Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1617 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile – in composizione monocratica in persona del Giudice Cinzia Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 406 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025 promossa
DA
(avv. Antonio Noto Sardegna); Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in proprio e n.q. di legale rappresentante della dell'omonima impresa CP_1
individuale;
- resistente contumace -
RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., depositato il 15 gennaio 2025, l'avv. ha Parte_1
chiesto la condanna di al pagamento della somma di € 4.100,0, oltre oneri e accessori CP_1
di legge, a titolo di compenso allo stesso dovuto per la prestazione professionale svolta nell'ambito del giudizio innanzi la Corte di cassazione r.g.n. 18925/2019, conclusosi con ordinanza del 19/12/2024.
Il resistente non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza del 06/02/2025, nell'ambito del sub procedimento cautelare n.r.g. 406-1/2025 il ricorrente è stato autorizzo a sottoporre a sequestro conservativo tutti i beni mobili ed immobili nonché i crediti facenti capo a sino alla concorrenza di €. 10.500,00. CP_1
*****
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia di regolarmente citato e CP_1
non costituitosi.
Ciò posto, con le note di trattazione scritta depositate il 24/03/2025, il ricorrente ha dichiarato che il 06/02/2025, aveva pagato la sorte esposta dalla fattura proforma del CP_1
19/12/2024.
1
Alla luce della circostanza sopravvenuta del pagamento dei compensi professionali oggetto della domanda, tale da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse ad una pronuncia di merito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla pretesa del ricorrente in monitorio.
Simile declaratoria non esime, tuttavia, il giudice dal pronunciarsi sulle spese di lite, da comporre secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità “Il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (Cass. n. 24234/2016).
Occorre, dunque, procedere, nel caso di specie, ad un giudizio prognostico in ordine alla verosimiglianza del diritto vantato dal ricorrente.
Dalla documentazione in atti emerge che l'avv. ha prestato attività Parte_1 defensionale in favore di in proprio e n.q. di legale rappresentante dell'omonima CP_1
impresa individuale nel giudizio n. 18925/2019 R.G. svoltosi dinanzi la Corte di cassazione e concluso con ordinanza del 22/10/2024.
Il ricorrente ha allegato che, per l'attività professionale svolta, il ha corrisposto soltanto i CP_1 compensi relativi alla fase “di studio della controversia”, non corrispondendo alcunché né per la “fase introduttiva” né per quella “decisionale”.
Considerato il valore della controversia e applicando lo scaglione di valore da € 52.000 a
€260.000, come in domanda, la pretesa di parte ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo di €
4.100,00, (oltre oneri e accessori), a saldo di quanto dovuto a titolo di compenso professionale, appare fondata.
Difatti, in caso d'inadempimento il creditore deve soltanto provare la fonte del suo diritto, mentre la circostanza dell'inadempimento del debitore convenuto può essere meramente allegata, gravando sull'obbligato l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533 del 2001 e Cass. n. 3579 del 2004).
2 Nel caso in esame tale prova non sussiste, stante la contumacia del resistente: infatti, se è vero che la contumacia non equivale ad ammissione dei fatti dedotti dall'attore, ma costituisce un elemento apprezzabile dal giudice, alla stregua di qualsiasi altra manifestazione del contegno processuale della parte, per desumerne argomenti utili ai fini della decisione, è anche vero che tale fatto processuale (produttivo di specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge) non introduce deroghe al principio dell'onere della prova (Cass. sentenza n. 10947/2003), onere che grava
(come detto sopra), sull'obbligato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza virtuale di e si liquidano come in CP_1
dispositivo, sulla base del D.M. n. 55/2014, applicando i parametri minimi con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte del giudizio di merito e cautelare, tenuto conto dell'obiettiva semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo - Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede: dichiara la contumacia di CP_1
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda avanzata da Parte_1
condanna alla rifusione in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1 giudizio di merito e di quello cautelare, liquidate in complessivi € 2.000,00 per compensi ed € 355,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 15% del compenso, oltre oneri contributivi e previdenziali come e se dovuti per legge.
Palermo, 11 aprile 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
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