Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 1877/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di conIGlio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice relatore
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1877/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale promossa congiuntamente da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ) e residente Parte_1 C.F._1
ivi al C.so Sicilia n. 79, elettivamente domiciliata in Enna al Viale IV Novembre n.2, presso lo studio dell'Avv. Martina Palermo (c.f. , che la rappresenta e difende giusta procura C.F._2
in atti.
-RICORRENTE-
E
, nato a [...], il [...], (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
residente in [...], elettivamente domiciliato in Nicosia, via F.lli Testa civico 53, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Timpanaro, (C.F.: ), che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura in atti.
-RESISTENTE-
Rimessa al Collegio per la decisione, con ordinanza del 06.02.2025, resa all'esito dell'udienza del
28.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che i coniugi e , hanno chiesto di omologare le Parte_1 Controparte_1
condizioni della loro separazione consensuale, riportate e sottoscritte in seno al ricorso depositato il
09.10.2024, precisando di aver contratto matrimonio in Plettenberg (Germania) il 28 luglio 2006 e il relativo atto tradotto in italiano, veniva trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di
Enna dell'anno 2006, N.55 parte II, Serie C, Ufficio 1
I coniugi hanno altresì premesso che dalla loro unione sono nati i figli:
1. nata a [...] – Germania, il 24.02.2005 c.f. Per_1 CodiceFiscale_5
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente);
2. nato in [...] - Germania il 30 gennaio 2008 c.f. Controparte_2 C.F._6
[...]
3. nata a [...] il [...] c.f. ; Controparte_3 CodiceFiscale_7
4. , nato a [...] il [...] c.f. ; Controparte_4 CodiceFiscale_8
5. , nato a [...] il [...] c.f. . Controparte_5 CodiceFiscale_9
Rilevato che la separazione è stata decisa alle condizioni indicate in seno al ricorso depositato il
09.10.2024 a tenore del quale “1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza con impegno a comunicare immediatamente con l'altro genitore;
3. , e resteranno Controparte_6 Controparte_5 Controparte_4
collocati anche anagraficamente e in via preferenziale presso la madre;
il padre potrà vederli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque secondo il seguente calendario di visita:
a) il genitore non collocatario terrà i minori per 5 giorni durante le festività natalizie, comprendenti ad anni alterni, il Natale o il capodanno;
quindi, alternativamente, dal 25 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
c) durante le vacanze pasquali, i minori trascorreranno ad anni alterni, il giorno di Pasqua con la madre e TT con il padre;
d) durante l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo:
i minori trascorreranno con il padre almeno 30 giorni consecutivi.
4. e rimarranno collocati in via preferenziale presso il Controparte_3 Controparte_2
padre, in Nicosia, alla Via Pozzi Fiera n.11 e potranno incontrare la madre ogniqualvolta lo desiderano, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo il calendario di visite superiormente riportato (da intendersi valevole per la madre nei confronti dei figli che abitano con il padre); entrambi i genitori avranno cura di far mantenere i rapporti continuativi tra i fratelli presso ciascuno di essi rispettivamente collocati segnatamente durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive
5. il IG. contribuirà al mantenimento di , nella Controparte_1 Controparte_5
misura di euro 200,00 mensili versandoli nelle mani della madre, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita, entro il 5 di ogni mese;
6. il IG. erogherà euro 50,00 mensili in favore della IG.ra , quale Controparte_1 Pt_1 contributo per il pagamento del canone mensile dell'affitto che ella sostiene;
7. le spese straordinarie saranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun coniuge, ed andranno preventivamente concordate;
8. con riferimento alla IA , i coniugi si impegnano a farle sostenere un percorso di CP_3 psicoterapia che la supporti in questo periodo delicato della vita, stabilendo sin d'ora che i relativi costi saranno ripartiti nella misura del 50%;
9. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
10. L'assegno unico verrà corrisposto in base al collocamento dei minori..”
Ciò premesso e ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla legge, va, pertanto, statuito come da domanda, alle condizioni indicate nel ricorso depositato il 09.10.2024, per come chiesto dai coniugi anche con le note scritte sostitutive dell'udienza del giorno 28/01/2025, con le quali i coniugi hanno confermato il ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e hanno altresì dichiarato che non intendono riconciliarsi.
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei coniugi nata a [...]_1
il 29.10.1987 (C.F.: ) e , nato a [...], il C.F._1 Controparte_1
10.10.1982, (C.F.: ), alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella C.F._3
superiore parte motiva.
Ordina al competente Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Enna, nella camera di conIGlio del giorno 21/03/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.