Sentenza 16 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 16/04/2021, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 02422/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02089/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2089 del 2016, proposto da
La Società S.I.Reine Des Bois "E"S.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tammaro Chiacchio e Vittoria Chiacchio, con domicilio eletto presso lo studio Tammaro Chiacchio in Napoli, via dei Mille, 74;
contro
Comune di Forio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Meglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria T.A.R.;
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e Provincia di Napoli, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvoc. Distrett. Stato Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
e con l'intervento di
ad opponendum:
NI ED, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Di Scala, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria T.A.R.;
per l'annullamento
della determina n. 1056 datata il 19.10.2015 del responsabile del settore n. 3 del comune di Forio d’Ischia (Na) recante rigetto di autorizzazione paesaggistica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Forio, della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli e Provincia di Napoli e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato da remoto del giorno 13 aprile 2021 il dott. Carlo Buonauro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato al Comune di Forio parte ricorrente – premesso che la resistente amministrazione civica, sulla scorta del parere negativo emesso dalla C.L.P. in data 21.01.2015 e delle note della Soprintendenza di Napoli n.ro 15632 del 25.09.2015 e n.ro 17235 del 15.10.2015, ha rigettato la richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata in data 17.06.2010 -
chiede l’annullamento della determina in epigrafe indicata e di ogni atto comunque connesso a quello impugnato, deducendo vizi di violazione di legge (inosservanza delle regole del giusto procedimento in ordine ai provvedimenti emessi dal Comune di Forio e dalla Soprintendenza, in quanto assunti senza la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza) e di eccesso di potere per carenza di istruttoria, sviamento e difetto di motivazione.
Si sono costituiti l’amministrazione intimata ed l’interventore ad opponendum, concludendo per l’irricevibilità e comunque il rigetto del gravame.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 13.4.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non si appalesa meritevole di favorevole considerazione per le ragioni che seguono, risultando, per un verso, il gravame tardivamente proposto rispetto alla conoscenza legale ed effettiva del provvedimento principaliter impugnato; e, per altro verso, essendo quest’ultimo sorretto da sufficiente motivazione e congrua istruttoria, non emergendo altresì in termini di fondatezza le spiegate censure di carattere formale-procedimentale.
In rito va condivisa l’eccezione di tardività formulata dall’ente locale e dall’interventore con conseguente irricevibilità del ricorso per tardiva notifica dello stesso. Si osserva in fatto che il parere n. 17235 della Soprintendenza risulta emesso il 15.10.2015 e la conseguente determina reiettiva n. 1056 del Comune di Forio in data 19.10.2015. Orbene, a fronte del ricorso “passato” per la notifica in data 22.4.2016, risulta decorso il termine decadenziale di 60 giorni, previsto dall’art. 41 c.p.a. in ragione della esatta individuazione del dies a quo: per un verso, la società ricorrente sostiene genericamente di aver avuto piena conoscenza del provvedimento solo il 24.02.2016 limitandosi a supportare tale asserzione con riferimento ad una indeterminata ricevuta di consegna pec; per altro verso e soprattutto, sia in ragione dell’attiva e costante partecipazione al complesso procedimento de quo, sia delle modalità di comunicazione adottate dai rispettivi enti risulta emergere una situazione di piena conoscenza effettiva e legale in data ben antecedente a quella diversamente indicata. Ed invero, da un lato, le raccomandate a tal fine inviate all’indirizzo regolarmente comunicato risultano comunque entrate nella sfera di conoscibilità del destinatario essendo imputabile solo a quest’ultimo un comportamento di colpevole negligenza, violativo del generale canone comportamentale di lealtà tra soggetti dell’ordinamento da ultimo codificato con l’introduzione del nuovo comma 2-bis, nell’art. 1, della legge n. 241 del 1990 ad opera del d. l. 76/2020 convertito con modifiche nella l. n. 120/2020, il quale recita nel seguente modo: «I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede».
Per altro verso, proprio la costante interlocuzione procedimentale e la solerte nonché fattiva presenza dell’odierna ricorrente nei diversi livelli di segmentazione procedurale testimoniano una situazione di piena ed effettiva conoscenza dei rispetti esiti decisori.
In tal senso, e quanto al merito del giudizio, da un lato non emerge alcuna sostanziale pretermissione delle garanzie partecipative nell’ambito di un concreto rispetto del principio del contraddittorio ed a fronte della correttezza contenutistica del provvedimento impugnato; dall’altro ed a tal ultimo riguardo dai documenti di causa emerge – né il ricorrente ha fornito alcuna prova o principio di prova in senso significativamente contrario – che nel sito de quo non appare essere esistito alcun volume da recuperare sicché viene in rilievo l’ostativa preclusione del PTP che non consente interventi quali quelli richiesti, ma la sola manutenzione straordinaria di volumi legittimi.
In definitiva il ricorso va complessivamente respinto siccome irricevibile e comunque infondato.
Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti e comunque complessivamente infondato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio da remoto del giorno 13 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Buonauro | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO