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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 6786/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 15 Aprile 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente nella causa civile iscritta al n. 6786/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
[...]
[.
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mattia Turroni;
- Attrice;
e
- rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Mario Guffanti;
Controparte_1
- Convenuto;
MOTIVI DELLA DECISIONE La società attrice agiva in giudizio per chiedere la risoluzione ed il risarcimento del danno conseguenti all'inadempimento di un contratto di appalto stipulato con il convenuto ed avente ad oggetto la realizzazione e l'installazione di vetrate scorrevoli
(cfr. doc. 2 di parte attrice).
Quest'ultimo si costituiva in giudizio prospettando l'inadempimento della controparte e chiedendo la restituzione della caparra corrisposta.
Va accolta la domanda di risoluzione presentata dalla parte attrice atteso che, alle date in cui la si rese disponibile a realizzare l'opera appaltata (10-11 Parte_1
Marzo 2022), il termine contrattualmente stabilito di 180 giorni lavorativi decorrenti dal versamento della caparra (ovvero dal 10 Agosto 2021: cfr. doc. 3 di parte convenuta) non era ancora scaduto (cfr. missiva di cui al doc. 7 di parte attrice).
Inadempiente agli obblighi contrattuali deve quindi ritenersi non l'attrice bensì il convenuto committente che ebbe a rifiutare l'esecuzione dell'opera appaltata in un momento in cui la controparte era ancora pienamente legittimata ad adempiere;
da ciò conseguendo la fondatezza della domanda di risoluzione presentata dalla Parte_1
impossibilitata ad eseguire il contratto in conseguenza di un'arbitraria decisione
[...]
dell'odierno convenuto.
Il danno subito dall'attrice va quantificato nel caso di specie nell'utile che la stessa avrebbe conseguito laddove il contratto fosse stato regolarmente eseguito. Al corrispettivo pattuito di euro 10.600,00 devono pertanto essere detratte le spese che l'attrice ha allegato per euro 4666,30 (comprensive dei costi già sostenuti e di quelli relativi all'installazione non avvenuta) nonché la caparra ricevuta di euro 5300,00 giungendosi così ad un ammontare di euro 633,70; cifra a cui vanno aggiunti la rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
All'ammontare così calcolato, diversamente da come vorrebbe la parte attrice, non possono essere aggiunte le spese sostenute pena il verificarsi di un indebito arricchimento in capo all'appaltatrice che si vedrebbe in tal modo posta in una situazione persino più favorevole rispetto a quella in cui si sarebbe trovata se il contratto avesse avuto regolare esecuzione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Dichiara il contratto oggetto di causa risolto per inadempimento del convenuto e condanna quest'ultimo a corrispondere alla parte attrice la somma di euro
633,70 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
2) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti del giudizio.
3) Condanna il convenuto a rifondere la parte ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in euro 200,00 per spese ed euro 2600,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 15 Aprile 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. Andrea Canepa nel procedimento iscritto al n. 6786/2022 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 15 Aprile 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente nella causa civile iscritta al n. 6786/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
[...]
[.
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mattia Turroni;
- Attrice;
e
- rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Mario Guffanti;
Controparte_1
- Convenuto;
MOTIVI DELLA DECISIONE La società attrice agiva in giudizio per chiedere la risoluzione ed il risarcimento del danno conseguenti all'inadempimento di un contratto di appalto stipulato con il convenuto ed avente ad oggetto la realizzazione e l'installazione di vetrate scorrevoli
(cfr. doc. 2 di parte attrice).
Quest'ultimo si costituiva in giudizio prospettando l'inadempimento della controparte e chiedendo la restituzione della caparra corrisposta.
Va accolta la domanda di risoluzione presentata dalla parte attrice atteso che, alle date in cui la si rese disponibile a realizzare l'opera appaltata (10-11 Parte_1
Marzo 2022), il termine contrattualmente stabilito di 180 giorni lavorativi decorrenti dal versamento della caparra (ovvero dal 10 Agosto 2021: cfr. doc. 3 di parte convenuta) non era ancora scaduto (cfr. missiva di cui al doc. 7 di parte attrice).
Inadempiente agli obblighi contrattuali deve quindi ritenersi non l'attrice bensì il convenuto committente che ebbe a rifiutare l'esecuzione dell'opera appaltata in un momento in cui la controparte era ancora pienamente legittimata ad adempiere;
da ciò conseguendo la fondatezza della domanda di risoluzione presentata dalla Parte_1
impossibilitata ad eseguire il contratto in conseguenza di un'arbitraria decisione
[...]
dell'odierno convenuto.
Il danno subito dall'attrice va quantificato nel caso di specie nell'utile che la stessa avrebbe conseguito laddove il contratto fosse stato regolarmente eseguito. Al corrispettivo pattuito di euro 10.600,00 devono pertanto essere detratte le spese che l'attrice ha allegato per euro 4666,30 (comprensive dei costi già sostenuti e di quelli relativi all'installazione non avvenuta) nonché la caparra ricevuta di euro 5300,00 giungendosi così ad un ammontare di euro 633,70; cifra a cui vanno aggiunti la rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza e gli interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
All'ammontare così calcolato, diversamente da come vorrebbe la parte attrice, non possono essere aggiunte le spese sostenute pena il verificarsi di un indebito arricchimento in capo all'appaltatrice che si vedrebbe in tal modo posta in una situazione persino più favorevole rispetto a quella in cui si sarebbe trovata se il contratto avesse avuto regolare esecuzione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) Dichiara il contratto oggetto di causa risolto per inadempimento del convenuto e condanna quest'ultimo a corrispondere alla parte attrice la somma di euro
633,70 oltre rivalutazione dalla domanda giudiziale alla data della sentenza ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla domanda al saldo.
2) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti del giudizio.
3) Condanna il convenuto a rifondere la parte ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in euro 200,00 per spese ed euro 2600,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 15 Aprile 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa