Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6527/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6527 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 12.02.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Alessia Costantini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: , residente in Afragola (NA), alla Controparte_1 C.F._2 via Silvio Pellico n.10;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.02.2025 il difensore costituito chiedeva pronunciarsi la separazione e, all'esito, rimettersi la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 31.07.2024, il ricorrente,
, in atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 in Napoli (NA) in data 02.05.1981 con e precisando che dalla loro Controparte_1 unione erano nate due figlie, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, chiedeva pronunziarsi la separazione e, contestualmente, lo scioglimento del matrimonio.
Con decreto depositato in data 07.08.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 12.02.2025, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, dagli articoli 167
e 473-bis.12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
, sia pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, Controparte_1 rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento.
All'udienza del 12.02.2025 il solo ricorrente compariva personalmente innanzi al giudice delegato, il quale, all'esito dell'audizione dello stesso, riservava la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto, senza nulla opporre.
2 DECLARATORIA DI CONTUMACIA DEL RESISTENTE
In via preliminare va dichiarata, in limine litis, la contumacia della resistente, sig.ra
, in quanto, sebbene sia stata regolarmente citata, non si è Controparte_1 costituta in giudizio.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le accuse che parte ricorrente ha rivolto al coniuge, la contumacia della resistente, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 51 c.p.c., la parte ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
SPESE DI LITE
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) dichiara la contumacia di (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 nata a [...] il [...] e residente in [...];
3 b) pronuncia la separazione personale di (c.f.: Parte_1
) e (c.f.: ); C.F._1 Controparte_1 C.F._2
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) – VII Municipalità
(Atto n.9, Parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1981) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
d) spese al definitivo;
e) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 4.4.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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