TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/04/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3464/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3464/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BUSCAGLIA ELENA e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIAZZA Controparte_1 C.F._2
CARLO e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE CONVENUTA
Oggetto: adempimento di accordi economici raggiunti in sede di separazione pagina 1 di 11
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, - accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. rispetto ai patti economici contenuti nella separazione CP_1
omologata con decreto 03.11.2008, condannare il medesimo al pagamento di € 52.500,00 pari al
50% del prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile comune (acquistato in forza di decreto di
Trasferimento del Tribunale di VA n. 310/2006) oltre ad interessi dalla vendita al saldo, o in subordine dalla domanda al saldo, e rivalutazione monetaria, dedotte le spese e gli oneri relativi al detto immobile anticipati dal sig. per come risulterà provato nel corso del presente CP_1
giudizio. Con vittoria di spese ed onorari”.
Conclusioni di parte convenuta:
“-Nel merito in via preliminare: dare atto che il sig. offre banco Judicis la somma di € CP_1
8.388,36 a saldo di ogni pretesa relativa alla ripartizione del ricavato della vendita della ex casa familiare di proprietà di parte convenuta;
- nel merito in via principale: rigettare le domande formulate dalla sig.ra in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni esposte o per Pt_1
quelle altre ritenute di giustizia;
-in via subordinata: accertare e dichiarare che il sig. è CP_1
debitore nei confronti della sig.ra di un importo non superiore a € 8.388,36 per le Pt_1
motivazioni esposte e/o per quelle altre ritenute di Giustizia;
-in via ulteriormente subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, ridurre l'importo eventualmente dovuto alla sig.ra delle spese sostenute dal sig. pari a € 8.594,14 o a quel diverso Pt_1 CP_1
importo che verrà stimato, per le motivazioni esposte e/o per quelle altre ritenute di Giustizia;
-nel merito in via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la sig.ra è debitrice nei confronti del Pt_1
sig. della somma di € 8.594,14 ovvero di quella diversa somma ritenuta di Giustizia, e CP_1
per l'effetto condannare parte attrice al pagamento in favore del convenuto della somma di €
pagina 2 di 11 8.594,14 o a quella diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia da porre in compensazione con quanto il sig. dovesse essere condannato a versare alla sig.ra Con vittoria di spese CP_1 Pt_1
e competenze di causa. - In via istruttoria: si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale dell'odierna attrice Sig.ra e per testi sui seguenti capitoli:
1. Vero che il Parte_1
complesso sito in IO VA (NO), Via Cascine Vignole n. 16/17, già di proprietà
dell'odierno convenuto Sig. , era così suddiviso da un appartamento al piano terra Controparte_1
(identificato catastalmente al Foglio 13 Particella 85, sub. 4), dall'appartamento al piano primo
(identificato catastalmente al Foglio 13 Particella 85 sub. 5) già adibito ad abitazione familiare, il magazzino (sub. 2), la tettoia pertinenziale (sub. 3), come da documento che si rammostra al teste
(allegato n. 6 alla comparsa di costituzione e risposta), unitamente alla perizia del Geom.
[...]
che provvedeva alla stima del valore del compendio immobiliare (allegato n. 7 alla Per_1
comparsa di costituzione e risposta).
2. Vero che sino a luglio 1999 l'unità immobiliare indipendente sita in IO VA (NO), Via Cascine Vignole n. 15/17 Piano T, identificata catastalmente al Foglio 13, Particella 85, Sub. 4, era concessa in locazione a terzi per poi restare definitivamente libera da persone e cose.
3. Vero che l'odierno convenuto Sig. con Controparte_1
riferimento all'abitazione familiare sita in IO VA (NO), Via Cascine Vignole n. 15/17
Piano 1, identificata catastalmente al Foglio 13, Particella 85, Sub. 5 affrontava negli anni spese per la complessiva somma di € 6522,75 di cui per l'anno 2008 € 143,00 per spese assicurative come da documento n. 17 allegato alla presente memoria, che si rammostra al teste.
4. Vero che l'odierno convenuto Sig. con riferimento all'abitazione familiare sita in IO VA Controparte_1
(NO), Via Cascine Vignole n. 15/17 Piano 1, identificata catastalmente al Foglio 13, Particella 85,
Sub. 5 affrontava negli anni spese per la complessiva somma di € 6522,75 di cui per l'anno 2009 €
143,00 perspese assicurative come da documento n. 17 allegato alla presente memoria, che si rammostra al teste.
5. Vero che l'odierno convenuto Sig. con riferimento Controparte_1
all'abitazione familiare sita in IO VA (NO), Via Cascine Vignole n. 15/17 Piano 1,
pagina 3 di 11 identificata catastalmente al Foglio 13, Particella 85, Sub. 5 affrontava negli anni spese per la complessiva somma di € 6522,75 di cui per l'anno 2010 € 143,00 per spese assicurative come da documento n. 17 allegato alla presente memoria, che si rammostra al teste.
6. Vero che l'odierno convenuto Sig. con riferimento all'abitazione familiare sita in IO VA Controparte_1
(NO), Via Cascine Vignole n. 15/17 Piano 1, identificata catastalmente al Foglio 13, Particella 85,
Sub. 5 affrontava negli anni spese per la complessiva somma di € 6522,75 di cui per l'anno 2011 €
143,00 per spese assicurative ed € 17,10 per oneri inerenti la richiesta di destinazione urbanistica come da documenti n. 17,18 allegati alla presente memoria, che si rammostrano al teste.
7. Vero che l'odierno convenuto Sig. con riferimento all'abitazione familiare sita in Controparte_1
IO VA (NO), Via Cascine Vignole n. 15/17 Piano 1, identificata catastalmente al Foglio
13, Particella 85, Sub. 5 affrontava negli anni spese per la complessiva somma di € 6522,75 di cui per l'anno 2012 € 339,50 per IMU, € 51,75 per spese assicurative, € 377,52 per certificazione energetica, € 302,50 per la sistemazione del verde come da documenti n. 17,18,19,20 allegati alla presente memoria, che si rammostrano al teste.
8. Vero che l'odierno convenuto Sig. CP_1
con riferimento all'abitazione familiare sita in IO VA (NO), Via Cascine
[...]
Vignole n. 15/17 Piano 1, identificata catastalmente al Foglio 13, Particella 85, Sub. 5 affrontava negli anni spese per la complessiva somma di € 6522,75 di cui per l'anno 2013 € 511,50 perIMU, €
51,75 per spese assicurative, € 185 per spese di sistemazione verde come da documenti n. 17,19,20
allegati alla presente memoria, che si rammostrano al teste.
9. Vero che l'odierno convenuto Sig.
con riferimento all'abitazione familiare sita in IO VA (NO), Via Controparte_1
Cascine Vignole n. 15/17 Piano 1, identificata catastalmente al Foglio 13, Particella 85, Sub. 5
affrontava negli anni spese per la complessiva somma di € 6522,75 di cui per l'anno 2014 € 511,50
per IMU, € 37,50 per TASI, € 51,75 per spese assicurative, € 185,00 per sistemazione del verde,
come da documenti n. 17,19,20 allegati alla presente memoria, che si rammostrano al teste. 10. Vero
che l'odierno convenuto Sig. con riferimento all'abitazione familiare sita in Controparte_1
pagina 4 di 11 IO VA (NO), Via Cascine Vignole n. 15/17 Piano 1, identificata catastalmente al Foglio
13, Particella 85, Sub. 5 affrontava negli anni spese per la complessiva somma di € 6522,75 di cui per l'anno 2015 € 500 per IMU, € 74,00 per TASI, € 51,75 per spese assicurative, € 516,00 a titolo di oneri per sanatoria irregolarità, € 110,00 per sistemazione verde, come da documenti n.
17,19,20,22 allegati alla presente memoria, che si rammostrano al teste. 11. Vero che l'odierno convenuto Sig. con riferimento all'abitazione familiare sita in IO VA Controparte_1
(NO), Via Cascine Vignole n. 15/17 Piano 1, identificata catastalmente al Foglio 13, Particella 85,
Sub. 5 affrontava negli anni spese per la complessiva somma di € 6522,75 di cui per l'anno 2016 €
448,50 per IMU, € 66,00 per TASI, € 51,13 per materiale giardinaggio;
€ 34,00 per inserzioni vendita immobile, € 125,00 per sistemazione verde, come da documenti n. 19-20-21 allegati alla presente memoria, che si rammostrano al teste. 12. Vero che l'odierno convenuto Sig. CP_1
con riferimento all'abitazione familiare sita in IO VA (NO), Via Cascine
[...]
Vignole n. 15/17 Piano 1, identificata catastalmente al Foglio 13, Particella 85, Sub. 5 affrontava negli anni spese per la complessiva somma di € 6522,75 di cui per l'anno 2017 € 457 per IMU, €
67,50 per TASI, € 85,00 per sistemazione verde, come da documenti n. 19- 20 allegati alla presente memoria, che si rammostrano al teste. 13. Vero che l'odierno convenuto Sig. con Controparte_1
riferimento all'abitazione familiare sita in IO VA (NO), Via Cascine Vignole n. 15/17
Piano 1, identificata catastalmente al Foglio 13, Particella 85, Sub. 5 affrontava negli anni spese per la complessiva somma di € 6522,75 di cui per l'anno 2018 € 457 per IMU ed € 67,50 per TASI,
come da documento n. 19 allegato alla presente memoria, che si rammostra al teste. 14. Vero che l'odierno convenuto Sig. con riferimento all'abitazione familiare sita in Controparte_1
IO VA (NO), Via Cascine Vignole n. 15/17 Piano 1, identificata catastalmente al Foglio
13, Particella 85, Sub. 5 affrontava negli anni spese per la complessiva somma di € 6522,75 di cui per l'anno 2019 € 190,00 per IMU ed € 28,00 per TASI, come da documento n. 19 allegato alla presente memoria, che si rammostra al teste. 15. Vero che il Sig. pagava in Controparte_1
pagina 5 di 11 contanti in data 30.05.2019 alla G.F. Immobiliare di Tania Geom. Farinelli la somma totale di €
1.830,00 per la vendita delle unità immobiliari site in IO VA (NO), Via Cascine
Vignole n. 17 (ivi compresa l'ex casa familiare sita al P 1) come da documento n. 25 allegato alla memoria ex art. 183 6° comma c.p.c., che si rammostra al teste. Si indicano come testimoni per essere sentiti sui capitoli di prova sopraesposti: , residente in [...]
Lentate sul SO (MB) residente in [...] - San Nazzaro Sesia (NO) Testimone_2
-Milan Maria, Via S. Quasimodo 11, Lentate sul SO (MB).- Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei capitoli di prova che controparte dovesse articolare, richiedendo comunque, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli che saranno stati svolti, di essere ammessi a prova contraria sui medesimi, con la testimone indicata nella presente memoria istruttoria e con riserva di indicarne altri. B)In ogni caso si chiede che l'intestato Ill.mo Giudice, al fine di scongiurare ogni ulteriore contestazione su quanto affermato ed argomentato dalla scrivente difesa, disponga una
CTU al fine di veder stimata la percentuale (ed il relativo valore) di incidenza sull'intero ricavato della vendita dei fabbricati siti in IO VA (NO) Via Cascine Vignole n. 17 della abitazione familiare (da intendersi l'appartamento sito al Piano 1 del predetto fabbricato). -Con
riferimento ai capitoli di prova articolati dalla difesa della Sig.ra nella propria memoria ex Pt_1
art. 183 VI comma n. 2) c.p.c., ci si oppone all'ammissione degli stessi per i seguenti motivi: -cap. 1:
perchè valutativo;
-cap. 2: perché valutativo nonché irrilevante ai fini del presente Giudizio;
-cap. 3:
perché valutativo. È di conseguenza inammissibile in quanto irrilevante l'escussione del teste residente in [...] – IO”. Testimone_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
, ex coniuge, chiedendone la condanna al pagamento della metà del Controparte_1
pagina 6 di 11 prezzo di vendita dell'immobile sito in IO, via Cascine Vignole n. 15/17, pari a complessivi € 105.000,00, detratte eventuali spese, come da accordi raggiunti in sede di separazione.
si è costituito in giudizio, contestando la domanda avversaria e Controparte_1
chiedendone il rigetto;
in via riconvenzionale, egli ha chiesto accertarsi e dichiararsi che la controparte è debitrice della somma di € 8.594,14 e, per l'effetto, condannarla al pagamento, in proprio favore, di tale importo, ponendo eventualmente la somma in compensazione con quanto accertato come dovuto in favore dell'attrice.
Non è stata svolta attività istruttoria, non essendo state ammesse le istanze di prova orale svolte da entrambe le parti, né la c.t.u. richiesta da parte convenuta.
2. L'interpretazione dell'accordo
Non è contestata, in causa, la validità e la vincolatività dell'accordo raggiunto dalle parti in sede di separazione, circa la divisione del ricavato della vendita della casa familiare.
Ciò che è controverso è quale immobile debba intendersi per “casa familiare” e in relazione a quale, dunque, debba intervenire la corresponsione all'attrice della metà di quanto ricavato dal convenuto dalla compravendita immobiliare.
sostiene che le parti abbiano inteso fare riferimento all'intero Parte_1
compendio immobiliare acquistato nel corso della procedura esecutiva, comprensivo,
dunque, di entrambi gli appartamenti e del giardino pertinenziale.
, per contro, ritiene che per casa familiare debba intendersi la sola unità Controparte_1
immobiliare posta al primo piano, trattandosi dell'appartamento effettivamente utilizzato dalla famiglia, mentre l'appartamento al piano terra, non ristrutturato e inagibile, non è
mai stato in alcun modo utilizzato per le esigenze familiari. Il convenuto, inoltre, ha contestato la natura pertinenziale del giardino, reputando che il terreno costituisca lotto a pagina 7 di 11 sé stante.
Ebbene, i dati emersi nel corso del giudizio inducono a ritenere che le parti, nel regolamentare gli aspetti economici in sede di separazione, intendessero fare riferimento all'intero compendio immobiliare e non, invece, al solo appartamento posto al primo piano.
Va anzitutto evidenziato come la proposta di acquisto dell'11/4/2006 fosse sottoscritta da entrambi i coniugi e non dal solo e ciò costituisce un primo elemento che Controparte_1
depone nel senso per cui l'intero compendio immobiliare fosse da intendersi acquistato nell'interesse della famiglia.
Assume valenza interpretativa determinante la circostanza che, a fronte di una proposta di acquisto proveniente da entrambe le parti relativa all'immobile nel suo complesso inteso,
in sede di separazione le parti non abbiano espressamente limitato l'accordo economico a solo una delle unità immobiliari che lo costituivano, laddove sarebbe certamente stato necessario specificare una simile delimitazione, a fronte della non coincidenza tra quella che le parti ritenevano l'effettiva casa familiare e ciò che, invece, era stato acquistato nel comune interesse, con proposta sottoscritta da entrambi i coniugi.
In sede di accordo di mediazione, poi recepito ai fini della separazione, infatti, si legge che la casa familiare “intestata al sig. viene considerata, di fatto, proprietà di entrambi”, CP_1
emergendo così la correlazione tra quanto acquistato su proposta di entrambi i coniugi e quanto riconosciuto come appartenente, nella sostanza, all'uno e all'altra.
Nel testo dell'accordo di mediazione, l'espressione “casa familiare” risulta essere stata utilizzata in senso atecnico, per cui non rileva la nozione di casa familiare, richiamata dalla convenuta, elaborata dalla giurisprudenza ai fini dell'assegnazione della medesima e ciò
alla luce del fatto che alcuna assegnazione è stata concordata, ma l'espressione è stata pagina 8 di 11 utilizzata al solo fine di individuare il bene oggetto dell'accordo economico.
Per tali ragioni il contratto va interpretato nel senso per cui le parti si erano accordate affinché il convenuto corrispondesse “il 50% del ricavo netto della vendita dell'immobile,
detratte le tasse e tutte le eventuali spese” in relazione alla vendita dell'intero complesso immobiliare, successivamente intervenuta per complessivi € 105.000,00.
3. Le spese sostenute dal convenuto
Secondo l'accordo intercorso tra le parti, dal ricavato della vendita devono essere decurtate le spese sostenute in relazione all'immobile.
Parte convenuta ha allegato, alla comparsa di costituzione ed alla seconda memoria, alcuni giustificativi di spesa.
Parte attrice non ha svolto contestazioni in ordine agli esborsi di cui ai documenti avversari n. 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, per complessivi € 15.010,81.
Gli esborsi ritenuti non dovuti sono quelli di cui ai doc. 20, 24, 16 e 23, oltre che quelli relativi al decespugliatore.
Quanto al doc. 20, esso è, effettivamente, nella prima pagina, una riproduzione della fattura già contenuta al doc. 12, da conteggiarsi una sola volta.
Idem per il doc. 24, che riproduce il doc. 10.
Le ricevute relative agli oneri inerenti al giardinaggio sono sufficienti a costituire prova dell'esborso e, dunque, deve essere aggiunta la somma di € 1.389,00.
Il doc. 16 ed il doc. 23 costituiscono riepiloghi di formazione unilaterale, privi di valore probatorio, dovendo considerarsi le sole spese in relazione a cui è stata fornita prova documentale.
Non può riconoscersi la spesa relativa al decespugliatore comprovata dallo scontrino di pagina 9 di 11 acquisto, trattandosi di bene acquistato dal convenuto, di cui non è nota la finalità di utilizzo.
Le spese documentate dal convenuto sono dunque pari a € 16.399,81.
Tale importo va decurtato dal prezzo di vendita di € 105.000,00, con un risultato di €
88.600,19.
In questi limiti va accolta la domanda riconvenzionale, dovendo portarsi in compensazione da quanto dovuto dal convenuto all'attrice l'importo di € 8.199,90.
Ne consegue che la somma che il convenuto deve corrispondere all'attrice, pari alla metà,
è di € 44.300,00, su cui decorrono gli interessi legali dalla domanda al saldo, posto che è
stata necessaria la proposizione del giudizio per determinare l'esatto importo della condanna. Non è dovuta rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non di valore.
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta. Non si reputa che il parziale accoglimento della domanda riconvenzionale giustifichi una compensazione delle spese di lite, posto che la parte attrice non ha mai mostrato opposizione al riconoscimento delle spese sostenute dal convenuto, nei limiti di quelle documentate e la necessità di decurtare tali importi era,
comunque, già prevista nell'accordo sottoscritto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda principale, accerta e dichiara che, in forza pagina 10 di 11 dell'accordo del 16/6/2008 intercorso tra le parti, il convenuto è tenuto a corrispondere all'attrice la somma di € 52.500,00, decurtate le spese relative all'immobile per € 8.199,90;
2) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta e dichiara che l'attrice è tenuta a corrispondere al convenuto la somma di € 8.199,90, importo da portarsi in compensazione con il credito accertato al punto precedente;
3) per l'effetto, condanna il convenuto a corrispondere all'attrice la somma di €
44.300,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
4) condanna il convenuto a rimborsare all'attrice le spese di lite, liquidate in € 6.713,00,
oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge ed oltre a esborsi documentati.
VA, 12 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 11 di 11