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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9283/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa di primo grado iscritta al numero 9283/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024 vertente
TRA
RI GI NE Codice Fiscale [...]rappresentata e difesa dall'avv. Livia Verrilli con studio in Milano,
Corso di Porta Romana, 123, ed ivi elettivamente domiciliata coma da procura in atti attrice opponente
E
IFIS PL INVESTING S.p.A. (C.F. 04494710272 - P.IVA 04570150278), in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Francesca Morao, giusta procura notaio Angelo Ausilio di
Venezia-Mestre (rep. 39722; racc. 14051) e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio Angelo Ausilio di Venezia-Mestre
(rep. 42351; racc. 15678) IFIS PL SERVICING SPA difesa dall'avv.
Marco Rossi presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, elegge domicilio come da procura in atti convenuta opposta
Conclusioni per parte opponente:
GI IO, non accettando domande nuove eventualmente proposte, cosi conclude:
pagina 1 di 6 Voglia il Tribunale adito, Rigettate le avverse richieste, Per tutto quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio Dichiarare nullo e/o annullabile il prestito n. 000002683923 sottoscritto il 24 7 2015 da GI NE IO e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 21376/2021 del 13.12.2021 R.G. 45525/2021 notificato a
GI NE IO.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con liquidazione a carico del gratuito patrocinio
Conclusioni per parte opposta:
In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2)
Successivamente, assegnare il termine ordinatorio di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione, così come previsto dall'art. 5, D.Lgs. 28/2010; Nel merito: 3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che FI PL NG è creditrice nei confronti della sig.ra NE GI IO di € 8.663,13 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattuale, con condanna al pagamento;
4) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di FI PL NG spa della somma di € 8.663,13 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
5) Con vittoria di spese e compensi professionali del pagina 2 di 6 monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e
CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da RI GI NE per opporsi al decreto ingiuntivo n. 21376/2021 del 13.12.2021 R.G.
45525/2021, emesso dal Tribunale di Milano su istanza di IFIS PL
NG S.p.a. (di seguito anche IFIS PL) in qualità di cessionaria del credito, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 8.663,13, oltre interessi e spese in forza di un finanziamento contratto con Intesa san Paolo il 24.7.2015.
A sostegno dell'opposizione la sig.ra IO deduceva che nel momento in cui contraeva il finanziamento era incapace di intendere e di volere;
che la Banca, erogando il prestito, le causava un grave pregiudizio in quanto già gravata da altri finanziamenti e tenuta, in forza di tali contratti, a corrispondere interessi molto elevati sulle somme ottenute.
IFIS PL NG S.p.a. chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, deduceva che la domanda di annullamento del contratto era prescritta;
che la Banca aveva valutato diligentemente il merito creditizio della sig.ra IO e, dunque, la sua capacità di adempiere l'obbligazione assunta. In ogni caso chiedeva che, anche nell'ipotesi di revoca del decreto, l'opponente fosse condannata alla restituzione dell'indebito (art. 2033 cc) o, in subordine, per ingiustificato arricchimento (art. 2041 cc) per aver goduto del capitale finanziato.
Tanto premesso l'opposizione è infondata.
In primo luogo, risulta in atti che sig.ra IO sottoscriveva in data 24.7.2015 con Intesa Sanpaolo il contratto di finanziamento personale n. 2683923 (doc. 3 monitorio) per un importo totale del credito di € 8.689,63 da restituire mediante 72 rate mensili consecutive di € 110,31 ciascuna ad un Tan del 7,15% e un Taeg del
7,72%; 2).
pagina 3 di 6 Parte opponente non contestava, opponendosi, l'ammontare del debito residuo di € 8.663,13 di cui € 5.317,85 per capitale residuo ed €
2.868,06 per rate scadute ma chiedeva che il contratto fosse annullato ai sensi del combinato disposto degli articoli 1425 e 428
c.c. secondo comma, in quanto da lei sottoscritto in stato di incapacità di intendere e di volere.
Anche in esito al giudizio, tuttavia, non può dirsi provato che l'opponente nel luglio 2015, al momento di contrarre il finanziamento per cui è causa, si trovasse in uno stato di turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la sua capacità di autodeterminarsi.
Invero, pur emergendo dalla documentazione prodotta significativi disturbi dell'umore in capo alla sig.ra IO a partire dal 2010, la stessa trascorreva nel corso degli anni, come emerge in particolare dalla relazione del CPS (doc 3 parte opponente), periodi di adeguato compenso psichico anche grazie all'assunzione di terapia farmacologica.
Non risulta inoltre documentazione medica specificamente riferibile al periodo di interesse, considerato che nella relazione citata si legge che, nell'estate 2014, si concludeva il percorso psicoterapeutico seguito dalla sig.ra IO e nel 2015
l'intervento del CPS, riattivato solo nel 2017 a seguito del riacutizzarsi della patologia.
L'ulteriore documentazione prodotta da parte opponente attiene invece più alle problematiche legate ai rapporti della signora IO con il marito che al suo disagio psichico. Infine, i capitoli di prova articolati da parte opponente sullo stato della signora IO nell'estate 2015 erano del tutto generici e non potevano essere ammessi.
Pertanto, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che l'opponente non fosse consapevole dell'impegno economico assunto con la richiesta di finanziamento per cui è causa.
pagina 4 di 6 In ogni caso, non può dirsi provata la mala fede della Banca nel sottoscrivere il contratto, parimenti necessaria ai fini di poterne ottenere l'annullamento.
Sul punto, infatti, occorre osservare che “ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale - a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale - non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente;
la diversità di disciplina contenuta nell'art. 428 c.c., infatti, sottende la diversa rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiché nei primi è preminente l'interesse dell'incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi è prioritario l'interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell'affidamento della controparte che, non essendo in mala fede, abbia confidato sulla sua validità”(Cass.29962/2022).
Nel caso di specie la mala fede della Banca non è desumibile dalla natura in sé del contratto, trattandosi di un finanziamento a condizioni standardizzate, né risulta dimostrato che l'Istituto avesse consapevolezza di un'eventuale menomazione, al momento della sottoscrizione, della sfera intellettiva o volitiva della contraente.
Risulta, infatti, che la Banca verificava la capacità della sig.ra
IO, che in quel momento svolgeva regolare attività lavorativa, di adempiere l'obbligazione assunta, nonostante l'esistenza di altri prestiti contratti contestualmente, come desumibile dalla certificazione unica 2015 (doc. 11 parte convenuta) e dai cedolini buste paga mensilità di marzo-aprile-maggio-giugno 2015 (doc. 12 parte convenuta). Inoltre, per quanto detto, la sig.ra IO non era affetta da patologia che comportasse evidenti e permanenti segni di squilibrio.
Solo con gli atti successivi all'opposizione, infine, e dunque tardivamente, l'opponente contestava che mancava la prova dell'erogazione della somma oggetto del finanziamento.
pagina 5 di 6 Per le ragioni di cui sopra il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui all'art. 147/2022 ai valori medi salvo istruttoria al minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigetta le domande proposte da RI GI NE;
conferma il decreto ingiuntivo n. 21376/2021 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna RI GI NE al pagamento, in favore di IFIS PL
INVESTING S.p.A. delle spese di giudizio, che liquida in euro 4237,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 17.03.2025
Il Giudice
Michela Guantario
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa di primo grado iscritta al numero 9283/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024 vertente
TRA
RI GI NE Codice Fiscale [...]rappresentata e difesa dall'avv. Livia Verrilli con studio in Milano,
Corso di Porta Romana, 123, ed ivi elettivamente domiciliata coma da procura in atti attrice opponente
E
IFIS PL INVESTING S.p.A. (C.F. 04494710272 - P.IVA 04570150278), in persona della sua Procuratrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Francesca Morao, giusta procura notaio Angelo Ausilio di
Venezia-Mestre (rep. 39722; racc. 14051) e per essa, quale mandataria, giusta procura notaio Angelo Ausilio di Venezia-Mestre
(rep. 42351; racc. 15678) IFIS PL SERVICING SPA difesa dall'avv.
Marco Rossi presso il cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, elegge domicilio come da procura in atti convenuta opposta
Conclusioni per parte opponente:
GI IO, non accettando domande nuove eventualmente proposte, cosi conclude:
pagina 1 di 6 Voglia il Tribunale adito, Rigettate le avverse richieste, Per tutto quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio Dichiarare nullo e/o annullabile il prestito n. 000002683923 sottoscritto il 24 7 2015 da GI NE IO e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 21376/2021 del 13.12.2021 R.G. 45525/2021 notificato a
GI NE IO.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con liquidazione a carico del gratuito patrocinio
Conclusioni per parte opposta:
In via preliminare: 1) Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
2)
Successivamente, assegnare il termine ordinatorio di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione, così come previsto dall'art. 5, D.Lgs. 28/2010; Nel merito: 3) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che FI PL NG è creditrice nei confronti della sig.ra NE GI IO di € 8.663,13 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattuale, con condanna al pagamento;
4) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarla (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di FI PL NG spa della somma di € 8.663,13 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
5) Con vittoria di spese e compensi professionali del pagina 2 di 6 monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e
CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da RI GI NE per opporsi al decreto ingiuntivo n. 21376/2021 del 13.12.2021 R.G.
45525/2021, emesso dal Tribunale di Milano su istanza di IFIS PL
NG S.p.a. (di seguito anche IFIS PL) in qualità di cessionaria del credito, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 8.663,13, oltre interessi e spese in forza di un finanziamento contratto con Intesa san Paolo il 24.7.2015.
A sostegno dell'opposizione la sig.ra IO deduceva che nel momento in cui contraeva il finanziamento era incapace di intendere e di volere;
che la Banca, erogando il prestito, le causava un grave pregiudizio in quanto già gravata da altri finanziamenti e tenuta, in forza di tali contratti, a corrispondere interessi molto elevati sulle somme ottenute.
IFIS PL NG S.p.a. chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, deduceva che la domanda di annullamento del contratto era prescritta;
che la Banca aveva valutato diligentemente il merito creditizio della sig.ra IO e, dunque, la sua capacità di adempiere l'obbligazione assunta. In ogni caso chiedeva che, anche nell'ipotesi di revoca del decreto, l'opponente fosse condannata alla restituzione dell'indebito (art. 2033 cc) o, in subordine, per ingiustificato arricchimento (art. 2041 cc) per aver goduto del capitale finanziato.
Tanto premesso l'opposizione è infondata.
In primo luogo, risulta in atti che sig.ra IO sottoscriveva in data 24.7.2015 con Intesa Sanpaolo il contratto di finanziamento personale n. 2683923 (doc. 3 monitorio) per un importo totale del credito di € 8.689,63 da restituire mediante 72 rate mensili consecutive di € 110,31 ciascuna ad un Tan del 7,15% e un Taeg del
7,72%; 2).
pagina 3 di 6 Parte opponente non contestava, opponendosi, l'ammontare del debito residuo di € 8.663,13 di cui € 5.317,85 per capitale residuo ed €
2.868,06 per rate scadute ma chiedeva che il contratto fosse annullato ai sensi del combinato disposto degli articoli 1425 e 428
c.c. secondo comma, in quanto da lei sottoscritto in stato di incapacità di intendere e di volere.
Anche in esito al giudizio, tuttavia, non può dirsi provato che l'opponente nel luglio 2015, al momento di contrarre il finanziamento per cui è causa, si trovasse in uno stato di turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la sua capacità di autodeterminarsi.
Invero, pur emergendo dalla documentazione prodotta significativi disturbi dell'umore in capo alla sig.ra IO a partire dal 2010, la stessa trascorreva nel corso degli anni, come emerge in particolare dalla relazione del CPS (doc 3 parte opponente), periodi di adeguato compenso psichico anche grazie all'assunzione di terapia farmacologica.
Non risulta inoltre documentazione medica specificamente riferibile al periodo di interesse, considerato che nella relazione citata si legge che, nell'estate 2014, si concludeva il percorso psicoterapeutico seguito dalla sig.ra IO e nel 2015
l'intervento del CPS, riattivato solo nel 2017 a seguito del riacutizzarsi della patologia.
L'ulteriore documentazione prodotta da parte opponente attiene invece più alle problematiche legate ai rapporti della signora IO con il marito che al suo disagio psichico. Infine, i capitoli di prova articolati da parte opponente sullo stato della signora IO nell'estate 2015 erano del tutto generici e non potevano essere ammessi.
Pertanto, non vi sono elementi sufficienti per ritenere che l'opponente non fosse consapevole dell'impegno economico assunto con la richiesta di finanziamento per cui è causa.
pagina 4 di 6 In ogni caso, non può dirsi provata la mala fede della Banca nel sottoscrivere il contratto, parimenti necessaria ai fini di poterne ottenere l'annullamento.
Sul punto, infatti, occorre osservare che “ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale - a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale - non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente;
la diversità di disciplina contenuta nell'art. 428 c.c., infatti, sottende la diversa rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiché nei primi è preminente l'interesse dell'incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi è prioritario l'interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell'affidamento della controparte che, non essendo in mala fede, abbia confidato sulla sua validità”(Cass.29962/2022).
Nel caso di specie la mala fede della Banca non è desumibile dalla natura in sé del contratto, trattandosi di un finanziamento a condizioni standardizzate, né risulta dimostrato che l'Istituto avesse consapevolezza di un'eventuale menomazione, al momento della sottoscrizione, della sfera intellettiva o volitiva della contraente.
Risulta, infatti, che la Banca verificava la capacità della sig.ra
IO, che in quel momento svolgeva regolare attività lavorativa, di adempiere l'obbligazione assunta, nonostante l'esistenza di altri prestiti contratti contestualmente, come desumibile dalla certificazione unica 2015 (doc. 11 parte convenuta) e dai cedolini buste paga mensilità di marzo-aprile-maggio-giugno 2015 (doc. 12 parte convenuta). Inoltre, per quanto detto, la sig.ra IO non era affetta da patologia che comportasse evidenti e permanenti segni di squilibrio.
Solo con gli atti successivi all'opposizione, infine, e dunque tardivamente, l'opponente contestava che mancava la prova dell'erogazione della somma oggetto del finanziamento.
pagina 5 di 6 Per le ragioni di cui sopra il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui all'art. 147/2022 ai valori medi salvo istruttoria al minimo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigetta le domande proposte da RI GI NE;
conferma il decreto ingiuntivo n. 21376/2021 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna RI GI NE al pagamento, in favore di IFIS PL
INVESTING S.p.A. delle spese di giudizio, che liquida in euro 4237,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso il 17.03.2025
Il Giudice
Michela Guantario
pagina 6 di 6