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Sentenza breve 16 gennaio 2026
Sentenza breve 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 16/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00748/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/01/2026
N. 00035 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00748/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 748 del 2025, proposto da
DJ SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Anisa Rama, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00748/2025 REG.RIC.
del provvedimento n. Cat.A.12/2025/Immig/II/Sez/24BS046904 di diniego dell'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno n. I2760135A del
26.3.2025 e notificato a SI DJ in data 6.5.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso tempestivamente notificato e depositato DJ SI ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Brescia ha rigettato la richiesta di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per motivi di lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche.
2.- Il ricorrente lamenta che il provvedimento si baserebbe su basi giuridiche erronee, sussistendo il proprio affidamento in ragione della collocazione presso la Comunità
“L'Alternativa” e, quindi, ricorrendo il presupposto legittimante la conversione di cui all'art. 32, comma 1 bis, D.Lgs. 386/1998, non ostandovi la mancata produzione in sede procedimentale del parere positivo dell'ex Comitato per i minori, sia perché lo stesso sarebbe stato richiesto il 17.6.2024, sia perché sarebbe onere dell'Amministrazione procedente acquisirlo d'ufficio.
3.- Le Amministrazioni si sono costituite in giudizio con atto di mera forma e successivamente hanno depositato documenti ed una relazione sui fatti di causa. N. 00748/2025 REG.RIC.
4.- In esito all'udienza camerale del 16.7.2025 la domanda cautelare è stata rigettata per difetto del fumus boni iuris.
5.- Con ordinanza n. 3694 del 10.10.2025 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare del ricorrente, evidenziando il tenore positivo del parere ex art. 32, c. 1- bis D.Lgs. 286/1998 – pur tardivamente pervenuto – e ritenendo che la mancata apertura della tutela fosse ascrivibile al ristretto lasso temporale tra la richiesta e l'effettivo raggiungimento della maggiore età, con conseguente ordine alla Questura di Brescia di riesaminare la fattispecie.
6.- Con memoria depositata l'1.12.2025 l'Amministrazione ha dato atto di avere provveduto all'annullamento del diniego gravato ed al contestuale rilascio del titolo richiesto.
7.- All'udienza pubblica del 14.1.2026 il difensore del ricorrente ha confermato l'avvenuto rilascio in proprio favore del permesso richiesto e la fissazione di un appuntamento per la sua notifica, instando per una conforme pronuncia.
8.- Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo il provvedimento adottato all'esito del riesame pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente, che non può, quindi, vantare alcun interesse alla coltivazione del ricorso.
9.- Le spese di lite possono essere compensate, considerato che il provvedimento è stato emesso sulla base di un parere intervenuto successivamente all'adozione del provvedimento in questa sede impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite. N. 00748/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG CC, Presidente
Francesca DI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca DI NG CC
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/01/2026
N. 00035 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00748/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 748 del 2025, proposto da
DJ SI, rappresentato e difeso dall'avvocato Anisa Rama, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Brescia, in persona del Ministro e del Questore pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia N. 00748/2025 REG.RIC.
del provvedimento n. Cat.A.12/2025/Immig/II/Sez/24BS046904 di diniego dell'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno n. I2760135A del
26.3.2025 e notificato a SI DJ in data 6.5.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa Francesca
DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso tempestivamente notificato e depositato DJ SI ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Brescia ha rigettato la richiesta di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per motivi di lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche.
2.- Il ricorrente lamenta che il provvedimento si baserebbe su basi giuridiche erronee, sussistendo il proprio affidamento in ragione della collocazione presso la Comunità
“L'Alternativa” e, quindi, ricorrendo il presupposto legittimante la conversione di cui all'art. 32, comma 1 bis, D.Lgs. 386/1998, non ostandovi la mancata produzione in sede procedimentale del parere positivo dell'ex Comitato per i minori, sia perché lo stesso sarebbe stato richiesto il 17.6.2024, sia perché sarebbe onere dell'Amministrazione procedente acquisirlo d'ufficio.
3.- Le Amministrazioni si sono costituite in giudizio con atto di mera forma e successivamente hanno depositato documenti ed una relazione sui fatti di causa. N. 00748/2025 REG.RIC.
4.- In esito all'udienza camerale del 16.7.2025 la domanda cautelare è stata rigettata per difetto del fumus boni iuris.
5.- Con ordinanza n. 3694 del 10.10.2025 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare del ricorrente, evidenziando il tenore positivo del parere ex art. 32, c. 1- bis D.Lgs. 286/1998 – pur tardivamente pervenuto – e ritenendo che la mancata apertura della tutela fosse ascrivibile al ristretto lasso temporale tra la richiesta e l'effettivo raggiungimento della maggiore età, con conseguente ordine alla Questura di Brescia di riesaminare la fattispecie.
6.- Con memoria depositata l'1.12.2025 l'Amministrazione ha dato atto di avere provveduto all'annullamento del diniego gravato ed al contestuale rilascio del titolo richiesto.
7.- All'udienza pubblica del 14.1.2026 il difensore del ricorrente ha confermato l'avvenuto rilascio in proprio favore del permesso richiesto e la fissazione di un appuntamento per la sua notifica, instando per una conforme pronuncia.
8.- Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo il provvedimento adottato all'esito del riesame pienamente satisfattivo della pretesa del ricorrente, che non può, quindi, vantare alcun interesse alla coltivazione del ricorso.
9.- Le spese di lite possono essere compensate, considerato che il provvedimento è stato emesso sulla base di un parere intervenuto successivamente all'adozione del provvedimento in questa sede impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite. N. 00748/2025 REG.RIC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG CC, Presidente
Francesca DI, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca DI NG CC
IL SEGRETARIO