Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1983/2022 RGAC
Il Tribunale, in persona dei sigg.ri:
Dott. Gian Andrea Morbelli Presidente
Dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice
Dott. Pasquale Perfetti Giudice relatore ed estensore
Ha emesso SENTENZA
[... SUL RICORSO
nato ad [...] il [...] e residente in [...] c.f. Parte_1
rappresentato e difeso nella presente procedura dall' avv. Franca Dardo del foro di C.F._1
Asti – - giusta procura speciale, C.F._2
avverso
, nata in Albania a [...] il [...], C.F. elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._3
Asti, C.so Dante Alighieri n. 5, presso lo studio dell'Avvocato Lucas Barbesino del Foro di Asti (C.F.
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale CodiceFiscale_4
Costituito anche avv. Silvia Bagnadentro ( ), con studio in Asti, Corso Dante 5, nella sua qualità di C.F._5
Curatore Speciale della minore , nata ad [...] il [...], giusta nomina del Tribunale di Asti Persona_1 del 17/5/2023.
Oggetto: Regolamentazione responsabilità genitoriale.
Conclusioni:
Parte attrice:
“voglia confermare il provvedimento di affidamento di alla signora e al signor Persona_1 CP_2
con collocamento presso la residenza degli stessi e confermare il provvedimento del Parte_2
17.05.2023, sino a quando avrà scontato la pena detentiva, per poi stabilire l'affidamento esclusivo della minore, stabilendo la residenza di presso quella di , previa valutazione dei Servizi Per_1 Parte_1
Sociali competenti.
Prevedere che gli incontri con la madre possano solo avvenire previo programma previsto dal Servizio
Sociale in modalità protetta alla presenza di un educatore.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Parte convenuta:
“Lo scrivente difensore sono mesi che non ha più avuto contatti con la propria assistita non avendo dalla medesima ricevuto indicazioni precise sulle conclusioni da presentare al Tribunale, nemmeno nelle segnalate apparizioni in Italia la Sig.ra a contattato lo scrivente il quale ormai non ha più alcun CP_1 numero di riferimento o domicilio o residenza a cui poter comunicare la dismissione del mandato difensivo;
Ciò premesso, in vista della discussione orale si rammostrano le seguenti
CONCLUSIONI
Quanto all'affidamento
Voglia il Tribunale disporre l'affidamento della minore nel maggiore interesse della medesima seguendo anche le indicazioni del curatore speciale della minore, prevedendo comunque spazi e percorsi idonei per il recupero e rafforzamento del rapporto madre figlia con affidamento del nucleo all'assistenza dei Servizi territorialmente competenti.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Per la Curatela Speciale:
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
prevedere la prosecuzione dell'affidamento della minore agli zii paterni, signori ed Persona_1 CP_2
unici in questo momento in grado di sostenere nei suoi bisogni anche emotivi, Parte_2 Per_1 considerati dalla stessa figure adulte di riferimento, mantenendo il contatto periodico tra la famiglia affidataria e la minore con la NPI e gli Assistenti Sociali territoriali per monitorare la situazione e sostenere il nucleo.” Parte attrice proponeva ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale, relativamente alla minore , nata ad [...] il [...]. Persona_1
Deduceva che:
La bambina dopo la sua nascita viveva con la coppia genitoriale per circa 15 mesi;
Successivamente il ricorrente veniva arrestato, e scontava una pena detentiva in carcere per 4 anni e 7 mesi;
Durante tale periodo, il padre continuava a vedere , nei colloqui in carcere, ad esclusione dei primi 4 Per_1 mesi;
In tale periodo la bambina viveva regolarmente con la nonna paterna, signora , nata a [...]
Taurianova il 22 ottobre 1962, presso la sua abitazione in Magliano Alfieri via San Secondo n. 24;
Il ricorrente diveniva uomo libero a partire dal 12 aprile 2021, vivendo con la madre e la figlia, in Magliano
Alfieri via San Secondo n. 24; oltre ad avere reperito attività lavorativa.
Chiedeva disporsi affido condiviso, con collocazione presso il padre.
La resistente, nel costituirsi in giudizio,
condivideva la domanda per affido congiunto, istando tuttavia per la collocazione della minore presso di sé.
Nelle more,
intervenivano mutamenti, nelle circostanze fattuali afferenti al nucleo familiare, di notevole impatto.
In particolare, in data 10 febbraio 2023 il ricorrente veniva fatto oggetto di arresto, con previsione della custodia in carcere.
Allo stato, come evincibile dal doc. 7 attoreo, risulta che lo stesso sconti regime di detenzione domiciliare.
Il tribunale, con ordinanza 20.5.2023, alla luce delle emergenze del giudizio,
così disponeva:
“Nella fattispecie il ricorrente ( agisce per ottenere la regolamentazione di regime di affido Parte_1
(condiviso), collocamento (già presso la nonna paterna) e mantenimento (Euro 250,00 oltre accessori) relativamente alla figlia minore , nata in data [...] dalla relazione non matrimoniale con la Per_1 resistente ( ) trasferita in Albania col nuovo compagno, per lo più assente come genitore;
CP_1
considerato che, disposta la rinnovazione della notifica, la resistente si è poi costituita ritualmente, reciprocamente argomentando per l'affido condiviso e il collocamento presso di sé della figlia, oltre a contributo nella misura di Euro 250,00 e accessori;
considerati specificamente, da ultimo, gli esiti del contraddittorio tra le parti e, in particolare, la costruttiva adesione manifestata dalle stesse con i rispettivi Difensori rispetto alla proposta avanzata dai Servizi di tutelare attraverso la previsione, allo stato, di affidamento della minore agli zii ( e Per_1 CP_2 [...]
; rispettivamente, sorella del ricorrente e di lei compagno), con collocamento della minore Persona_3 presso la residenza degli stessi, in Magliano Alfieri, ferma la risorsa rappresentata dalla nonna materna già di fatto collocataria (la quale ha sempre garantito gli incontri di con il padre in carcere e anche con la Per_1 madre e la di lei famiglia); ferma presa in incarico per ogni approfondimento sul nucleo come già disposto ai
Servizi (ord. 13.3.23); e ferma la corresponsione di contributo di mantenimento, nella misura reciprocamente identicamente richiesta dalle parti, da versare, appunto a cura dei genitori, agli affidatari che peraltro già da tempo si occupano di;
in tal senso va considerata la giovane età delle parti (classe Per_1 1996 e 1997), l'assenza di limitazioni alla capacità lavorativa e, anzi, la riferita disponibilità di entrambi da ultimo confermata ad attivarsi (la resistente ha riferito prossimo contratto di lavoro come cameriera ad
Alba; il ricorrente, già muratore, si è impegnato ad attivarsi per fare istanza all'amministrazione penitenziaria);
in particolare, va preso atto dell'attuale stato di detenzione del ricorrente, del recentissimo rientro della resistente dall'Albania, del legame da preservare e degli impegni assunti rispettivamente dai genitori in termini di percorsi individuali di sostegno, fermo l'accordo sulla presa in carico psicologica della minore e ogni relativo supporto che i Servizi indicheranno;
considerato che
l'esigenza di preservare/rafforzare il legame genitoriale e il tempo che i genitori reciprocamente dedicheranno a coltivare le rispettive risorse personali e genitoriali non può e non deve andare a detrimento delle esigenze quotidiane di gestione della minore;
prende atto il Collegio che la zia paterna ( , già riferimento e supporto per il fratello, si è CP_2 presa cura della nipote nei periodi di carcerazione del fratello, spiegando alla minore in maniera adeguata le situazioni non certo facili che si trovava ad affrontare, alternandosi con la propria madre nella cura della minore (nonna con cui è principalmente cresciuta), dimostrando quindi partecipazione fattiva ed Per_1 attenta;
la donna lavorava con contratti a termine presso la Ferrero di Alba, da ultimo, riferiscono i Servizi che ha appositamente deciso di trovare altra occupazione proprio per poter avere maggior tempo da dedicare all'accudimento di (a quanto consta, lavorerà come governante presso una famiglia di Alba); Per_1 il compagno è elettricista e installa impianti fotovoltaici;
riferiscono analiticamente gli operatori dei Servizi che gli zii paterni di “(…) a tutti gli effetti si occupano e preoccupano del benessere psico-fisico di Per_1
(…) dopo la nuova carcerazione del padre di , la coppia di zii si è fatta carico del suo Per_1 Per_1 accudimento (…) per non far trasferire di casa la minore hanno persino fatto cambio di appartamento con la nonna paterna che aveva fino ad allora ospitato la nipote”; gli zii sono stati sentiti appositamente dagli operatori sia insieme che anche separatamente, in occasione della visita domiciliare e dell'ascolto della minore ed, a seguito di confronto, hanno manifestato piena disponibilità all'affido (già di fatto implementato);
, in casa degli zii, è apparsa serena, solare “(…) con carattere aperto ed una propensione al dialogo e Per_1 all'introspezione”; impegnata a scuola e negli sport (judo, yoga); legatissima alla famiglia, ai genitori che idealizza nonostante le criticità, genitori che vuole fortemente proteggere “(…) ricerca spiegazioni concrete ai comportamenti dei genitori che (…) non le sono comprensibili”; soffre di sindrome da abbandono, Per_1 evidente il rischio di cambiamenti che possano destabilizzarla e che, vieppiù in questa fase di transizione, vanno assolutamente contenuti;
e i legami/frequentazioni coltivati senza forzature, con delicatezza direttamente proporzionale all'energia salda, fiduciosa che sa esprimere questa bambina verso chi la circonda, in primis, verso i genitori che aspetta senza soluzione di continuità; ogni previsione di frequentazione da modulare motivatamente a cura dei Servizi;
“(…) una certezza, allo stato, il legame di presenza e cura della famiglia paterna nei suoi confronti” (relazione Consorzio Socio Assistenziale Alba
Langhe Roero, 3.5.23); complessivamente, necessario, ad avviso del Collegio che la minore possa beneficiare, inoltre, di proprio spazio di presa in carico specificamente per l'espressione e valutazione dei suoi bisogni emotivi, psicologici, relazionali;
P.Q.M.
curatore speciale della minore l'avv. Silvia Bagnadentro;
Pt_3
dispone, allo stato, affidamento della minore agli zii ( e ), con CP_2 Persona_3 collocamento presso la residenza degli stessi;
dispone che ciascuno dei genitori versi agli affidatari, a titolo di contributo al mantenimento della minore, assegno di Euro 250,00; dispone la presa in carico della minore in termini di supporto al servizio di psicologia;
dispone procedersi a relazione di aggiornamento sul nucleo da depositare al 19.10.23…”
CP_ Risulta in atti che Il stia scontando in regime di detenzione domiciliare pena divenuta definitiva;
attualmente in Priocca, presso la casa del padre, infermo.
Le relazioni dei Servizi danno conto dell'ottimo legame tra la minore e la famiglia collocataria, ed altresì della buona sintonia (nonostante le dette vicende penali) tra ed il padre, sottolineando invece il Per_1 carattere volubile, inaffidabile, della madre, che tende a comparire e scomparire ad nutum dalla vita della ragazza, diventando in tale modo fattore di disequilibrio e sofferenza per questa – lo stesso difensore della convenuta dà conto di detto pattern comportamentale, nelle proprie conclusioni.
Sul punto, vedasi quanto esplicitato nella relazione ASL CN2 del 12.12.2024:
CP_
“Per quanto riguarda i rapporti con il papà, gli incontri tra il signor e la figlia sono stati gradualmente incrementati, sia nel numero di visite che nella quantità di tempo trascorso insieme, dopo il passaggio agli arresti domiciliari, in accordo con i Servizi Sociali. Durante i colloqui la bambina si dice contenta di poter trascorrere più tempo con il papà e appare meno preoccupata rispetto a prima, quando temeva che tornassero i carabinieri a riportarlo in carcere. Afferma che le piacerebbe passare ancora più tempo con lui, ma che si accontenta della situazione attuale e ne comprende le motivazioni.
Per quanto concerne il rapporto con la mamma, la mancanza di continuità e l'imprevedibilità delle scelte della sig.ra condizionano molto lo stato emotivo di , che se da una parte idealizza la figura CP_1 Per_1 materna e si dice felice di poterla sentire al telefono, dall'altra riconosce che l'incostanza della mamma nelle visite e nelle chiamate non sono adeguate ai suoi bisogni. Come riporteranno con maggiori dettagli i Servizi
Sociali, la sig.ra che aveva ottenuto di poter rincontrare la figlia da sola, nel mese di agosto, in CP_1 occasione del compleanno di , le ha detto che si sarebbe allontanata per qualche giorno, ma sarebbe Per_1 tornata presto.
In realtà ha rivisto la mamma più di un mese dopo, quando la sig.ra si è fatta trovare davanti Per_1 all'ingresso della scuola per l'inizio dell'anno scolastico. Durante il mese di assenza la sig.ra ha Pt_4 contattato telefonicamente la figlia in modo incostante e imprevedibile.
La minore è rimasta disorientata dal comportamento, per lei incomprensibile della mamma e, secondo quanto riferito dalla zia affidataria, questo ha reso a volte più irritabile nei loro confronti, a volte Per_1 triste e malinconica.
Attualmente è a conoscenza della richieste della mamma di riprendere le visite con lei (comunicato Per_1 dalla sig.ra e della posizione assunta dalla zia affidataria che si oppone in quanto teme che la sig.ra CP_1 non rispetterà nuovamente gli accordi presi e vorrebbe che gli incontri avvenissero alla presenza di un educatore che ne garantisca la continuità e la correttezza.
Secondo quanto riferito dalla sig.ra avrebbe reagito a queste comunicazione con CP_2 Per_1 un'iniziale rabbia nei confronti della zia, ma poi, dopo essersi confrontata con lei, ne avrebbe comprese le motivazioni.
All'ultimo colloquio, avvenuto pochi giorni fa, ha raccontato tutti i fatti riguardanti la madre Per_1 affermando di desiderare di poterla incontrare e trascorrere del tempo con lei, ma di capire che tutto questo non potrà essere possibile finché la mamma non dimostrerà maggiore costanza e interesse nei suoi confronti.
ha instaurato un forte legame con gli zii affidatari di cui si fida e che considera un punto di Per_1 riferimento stabile, anche se non sempre condivide le loro scelte educative e la loro diffidenza nei confronti della mamma. In più occasioni ha dimostrato di ricercare la vicinanza della zia nei momenti difficili, magari dopo un primo momento di rabbia o di sconforto.
Nonostante le vicende che ha vissuto e le separazioni che ha dovuto affrontare, durante i vari incontri Per_1 si descrive come una bambina felice, il rendimento scolastico attuale è positivo, così come il rapporto con le compagne di scuola. La bambina ama ancora giocare con le bambole e disegnare. Le sue produzioni grafiche sono molto colorate e riproducono scene di spensieratezza, tipiche per la sua età.
Lo Scrivente Servizio continuerà a proporre incontri periodici con la minore, finalizzati a monitorarne la crescita, momenti di confronto con la zia affidataria, con l'obiettivo di dare eventuali indicazioni di carattere psicoeducativo, nonché momenti di raccordo con i Servizi Sociali territoriali.”
Nel quadro attuale, deve dunque ritenersi:
a) Che gli attuali collocatari siano figure affidabili e di positivo impatto su , onde il detto Per_1 collocamento pare decisamente meritevole di conferma;
b) Che i genitori siano dotati di normali capacità reddituali, non emergendo ragioni ostative alle reciproche attitudini lavorative, e dunque siano in condizione di contribuire alle esigenze di , Per_1 nella misura già in vigore di € 250,00 per ciascun genitore, che pare anche conforme e congrua alle necessità della ragazzina;
c) Si deve rimettere ai Servizi Sociali di organizzare – anche alla luce del particolare status giuridico di quest'ultimo – gli incontri tra il padre e , nella ottica di una progressiva liberalizzazione, Per_1 sempre di concerto con il servizio di NPI, e comunque valutato costantemente il superiore interesse della ragazza;
d) La condotta della madre non consente di prevedere allo stato un qualche regime di incontri – data la volatilità palesata dalla madre stessa;
incontri che potranno al più avviarsi, su richiesta della convenuta, solo ove il Servizio Sociale, di concerto con NPI, ne ritenga la fattibilità, e la positività, rispetto alle esigenze di . Per_1
Le spese di lite vengono compensate inter partes, dato il contegno processuale e stragiudiziale dei genitori.
Le spese di lite della Curatela Speciale, da versarsi allo Stato ex TU Spese di Giustizia, vengono poste a carico dei genitori in solido, per le medesime ragioni.
Dette spese, secondo le tabelle vigenti (DM 55 del 2014) debbono esser calcolate come segue:
scaglione per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa;
secondo i valori minimi per fase;
€ 851 per la fase di studio;
€ 602 per la fase introduttiva;
€ 903 per la trattazione;
€ 1.453 per la fase decisionale;
per totali € 3.809 per compenso, oltre tutti accessori.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
dispone, allo stato, l'affidamento di al Servizio Sociale, ovvero al Per_1 Controparte_3
, con collocazione della minore presso gli zii paterni (sigg.ri e
[...] CP_2 [...]
) ove avrà residenza anagrafica;
Persona_3
dispone che ciascuno dei genitori, entro il giorno 27 di ogni mese, versi al Servizio Sociale, a titolo di contributo al mantenimento della minore, assegno di Euro 250,00, somma rivalutanda annualmente ex
ISTAT; oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il protocollo Tribunale di AstI;
il Servizio affidatario è facultizzato a corrispondere dette somme, in tutto o in parte, ai collocatari, secondo le esigenze concrete della minore;
proseguirà il proprio percorso presso il Servizio di NPI;
Per_1
Il Servizio Sociale avrà cura di organizzare gli incontri tra ed il padre, secondo la finalità del Per_1 massimo ampliamento, di concerto con il Servizio di NPI, sempre valutando l'interesse preminente della ragazza;
Gli incontri con la madre potranno aver ingresso solo se questa ne farà richiesta, e previa valutazione, da parte del Servizio Sociale, di concerto con NPI, circa la positività dei contatti con la madre;
la organizzazione degli eventuali incontri è rimessa ai Servizi, nell'interesse superiore della minore;
Spese di lite compensate inter partes, tra i genitori;
Parte ricorrente e parte resistente sono condannate in solido al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese per la difesa della minore, liquidate, ut supra, in € 3.809,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA.
Asti, camera di consiglio del 16.4.2025
Il relatore estensore dott. Pasquale Perfetti
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli