Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 667/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.sa Susanna Terni Giudice rel.
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19 gennaio 2025 da
1) Parte_1
Nato a: Milano (MI) il giorno 08 aprile 1980 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente anagraficamente a Milano (MI), in piazza S. Agostino n. 24, ma di fatto residente a [...]in Corso Genova n. 27 con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nata a: Milano (MI) il giorno 24 luglio 1983 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico con il seguente figlio: , nato a [...] il [...], cod.fisc. Controparte_1
cittadino italiano C.F._3
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
1) Non vi luogo per l'assegnazione della casa familiare, sita a Milano (MI), in piazza S. Agostino n.
24, in quanto le parti hanno già rilasciato l'immobile e specificatamente il signor si è Parte_1
trasferito a Milano in Corso Genova n. 27 e la signora con il figlio a Milano (MI), in via Pt_2
Sauli Sant'Alessandro n. 9.
2) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione CP_1
prevalente presso la madre nella di lei attuale abitazione sita a Milano (MI), in via Sauli Sant'Alessandro n. 9
3) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse del figlio in merito.
4) A garanzia del diritto del minore a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio durante i giorni infrasettimanali, ma sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni del minore, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà il minore nei periodi appresso indicati:
- nella settimana in cui il minore starà con il padre anche nel weekend, un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà il minore, individuato in ogni caso compatibilmente con le esigenze del minore;
- nella settimana in cui il minore starà con la madre nel weekend, due giorni infrasettimanali, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione ai giorni e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà il minore, scelti in ogni caso compatibilmente con le esigenze del minore;
- a weekend alternati, più specificatamente dalla mattina del sabato sino alla sera della domenica.
In ogni caso, tenuto conto della capacità di discernimento del minore, i genitori si impegnano reciprocamente a tener conto dei desideri del minore in ordine allo stare con l'uno o con l'altro, indipendentemente dalle facoltà sopra previste o concordate tra loro.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, il minore starà con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro.
4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, il minore trascorrerà la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore.
4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, il minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché, in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
Per espresso accordo tra i genitori, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà il minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con il minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per il figlio ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando il figlio con sé.
4.4) In occasione della Prima comunioni/cresima, saggi, incontri con la scuola, gare sportive e in tutti gli altri eventi che vedono il figlio in qualche modo protagonista, il minore starà con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno, ad eccezione delle feste di compleanno del figlio, secondo accordi che saranno raggiunti di anno in anno.
4.5) In occasione di ponti e di altre festività nazionali vigerà il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi.
4.6) In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lui compleanno e la festa del papà anche se giorni riservati alla madre.
4.7) Il padre, se può, sostituirà la madre, al posto di parenti e babysitter, quando la stessa per ragioni di lavoro sopravvenute o per altri imprevisti personali non potrà stare con il figlio ma, ove il padre non possa sostituirla, le spese di un'eventuale baby sitter per coprire l'esigenza imprevista della madre saranno integralmente a carico della stessa.
Tuttavia, resta bene inteso che in caso di malattia severa della madre -genitore prevalentemente collocatario- o del minore ovvero a causa di eventi straordinari (quali ad es. lockdown, scioperi generali, ecc), qualora il padre non possa avvicendarsi con la madre nella cura del figlio, in mancanza di alternative gratuite, i costi imprevisti della babysitter graveranno su entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
4.8) In deroga alle regole ordinarie, il minore starà con la madre, qualora il padre per ragioni di salute, di lavoro o per altri eventi straordinari non possa stare con il figlio nei giorni concordati, salvo il diritto/dovere del padre di recuperare nello stesso mese o al massimo in quello successivo previo accordo con la madre ma, qualora neanche la madre possa tenere il figlio, per di lei impegni improrogabili, le spese per la babysitter saranno integralmente a carico del padre.
4.9) Durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra, la madre garantirà che il figlio abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore, mentre il padre farà in modo che il figlio ritorni pulito, nutrito, con i vestiti effetti personali e giocattoli che avrà eventualmente portato con sé.
4.10) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che il figlio svolga i compiti scolastici e avrà cura di accompagnare il figlio ove abbia necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative.
5) In caso di malattia del minore, il genitore che lo ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie.
6) Ciascun genitore potrà tenere contatti audio-video con il figlio, chiamando sul telefono dell'ex genitore -anche di notte in presenza di esigenze urgenti e/o connesse allo stato di salute del minore- nonché sarà consentito al bambino di telefonare all'altro genitore quando lo desidera.
7) I genitori si impegnano a far conservare al figlio rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ciascuno nei periodi di propria competenza, e ciò affinché possa avvenire la trasmissione di valori e tradizioni di fondamentale importanza per la costruzione della sua identità adulta.
8) I genitori concordano che, nel caso dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, al fine di non turbare il minore al quale va consentito di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della sua età, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita del minore, previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso, in particolare con la cura e premura di far comprendere al minore che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali e che non diminuirà l'affetto per lui per nessuna ragione. 9) I genitori, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio del figlio, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza.
10) Tenuto conto delle attuali condizioni reddituali delle parti e dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, il signor entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_1 corrisponderà alla signora € 300,00 (euro trecento,zerozero), a titolo di concorso Parte_2
con la madre nel mantenimento ordinario del figlio, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di regolamentazione dei diritti dei figli minori, mediante versamento sul conto bancario indicato.
10.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di regolamentazione dei diritti dei figli minori.
10.2) I genitori si danno atto che sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le spese con carattere prevedibile e frequenza significativa di seguito indicate: vitto, abbigliamento, spese per l'alloggio trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), mensa scolastica -dopo l'asilo-, farmaci da banco;
materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno;
In ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della prole, invece, per espresso accordo tra i genitori, non sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le seguenti spese:
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- spese per la baby sitter già presente nel menage familiare alla data della sottoscrizione del presente atto per coprire le esigenze di lavoro ordinarie della madre: vi provvederanno entrambi i genitore specificatamente tale spesa sarà ripartita in ragione del 65% a carico della madre e del
35% a carico del padre il padre.
11) Le spese straordinarie per il figlio -ossia quelle mediche, scolastiche, sportive, ludiche e occasionali che siano oggettivamente imprevedibili, o, pur prevedibili, non determinabili nel quantum, ovvero riferibili a esigenze episodiche e saltuarie– saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate, salvo quelle obbligatorie perché necessarie, urgenti o derivanti da scelte già effettuate congiuntamente, con la precisazione che le spese per l'asilo nido saranno ripartite nella misura del 65% a carico della madre e del 35% a carico del padre.
11.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse del figlio, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento il “Protocollo condivise concernenti le spese per i figli” sottoscritte anche dal Tribunale di Roma il
17 dicembre 2014, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto sono da annoverarsi tra le "spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori" quelle seguenti:
a) spese scolastiche: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizioni e rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola anche giornalieri, pre-scuola, doposcuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
b) spese universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta esclusione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede;
c) spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto);
d) spese sportive: attività sportiva compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica, i costi di partecipazione ad attività sportive anche ove consigliati per scopi terapeutici, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto;
e) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non coperte dal SSN, tickets per gli esami e le visite per i servizi forniti dal SSN, le spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di logopedia e psicoterapia ovvero il costo integrale degli stessi ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico.
Invece, sono da considerarsi "spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione” quelle relative a: libri scolastici per il ciclo di scuola dell'obbligo, l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, le spese per interventi chirurgici coperti dal SSN, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato.
11.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse del figlio e congruità rispetto all'entità
e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
11.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, tendenzialmente con cadenza mensile, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta, in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 7 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per il figlio potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
12) Le detrazioni per i figli a carico, se previste, sono ripartite nella misura del 50% tra i genitori. 13) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per il figlio devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio.
14) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese;
Così deciso in Milano, il 12.3.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Susanna Terni
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai