Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/02/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1066/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1066 /2024, promossa da
(c.f. , nt. a CREMONA (CR) il 28/08/1967. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FERRARI LAURA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E (c.f. ) nt. a NOVARA (NO) il 24/09/1966 CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. LEONI MICHELA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per il ricorrente Piaccia al Tribunale Ill.mo Contrariis rejectis Pronunciare lo scioglimento del matrimonio, ordinando all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Galliate di provvedere alle annotazioni e trascrizioni di legge, in relazione all'emananda sentenza, sull'atto di matrimonio già trascritto nei Registri del settore atti di matrimonio del Comune di Galliate, anno 2005, parte I, nr. 11 Nel merito in pricipalità 1. Disporre che il signor versi alla signora a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1 CP_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma di €. 450,00 mensile, oltre ISTAT, entro Per_1
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c) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola, centro ricreativo e gruppo estivo. Una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta
2. Dichiarare che le parti sono economicamente autosufficienti, sicché nessuna somma dovrà essere disposta reciprocamente in favore dell'altro coniuge
3. Disporre la perdita del cognome in capo alla signora Con vittoria di spese e competenze del Pt_1 CP_1 presente procedimento.
Per la resistente Voglia l'Ecc.mo Tribunale, valutata la sussistenza dei presupposti di legge, 1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto inter partes con rito civile in Galliate (NO), in data 04.06.2005, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di del Comune di Galliate (NO), di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio, emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile o necessario;
2. ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Galliate, di provvedere alle annotazioni e trascrizioni tutte di legge, in relazione all'emananda sentenza, sull'atto di matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Galliate;
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3. i coniugi continueranno a vivere separati secondo gli obblighi di legge;
4. disporre a carico del marito, quale contributo al concorso nel mantenimento del figlio maggiorenne ma Per_1 non economicamente, l'obbligo di versare mediante bonifico su c/c che verrà indicato dalla resistente e da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 600,00, oltre al 60% delle spese straordinarie previste dal Protocollo del Tribunale di Torino;
5. dichiararsi la perdita del cognome da parte della Signora Pt_1 CP_1
Con ogni provvedimento di legge. In ogni caso Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Per il P.M. Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 6.6.2024, ha adito il Tribunale di Novara per Parte_1 chiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con a Galliate CP_1 il 4.6.2005. Dall'unione nasceva, in data 31.7.2005, il figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente. Con sentenza n. 132 del 12.2.2024, il Tribunale di Novara pronunciava la separazione tra i coniugi, prevedendo l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio versando Per_1 mensilmente la somma di €. 450,00, oltre al 60% delle spese straordinarie, secondo il protocollo di Torino in uso presso il Tribunale di Novara. Circa le proprie condizioni economiche, il ricorrente ha precisato che queste non erano cambiate rispetto alla separazione, in quanto lo stesso lavorava “per la società Meditech, della quale è socio accomandatario, avente per oggetto sociale il commercio di reagenti chimici e strumenti per laboratori di analisi medicali, e percepisce attualmente, quale compenso di amministratore, la somma di €. 1.000,00 al mese”; più specificatamente, l'attore risulta percepire l'importo di € 1.937,00, per 12 mensilità, di cui € 937,00 per rimborso chilometrico e per le spese di trasferta sostenute.
invece, risulta essere assunta presso l'Istituto Bonfantini “e percepisce uno stipendio CP_1 mensile di almeno €. 1.200,00 per quattordici mensilità”. Il ricorrente ha, poi, rappresentato che la vive nella casa coniugale, in comproprietà dei CP_1 coniugi, che le è stata assegnata in sede di separazione, con il figlio ed altro figlio avuto Per_1 da precedente relazione, sulla quale è acceso mutuo con rata dell'importo di € 600,00 mensili iniziali, ma che ora con tasso variabile si aggira sui 900,00/950 mensili che viene pagata al 50% anche dal signor Pt_1
Ha rassegnato le conclusioni in epigrafe indicate.
* Si è costituita parte convenuta, la quale -pur aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio- ha chiesto un aumento del contributo per il mantenimento di ad € 600,00 Per_1 mensili. Sul punto, la resistente ha riferito di essere dipendente a tempo indeterminato, quale collaboratrice scolastica, percependo una retribuzione media mensile pari ad € 1.254,00.
Pag. 3 Ha precisato, poi, di sostenere le seguenti spese: € 204,00 a titolo di finanziamento con decorrenza dal giugno 2023 al maggio 2027 per l'acquisto di un autoveicolo in uso esclusivo a , il 50% Per_1 della quota di mutuo della casa coniugale, per l'importo di € 450,00 mensili circa. Ha lamentato, inoltre, che il ricorrente non frequenta più il figlio, sicché ogni onere di mantenimento grava esclusivamente sulla resistente.
* All'udienza del 29.10.2024, si è proceduto all'interrogatorio libero delle parti. ichiara: “Abito a Pernate via Romentino n. 88 c, dove ho la residenza. Vivo da Parte_1 solo, la casa è di proprietà cointestata con mia sorella. Sono titolare di S.A.S come socio accomandatario che si occupa di attrezzatura medicale e ho una busta paga di 1.950,00 euro circa;
formalmente percepisco il canone di locazione di altro bene immobile cointestato con mia sorella ma usufruendo dell'altro appartamento non ricevo alcunché. Oltre a questi due beni immobili sono proprietario con la sig.ra di un appartamento su cui grava CP_1 un mutuo. Non ho spese particolari. Attualmente pago 900,00 euro di mutuo in quanto la resistente non adempie integralmente al pagamento della sua quota”.
dichiara: “Abito a Galliate in via Leopardi n.1, vivo con nostro figlio. La casa CP_1 Per_1
è in comproprietà al 50% con il mio ex marito ed è gravata da mutuo. Non ho altri beni immobili. Sono proprietaria di due autovetture che sono gravate da finanziamento per un totale di 8.000,00 euro che mi vengono detrattate dalla busta paga. Preciso di non aver informato mio marito del finanziamento dell'auto in quanto lui si disinteressa della vita di nostro figlio il quale non vuole più vederlo. Preciso che la rata è di circa 204,00 euro. Sono collaboratrice scolastica e percepisco 1224,00 per tredici mensilità da tale importo va detratto il finanziamento. Pago le spese condominiali e 300,00 euro di mutuo. Ho deciso di pagare arbitrariamente questa somma”. All'esito il Giudice ha fissato udienza per la discussione orale della causa.
*
2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte
(Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio La domanda relativa alla declaratoria dello scioglimento del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la
Pag. 4 comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 132 del 12.2.2024 emessa dal Tribunale di Novara. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
4. Sulla domanda di mantenimento Per quanto concerne il mantenimento del figlio maggiorenne ma non autosufficiente della coppia, deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Nel caso di specie è pacifico che il figlio, seppur maggiorenne, non è economicamente autosufficiente. Dall'esame della documentazione reddituale delle parti non risultano significative variazioni rispetto al momento della pronuncia della separazione, intervenuta meno di un anno fa. Dalle dichiarazioni dei redditi delle parti, infatti, risulta plasticamente che entrambi hanno il medesimo reddito (cfr. p. 6, 7 e 8 della sentenza di separazione). Non colgono, poi, nel segno le osservazioni di parte resistente circa l'aumento delle esigenze del figlio. La circostanza che lo stesso si sia iscritto all'università non è rilevante per l'aumento del contributo ordinario al mantenimento, trattandosi di spesa straordinaria;
parimenti, anche il finanziamento contratto per l'acquisto del veicolo in favore del figlio della coppia doveva rientrare nelle spese straordinarie e, comunque, è stato contratto prima della pronuncia della sentenza di separazione. La circostanza, poi, che il figlio incontri solo saltuariamente il padre, era già stata valorizzata dal Tribunale, in sede di separazione;
sul punto, il Collegio così motivava: “Alla luce degli elementi di cui
Pag. 5 sopra e tenuto conto del fatto che il figlio vive stabilmente con la madre e che le frequentazioni padre/figlio sono estremamente ridotte, ritiene il Tribunale che sia congruo porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al Pt_1 mantenimento del figlio versando alla madre un assegno mensile di importo pari a euro 450,00, oltre al 60% delle spese straordinarie”. Non sono state dedotti o allegati da parte resistente elementi significativi per giustificare un aumento del mantenimento già fissato nell'importo di € 450,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie. La casa coniugale, come da accordo tra le parti, deve essere assegnata a CP_1 unitamente agli arredi, che ivi vi vivrà insieme al figlio.
5. Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte resistente nella misura di € 3.809,00, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause a valore indeterminato, complessità bassa.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1 in Galliate il 4.6.2005, con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto
[...] comune al n. 11 parte I, anno 2005;
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Parte_1 versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo bonifico bancario con decorrenza dalla data della domanda, un assegno mensile di importo pari a euro 450,00, oltre al 60% delle spese straordinarie;
5. assegna la casa coniugale, con quanto l'arreda, a CP_1
6. condanna a versare a le spese di lite, che liquida CP_1 Parte_1 in complessivi € 3.809,00 oltre a IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 31.1.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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