Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/04/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 21.1.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1916/2017 + 1918/2017 + 888/2018 + 1283/2018 TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 sta pr rso introduttivo, dall'avv. BISIGNANI ANTONIO con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: rapp.to e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. MARCO LUZI, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. con ricorso depositato in data 10.10.2017 (poi iscritto al n. R.G. Parte_1
1916/201 do di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda agricola “CE NZ” – con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla C/da Prainetta – dal 06.08.2015 al 31.12.2015 per n. 102 giornate lavorative, ha dedotto di aver subito il disconoscimento del rapporto di lavoro, giusta IV elenco di variazione anno 2016. Deduceva di aver svolto l'attività di bracciante agricola alle dipendenze dell'azienda CE NZ – con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla c.da Prainetta, “ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate) – dedicandosi a “lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa… dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle
l'inammissibilità del ricorso per carenza di legit ne processuale ovvero per pretermissione del litisconsorte necessario nonché della ditta presunta datrice di lavoro. Eccepiva, altresì, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 20160083328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti. Alla udienza fissata per la prima comparizione, il GdL disponeva la riunione del giudizio a quello iscritto al R.G. 1918/2017, recante ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva. Ed invero, in pari data depositava un ulteriore ricorso nel quale, Parte_1 premesso di aver lavorato per la nda agricola nell'anno 2013, dal 06.08.2013 al 31.12.2013, per 102 giornate, deduceva di aver subito, anche per tale periodo, il disconoscimento del rapporto di lavoro mediante la pubblicazione (online dal 10.03.2017 al 25.03.2017) del IV elenco di variazione 2016 Esaurita l'istruttoria amministrativa, CP_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo accertarsi iva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso in tale annualità alle dipendenze dell'azienda agricola CE NZ nonché il diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza. In via istruttoria, formulava richiesta di prova per testi. Con memoria difensiva del 22.05.2018 si costituiva in giudizio l'ente resistente, reiterando le medesime argomentazioni sopra esposte e chiedendo il rigetto della domanda, ritenuta infondata in fatto e in diritto. Disposta la riunione, il Tribunale, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, limitando a due tra quelli indicati in ricorso i testi da escutere;
ammetteva la prova diretta articolata dall' CP_1 abilitandolo, altresì, alla richiesta prova contraria. All'udienza del 29.04.2019 veniva escussa, per la parte ricorrente, CP_2
.
[...]
Alla udienza del 23.09.2019, su istanza dell'avv. Bisignani, veniva disposta la riunione dei fascicoli iscritti dalla ricorrente al n. R.G. 888/2018 e n. R.G. 1283/2018, aventi ad oggetto la corresponsione della indennità di disoccupazione richiesta per gli anni 2013 e 2015. Con ricorso iscritto al n. R.G. 888/2018 il 07.05.2018, infatti, Parte_1 deduceva di aver ricevuto una nota dell' con la quale le veniva com CP_1 domanda di disoccupazione agricola n. 2016699402185, relativa all'anno 2015, veniva
Pag. 2 di 11 riesaminata e respinta a causa della non iscrizione negli elenchi agricoli. Precisava di aver adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro denunciato per l'anno 2015 e chiedeva l'accertamento del suo diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione per tale periodo. Si costituiva in giudizio l' insistendo CP_1 per il rigetto della domanda per decadenza dall'azione e per infondatezza n ito. In data 25.06.2018, infine, parte ricorrente depositava un ulteriore ricorso (R.G. 1283/2018) con il quale dava atto della reiezione della domanda di disoccupazione agricola n. 2014629609633, presentata per l'anno 2013, per la seguente motivazione: “Non risulta iscritto negli elenchi agricoli”. Ritenendo ingiusto il provvedimento emanato, premesso di aver presentato ricorso giudiziale al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro per tale periodo, concludeva chiedendo dichiararsi il diritto alla corresponsione della indennità illegittimamente negata, con condanna dell' al pagamento delle spese del giudizio. CP_1
L' si costituiva in giudizio il 04.03.2 terando le difese già svolte nei giudizi CP_1 connessi e chiedendo il rigetto del ricorso nel merito. Riuniti i giudizi, all'udienza del 10.05.2022, venivano escussi i testi Tes_1
e . All'esito veniva disposta l'acquisizione delle dichiarazioni
[...] Testimone_2
l'Is nel giudizio recante R.G. 1996/2017. CP_1 Parte_2
Esaurita l'istruttoria, la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo. Acquisita la documentazione prodotta, alla udienza del 21.1.2025 la causa veniva decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che
“Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, tutti i ricorsi sono tempestivi. La pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Avverso il provvedimento di disconoscimento, parte ricorrente ha proposto per entrambe le annualità ricorso amministrativo alla Direzione Provinciale sede di Potenza, in data CP_1
19.04.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo a 18.07.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni. I ricorsi aventi ad oggetto la
Pag. 3 di 11 reiscrizione per il 2013 e il 2015 (R.G. 1916/2017 e R.G. 1918/2017) sono stati depositati entrambi il 10.10.2017, pertanto sono tempestivi. Per ciò che concerne la richiesta di disoccupazione agricola relativa alle medesime annualità, anch'essa è tempestiva, in quanto la domanda è stata presentata il 28.03.2014 per il 2013 e il 24.02.2016 per il 2015; entrambe risultano riesaminate il 21.07.2017 e respinte con provvedimento del 22.07.2017. Non è stato proposto ricorso in sede amministrativa, pertanto i ricorsi iscritti in data 07.05.2018 e 25.06.2018 risultano tempestivi, poiché proposti entro il termine di 300 giorni e un anno dal provvedimento di reiezione.
3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti (vedi fascicoli – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e CP_1 particolareggiata – è dato ricavar 'azienda agricola CE NZ: 1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo pari ad euro 130.968,00; 2) ha registrato una sola fattura di acquisto, per una spesa complessiva di euro 1798,00;
3) i ricavi documentati sono stati pari ad euro 2.012,00;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'anno 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso. L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di euro 130.968,00, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da mera sproporzione tra giornate CP_ denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso:
Pag. 4 di 11 CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da CE NZ all' una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 CP_ assunzioni di braccianti agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. sto, nel corso dell'intera ispezione il CE non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola CE NZ abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016. c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai CP_ braccianti agricoli denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hann ttuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui CP_ terreni che l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun brac intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal CP_ CE quali titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del CE, risultavano essere deceduti, CP_ rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal CE all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di CE NZ che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla carta ed avente la sola finalità di denunciare CP_ all' prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura. Tale conclusione non può di certo essere scalfita dalle dichiarazioni rese dai testimoni.
3.1. Tutti i testi escussi in favore di parte ricorrente, per loro stessa ammissione, sono portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base anche il loro rapporto di lavoro era stato CP_ disconosciuto tanto da avere anche proposto causa contro l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Il teste ha riferito quanto segue: “(…) Conosco la Controparte_2 ricorrente perché si insieme nell'anno 2015 alle dipendenze della ditta CE NZ, i cui terreni erano ubicati in Cassano allo Ionio (CS) alla Via Prainette nonché in Corigliano (CS), i terreni erano molto estesi, pianeggianti ed erano coltivati, in c.da Prainette ad ortaggi, quali cavoli, rape, pomodori, in Corigliano erano invece coltivati ad agrumi (limoni, arance e mandarini). Preciso che in Cassano i terreni erano tanti, vicini tra loro, mentre a Corigliano forse era uno solo, io a Corigliano ho lavorato sempre nello stesso terreno molto grande. ADR: Viaggiavo insieme alla ricorrente
Pag. 5 di 11 Per_ nonché con altri lavoratori, quali , tale e molti altri, Persona_1 Tes_1 Pt_1 raggiungevamo i terreni in questione con un autobus della ditta SAM, condotto da Persona_3 impiegavamo un'ora e un quarto circa. Da Viggianello, andavamo a Rotonda l'autostrada a Campotenese ed uscivamo allo svincolo di Frascineto e poi percorrevamo delle strade interne fino alla località Prainette, mentre Corigliano era più lontano e lo raggiungevamo da Cassano con un furgone dell'azienda. Al nostro arrivo trovavamo sui luoghi di lavoro il proprietario dell'azienda CE NZ, il quale ci dava le direttive indicandoci cosa fare e consegnandoci anche l'attrezzatura in base al lavoro da espletare. Preciso che il CE ci divideva in gruppi di circa dieci persone ognuna e quello in cui io ero inserito era all'incirca sempre lo stesso e vi facevano parte a volte anche le persone con le quali viaggiavo e che ho indicato prima. ADR: in quegli anni hanno lavorato insieme a me e dalle altre persone con le quali viaggiavo anche molte altre persone di cui non conosco i nomi in quanto erano troppe ed abitavano in vari posti. ADR: anche il mio rapporto di lavoro è stata disconosciuto e per tale motivo ho in corso analogo giudizio nei confronti dell' nel quale la ricorrente ha già testimoniato. ADR: preciso CP_1 che la ricorrente ha lavorato nel 2015 da agosto a dicembre. Preciso che in tali periodi ho lavorato anche io, che però avevo iniziato prima, nel mese di luglio. ADR: il lavoro veniva prestato per 4/5 giorni a settimana solitamente dal lunedì al venerdì, alcune volte capitava anche di sabato, per sette ore al giorno, dalle ore 07:00 alle ore 12:00, poi facevamo una pausa pranzo, e dalle ore 13:00 alle ore 15:00, alcune volte capitava di lavorare fino alle ore 16:00. ADR: il lavoro consisteva nella pulizia del terreno, nella zappettatura, piantagione e raccolta manuale degli ortaggi prima indicati. Preciso che da luglio fino a settembre facevamo la raccolta dei pomodori, ad agosto raccoglievamo la rapa e i cavolfiori, a settembre ed ottobre pulivamo il terreno, a novembre e dicembre facevamo la raccolta degli agrumi. ADR: so che parte ricorrente è stata regolarmente retribuita previa consegna della busta paga, che era una lettera nella quale erano scritti i giorni lavorati e l'importo corrispostoci. Preciso che il CE NZ ci pagava in contanti ogni fine mese all'interno dell'ufficio ubicato in Cassano vicino ai terreni in cui lavoravamo. Preciso che ci pagava tutti insieme anche se venivamo chiamati separatamente all'interno del predetto ufficio. La retribuzione era di 35,00 euro circa al giorno. ADR: Parte ricorrente ed il datore di lavoro non hanno mai coabitato.
ha riferito: “ (…) in passato sono stata bracciante agricola, lavorando per Tes_1
CE use nei confronti dell perché mi sono state cancellate le giornate CP_1 lavorative credo per gli anni 2010 – 2011 – 2012 e 2013. L'azienda di CE si trovava a Cassano allo Ionio, in Contrada Garda e dintorni. Preciso di aver lavorato anche in contrada Prainette. Ho lavorato per lo più a Prainette. L'azienda era preceduta da un grande piazzale con una casa;
non so chi ci abitava;
credo il CE. Era presente anche un capannone, dove CE ci pagava. Nel capannone c'erano gli attrezzi da lavoro e le cassette. In azienda non ricordo la presenza di serre. Erano presenti frutteti di arance e mandarini. La casa ed il capannone erano a Contrada Prainette, Cassano allo Ionio. Da CE ho lavorato da Agosto a dicembre del 2013. Ho lavorato da CE già dal 2010, ma in quegli anni non ricordo bene i periodi, ma credo sempre da Luglio a Dicembre. In azienda arrivavo con la mia macchina, viaggiando da sola. Arrivata in azienda, se il lavoro era vicino ci spostavamo a piedi, altrimenti CE ci accompagnava con i suoi mezzi, trattori, pullmanini. Ci siamo spostati sempre all'interno di Cassano. Conosco , non siamo parenti, ci conosciamo perché siamo dello stesso Parte_1 paese, Viggianello, oltre ad ave ieme da CE. Ricordo che la sig. ha lavorato Pt_1 insieme. Ricordo bene la sua presenza sul lavoro. L'orario di lavoro era uguale per tutti i dipendenti, si lavorava dalle 7:00 alle 13:00, poi vi era una pausa, per poi continuare fino alle 15:00-16:00. L'orario era lo stesso sia in inverno che in estate. Lavoravamo dal lunedì al venerdì. In caso di pioggia, se pioveva poco si continuava a lavorare;
nel caso di pioggia intensa, tornavamo a casa. In caso di pioggia noi comunque andavamo in azienda e arrivati lì si decideva cosa fare. In azienda si coltivavano ortaggi quali pomodori, peperoni, finocchi, insalata e simili. Si raccoglievano anche arance e mandarini nel periodo di Novembre – Dicembre. In azienda vi erano molti operai, approssimativamente posso dire che erano circa 20-30. Lavoravamo in gruppi di 3-4-5 persone in base al lavoro da fare. Circa le mansioni posso dire che erano uguali per tutti gli operai in base al periodo. Non vi erano differenze tra lavori tra maschi e donne,
Pag. 6 di 11 ricordo solo che nel caso di lavori più pesanti come lo spostamento di cassette erano incaricati gli uomini. La signora si occupava di raccolta pomodori, NE e insalata da Agosto ad Ottobre per passare Pt_1 poi a con la raccolta degli agrumi. Non ricordo altre mansioni svolte salvo la raccolta, nel periodo in cui abbiamo lavorato ci occupavamo solo di quello. Anche io mi sono occupata solo della raccolta di derrate agricole. Preciso che in merito all'anno in cui io ho lavorato con la signora mi riferisco Pt_1 esclusivamente al 2013, potremmo anche aver lavorato in altri anni, ma non ricordo quali. Nel 2013 la sig.ra ha lavorato per CE da Agosto a Dicembre circa. A darci le direttive e ad organizzarci Pt_1 in squadra, oltre a darci gli attrezzi, era CE NZ;
c'erano altre persone. Non so se fossero i figli di CE. Solo CE NZ ci dava istruzioni sul lavoro. Nel periodo in cui ho lavorato non ricordo altre persone che mi hanno dato direttive, vi era sempre e solo CE. Il pagamento avveniva a fine mese, in contanti. A retribuirci era CE, ci pagava nell'ufficio nel capannone. L'ufficio si trovava nel capannone, ma era in una stanza separata, delimitata da mura. A pagarci era sempre e solo CE, ci pagava a gruppi, alcune volte sono stata pagata anche con . Dopo averci pagato ci dava la Parte_1 busta paga, che io firmavo, non ricordo bene ma credo ne firmavo tre copie. Ci pagava mensilmente, non ricordo la paga giornaliera, ma ricordo che venivamo retribuiti in base alle giornate svolte. Conosco Tes_2 perché abbiamo lavorato insieme per CE. Ricordo che lui svolgeva le nostre stesse mansioni, e in
[...] quanto uomo, dava una mano a spostare le casse cariche di ortaggi da spostare. Nel capannone c'erano trattori e macchine che venivano utilizzate per gli spostamenti. C'erano poi attrezzature, cassette, zappette. Non mi ricordo se nel capannone c'erano macchinari per la trasformazione di prodotti agricoli. CE era un bell'uomo; era normale, non basso. Aveva i capelli castano scuro. Non sono mai stata ascoltata dagli ispettori Non sono stata convocata dagli stessi. CP_1
ha riferito: “Bracciante agricolo;
attualmente lavoro per CE Testimone_2
NZ o per CE NZ per 31 anni circa. Ho lavorato sempre con lui;
solo in un anno, circa 10 anni fa, ho lavorato per CE e per altra azienda (…). L' mi ha CP_1 cancellato le giornate relative a 10 anni dal 2006- 2008 ad andare avanti. Ho fatto izio a Castrovillari che è ancora in corso. Nel mio giudizio ho indicato come testimoni e Testimone_3 [...]
, (…) ha lavorato presso CE, i 2 Tes_4 Testimone_5 Parte_1 Per_ 2015 – 2016. Viaggiavano tutti con Li ho conosciuti tutti in azienda: prendevano il pullman a Viggianello ma non so da dove ven Lavoravamo a Cassano allo Jonio, contrada Prainetta: andavamo a Corigliano e SIBARI dove il CE aveva terreni in affitto. C'era un autista, di nome
– ha lavorato fino a poco tempo fa quando è andato in pensione – che accompagnava i Persona_4 braccianti nei vari terreni con un furgone DUCATO BIANCO. A contrada Prainette c'è la casa di CE NZ, l'ufficio che è collocato in una casetta separata dall'abitazione ed anche dal capannone. Vicino al capannone c'è la pesa;
quest'ultima è attaccata all'ufficio. la pesa è una piattaforma di ferro di 16 metri;
ci vanno i camion sopra. La pesa ce l'ha dal 1996 il CE;
c'è poi un capannone all'interno del quale c'è il salsificio;
lì si fanno i pelati, concentrato e cubettato, con i pomodori dell'azienda CE ed altri comprati da fuori, molti da CROTONE. La trasformazione dei pomodori inizia già a luglio fino ad ottobre (10-15 ottobre); la trasformazione si faceva anche negli anni 2011-2016; solo da due anni non si fa tale attività di trasformazione che per il resto è stata fatta per tutti gli anni;
dal 2020 non si fa più. Lavoravano nel capannone parecchie persone, anche provenienti da fuori regione (SICILIA – Per_
). I lavoratori sopra indicati che venivano con lavoravano solo nei terreni. Nel Pt_3 capannone ci sono le celle frigorifere, i bagni per gli operai, ed un'altra linea di produzione per il concentrato e il cubettato di arance candite. C'erano anche le caldaie da 8.000 e 12.000 KW/h di vapore. C'erano negli anni 2011-2016; quella da 12.000 KW/h ha un diametro di circa 10 metri;
l'altra è più piccola. I terreni di Cassano di proprietà di CE sono di fianco al capannone. Ci sono circa 20 ettari di terreno. Io faccio 180 giornate nell'anno e faccio 4-5 giorni a settimana, dipende. Io faccio di tutto, quello che c'è da fare, anche nella fabbrica;
anche se non potrei in quanto sono assunto come bracciante. Gli operai che lavorano alla trasformazione sono assunti con contratto Industria e lavorano anche la notte. Nei terreni si faceva coltivazione di pomodori. Al 90% si coltivano pomodori. Gli ortaggi – fave, insalate e cavolfiori, rape – si coltivano per un 10%. I pomodori li piantiamo a fine maggio;
facciamo una prima raccolta per il
Pag. 7 di 11 mercato ma non sempre;
altrimenti facciamo una sola raccolta per l'industria. Non ci sono serre in azienda. È coltivato tutto a campo libero, con le macchinette per l'irrigazione. Mettiamo i pomodori a doppio filo binario con la macchinetta per l'acqua al centro. L'acqua la prendiamo dal Consorzio di bonifica. Nel 2011-2016 non c'erano piante da frutta a Cassano, Prainette. Ha piantato da due anni, cioè dal 2020, arance (4.000 piante) e EM (1000 piante) su una superficie di 10 ettari a Cassano, vicino al capannone. Negli anni 2011-2016 l'agrumeto era in affitto a vicino a di Controparte_3 CP_4
Corigliano. Non ricordo la contrada. Li conosco perché venivan I ricorre a fine maggio-giugno per la piantagione dei pomodori, la zappettatura e la raccolta. La raccolta la facevamo manuale, con estirpatore della pianta, in una sola volta, mature e non. L'estirpatura era manuale. Finita la raccolta i ricorrenti dovevano togliere le macchinette dai terreni e andavano a raccogliere le arance e le verdure. Le arance erano solo a Corigliano. Negli anni 2011-2016 la media degli operai da giugno in poi era di 50-60 operai circa per la raccolta. C'erano altri operai che lavoravano in altri terreni in affitto. Non ricordo la data;
è venuto anche l' in quella occasione. Eravamo in un terreno di Controparte_5 Per_5
, sino in Cassano e distante 5-6 km da quelli di CE. In quella occasione eravamo oltre
[...]
ci sarà anche un verbale dell' – non ricordo l'anno. A contrada Garda aveva terreni in CP_1 affitto CE. Non ricordo gli anni. I terreni erano di Da 3/4 anni non li abbiamo coltivati Per_6 più. Li abbiamo coltivati per un solo anno, prima del abbiamo coltivato pomodori. Contrada Garda dista 2 km circa da Contrada Prainette. In un altro anno, prima del 2010, abbiamo coltivato il terreno di vicino a quello di Minervino. Abbiamo coltivato sempre pomodori, i ricorrenti non Parte_4 hanno lavorato a Contrada Garda. CE NZ la mattina c'era; poi girava. C'erano i figli, Per_7
e e poi c'ero io. Io faccio di tutto in azienda. Caposquadra
[...] Persona_8
L'orario era dalle 7 alle 16.00 con un'ora di pausa. In estate dalle 6.00 alle 14.00, con 5 minuti di pausa. I ricorrenti dovevano poi aspettare il pullman la sera alle 15.30-16.00. il pullman fa la linea fino a SIBARI. Non ci sono insegne relative all'azienda agricola. Il capannone non ha insegne. La società di trasformazione si chiama SIAG s.r.l.: è il nome che si trova sui barattoli dei pomodori, sulle bollette della pesa. La società è sempre di CE NZ. I ricorrenti lavoravano 4-5 giorni a settimana;
io non li vedevo tutti i giorni, anche perché potevo essere o nel capannone o in altro terreno. CE NZ ci pagava in un ufficio tra il capannone e l'abitazione. C'è una casetta di 10 mq circa divisa in due stanzette. Quello è l'ufficio. All'esterno c'è un altro bagno che serve per quelli che sono in ufficio. C'era una ragazza, di nome , che adesso non c'è più a lavoro da 4 anni. La era Testimone_4 Tes_4 assunta lavoro di segretaria in ufficio. ci pagava CE esso solo con bonifico. Dava la busta paga. Assistevo anche ai pagamenti dei ricorrenti. La giornata di veniva pagata 38-40 euro: questa era la retribuzione. Venivamo pagati a fine mese o inizio del mese successivo. Sono stato ascoltato da Ispettori – Ispettori del lavoro – NAS – Guardia di FINANZA e CP_1
Carabinieri. Tre – quattro anni f tato convocato dall di Trebisacce e lì ho reso dichiarazioni. CP_1
In azienda non lavoravano miei parenti. Mia moglie, , ha lavorato per CE per 9 Parte_5 anni, ma sono state cancellate tutte le sue giornate pres n uomo alto con la barba. Ha i capelli colorati, ora verso il ramato. Nel 2011-206 aveva i capelli scuri;
poiché iniziavano i bianchi, li tingeva di scuro in quel periodo. Poi ha iniziato a tingerli di color ramato. Sono stato sentito anche in procedimenti penali di CE NZ, a Castrovillari. Escusso come testimone nel procedimento iscritto al R.G. 1996/2017, le cui dichiarazioni sono state acquisite al presente fascicolo, l'Ispettore ha riferito: Pt_2
Sono ispettore in servizio presso la sede di CROTONE, con mansioni di vigilanza. CP_1
Ho svolto attività ispettiva nei confronti del CE, azienda che è stata ispezionata tre volte. La prima volta dal 2006 al 2011 da parte di colleghi dell' di Cosenza, dott.ssa ricordo. Il secondo CP_1 Per_9 verbale l'abbiamo fatto io ed il collega di Reggio Calabria, (periodo 2011-2016) e poi Testimone_6 successivamente dal 2016 al 2021 altri colleghi della sede Calabria hanno ispezionato CP_1 nuovamente l'azienda. Abbiamo fatto un verbale di primo accesso a luglio 2016 consegnandolo al consulente aziendale, Il giudice autorizza il teste a consultare il verbale in ausilio della Persona_10 memoria. Abbiamo fatto accesso sui terreni, su diverse particelle, tra il settembre e l'ottobre 2016. La sede
Pag. 8 di 11 era in Contrada Prainetta a Cassano allo Ionio. Lì c'era l'abitazione del signor CE NZ, vicina ad un cancello. Era un villino recintato (piano terra e primo piano certamente) e poi vicino c'era l'accesso al terreno recintato ed all'interno un capannone. Guardando il cancello, il capannone non era di fronte allo stesso: sul retro dell'abitazione c'era il capannone ove avevano sede due aziende di trasformazione agricola alle quali CE conferiva i prodotti. Le aziende erano la SIAG e APOA, riconducibili al CE entrambe. La prima al 95% era in proprietà della moglie del CE ed il 5% dello stesso CE. Nella ASPOA avevano quote i figli del CE, ed TO, mi pare. In contrada Prainetta Per_11 siamo andati 4 volte nei due mesi e non abbiamo mai trovato alcun operaio. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure se alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada Prainetta. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i pomodori, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. Con CE ci siamo recati per la raccolta della sua dichiarazione presso il piano terra della sua abitazione. All'epoca il CE era agli arresti domiciliari presso la abitazione, per una vicenda che ci ha raccontato lo stesso CE (…). Abbiamo verificato che nel periodo di ispezione erano assunti braccianti agricoli. Una quarantina degli stessi li abbiamo invitati per rendere dichiarazioni, sia braccianti della Calabria che quelli della Basilicata. Questi ultimi presso la sede di Castrovillari. Molti non sono venuti, altri sì e ci sono le dichiarazioni di circa 40 presunti dipendenti. Le fatture di vendita della maggior parte dei prodotti erano emesse nei confronti della SIAG, ASPOA e SCPC – società che aveva sede nel Comune di Melicucco (RC)-. Abbiamo sentito il Presidente di questa società, il quale ci ha dichiarato che la società era inattiva da diversi anni, non era operativa;
non conosceva CE NZ e non aveva trattato acquisto di ortaggi con il CE. Aveva acquistato la detta società esclusivamente piccoli quantitativi di agrumi, solo da aziende della provincia di Reggio Calabria. Non ricordo se al CE abbiamo fatto la domanda specifica relativa alla assenza di operai nei giorni della ispezione. In tutti e quattro i giorni, c'era bel tempo, soleggiato. Abbiamo fatto anche accessi nello stesso periodo su fondi agricoli siti in ove il CE dichiarava di coltivare agrumi. Recati sui luoghi, il proprietario Controparte_3
a di coltivare in proprio i terreni e di non essersi mai avvalso della ditta Pt_6
CE e di non aver firmato alcun contratto di fitto. Poi siamo andati in un uliveto sito nel Comune di SARACENA (CS): lì il CE dichiarava di fare raccolta di olive e tuttavia, trovammo uno stato di abbandono totale, con olive ancora attaccate agli alberi. Nonostante fosse fine ottobre. La macchia mediterranea aveva preso il sopravvento. I terreni principali erano in contrada Prainetta. Per il resto, abbiamo sentito i proprietari degli altri terreni dichiarati da CE i quali hanno negato di conoscere CE (molti così hanno dichiarato), oppure hanno negato di aver concesso in affitto i terreni, ovvero hanno affermato che il rapporto era finito da anni. Nel verbale per ogni casistica sono riportati i dati. Anche un proprietario di terreni, residente a [...]è stato da noi contattato ed ha negato di aver concesso terreni a CE NZ. A novembre 2016 abbiamo chiuso il verbale. Per un periodo precedente abbiamo redatto il verbale sulla base della documentazione fornita e sulla base degli accertamenti eseguiti. Abbiamo chiesto sia al CE che al consulente fiscale ) e del lavoro Tes_7 Tes_8 documentazione che provasse la titolarità di mezzi agricoli. Non ce nessun tipo. I colleghi dell'Ispettorato del Lavoro hanno fatto due accessi, uno a giugno 2015 (inizio mese). Trovarono nei pressi del capannone a contrada Prainetta un gruppo di lavoratori (tra i quali e 5-6 Testimone_2 lavoratori rumeni o bulgari), intenti a piantare pomodori. Nell'anno 2016 nel mese di luglio, trovarono lì un gruppetto di lavoratori, tra cui due italiani e gli altri stranieri. Quando abbiamo sentito Testimone_2
i dipendenti di CE avevano questo verbale dell'Ispettorato del Lavoro e ce l'hanno portato. Così ne ho acquisito conoscenza. lo abbiamo sentito. Abbiamo la sua dichiarazione. Nel nostro verbale Testimone_2 abbiamo fatto foto sia a Cassano che a Saracena. Non ricordo i nomi dei dipendenti che mi vengono letti
Pag. 9 di 11 dall'avv. Bisignani. Il controllo era a livello aziendale. Non ricordo quali accertamenti abbiamo fatto con riferimento a questi dipendenti che mi sono stati indicati: abbiamo certamente comparato i giorni di lavoro con quelli di pioggia (Superiore a 3 mm nelle 24 ore), anche perché sia i lavoratori che CE ci hanno dichiarato di non aver lavorato nei giorni di pioggia;
viceversa risultavano presenti dal LUL. Abbiamo verificato le mansioni ed erano tutti inquadrati come braccianti. Abbiamo verificato la sede di lavoro da ed era per tutti località Prainetta, Cassano. Di quelli che abbiamo sentito abbiamo Pt_7 le dichiar te al verbale: aveva centinaia di dipendenti CE ed un anno aveva assunto addirittura 400 dipendenti. Il terreno di contrada Prainetta era esteso circa 6 ettari, tutto pianeggiante;
non c'erano serre o altri manufatti all'interno. Mi pare che non fosse tutto recintato.” CP_ Orbene, il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fa piena prova querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola CE NZ, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. Le risultanze ispettive danno conto, altresì, di un'azienda agricola del tutto fittizia ed inesistente sulla base di plurimi elementi di fatto riportati nel verbale. L'istruttoria espletata non è risultata, pertanto, idonea a mettere in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze tra le dichiarazioni dei due testi e le discordanze delle stesse con le risultanze ispettive di cui al verbale. L'ispettore ha effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP_ l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro. A fronte di tale circostanza, vera sino a querela di falso, il teste ha dichiarato che anche nell'anno 2016 la azienda Tes_2 era in attività così come era in corso anche in detto anno la trasformazione dei prodotti agricoli (pomodori), nel capannone sito in contrada Prainetta – trattasi di circostanza smentita dall'Ispettore - . Sebbene le circostanze siano riferite ad anno diverso Pt_2 da quello oggetto di ca vidente la assoluta inattendibilità del teste . Tes_2
Inoltre, in più punti i testi della parte ricorrente rendono dichiarazioni tra loro assolutamente contrastanti in ordine, ad esempio, all'ubicazione dell'ufficio (il teste lo colloca sui terreni, il teste nel capannone, il teste in un CP_2 Tes_1 Tes_2
diverso dalla abitazione e dal c ne), al numero degli oper gati (il teste ne indica prima 50 – 60, poi riferisce che al momento dell'ispezione erano più Tes_2 di 10 te ), ai terreni coltivati ad agrumeti ( e riferiscono Tes_9 Tes_2 CP_2 che nelle annualità interessate le piante di agrumi erano solo nei terreni di Corigliano, il teste dice di aver lavorato sempre a Cassano allo Ionio raccogliendo agrumi insieme Tes_1 alla nel mese di Novembre). Pt_1 narrazioni differiscono anche in merito all'esistenza di impianti di trasformazione dei prodotti raccolti: il teste , che ha lavorato per ben quattro anni in Tes_1 quei luoghi presso l'azienda CE , corda se ci fossero macchinari utilizzati allo scopo, mentre il teste ha dichiarato che all'interno del capannone c'era un Tes_2 salsificio (“lì si fanno i pelati, rato e cubettato, con i pomodori dell'azienda CE ed altri comprati da fuori, molti da CROTONE. La trasformazione dei pomodori inizia già a luglio fino ad ottobre … la trasformazione si faceva anche negli anni 2011-2016; solo da due anni non si fa tale attività di trasformazione che per il resto è stata fatta per tutti gli anni;
dal 2020 non si fa più … Nel capannone ci sono le celle frigorifere, i bagni per gli operai, ed un'altra linea di produzione per il concentrato e il cubettato di arance candite. C'erano anche le caldaie da 8.000 e 12.000 KW/h di vapore”). Le dichiarazioni dei testi escussi differiscono anche da quelle rilasciate spontaneamente dallo stesso CE agli Ispettori in ordine, ad esempio, all'orario e CP_1 ai giorni di lavoro, alle modalità di svolgimento del tazione, al mezzo utilizzato dagli operai per raggiungere l'azienda, all'entità della retribuzione.
Pag. 10 di 11 Appare evidente la assoluta discordanza fra i testimoni, anche in punto di descrizione dei luoghi, sicché la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di CE non può ritenersi affatto raggiunta. Ad ogni buon conto tutti i testimoni devono ritenersi inattendibili avendo reso dichiarazioni in chiaro contrasto con circostanze – vere fino a querela di falso -, emergenti dal verbale ispettivo. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD.
3.2. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. I ricorsi aventi ad oggetto la reiscrizione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, devono essere rigettati.
3.3. Non possono essere ritenuti meritevoli di accoglimento neppure le domande aventi ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2013 e 2015, mancando il presupposto della iscrizione negli elenchi per le medesime annualità.
4. Tenuto conto della dichiarazione formulata dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta i ricorsi;
2) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 1.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP
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