinge il reclamo e condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore del Fallimento e della Liquidazione controllata di Parte_2
, liquidate per ciascuna in 3.500,00 € per compensi, oltre 15% a titolo Parte_1
di rimborso spese generali.
--Ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del reclamo.
Così deciso in Napoli il 24.9.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo