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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/06/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, così composta:
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente rel.
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Consigliere
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 321/2024 rgac, vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
elettivamente domiciliati in Vibo Valentia, via Parte_4
Lacquari, n. 62, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pasquino che li rappresenta e difende,
Appellanti
E
in qualità di erede di Controparte_1 Persona_1
elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, viale Giacomo Matteotti, n. 15, presso lo studio degli avv.ti Gaetano e Domenico Servello che la rappresentano e difendono,
Appellata
( all'anagrafe , nata a [...] il Controparte_2 Per_2
13.12.2023, (all'anagrafe Controparte_3 Persona_3
) nato a Brognaturo il [...], in [...] ed in qualità di eredi
[...]
di , Persona_4
Appellati non costituiti sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti: “1) Accertare e dichiarare, ex art. 1158 c.c.,
l'intervenuto acquisto per usucapione, a favore degli esponenti, della proprietà del terreno sito in agro di Brognaturo, riportato in catasto al foglio 7, particella 73, per averne mantenuto il possesso in modo continuativo, ininterrottamente e pacificamente, per oltre vent'anni, come proprietari;
2) Ordinare, conseguentemente, al competente Ufficio della
Conservatoria dei Registri Immobiliari di provvedere alla conseguenziale trascrizione del suddetto acquisto a favore degli esponenti;
3) Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “ Voglia l'On.le Corte di Appello di Catanzaro, disattesa e respinta ogni avversaria istanza, domanda, richiesta, deduzione ed eccezione, così provvedere e statuire: IN VIA PRELIMINARE ED IN
RITO, dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'irregolarità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti del Sig. di (all'anagrafe Parte_2 Pt_2 Persona_3
) e, conseguentemente, dichiarare la nullità dell'atto di citazione e
[...]
di tutti i successivi atti di causa, ivi inclusa la sentenza n.45/2024, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia, in persona della Dr.ssa Francesca Vesci, in data 1.02.2024 ed adottare ogni opportuno provvedimento per la prosecuzione del giudizio;
IN VIA SUBORDINATA E SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE ED IN RITO, dichiarare la nullità, l'invalidità e/o l'irregolarità della notificazione dell'atto di appello al Sig. Pt_2
e alla Sig.ra ed adottare i
[...] Parte_5
consequenziali provvedimenti di legge;
NEL MERITO, rigettare l'appello proposto dai Sigg. , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e avverso la sentenza del Tribunale di Vibo
[...] Parte_4
Valentia n.45/2024 dell'1.2.2024 perché improponibile, improcedibile, inammissibile e/o comunque, destituito di ogni e qualsiasi fondamento di fatto e di diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
CONDANNARE, in ogni caso, gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Sig.ra delle spese Controparte_1
e competenze del giudizio di secondo grado. EMETTERE ogni altro provvedimento che sarà ritenuto di legge e/o di giustizia”.
RILEVATO IN FATTO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza di primo grado:
<< La presente causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto di usucapione ventennale in favore degli attori e relativamente al terreno sito in agro di Brognaturo, riportato in catasto al foglio 7, particella 73, con reddito dominicale di euro 30,04, catastalmente intestato a Pt_2
di ( all'anagrafe ) nato a
[...] Pt_2 Persona_3
Brognaturo il 14 dicembre 1921, ivi residente sino al 21 agosto 1957, data di emigrazione all'estero, maritata , Controparte_2 Persona_5
(all'anagrafe, , nata a [...] il [...], Per_2
attualmente ivi residente a[...] , di Persona_1
, nata a [...] il [...], ivi residente al Corso Pt_2
Umberto, I, 4, maritata , all'anagrafe Persona_4 Persona_6
, nata a [...] il [...], deceduta, senza CP_1
figli, il 5 maggio 2002, già vedova di per la quale sono Persona_7
eredi i fratelli sopra emarginati.
Con comparsa di costituzione e risposta e domanda riconvenzionale si costituiva in giudizio la quale chiedeva di accertare, Persona_1
previo rigetto della domanda attorea, lo scioglimento del contratto di affitto per intervenuto decesso dell'affittuario e, conseguentemente, condannare gli attori a rilasciare, in favore della convenuta, il terreno oggetto di causa, libero e sgombero da persone e da cose, fissando anche la data del rilascio;
3) Condannare gli attori ex art. 96 c.p.c., e ciò anche in via riconvenzionale, al risarcimento, in favore della convenuta, dei danni da determinarsi e quantificarsi anche in via equitativa, alla stessa causati per il comportamento in mala fede e con colpa grave tenuto a seguito e per l'effetto dell'instaurazione del presente giudizio. 4) Condannare, infine, gli attori al pagamento, in favore della convenuta, delle spese e competenze di giudizio.”
Alla prima udienza (29.09.2016), il Tribunale di Vibo Valentia, in persona del Giudice dott. Giuseppe Cardona, avendo rilevato “un possibile profilo di incompetenza per materia della domanda riconvenzionale trattandosi di questioni assegnate alla sezione specializzata agraria, invitava le parti
“anche a discutere su eventuali conseguenti profili attinenti alla connessione tra cause” ed ha concesso alle stesse i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Con le note ex art. 183 cpc, la sig.ra riformulava le Persona_1
proprie conclusioni “IN VIA PRELIMINARE I) Accertare e dichiarare la pregiudizialità della domanda di usucapione del terreno sito in agro di
Brognaturo, località Forgi Vecchie, esteso per circa ha 1,45.40, riportato nel N.C.T. del Comune di Brognaturo, alla partita 386, foglio 7, particella n 73, di proprietà dei sigg. e e Parte_6 Persona_1
e detenuto in maniera illegittima e senza titolo Persona_3
dai sigg. , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, eredi mortis causa del sig. ; II) Parte_4 Persona_8
Rigettare la domanda di usucapione del terreno sito in agro di Brognaturo, località Forgi Vecchie, esteso per circa ha 1,45.40, riportato nel N.C.T. del
Comune di Brognaturo, alla partita 386, foglio 7, particella n 73spiegata dai sigg. , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, eredi mortis causa del sig. . III) Parte_4 Persona_8
Dichiarare la propria incompetenza a decidere in ordine alla domanda riconvenzionale di rilascio del terreno e di risoluzione contrattuale formulata dalla sig.ra e, per l'effetto, ordinare la Persona_1
trasmissione del fascicolo presso la competente Sezione Agraria e concedere alle parti un termine per la riassunzione della causa innanzi a detta Autorità Giudiziaria”
Con provvedimento del 31.5.2017, emesso a scioglimento della riserva di udienza del 25 maggio 2017, il Tribunale di Vibo Valentia, in persona del
Giudice dott. Giuseppe Cardona, ha così disposto: “ritenuta la causa matura per la decisione, poiché anche in caso di dichiarazione di incompetenza in favore della sezione specializzata agraria sulla sola domanda riconvenzionale (questione su cui sembra che le parti concordino) è necessario che le parti precisino le rispettive conclusioni, ovviamente su tutte le domande e richieste proposte (cfr. Cass. Civ. n.
4986/2011) rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
19 ottobre 2017. La causa subiva una serie di rinvii, quindi subentrato questo Giudice Istruttore (giusto provvedimento di assegnazione del
Presidente del Tribunale) le parti venivano invitate a precisare le conclusioni ex art 281 sexies cpc all'udienza dell'1.2.2024 data in cui la causa veniva incamerata per la decisione all'esito della discussione orale>>.
Con sentenza n. 45/2024 dell'1.2.2024 il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, così pronunciava:
<< Rigetta la domanda di usucapione essendosi per la stessa già formato il giudicato;
Dichiara la propria in incompetenza per materia sulla domanda riconvenzionale trattandosi di questioni assegnate alla sezione specializzata agraria e rimette la causa alla Sezione Speciale Agraria competente per territorio, assegna alla parte il termine di legge per la riassunzione. Condanna c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. ,
[...] Parte_4 CodiceFiscale_2 [...]
c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_3 Parte_3
c.f. al pagamento delle competenze di lite in CodiceFiscale_4
favore di c.f. nella Persona_1 C.F._5
somma di euro 2.540,00 oltre iva (se dovuta) cpa e rimb forf al 12,50%>>. Avverso tale decisione hanno proposto appello , Parte_1 [...]
, e lamentandone Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'erroneità “ nella parte in cui ha statuito che la sentenza del Tribunale di
Vibo Valentia nr. 738/2005, confermata dalla Corte di Appello di
Catanzaro con sentenza nr. 1851/2014, che aveva rigettato la domanda di usucapione proposta dal padre degli odierni appellanti, attori in primo grado, nei confronti dei medesimi convenuti ed avente oggetto lo stesso immobile, costituisca giudicato opponibile agli esponenti”.
Assumevano in proposito che “ trattasi di giudizi soggettivamente diversi, non potendo la sentenza nei confronti del loro padre, opporsi ai propri figli, originari attori del giudizio de quo, non risultando in atti né la morte del di loro padre, né comunque la loro qualità di eredi”.
Lamentavano l' “errata applicazione dell'art. 2909 c.c., in combinato disposto con gli artt. 457, 459, 460 475,476, 565 del codice civile” e la
“violazione degli artt. art 115 e c.p.c. in combinato disposto con l'art. 2697 del codice civile”.
Rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate.
Si costituiva in giudizio in qualità di erede di Controparte_1 contestando nel merito l'appello ed eccependo, Persona_1
preliminarmente l' “irregolarità della notificazione dell'atto di appello al sig. di e alla sig.ra maritata Parte_2 Pt_2 Controparte_2 di ”. Pt_5 Pt_2
Con ordinanza del 18.10.2024, il Presidente istruttore rilevato che << nella concreta fattispecie, potrebbe profilarsi un'ipotesi di violazione del contraddittorio nel primo grado di giudizio nei confronti di
[...]
(all'anagrafe ), nato a Controparte_3 Persona_3
Brognaturo il 14.12.2021, poiché pur emergendo dal certificato storico di residenza, rilasciato in data 15.10.2015 dal Comune di Brognaturo, che il risultava emigrato all'estero sin dal 21.8.1957, la notifica è stata Per_1 eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. >> e ritenuta la necessità di interlocuzione delle parti in merito rinviava la causa a successiva udienza.
Con le note per l'udienza del 9.9.2024, sostituita ed art. 127 ter con il deposito di note scritte, parte appellante dava atto della non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
All'udienza del 12.12.2024 il Presidente istruttore rinviava la causa all'udienza del 15.4.2025 per la rimessione al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352, primo comma, c.p.c. nn.
1).2) e 3).
Quindi, all'udienza del 15.4.2025, parimenti sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note, la causa, con ordinanza del 26.4.2025, veniva riservata al Collegio per la decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Rileva il Collegio che nel presente grado di giudizio non risulta instaurato il contraddittorio nei confronti di Controparte_3
(all'anagrafe ), nato a [...] il 14 Persona_3
dicembre 1921, e di maritata , Controparte_2 Persona_5
(all'anagrafe , nata a [...] il [...], Per_2
litisconsorti necessari.
Tuttavia, in ossequio ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, appare inconferente procedere alla regolarizzazione del contraddittorio avanti a questa Corte nell'ipotesi come quella in esame
- riscontrabile dalla documentazione in atti - di nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado nei confronti del litisconsorte necessario di ( contumace in primo grado), Parte_2 Pt_2
ipotesi che comporta la rimessione degli atti al primo giudice per le ragioni d seguito precisate.
Da un esame degli atti del giudizio di primo grado rileva infatti la nullità della notifica dell'atto di citazione nei confronti di Controparte_3
avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c..
[...] Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità << il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida la notifica ex art. 143 c.p.c., sebbene la relata contenesse solo una generica dicitura, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, essendo così incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità) >> ( cfr. da ultimo, Cass. n. 27699/2024).
Nella concreta fattispecie, pur emergendo dal certificato storico di residenza - rilasciato dal Comune di Brognaturo in data 15.10.2015, antecedente alla notifica dell'atto di citazione - che il risultava Per_1 emigrato all'estero sin dal 21.8.1957, la notifica non soltanto è stata eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. senza alcuna effettiva e concreta ricerca con relativo conto nella relata, ma alcuna ricerca è stata altresì espletata dai notificanti presso l'AIRE in ordine allo stato estero di immigrazione e relativa nuova residenza ed indirizzo del Per_1
Non appare peraltro superfluo evidenziare che ad una eventuale infruttuosa ricerca presso l'AIRE del Comune di Brognaturo avrebbe dovuto far seguito la nomina di un curatore speciale nei cui confronti instaurare il giudizio.
Ciò non è avvenuto.
La mancanza di integrità del contraddittorio comporta la nullità della sentenza di primo grado e la rimessione, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., della causa al primo giudice ( Tribunale di Vibo Valentia) dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente sentenza (v. art. 354 cit. comma 2). Le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico degli appellanti in virtù del principio affermato dalla Suprema Corte secondo cui
<< Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio >> ( cfr., ex plurimis, Cass. n. 32933/2024; Cass. n.
11865/2021).
Ebbene, facendo applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, dette spese devono essere liquidante in euro 2.906,00 per compensi professionali (art.15 c.p.c., scaglione da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00, valori minimi, fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione/istruttorioa - cfr. Cass. ord. n.29857/2023 - e fase decisoria), oltre rimb. forf 15%, iva e cpa, come per legge.
Non sono integrati i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R n. 115/02, applicabile nei soli casi - previsti testualmente - di rigetto integrale e di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3542/2017, la quale ha escluso la ricorrenza di tali presupposti nei casi di declaratoria di cessata materia del contendere).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definiivamente pronunciando sull'appello promosso da Parte_1 [...]
, e avverso la Parte_2 Parte_3 Parte_4
sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 45/2024 dell'1.2.2024, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
-dichiara la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado nei confronti di di (all'anagrafe Parte_2 Pt_2 Persona_3
);
[...] -dispone la rimessione della causa al Tribunale di Vibo Valentia;
-condanna gli appellati , in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf 15%, iva e cpa, come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Catanzaro, prima Sezione Civile, tenutasi in collegamento da remoto il 19.5.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo