Sentenza breve 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 25/03/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00386/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Cerisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. Prefettura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, 97;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del decreto prot. n. -OMISSIS- del 1° dicembre 2025, emesso dalla UTG Prefettura di Foggia, Area IV - Sportello Unico per l'Immigrazione, con cui è stata disposta la revoca del nulla-osta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato, rilasciato in favore del ricorrente in data 23 aprile 2025 (codice pratica P-FG/L/N/2025/-OMISSIS-);
- nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. Prefettura di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. OR IE e uditi per le parti i difensori avv. Valentina Cerisano, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Piersabino Salvemini, per l’Amministrazione resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che ragione sostanziale del ricorso è la carenza di istruttoria e il travisamento dei fatti, inerente la riscontrata difformità di apposizione delle firme in diverse copie del contratto di locazione esibito agli uffici dell’amministrazione resistente, atteso che il contratto di locazione, relativo alla sistemazione alloggiativa del cittadino extra-UE, risulta essere comunque esistente e, peraltro, anche rinnovato;
Considerato che è plausibile la tesi sostenuta da parte ricorrente, secondo cui, nella prassi negoziale, sono sottoscritti più copie di un contratto di locazione (perlomeno due, una per il locatore e una per il locatario), sovente una terza ad uso del consulente del lavoro o altro consulente, che curi la pratica, anche ai fini della registrazione del contratto presso i competenti uffici fiscali;
Considerato che l’amministrazione, costituita a mezzo dell’Avvocatura di Stato, nulla ha contestato espressamente, né ha articolato sul punto specifica difesa;
Ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato sia inficiato perlomeno da eccesso di potere per carenza di motivazione, di istruttoria e per travisamento dei fatti, così come censurato dalla parte ricorrente, invero unitamente ad altri vizi di legittimità, salvi restando però gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, in ordine al vaglio del possesso di tutti i requisiti utili alla convertibilità del permesso di soggiorno nel senso anelato;
Ritenuto di compensare le spese del giudizio per la peculiarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, nei sensi in motivazione.
Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EN AN, Presidente
OR IE, Consigliere, Estensore
OR Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR IE | EN AN |
IL SEGRETARIO