Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1330
CASS
Sentenza 26 gennaio 2004

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Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, fa parte dell'oggetto della prestazione professionale la preventiva verifica, attraverso le visure, anche delle risultanze del registro generale, ove il registro particolare non sia aggiornato, salvo il caso che, per il numero elevato di formalità da consultare, ciò costituirebbe un'attività eccessivamente onerosa; nel qual caso, tuttavia, il notaio non può senz'altro ritenersi esentato dalla consultazione del registro generale, ma è tenuto ad avvertire il cliente che le visure effettuate non sono aggiornate, in adempimento dell'obbligo di correttezza che presiede all'esecuzione del contratto e che si traduce nell'obbligo di informazione del professionista nei confronti del cliente.

Commentari3

  • 1RESPONSABILITÀ NOTAIO: sussiste in caso di omessa consultazione del registro degli usi civici
    Avv. Antonio De Simone · https://www.expartecreditoris.it/ · 10 febbraio 2023

  • 2Mancate visure ipotecarie: è esclusa la responsabilità in capo al notaio in caso di eccessiva onerosità della prestazione professionale
    Di Micco Antonella · https://www.diritto.it/ · 11 ottobre 2012

  • 3La responsabilità notarile per l’omessa preventiva verifica della libertà e disponibilità giuridica del bene immobile oggetto del trasferimento immobiliare
    Ermanno Vileno · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2008
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2004, n. 1330
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1330
Data del deposito : 26 gennaio 2004

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