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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 625/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTILI SIMONETTA, Presidente e Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4231/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20191T012184000 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20191T012186000 IMP. SOSTITUTIV 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 419/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ai propri atti e insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente: si riporta alle controdeduzioni e insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso gli avvisi di liquidazione notificati in data 28.08.2025 dell'imposta di registro ed irrogazione delle sanzioni dall' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – per decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto prima casa per complessivi euro 5.148,78.
Parte ricorrente dichiarava di aver acquistato, in data 12.11.2019 , un immobile sito in Caivano da adibire a prima casa stipulando contestualmente un mutuo;
per sopravvenute cause oggettive e soggettive, in data
14.05.2021 , aveva venduto il suddetto immobile ed estinto anticipatamente il mutuo. In seguito , usufruendo anche delle varie sospensioni introdotte dalla normativa emergenziale per il trasferimento della residenza , in data 3.10.2022, aveva riacquistato altro immobile potendo così usufruire nuovamente in termini dell'imposta di registro dell'agevolazione prevista per l' acquisto della prima casa .
Eccepiva la illegittimità degli avvisi di liquidazione opposti senza considerare che la cessione dell'immobile da parte del contribuente ed il successivo riacquisto erano avvenuti entro i termini di legge così come prorogati dalle varie sospensioni (dal 23/02/2020 al 30/10/2023) riguardanti il periodo emergenziale OV
.
Si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta - eccependo che gli avvisi erano stati emessi sul presupposto che entro il termine di mesi diciotto dall'acquisto dell'immobile il Ricorrente_1 non aveva proceduto a trasferirvi la propria residenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio ha ritenuto che il ricorrente sia decaduto dal beneficio delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa (L. n.549/95), per non aver trasferito la propria residenza nei termini previsti dalla legge (18 mesi).
Il ricorrente ha dedotto con i motivi di ricorso, a propria giustificazione, l'avvenuta cessione del primo immobile e il riacquisto di altro immobile da adibire a prima casa osservando i termini previsti dalla normativa emergenziale che si è susseguita durante il periodo della pandemia da SARS - OV ( ID che ha previsto la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023 ) .
Il ricorso è fondato e va accolto.
Considerato che il primo acquisto è avvenuto il 12.11.2019 e il secondo in data 14.05.2021 , ne deriva che
, per effetto delle sospensioni e delle proroghe introdotte dalla normativa emergenziale,, dal 23 febbraio
2020 al 30 ottobre 2023 , il contribuente non è decaduto dal beneficio .
Pertanto il ricorso va accolto .
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese.-.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROTILI SIMONETTA, Presidente e Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4231/2025 depositato il 22/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20191T012184000 REGISTRO 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20191T012186000 IMP. SOSTITUTIV 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 419/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ai propri atti e insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente: si riporta alle controdeduzioni e insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso gli avvisi di liquidazione notificati in data 28.08.2025 dell'imposta di registro ed irrogazione delle sanzioni dall' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta – per decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto prima casa per complessivi euro 5.148,78.
Parte ricorrente dichiarava di aver acquistato, in data 12.11.2019 , un immobile sito in Caivano da adibire a prima casa stipulando contestualmente un mutuo;
per sopravvenute cause oggettive e soggettive, in data
14.05.2021 , aveva venduto il suddetto immobile ed estinto anticipatamente il mutuo. In seguito , usufruendo anche delle varie sospensioni introdotte dalla normativa emergenziale per il trasferimento della residenza , in data 3.10.2022, aveva riacquistato altro immobile potendo così usufruire nuovamente in termini dell'imposta di registro dell'agevolazione prevista per l' acquisto della prima casa .
Eccepiva la illegittimità degli avvisi di liquidazione opposti senza considerare che la cessione dell'immobile da parte del contribuente ed il successivo riacquisto erano avvenuti entro i termini di legge così come prorogati dalle varie sospensioni (dal 23/02/2020 al 30/10/2023) riguardanti il periodo emergenziale OV
.
Si costituiva in giudizio l' Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta - eccependo che gli avvisi erano stati emessi sul presupposto che entro il termine di mesi diciotto dall'acquisto dell'immobile il Ricorrente_1 non aveva proceduto a trasferirvi la propria residenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio ha ritenuto che il ricorrente sia decaduto dal beneficio delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa (L. n.549/95), per non aver trasferito la propria residenza nei termini previsti dalla legge (18 mesi).
Il ricorrente ha dedotto con i motivi di ricorso, a propria giustificazione, l'avvenuta cessione del primo immobile e il riacquisto di altro immobile da adibire a prima casa osservando i termini previsti dalla normativa emergenziale che si è susseguita durante il periodo della pandemia da SARS - OV ( ID che ha previsto la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023 ) .
Il ricorso è fondato e va accolto.
Considerato che il primo acquisto è avvenuto il 12.11.2019 e il secondo in data 14.05.2021 , ne deriva che
, per effetto delle sospensioni e delle proroghe introdotte dalla normativa emergenziale,, dal 23 febbraio
2020 al 30 ottobre 2023 , il contribuente non è decaduto dal beneficio .
Pertanto il ricorso va accolto .
La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese.-.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.