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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/06/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 4769/2020, trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2024 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. DE TULLIO SEBASTIANO ed elettivamente domiciliato nel suo
[...] studio in RL alla via Mauro Amoruso n. 24
PARTE ATTRICE
E in persona dell'Amministratore pro tempore Geom. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PENZA PIERLUIGI con domicilio eletto nel suo studio Controparte_2 in RL alla p.zza Federico di Svevia 37
E
(C.F. ) E Controparte_3 C.F._1 Controparte_3 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. DIBENEDETTO MARIA ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in RL, alla Via Isidoro Alvisi n. 16
PARTI CONVENUTE
Nonché contro
n persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore e amministratore unico (P.I. ) rappresentata e difesa _5 P.IVA_1 dall'avv. BORRACCINO ANTONIO e domiciliata presso il suo studio in RL alla Via Libertà 73 76121 RL
TERZO CHIAMATO
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16/10/2020, la conveniva in giudizio il Condominio Parte_1 di Piazza Plebiscito n. 52, RL ed i IG.ri e per ivi Controparte_3 Controparte_3 sentir: “1) - previa declaratoria di responsabilità dei convenuti nella causazione dell'evento lamentato dalla
e descritto nella narrativa del presente atto, condannare i convenuti, nell'ambito delle Parte_1 rispettive attribuzioni e responsabilità all'esecuzione delle opere che il Tribunale adito riterrà necessarie all'eliminazione dei fenomeni denunciati;
2) – condannare, altresì, i convenuti al risarcimento di tutti i danni arrecati alle unità immobiliari di proprietà dell'istante (danno emergente), nonché al risarcimento di tutti i danni arrecati all'istante per il mancato utilizzo delle unità immobiliari (lucro cessante) nella misura da determinarsi in corso di causa anche a seguito di ispezione giudiziale o CTU;
3) – condannare, infine, i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio.”.
Lamentava, infatti, danni agli immobili di proprietà causati, a suo dire, da copiose infiltrazioni che ne avevano ammalorato le pareti e i soffitti e che impedivano alla società di poter utilmente affittare i locali uso studio e uso abitazione. In particolare, l'attrice deduceva di essere proprietaria di due unità immobiliari ubicate in RL alla;
la prima ad uso abitativo posta al piano secondo, foglio 137, Controparte_1
p.lla 15, sub 15 di vani 3,5; la seconda ad uso ufficio, sempre posta al piano secondo, foglio 137, p.lla 15, sub 35 di vani 12. L'unità immobiliare sub n. 15 era stata oggetto di fenomeni infiltrativi di acqua che avevano riguardato: “- per quanto attiene due dei quattro vani, sia le murature perimetrali ed interne, sia i soffitti;
- per quanto attiene gli altri due vani, i soffitti. l'unità immobiliare sub 35 era stata oggetto di fenomeni infiltrativi che avevano riguardato “- tre dei nove vani, sia le mura perimetrali ed interne, sia i soffitti;
- due vani, il controsoffitto in materiale legnoso;
- due vani, sia le mura perimetrali ed interne sia i soffitti. Più precisamente, in uno dei due vani, adibito ad ingresso dell'immobile, sia il quadro elettrico che
l'impianto citofonico, un vano il solo controsoffitto;
- un ultimo vano, adibito ad ingresso secondario, il soffitto.” Sosteneva l'attrice che i fenomeni infiltrativi provenivano dalle facciate esterne dell'edificio; dai lastrici solari di proprietà condominiale, dall'unità immobiliare di proprietà dei IG.ri Controparte_3
e posta al piano superiore e dal terrazzo di distribuzione al terzo piano, in
[...] Controparte_3 corrispondenza del chiostro interno anch'esso di pertinenza Chiedeva, pertanto, non solo di CP_6 eliminare le cause delle infiltrazioni ma anche il ristoro dei danni patiti agli immobili e quelli patrimoniali causati dalla mancata locazione e dal recesso dal contratto di locazione dell'abitazione.
Si costituivano il RL e i IG.ri così concludendo: Controparte_7 CP_3 CP Per il condominio RL Controparte_7
“-Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Trani, per i motivi innanzi indicati, così provvedere: -1) nel merito, rigettare la domanda attorea nei confronti del Condominio per assoluta mancanza di responsabilità;
-2) in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità in via esclusiva della terza chiamata la
[...]
Geom. , in persona del titolare e legale rappresentante CP_4 _5 [...]
, con sede in RL, per gli eventi deDOi nell'atto di citazione dalla società attrice;
-3) _5 per l'effetto, condannare la terza chiamata la , in Controparte_8 persona del titolare e legale rappresentante , con sede in RL, al _5 risarcimento di tutti i danni subiti dalla società attrice per gli eventi per cui è causa;
-4) in via estremamente subordinata, nella ricorrenza di qualche responsabilità del Condominio di Piazza Plebiscito n. 52 di
RL, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore Geom. , Controparte_2 condannare la , in persona del titolare e legale Controparte_8 rappresentante , a rivalere il medesimo Condominio, di tutto quanto possa _5 essere costretto a pagare in favore della società attrice a seguito degli eventi per cui è causa;
-5) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento con distrazione al deducente procuratore e difensore. -Si chiede di essere autorizzati, ex artt. 106, 167 e 269 C.P.C., ad effettuare la chiamata in causa della , in persona del Controparte_8 titolare e legale rappresentante , con sede in RL alla Via Callano n. 60 _5
(Part. IVA: – Cod. Fisc.: ), con richiesta di differimento della prima P.IVA_1 CodiceFiscale_3 udienza allo scopo di consentire la citazione della terza chiamata nei termini dell'art. 163 bis C.P.C..”
Per i IG.ri : CP_3
“-Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Trani: a) dichiarare il difetto di procura per la citazione in giudizio dei deducenti, aDOando ogni provvedimento anche in ordine alle spese di lite;
b) nel merito, dichiarare prescritta l'azione risarcitoria per le ragioni esposte al punto II.b) della parte in diritto, con condanna della in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese Parte_1
e compensi di lite, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
c) in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti , perché non responsabili di quanto CP_3 lamentato da parte attrice, con condanna della stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei convenuti, delle spese e compensi di lite, oltre spese fofettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
d) in ulteriore subordine, rigettare la domanda perché infondata nell'an e nel quantum e non provata, con condanna della al pagamento in favore dei , delle Parte_1 CP_3 spese di lite, spese forfettarie ed accessori;
e) in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, stabilire la precisa responsabilità imputabile a ciascuna parte convenuta, con condanna di chi di ragione al pagamento delle spese di lite in favore dei SI.ri .” CP_3
Veniva quindi autorizzata la chiamata in causa della società del ET P_ _5
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e amministratore unico
[...] _5
.
[...]
Anche quest'ultima costituendosi respingeva ogni addebito così concludendo:
“piaccia al Tribunale di Trani disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta per tutti i motivi innanzi esposti, così decidere: 1) In via preliminare accertare e dichiarare litis pendenza e/o continenza ex art 39 cpc della chiamata in causa della con ogni consequenziale provvedimento di rito;
2) sempre P_ in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione rispetto al terzo chiamato;
3) ancora in via preliminare e senza accettazione del contraddittorio, si eccepisce e contesta l'intervenuta decadenza e prescrizione dei vizi e delle difformità contestate dal convenuto a mente degli artt. 1667 e 1668 c.c. nonché, in subordine, la CP_1 prescrizione ex artt. 2946 e 2947 c.c; 4) in subordine, salvo gravame sulle precedenti eccezioni e senza accettazione del contraddittorio, rigettare le domande avverse perché prescritte, decadute e comunque infondate in fatto e diritto”. Instaurato correttamente il contraddittorio, rigettate le altre richieste istruttorie, il precedente titolare della causa, G.U. DO. , ammetteva la consulenza tecnica sull'immobile al fine di verificare l'esistenza Persona_1
e l'entità dei fenomeni infiltrativi;
all'esito fissava udienza per la discussione e la decisione. La causa, pertanto, pervenuta al sottoscritto G.O.P. già istruita, veniva inizialmente rimessa sul ruolo al fine di verificare la possibilità di un accordo conciliativo e quindi introitata per la decisione.
***
Preliminarmente si ritiene opportuno esaminare le eccezioni preliminari formulate dalle parti in causa.
A riguardo si osserva quanto segue.
Difetto di procura e di notifica dell'atto di citazione
I convenuti hanno eccepito il difetto di procura ed il difetto di notifica dell'atto di citazione al CP_3 convenuto . Successivamente, hanno tacitamente abbandonato tali eccezioni preliminari Controparte_3 non riproponendole negli atti conclusivi. In ogni caso, con la sua costituzione in giudizio il sig. CP_3
ha sanato ogni vizio di notifica nei suoi confronti.
[...]
Improcedibilità della domanda
ha eccepito l'improcedibilità della domanda poiché non risulta esperito il tentativo di mediazione P_ nei suoi confronti. L'eccezione non coglie nel segno. Infatti, il risarcimento danni da infiltrazioni, per di più nel caso in cui è richiesta l'eliminazione delle cause delle stesse, non rientra tra le materie elencate nel
D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche) per le quali è ritenuta obbligatoria la preventiva introduzione della mediazione, ma tutt'al più, è uno dei casi in cui è previsto l'espletamento della negoziazione assistita.
Tuttavia, neppure la disciplina della negoziazione assistita è applicabile alla fattispecie in esame, avendo l'attrice indicato il valore di causa in misura superiore a € 50.000,00. Infatti, la negoziazione assistita è obbligatoria per il risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti e per le richieste di pagamento di somme non superiori a € 50.000.
L'eccezione pertanto va respinta.
Litispendenza e/o continenza
Si osserva che la domanda svolta dal condominio convenuto nei confronti della società va P_ qualificata come domanda di manleva e non come domanda riconvenzionale.
Detto ciò, l'eccezione formulata dalla terza chiamata risulta generica e, in ogni caso, dalla documentazione in atti non emerge che l'odierna attrice abbia partecipato al giudizio richiamato da , formulando le P_ medesime domande. Pertanto, anche tale eccezione va respinta.
Prescrizione del diritto al risarcimento dei danni
Sia i convenuti che la terza chiamata , hanno eccepito la prescrizione dell'azione di risarcimento P_ formulata da parte attrice.
In merito si osserva: nei giudizi aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento danni da infiltrazioni (quando il danno è di tipo extracontrattuale come nel caso di specie), il momento iniziale da cui far decorrere il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., è la data in cui le infiltrazioni si sono manifestate la prima volta;
nel caso in cui le infiltrazioni sono continue o ripetute nel tempo la prescrizione ricomincia a decorrere da ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta fino alla cessazione della conDOa colposa (Trib. Milano 610/2020 Cass 9318/2018 Cass 23763/2011).
Nella fattispecie in esame il consulente d'ufficio, chiamato a verificare l'esistenza dei fenomeni infiltrativi, ha escluso che al momento dell'espletamento della consulenza vi fossero infiltrazioni in atto negli immobili della La verifica è stata effettuata dal perito d'ufficio nominato (con risultati esposti nella Parte_1 relazione depositata in atti le cui conclusioni paiono condivisibili in quanto scevre da vizi logici e fondate su un esame diretto dei luoghi di causa), con l'ausilio di 2 tecnici specializzati i quali hanno eseguito un'indagine termografica negli ambienti delle 2 unità immobiliari del 2° piano -abitazione e ufficio- e un'indagine igrometrica su alcuni elementi strutturali di 2° e di 3° piano. Ebbene la conclusione è stata che gli ambienti di proprietà della società attrice erano sì in cattivo stato di manutenzione, ma che non vi erano segni di infiltrazioni recenti e in atto. Inoltre, pur avendo verificato che sulla parete esterna vi era la cattiva tenuta del pluviale ebbe a concludere che ciò aveva comportato un degrado localizzato del paramento lapideo in corrispondenza dell'atrio interno dell'edificio condominiale escludendo che la cattiva tenuta del pluviale avesse causato danni ai locali interni di parte attrice.
In particolare, la relazione così riporta “L'indagine termografica evidenzia che le pareti e i soffitti non presentano zone con evidenti differenze di temperatura che possono far supporre alla presenza di fenomeni infiltrativi attivi;
- L'indagine igrometrica evidenzia alcuni paramenti murari con un eccessivo contenuto
d'acqua, localizzati in particolare lungo la parete perimetrale verso la corte interna dell'edificio condominiale.” Tale conclusione è stata ribadita dal consulente anche a seguito delle osservazioni dei periti delle parti;
in tale occasione il consulente ha puntualizzato che “l'aver riconosciuto un “degrado localizzato del paramento murario verso l'atrio interno in corrispondenza dell'ingresso di uno dei due immobili” (vedi immagini fotografiche a pag. 12 della presente relazione) non significa ammettere che si siano verificate infiltrazioni all'interno che abbiano danneggiato tutti gli ambienti dei due immobili, come richiesto dalla parte attrice.”
Poiché il consulente d'ufficio ha escluso l'esistenza delle infiltrazioni nell'immobile di parte attrice, ne consegue che i lavori da egli elencati per l'eliminazione del degrado murario del paramento lapideo causato dalla cattiva tenuta del pluviale non sono riferibili ai danni lamentati dall'attore e neppure oggetto della domanda attorea.
Chiarito che le infiltrazioni al momento dell'espletamento della consulenza d'ufficio non erano più in atto (e che il degrado del paramento murario non ha causato ammaloramenti alle parti interne dell'immobile di parte attrice), occorre stabilire quando i fenomeni infiltrativi sono cessati.
Dall'esame dalla documentazione allegata in atti dalle parti in causa, emerge che le attività di ristrutturazione aventi ad oggetto, tra le altre, il rifacimento del lastrico solare e della facciata, sono state interrotte nell'anno 2012. In particolare il convenuto ha affermato (e tale affermazione non è CP_1 stata contestata dalla altre parti in causa che, anzi l'hanno confermata) che “i lavori, seppur non completati rispetto al computo metrico inziale, hanno avuto una sicura ultimazione in data 3/3/2012, mentre le opere di ristrutturazione delle strutture di copertura, costituite da solai piani, tra cui proprio i solai sovrastanti gli immobili oggetto della controversia sono stati ultimati in data 13/2/2009, come attestato nei documenti amministrativi ufficiali: per i tetti a doppia falda interessati dalla presente vicenda, furono eseguiti nella seconda metà del 2007, ossia lo stesso periodo a cui risalgono le lettere di altri condomini sulle infiltrazioni in occasione delle piogge”.
Si può, quindi, verosimilmente concludere che le ultime infiltrazioni si sono verificate e manifestate tra gli anni 2007-2009 (anno in cui sono state completate le ristrutturazioni delle coperture dei tetti ed in particolare del terrazzino di proprietà dei ) e l'anno 2012, atteso che alla data dei sopralluoghi effettuati dal CP_3 consulente non vi erano segni di infiltrazioni recenti e anzi gli scrostamenti, le esfoliazioni ecc. sulle pareti e sul soffitto evidenziavano fenomeni infiltrativi piuttosto lontani nel tempo.
Detto ciò, la non ha dimostrato di aver interrotto i termini prescrizionali del diritto al risarcimento Parte_1 nel tempo intercorso tra la cessazione della conDOa colposa (anche a voler individuare l'anno 2012 come data ultima) e sino al momento della proposizione dell'istanza di mediazione volontaria. A riguardo, infatti, le difese dell'attrice sono del tutto generiche e prive di riscontri puntuali. Né a tal fine soccorre la citata ATP che non è opponibile a tutte le parti in causa ed in particolare al codominio convenuto (visto che il contraddittorio non è stato - a quanto emerge dalla parziale documentazione allegata - instaurato nei confronti di tutti gli odierni convenuti). Inoltre, anche a voler prendere in considerazione le conclusioni rassegnate in sede di ATP, è appena il caso di sottolineare che il perito ha escluso responsabilità dei negli eventi lamentati. Quindi i termini di prescrizione del diritto all'azione sono inutilmente CP_3 decorsi nei confronti del condominio a cui la non ha inviato alcuna richiesta di risarcimento sino Parte_1 alla data in cui ha fatto istanza di mediazione, mentre sia il consulente d'ufficio nominato nell'ATP, che il perito nominato in questo giudizio hanno escluso responsabilità dei convenuti nei denunciati e CP_3 non provati fenomeni infiltrativi.
In definitiva deve accogliersi l'eccezione di prescrizione tempestivamente proposta dai convenuti essendo la stessa stata formulata in maniera puntuale e circostanziata.
Va altresì respinta la domanda dei Matrisciano volta al riconoscimento della responsabilità aggravata di parte attrice non essendo stato provato che questa abbia agito con mala fede o colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza e vengono regolate ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi del giudizio nei valori minimi (in considerazione delle plurime eccezioni proposte dalle parti ed in parte rigettate) nei confronti dei convenuti , e Controparte_7 Controparte_3 CP_3
.
[...]
Si ritiene, invece congruo compensare le spese di lite tra il e la Controparte_9 terza chiamata in causa del ET P_ _5
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani sezione civile, pronunciando definitivamente sulle domande in esame, rigettata ogni altra domanda così provvede:
1) Accoglie l'eccezione preliminare formulata da tutti i convenuti e per l'effetto dichiara prescritto il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice ex art. 2947 c.c.; 2) Condanna in persona del suo legale rappresentante p.t. a pagare al Parte_1 Controparte_7
in persona dell'amministratore p.t. le spese di lite liquidate in € 3.809,00 oltre 15% rimborso
[...] forfettario e oneri di legge;
3) Condanna in persona del suo legale rappresentante p.t. a pagare ai IG.ri Parte_1 [...]
e le spese di lite liquidate in € 3.809,00 oltre 15% rimborso forfettario Controparte_3 Controparte_3
e oneri di legge;
4) pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di c.t.u.;
5) Compensa le spese tra il in persona dell'amministratore p.t. e la Controparte_9
del ET P_ _5
Trani lì 4/06/2025
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale in persona del Giudice Onorario Grazia Maria Lopopolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 4769/2020, trattenuta in decisione all'udienza del 3.12.2024 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. DE TULLIO SEBASTIANO ed elettivamente domiciliato nel suo
[...] studio in RL alla via Mauro Amoruso n. 24
PARTE ATTRICE
E in persona dell'Amministratore pro tempore Geom. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PENZA PIERLUIGI con domicilio eletto nel suo studio Controparte_2 in RL alla p.zza Federico di Svevia 37
E
(C.F. ) E Controparte_3 C.F._1 Controparte_3 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. DIBENEDETTO MARIA ed elettivamente C.F._2 domiciliati presso il suo studio in RL, alla Via Isidoro Alvisi n. 16
PARTI CONVENUTE
Nonché contro
n persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore e amministratore unico (P.I. ) rappresentata e difesa _5 P.IVA_1 dall'avv. BORRACCINO ANTONIO e domiciliata presso il suo studio in RL alla Via Libertà 73 76121 RL
TERZO CHIAMATO
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 16/10/2020, la conveniva in giudizio il Condominio Parte_1 di Piazza Plebiscito n. 52, RL ed i IG.ri e per ivi Controparte_3 Controparte_3 sentir: “1) - previa declaratoria di responsabilità dei convenuti nella causazione dell'evento lamentato dalla
e descritto nella narrativa del presente atto, condannare i convenuti, nell'ambito delle Parte_1 rispettive attribuzioni e responsabilità all'esecuzione delle opere che il Tribunale adito riterrà necessarie all'eliminazione dei fenomeni denunciati;
2) – condannare, altresì, i convenuti al risarcimento di tutti i danni arrecati alle unità immobiliari di proprietà dell'istante (danno emergente), nonché al risarcimento di tutti i danni arrecati all'istante per il mancato utilizzo delle unità immobiliari (lucro cessante) nella misura da determinarsi in corso di causa anche a seguito di ispezione giudiziale o CTU;
3) – condannare, infine, i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio.”.
Lamentava, infatti, danni agli immobili di proprietà causati, a suo dire, da copiose infiltrazioni che ne avevano ammalorato le pareti e i soffitti e che impedivano alla società di poter utilmente affittare i locali uso studio e uso abitazione. In particolare, l'attrice deduceva di essere proprietaria di due unità immobiliari ubicate in RL alla;
la prima ad uso abitativo posta al piano secondo, foglio 137, Controparte_1
p.lla 15, sub 15 di vani 3,5; la seconda ad uso ufficio, sempre posta al piano secondo, foglio 137, p.lla 15, sub 35 di vani 12. L'unità immobiliare sub n. 15 era stata oggetto di fenomeni infiltrativi di acqua che avevano riguardato: “- per quanto attiene due dei quattro vani, sia le murature perimetrali ed interne, sia i soffitti;
- per quanto attiene gli altri due vani, i soffitti. l'unità immobiliare sub 35 era stata oggetto di fenomeni infiltrativi che avevano riguardato “- tre dei nove vani, sia le mura perimetrali ed interne, sia i soffitti;
- due vani, il controsoffitto in materiale legnoso;
- due vani, sia le mura perimetrali ed interne sia i soffitti. Più precisamente, in uno dei due vani, adibito ad ingresso dell'immobile, sia il quadro elettrico che
l'impianto citofonico, un vano il solo controsoffitto;
- un ultimo vano, adibito ad ingresso secondario, il soffitto.” Sosteneva l'attrice che i fenomeni infiltrativi provenivano dalle facciate esterne dell'edificio; dai lastrici solari di proprietà condominiale, dall'unità immobiliare di proprietà dei IG.ri Controparte_3
e posta al piano superiore e dal terrazzo di distribuzione al terzo piano, in
[...] Controparte_3 corrispondenza del chiostro interno anch'esso di pertinenza Chiedeva, pertanto, non solo di CP_6 eliminare le cause delle infiltrazioni ma anche il ristoro dei danni patiti agli immobili e quelli patrimoniali causati dalla mancata locazione e dal recesso dal contratto di locazione dell'abitazione.
Si costituivano il RL e i IG.ri così concludendo: Controparte_7 CP_3 CP Per il condominio RL Controparte_7
“-Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Trani, per i motivi innanzi indicati, così provvedere: -1) nel merito, rigettare la domanda attorea nei confronti del Condominio per assoluta mancanza di responsabilità;
-2) in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità in via esclusiva della terza chiamata la
[...]
Geom. , in persona del titolare e legale rappresentante CP_4 _5 [...]
, con sede in RL, per gli eventi deDOi nell'atto di citazione dalla società attrice;
-3) _5 per l'effetto, condannare la terza chiamata la , in Controparte_8 persona del titolare e legale rappresentante , con sede in RL, al _5 risarcimento di tutti i danni subiti dalla società attrice per gli eventi per cui è causa;
-4) in via estremamente subordinata, nella ricorrenza di qualche responsabilità del Condominio di Piazza Plebiscito n. 52 di
RL, in persona dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore Geom. , Controparte_2 condannare la , in persona del titolare e legale Controparte_8 rappresentante , a rivalere il medesimo Condominio, di tutto quanto possa _5 essere costretto a pagare in favore della società attrice a seguito degli eventi per cui è causa;
-5) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente procedimento con distrazione al deducente procuratore e difensore. -Si chiede di essere autorizzati, ex artt. 106, 167 e 269 C.P.C., ad effettuare la chiamata in causa della , in persona del Controparte_8 titolare e legale rappresentante , con sede in RL alla Via Callano n. 60 _5
(Part. IVA: – Cod. Fisc.: ), con richiesta di differimento della prima P.IVA_1 CodiceFiscale_3 udienza allo scopo di consentire la citazione della terza chiamata nei termini dell'art. 163 bis C.P.C..”
Per i IG.ri : CP_3
“-Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Trani: a) dichiarare il difetto di procura per la citazione in giudizio dei deducenti, aDOando ogni provvedimento anche in ordine alle spese di lite;
b) nel merito, dichiarare prescritta l'azione risarcitoria per le ragioni esposte al punto II.b) della parte in diritto, con condanna della in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese Parte_1
e compensi di lite, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
c) in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti , perché non responsabili di quanto CP_3 lamentato da parte attrice, con condanna della stessa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei convenuti, delle spese e compensi di lite, oltre spese fofettarie nella misura del 15% ed accessori di legge;
d) in ulteriore subordine, rigettare la domanda perché infondata nell'an e nel quantum e non provata, con condanna della al pagamento in favore dei , delle Parte_1 CP_3 spese di lite, spese forfettarie ed accessori;
e) in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, stabilire la precisa responsabilità imputabile a ciascuna parte convenuta, con condanna di chi di ragione al pagamento delle spese di lite in favore dei SI.ri .” CP_3
Veniva quindi autorizzata la chiamata in causa della società del ET P_ _5
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e amministratore unico
[...] _5
.
[...]
Anche quest'ultima costituendosi respingeva ogni addebito così concludendo:
“piaccia al Tribunale di Trani disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e richiesta per tutti i motivi innanzi esposti, così decidere: 1) In via preliminare accertare e dichiarare litis pendenza e/o continenza ex art 39 cpc della chiamata in causa della con ogni consequenziale provvedimento di rito;
2) sempre P_ in via preliminare accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione rispetto al terzo chiamato;
3) ancora in via preliminare e senza accettazione del contraddittorio, si eccepisce e contesta l'intervenuta decadenza e prescrizione dei vizi e delle difformità contestate dal convenuto a mente degli artt. 1667 e 1668 c.c. nonché, in subordine, la CP_1 prescrizione ex artt. 2946 e 2947 c.c; 4) in subordine, salvo gravame sulle precedenti eccezioni e senza accettazione del contraddittorio, rigettare le domande avverse perché prescritte, decadute e comunque infondate in fatto e diritto”. Instaurato correttamente il contraddittorio, rigettate le altre richieste istruttorie, il precedente titolare della causa, G.U. DO. , ammetteva la consulenza tecnica sull'immobile al fine di verificare l'esistenza Persona_1
e l'entità dei fenomeni infiltrativi;
all'esito fissava udienza per la discussione e la decisione. La causa, pertanto, pervenuta al sottoscritto G.O.P. già istruita, veniva inizialmente rimessa sul ruolo al fine di verificare la possibilità di un accordo conciliativo e quindi introitata per la decisione.
***
Preliminarmente si ritiene opportuno esaminare le eccezioni preliminari formulate dalle parti in causa.
A riguardo si osserva quanto segue.
Difetto di procura e di notifica dell'atto di citazione
I convenuti hanno eccepito il difetto di procura ed il difetto di notifica dell'atto di citazione al CP_3 convenuto . Successivamente, hanno tacitamente abbandonato tali eccezioni preliminari Controparte_3 non riproponendole negli atti conclusivi. In ogni caso, con la sua costituzione in giudizio il sig. CP_3
ha sanato ogni vizio di notifica nei suoi confronti.
[...]
Improcedibilità della domanda
ha eccepito l'improcedibilità della domanda poiché non risulta esperito il tentativo di mediazione P_ nei suoi confronti. L'eccezione non coglie nel segno. Infatti, il risarcimento danni da infiltrazioni, per di più nel caso in cui è richiesta l'eliminazione delle cause delle stesse, non rientra tra le materie elencate nel
D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche) per le quali è ritenuta obbligatoria la preventiva introduzione della mediazione, ma tutt'al più, è uno dei casi in cui è previsto l'espletamento della negoziazione assistita.
Tuttavia, neppure la disciplina della negoziazione assistita è applicabile alla fattispecie in esame, avendo l'attrice indicato il valore di causa in misura superiore a € 50.000,00. Infatti, la negoziazione assistita è obbligatoria per il risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti e per le richieste di pagamento di somme non superiori a € 50.000.
L'eccezione pertanto va respinta.
Litispendenza e/o continenza
Si osserva che la domanda svolta dal condominio convenuto nei confronti della società va P_ qualificata come domanda di manleva e non come domanda riconvenzionale.
Detto ciò, l'eccezione formulata dalla terza chiamata risulta generica e, in ogni caso, dalla documentazione in atti non emerge che l'odierna attrice abbia partecipato al giudizio richiamato da , formulando le P_ medesime domande. Pertanto, anche tale eccezione va respinta.
Prescrizione del diritto al risarcimento dei danni
Sia i convenuti che la terza chiamata , hanno eccepito la prescrizione dell'azione di risarcimento P_ formulata da parte attrice.
In merito si osserva: nei giudizi aventi ad oggetto la richiesta di risarcimento danni da infiltrazioni (quando il danno è di tipo extracontrattuale come nel caso di specie), il momento iniziale da cui far decorrere il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c., è la data in cui le infiltrazioni si sono manifestate la prima volta;
nel caso in cui le infiltrazioni sono continue o ripetute nel tempo la prescrizione ricomincia a decorrere da ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta fino alla cessazione della conDOa colposa (Trib. Milano 610/2020 Cass 9318/2018 Cass 23763/2011).
Nella fattispecie in esame il consulente d'ufficio, chiamato a verificare l'esistenza dei fenomeni infiltrativi, ha escluso che al momento dell'espletamento della consulenza vi fossero infiltrazioni in atto negli immobili della La verifica è stata effettuata dal perito d'ufficio nominato (con risultati esposti nella Parte_1 relazione depositata in atti le cui conclusioni paiono condivisibili in quanto scevre da vizi logici e fondate su un esame diretto dei luoghi di causa), con l'ausilio di 2 tecnici specializzati i quali hanno eseguito un'indagine termografica negli ambienti delle 2 unità immobiliari del 2° piano -abitazione e ufficio- e un'indagine igrometrica su alcuni elementi strutturali di 2° e di 3° piano. Ebbene la conclusione è stata che gli ambienti di proprietà della società attrice erano sì in cattivo stato di manutenzione, ma che non vi erano segni di infiltrazioni recenti e in atto. Inoltre, pur avendo verificato che sulla parete esterna vi era la cattiva tenuta del pluviale ebbe a concludere che ciò aveva comportato un degrado localizzato del paramento lapideo in corrispondenza dell'atrio interno dell'edificio condominiale escludendo che la cattiva tenuta del pluviale avesse causato danni ai locali interni di parte attrice.
In particolare, la relazione così riporta “L'indagine termografica evidenzia che le pareti e i soffitti non presentano zone con evidenti differenze di temperatura che possono far supporre alla presenza di fenomeni infiltrativi attivi;
- L'indagine igrometrica evidenzia alcuni paramenti murari con un eccessivo contenuto
d'acqua, localizzati in particolare lungo la parete perimetrale verso la corte interna dell'edificio condominiale.” Tale conclusione è stata ribadita dal consulente anche a seguito delle osservazioni dei periti delle parti;
in tale occasione il consulente ha puntualizzato che “l'aver riconosciuto un “degrado localizzato del paramento murario verso l'atrio interno in corrispondenza dell'ingresso di uno dei due immobili” (vedi immagini fotografiche a pag. 12 della presente relazione) non significa ammettere che si siano verificate infiltrazioni all'interno che abbiano danneggiato tutti gli ambienti dei due immobili, come richiesto dalla parte attrice.”
Poiché il consulente d'ufficio ha escluso l'esistenza delle infiltrazioni nell'immobile di parte attrice, ne consegue che i lavori da egli elencati per l'eliminazione del degrado murario del paramento lapideo causato dalla cattiva tenuta del pluviale non sono riferibili ai danni lamentati dall'attore e neppure oggetto della domanda attorea.
Chiarito che le infiltrazioni al momento dell'espletamento della consulenza d'ufficio non erano più in atto (e che il degrado del paramento murario non ha causato ammaloramenti alle parti interne dell'immobile di parte attrice), occorre stabilire quando i fenomeni infiltrativi sono cessati.
Dall'esame dalla documentazione allegata in atti dalle parti in causa, emerge che le attività di ristrutturazione aventi ad oggetto, tra le altre, il rifacimento del lastrico solare e della facciata, sono state interrotte nell'anno 2012. In particolare il convenuto ha affermato (e tale affermazione non è CP_1 stata contestata dalla altre parti in causa che, anzi l'hanno confermata) che “i lavori, seppur non completati rispetto al computo metrico inziale, hanno avuto una sicura ultimazione in data 3/3/2012, mentre le opere di ristrutturazione delle strutture di copertura, costituite da solai piani, tra cui proprio i solai sovrastanti gli immobili oggetto della controversia sono stati ultimati in data 13/2/2009, come attestato nei documenti amministrativi ufficiali: per i tetti a doppia falda interessati dalla presente vicenda, furono eseguiti nella seconda metà del 2007, ossia lo stesso periodo a cui risalgono le lettere di altri condomini sulle infiltrazioni in occasione delle piogge”.
Si può, quindi, verosimilmente concludere che le ultime infiltrazioni si sono verificate e manifestate tra gli anni 2007-2009 (anno in cui sono state completate le ristrutturazioni delle coperture dei tetti ed in particolare del terrazzino di proprietà dei ) e l'anno 2012, atteso che alla data dei sopralluoghi effettuati dal CP_3 consulente non vi erano segni di infiltrazioni recenti e anzi gli scrostamenti, le esfoliazioni ecc. sulle pareti e sul soffitto evidenziavano fenomeni infiltrativi piuttosto lontani nel tempo.
Detto ciò, la non ha dimostrato di aver interrotto i termini prescrizionali del diritto al risarcimento Parte_1 nel tempo intercorso tra la cessazione della conDOa colposa (anche a voler individuare l'anno 2012 come data ultima) e sino al momento della proposizione dell'istanza di mediazione volontaria. A riguardo, infatti, le difese dell'attrice sono del tutto generiche e prive di riscontri puntuali. Né a tal fine soccorre la citata ATP che non è opponibile a tutte le parti in causa ed in particolare al codominio convenuto (visto che il contraddittorio non è stato - a quanto emerge dalla parziale documentazione allegata - instaurato nei confronti di tutti gli odierni convenuti). Inoltre, anche a voler prendere in considerazione le conclusioni rassegnate in sede di ATP, è appena il caso di sottolineare che il perito ha escluso responsabilità dei negli eventi lamentati. Quindi i termini di prescrizione del diritto all'azione sono inutilmente CP_3 decorsi nei confronti del condominio a cui la non ha inviato alcuna richiesta di risarcimento sino Parte_1 alla data in cui ha fatto istanza di mediazione, mentre sia il consulente d'ufficio nominato nell'ATP, che il perito nominato in questo giudizio hanno escluso responsabilità dei convenuti nei denunciati e CP_3 non provati fenomeni infiltrativi.
In definitiva deve accogliersi l'eccezione di prescrizione tempestivamente proposta dai convenuti essendo la stessa stata formulata in maniera puntuale e circostanziata.
Va altresì respinta la domanda dei Matrisciano volta al riconoscimento della responsabilità aggravata di parte attrice non essendo stato provato che questa abbia agito con mala fede o colpa grave.
Le spese seguono la soccombenza e vengono regolate ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi del giudizio nei valori minimi (in considerazione delle plurime eccezioni proposte dalle parti ed in parte rigettate) nei confronti dei convenuti , e Controparte_7 Controparte_3 CP_3
.
[...]
Si ritiene, invece congruo compensare le spese di lite tra il e la Controparte_9 terza chiamata in causa del ET P_ _5
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani sezione civile, pronunciando definitivamente sulle domande in esame, rigettata ogni altra domanda così provvede:
1) Accoglie l'eccezione preliminare formulata da tutti i convenuti e per l'effetto dichiara prescritto il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice ex art. 2947 c.c.; 2) Condanna in persona del suo legale rappresentante p.t. a pagare al Parte_1 Controparte_7
in persona dell'amministratore p.t. le spese di lite liquidate in € 3.809,00 oltre 15% rimborso
[...] forfettario e oneri di legge;
3) Condanna in persona del suo legale rappresentante p.t. a pagare ai IG.ri Parte_1 [...]
e le spese di lite liquidate in € 3.809,00 oltre 15% rimborso forfettario Controparte_3 Controparte_3
e oneri di legge;
4) pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di c.t.u.;
5) Compensa le spese tra il in persona dell'amministratore p.t. e la Controparte_9
del ET P_ _5
Trani lì 4/06/2025
Il Giudice
Grazia Maria Lopopolo