Ordinanza collegiale 14 gennaio 2026
Sentenza 18 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 18/04/2026, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00740/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00484/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 484 del 2025, proposto da PP AC, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci e Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza:
della sentenza n. 363/2023 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, pubblicata in data 18/04/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa TE LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 17.02.2025 il sig. PP AC ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 363/2023 resa dal Tribunale di Firenze, sezione lavoro, il 18.04.2023 nel giudizio iscritto al n. 1831/2022 r.g. avente a oggetto il riconoscimento del diritto all’assegnazione dell’indennità cd. “Carta Docente” di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e del pedissequo DPCM 23.09.2015. Con detta pronuncia, in particolare, il Tribunale di Firenze ha così disposto: “ dichiara il diritto di parte ricorrente PP AC al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici, 2019/2020 e 2020/2021, e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione alla stessa della Carta Elettronica dell’importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico;
2) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € 650,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, con distrazione a favore degli avv.ti Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci dichiaratisi antistatari. ”.
2. Il ricorrente ha altresì chiesto il pagamento degli interessi, nonché la nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, con vittoria delle spese da attribuire ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 7 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. Con ordinanza n. 83/2026 questo Tribunale ha rilevato il difetto in atti del deposito della prova della notifica della sentenza del Tribunale del Firenze, sez. lavoro, n. 363/2023 presso la sede reale dell’amministrazione e ha rinviato la trattazione della causa, ordinando a parte ricorrente di provvedere a detta produzione.
6. In data 14.01.2026 parte ricorrente ha depositato la prova della notifica della sentenza del Tribunale di Firenze, sez. Lavoro, n. 363/2023 presso la sede reale dell’amministrazione resistente in data 12.01.2024.
7. All’udienza del 18.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è anzitutto ammissibile.
8.1. Risulta agli atti di causa, infatti, che:
- la sentenza ottemperanda n. 363 del 18 aprile 2023, emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sede reale, in data 12 gennaio 2024;
- è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella l. 28 febbraio 1997, n. 30;
- la sentenza ottemperanda è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Firenze in data 30 gennaio 2025.
9. Il ricorso è altresì fondato e, pertanto, deve essere accolto, con esclusione della richiesta degli interessi legali, non costituenti oggetto del dispositivo ottemperando.
9.1 E’ infatti fondata la domanda di ottemperanza per la sorte capitale di cui alla sentenza da ottemperare e, pertanto, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo nel termine di sessanta (60) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa - o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.
9.2. Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero resistente, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.
10. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge e rimborso del contributo unificato versato, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OB IA BU, Presidente
TE LI, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE LI | OB IA BU |
IL SEGRETARIO