Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 16/12/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
523/2025 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO
In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 79066 del registro di Segreteria, In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 proposto da XX, nato a [...] (omissis) il omissis , CF: omissis elettivamente domiciliato in Roma alla Via Emilia n. 81, presso lo studio dell’Avv. Giovanni Parente Zamparelli che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e che indica per le comunicazioni di rito l’indirizzo pec: avvgiovannicarloparente@punto.pec.it e l’utenza telefax 06.42004726;
contro il Ministero della difesa - Direzione Generale Della Previdenza Militare e Della Leva, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato – Capo del I Reparto p.t. Dott.ssa Marzia TT BA (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato presso la sede di Viale dell’Esercito 178-186, 00143 Roma, P.E.C. previmil@postacert.difesa.it;
VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti e documenti di causa;
Visto il decreto presidenziale n. 1093 del 11.11.2022 di riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.
Uditi nel corso dell’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 l’Avv. Stefano Monti, in sostituzione dell’Avv. Giovanni Carlo Parente, per il ricorrente e la Dott.ssa Maria Luisa Margherita Guttuso per il Ministero della Difesa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente, deducendo di essere affetto da una serie di infermità dipendenti da causa di servizio, ha chiesto la concessione della pensione privilegiata, impugnando il decreto ministeriale n. 13/C4 del 2021, con cui è stato escluso il nesso eziologico tra le predette infermità e il servizio prestato.
2. Il Ministero della difesa, costituitosi con memoria prodotta il 17.02.2023, ha rilevato in via preliminare il difetto di In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 giurisdizione del Giudice Contabile in materia di equo indennizzo; quanto alle istanze relative all’infermità di:
“Persistente sindrome ansiosa depressiva e Ipertensione arteriosa”, eccepito l’inammissibilità delle domande per non essere state precedute dalla istanza amministrativa tesa al riconoscimento della pensione privilegiata e ha rappresentato l’infondatezza di tutte le ulteriori domande connesse alle ulteriori patologie lamentate dal ricorrente (gastroduedenite;
artrosi della spalla sinistra; gonartrosi bilaterale) in relazione alle quali ha richiamato la correttezza delle verifiche condotte dal competente Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Ha rilevato, infine, che, con D.M. n. 311 del 30.05.2011 è stata accolta la richiesta di pensione privilegiata ordinaria del 05.11.2005 e concessa la PPO di 8^ctg vitalizia per l’infermità
“Spondilosi cervicale e lombo sacrale” (cfr. pag.8 memoria Ministero).
3. Con memoria prodotta in data 14.11.2022 è intervenuto in giudizio il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Contabile quanto alle doglianze relativa al mancato riconoscimento dell’equo indennizzo e, in ogni caso, l’inammissibilità del ricorso attesa l’identità sostanziale del petitum e della causa petendi con il pregresso giudizio celebratosi avanti al Giudice Amministrativo, rilevando comunque l’infondatezza per la natura meramente caducatoria da riconoscersi, nel caso di specie, alle domande formulate dal ricorrente.
3. Con sentenza non definitiva n. 219/2023, resa all’esito della camera di consiglio svoltasi all’udienza del 27 marzo 2023, è In caso di diffusione,
omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 stata risolta la eccezione pregiudiziale con la declaratoria di difetto di giurisdizione in relazione alla domanda del ricorrente tesa al riconoscimento dell’equo indennizzo.
Nella predetta udienza è stato anche disposto il rinvio del giudizio con termine sino al 14 maggio 2023 (per la parte convenuta) e sino al 24.05.2023 (per la parte ricorrente) per il deposito di memorie in relazione alla effettiva proposizione della istanza amministrativa.
4. Con memoria del 18 maggio 2023 la parte ricorrente ha riferito anche di aver inoltrato istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 al fine di ottenere la produzione da parte dell’Amministrazione convenuta delle istanze presentate dal ricorrente (“istanze presentate dal XX nelle seguenti date: 10/03/2005, 13/10/2005 e 28/04/2009, con cui chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la concessione dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata per le infermità ivi indicate; - ulteriore documentazione da egli presentata, a seguito della quale, in data 08/07/2009, è stato avviato il procedimento di riesame con nota n.133765, così come indicato nel Decreto n. 399 del 2009; -
qualunque altra richiesta di p.p.o. avanzata dal XX; -
fascicoli formati a seguito delle istanze del 10/03/2005, 13/10/2005 e 28/04/2009”).
5. Con note di udienza, depositate oltre il termine concesso, il Ministero della Difesa convenuto ha ribadito l’assenza di istanza amministrativa tesa al riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria in relazione alle infermità di
“persistente sindrome ansiosa depressiva e ipertensione arteriosa”.
Ha richiamato la propria nota in risposta all’istanza di accesso In caso di diffusione,
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196/03 agli atti formulata dal Sig. XX, in esito alla quale ha fornito riscontro inviando copia degli atti richiesti all’indirizzo di posta ordinaria del difensore (cfr. doc. 1 e 2 allegati alle note di udienza – relativi al riscontro all’istanza e privi degli allegati inviati in esito alla stessa).
6. Con note prodotte in data 9.06.2023 la difesa del ricorrente ha ribadito l’ammissibilità del ricorso richiamando il disposto dell’art. 167 del D.P.R. 1092/1973 a mente del quale il trattamento privilegiato è liquidato di ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. Tale disposizione, quindi, a parere del ricorrente sarebbe applicabile al caso di specie.
7. Con sentenza – ordinanza 386 del 19.06.2023 questo Giudice ha delibato sull’eccezione preliminare di inammissibilità formulata dal Ministero resistente ed ha disposto, in via istruttoria, l’espletamento di consulenza tecnica medico legale per la valutazione della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate dal ricorrente “Gastroduodenite cronica erosiva; note di artrosi spalla sx; note di gonartrosi bilaterale”
(come indicate a pag. 14 ricorso) e, nella positiva ipotesi, siano o meno ascrivibili a categoria utile a pensione privilegiata, specificandone la relativa decorrenza.
8. In data 14 luglio 2025, l’Ufficio medico legale presso il Ministero della salute ha prodotto l’elaborato peritale.
9. Con nota di deposito del 10.11.2025 la parte ricorrente ha prodotto relazione medico legale di parte a firma del Dott.
RE MA al fine di controdedure avverso le conclusioni raggiunte dall’incaricato Collegio medico legale.
10. Nel corso dell’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, i In caso di diffusione,
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dell'interessato, ai sensi dell'art.
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196/03 procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti e concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risolte le questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti resistenti e ricostruito, nei termini già esposti nei precedenti provvedimenti assunti nel corso del giudizio, il thema decidendum della presente controversia (ed in particolare se le infermità prospettate nel ricorso introduttivo del giudizio - “Gastroduodenite cronica erosiva; note di artrosi spalla sx; note di gonartrosi bilaterale” - da qualificare correttamente, siano o meno dipendenti da causa di servizio e, nella positiva, siano o meno ascrivibili a categoria utile a pensione privilegiata, specificandone la relativa decorrenza),
può procedersi alla definizione del merito della controversia.
Soccorrono quindi le risultanze della dettagliata, esaustiva e puntuale relazione resa dall’Ufficio medico legale presso il Ministero della salute idonea a fondare il convincimento di questo Giudice e dalla quale non vi è motivo di discostarsi.
In particolare, il collegio medico legale ha preliminarmente precisato come “Il servizio svolto dal sig. XX presso le varie sedi di lavoro e sempre con un ottimo rendimento, come testimoniato dai numerosi encomi versati in atti, può essere ricompreso nelle normali attività professionali di un appartenente alle Forze dell’ordine impegnato sia nel lavoro di ufficio che in quello sul territorio di pattuglia, inseguimenti, appostamenti, indagini ed arresti, con le inevitabili ma non certo quotidianamente costanti alterazioni dei ritmi di vita e di alimentazione. In tale ambito, però, non spiccano eventi di tale natura da potersi ritenere straordinari rispetto alla routine In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
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196/03 lavorativa di un soggetto di pari grado e collocazione professionale quale il ricorrente.”. Da tale premessa ha quindi ricostruito le valutazioni sul nesso di causalità – elemento preliminare alla successiva valutazione dell’ascrivibilità delle patologie medesime a categoria utile a pensione di privilegio –
rilevando che: “Le patologie per le quali il sig. XX richiede la dipendenza da causa di servizio, espunte da eventuali danni al sistema nervoso e circolatorio, ricadono in due ambiti e cioè quello gastroenterologico e quello osteoarticolare.
Per quanto riguarda il primo, egli presenta sostanzialmente una ernia iatale e cioè una alterazione anatomica per la quale il cardias, e cioè la valvola che separa l’esofago dallo stomaco, risulta più o meno beante per una anomalia della muscolatura che la sostiene, talché il succo gastrico tende a risalire in esofago provocando sensazione di bruciore, eruttazioni, rigurgiti acidi e tosse stizzosa, nonché una ulcera bulbare con gastropatia congestizia il cui ultimo referto in atti risale però a circa venti anni fa, talché non è possibile pronunciarsi alla data odierna. A latere, emerge il riscontro ripetuto nel tempo di una steatosi epatica con aumento delle transaminasi che al momento attuale, secondo quanto riferito in sede di visita diretta, si sarebbe risolto con normalizzazione degli indici di citolisi epatica in assenza di referto dei markers per epatite HBV ed HCV riferiti negativi. È anche noto, seppur non materia del presente ricorso, che egli è affetto da diabete mellito tipo 2 e che ha subito un infarto del miocardio, patologie che insieme alla steatosi epatica della quale pare si debba escludere l’origine virale, fanno propendere per un quadro di dismetabolismo endogeno nel quale ognuno dei tre fattori elencati ha una influenza sugli altri due. In particolare, il In caso di diffusione,
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196/03 diabete mellito è notoriamente un fattore favorente per la comparsa dell’infarto acuto del miocardio e della steatosi epatica soprattutto nella forma non alcoolica (NAFLD), ma nessuna di queste patologie vede la sua origine nella attività professionale e/o in una correlata alimentazione sregolata quanto in fattori predisponenti endogeni, spesso ereditari, associati al sovrappeso. Per quanto attiene all’ulcera gastrica e più in generale alla gastrite, delle quali lo si ripete nulla è dato al momento sapere ma che almeno per quanto riguarda la prima delle due patologie non era presente alla gastroscopia del giugno 2004, si tratta di patologie multifattoriali spesso associate alla infezione da Helicobacter pylori, che sembra si possa escludere nel caso in questione, ad una eccessiva produzione di acido cloridrico da parte delle ghiandole della mucosa gastrica, ad un eccessivo utilizzo di farmaci anti infiammatori e specialmente i FANS, al consumo di alcool ed al fumo nonché ad una predisposizione familiare. Ormai obsoleto è il richiamo ad una alimentazione scorretta causata dalla attività professionale, evento saltuario e comunque non dimostrabile, che non può certo dare conto di un danno della mucosa gastrica di tale fattispecie, ed anche per quanto riguarda lo stress trattasi di una condizione che da sola non è in grado di provocare una lesione ulcerosa ma che può eventualmente peggiorarne i sintomi se già esistente, e comunque per periodi di tempo limitati. Per quanto riguarda le patologie a carico dell’apparato osteoarticolare, va detto che l’artrosi è un fenomeno fisiologico di invecchiamento ed usura dei capi articolari che accompagna praticamente la totalità degli esseri umani. La gonartrosi, o artrosi del ginocchio, è una patologia degenerativa caratterizzata dall'usura progressiva della cartilagine del ginocchio che provoca dolore, difficoltà di In caso di diffusione,
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196/03 movimento e limitazione funzionale. Le cause principali sono l’usura dovuta all’età, il sovrappeso, alcune malattie genetiche, una attività fisica intensa (ad esempio attività sportiva a livello agonistico), traumi ed infortuni del ginocchio che possono accelerare il normale processo evolutivo. Per quanto attiene l’artrosi della spalla, o omartrosi, si tratta di una patologia degenerativa dell’articolazione gleno-omerale, la quale collega scapola ed omero, per progressivo assottigliamento delle cartilagini (come del resto tutte le forme di artrosi). Anche in questo caso le cause sono l’usura dovuta all’età, una attività fisica intensa con specifico sovraccarico dell’articolazione
(esempio professioni che comportino un movimento ripetuto di sollevamento e/o strappo di carichi pesanti), traumi ed infortuni della spalla dei quali il più frequente è la rottura della cuffia dei rotatori, che possono accelerare il normale processo evolutivo.”.
Ha quindi rilevato: “Da quanto finora espresso emerge che l’attività professionale svolta dal sig. XX non riveste alcun carattere di particolare usura dei capi articolari tale da giustificare la comparsa di artrosi, né le invocate e molto generiche “condizioni climatiche sfavorevoli” sono ammissibili, trattandosi di servizio svolto sempre sul territorio nazionale in condizioni igienico sanitarie perfettamente compatibili con quelle di qualsivoglia altro lavoratore sul territorio. Si fa altresì presente che la multidistrettualità della patologia artrosica (entrambe le ginocchia e la spalla sinistra), inoltre il fatto che la spalla coinvolta sia la 8 sinistra in soggetto destrimane, attestano inequivocabilmente che alla base della sua genesi non vi sia tanto una usura relata alla attività ed all’utilizzo/sovrautilizzo articolare, bensì un substrato genetico. Il fattore endogeno eredocostituzionale si è visto essere prioritario nella patologia In caso di diffusione,
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196/03 artrosica, ancor più della usura da iper-attività, che, peraltro, nel caso del XX è da escludere. Non da ultimo la prima documentazione radiografica di artrosi nei livelli summenzionati è del giugno 2000 e parrebbe che mai, nel corso del servizio, il XX abbia mai fruito di assenze per problemi a tali distretti articolari. Inoltre, la obiettività riportata dalla CMO nel verbale n.223 del 03.07.2001, come visita ortopedica eseguita il 22.06.2001 presso HMLD Anzio, non rilevava ripercussioni funzionali articolari importanti (escursioni articolari nei limiti della norma, con dolenzia riferita solo ai gradi estremi). Ultima notazione che si ritiene dover fare: il problema alla spalla sinistra è più da conflitto acromio-claveare (“imperfetta congruità del rapporto acromio-claveare” rilevato alla Rx del 23.06.2000), che da usura relabile a degenerazione artrosica. A quanto finora esposto si oppone il C.T.P. di parte convenuta, con relazione che si allega al presente parere, senza però di fatto esercitare una precisa e puntuale contestazione di quanto espresso da chi scrive, ma limitandosi a ribadire la propria convinzione che l’attività professionale svolta dal sig. XX fosse di natura usurante per quanto attiene il sistema osteo-articolare e di natura stressogena in misura tale da aver provocato la comparsa dell’ulcera. Scrive a riguardo il dott. MA: “ il citato organismo medico legale, per quel che riguarda l'infermità “Esiti di gastroduodenite cronica erosiva”, per quanto concerne il ruolo causale eziologico determinato dallo stress, asserendo testualmente, che “per quanto riguarda lo stress trattasi di una condizione che da sola non è in grado di provocare una lesione ulcerosa”, si è ostinato a non valutare adeguatamente il fattore stressogeno lavorativo pienamente accertato, affermando aprioristicamente ed immotivatamente che, nel caso del sig.
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196/03 XX “non spiccano eventi di tale natura da potersi ritenere straordinari rispetto alla routine lavorativa di un soggetto di pari grado e collocazione professionale quale il ricorrente”. In merito risulta non condivisibile tale giudizio di non dipendenza da causa di servizio espresso dall’Ufficio MedicoLegale del Ministero della Salute di Roma in quanto privo di motivazioni adeguate ed emesso alla luce di una negata validità di documentati reali fattori concausali di natura stressogena rappresentati da eccessivi carichi e ritmo di lavoro con surplus lavorativo, da mansioni di responsabilità professionale di estrema gravosità con elevate pressioni emotive e dai numerosi documentati servizi d'istituto svolti con le funzioni di Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri…” e ancora “…Dal parere espresso dall’Ufficio Medico-Legale del Ministero della Salute di Roma risulta che anche le infermità “Note di artrosi spalla sinistra” e
“Note di gonartrosi bilaterale” sofferte dall'ex Sottufficiale dei Carabinieri non debbano ritenersi dipendenti da causa di servizio, nemmeno sotto il profilo di concausa efficiente e determinante. Anche per tali infermità, alla medesima stregua negativistica, il suddetto Ufficio Medico-Legale, disconosce l'esistenza del nesso di causalità asserendo che “l'attività professionale svolta dal sig. XX non riveste alcun carattere di particolare usura dei capi articolari tale da giustificare la comparsa di artrosi, né le invocate e molto generiche condizioni climatiche sfavorevoli sono ammissibili, trattandosi di servizio svolto sempre sul territorio nazionale in condizioni igienico sanitarie perfettamente compatibili con quelle dì qualsivoglia altro lavoratore sul territorio”.
Ha, in ultimo, condotto una ulteriore disamina relativa al servizio prestato dal ricorrente nell’Arma dei Carabinieri, In caso di diffusione,
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196/03 precisando altresì che: “in merito all'attività lavorativa svolta dal sig. XX nell’Arma dei Carabinieri, è da far presente che il ricorrente durante il servizio prestato è stato sottoposto a lavori gravosi che hanno comportato un notevole impegno fisico con sollecitazioni continue sulle superfici articolari in particolare, nel caso specifico, delle ginocchia e della spalla sinistra. Per di più detta attività di servizio è stata prestata, in molteplici circostanze all’aperto con esposizione a condizioni climatiche ed igrometriche avverse.” A queste generiche osservazioni l’Ufficio non può che rispondere ribadendo che le attività svolte dal ricorrente, attentamente ponderate e valutate sia in termini di gravosità che di collocazione geografica, non risultano essere diverse da quelle svolte da qualsivoglia soggetto che, nel medesimo periodo temporale, fosse stato arruolato nell’Arma dei Carabinieri con il medesimo grado, trattandosi di una alternanza di attività sul territorio come pure di ufficio, con indubbi ottimi risultati che testimoniano l’impegno profuso dal sig. XX nel suo ruolo, senza però che siano riscontrabili fattori eccezionali. E peraltro sembra quasi pleonastico dire che né l’artrosi né l’ulcera costituiscono malattie professionali riconosciute nel caso di un appartenente alle Forze dell’ordine, e che parte attrice suggerisce di una maggior usura dei capi articolari delle ginocchia e della spalla sinistra senza alcuna motivazione valida, logica e documentale.”
All’esito del riportato esame e delle esaustive argomentazioni offerte ha, quindi, reso il richiesto parere negando la sussistenza del nesso di causalità tra le patologie sofferte e i servizi prestati (“Per quanto finora esposto, e per rispondere ai quesiti posti dalla Ecc.ma Corte dei conti, questo Ufficio medico legale ritiene che le patologie “note di artrosi spalla sinistra, note In caso di diffusione,
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196/03 di gonartrosi bilaterale, esiti di gastroduodenite cronica erosiva”
non siano dipendenti né in via causale né concausale con il servizio prestato dal sig. XX per le motivazioni ampiamente esplicitate”)(enfasi aggiunta).
Va in ultimo precisato che le controdeduzioni di natura medica prodotte dal consulente di parte, non possono ritenersi utili a sostenere una valutazione diversa rispetto al parere acquisito
(peraltro al di fuori del contraddittorio tecnico che ha già caratterizzato la fase istruttoria).
Non ci sono, pertanto, elementi per discostarsi dal parere tecnico reso dall’organo indipendente incaricato.
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.
2. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Giudice Cons. Pasquale Fava f.to digitalmente Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
dell'interessato, ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03 Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell’art. 52.
Il Giudice Unico Cons. Pasquale Fava In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 16.12.2025 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA SS VINICOLA CORTE DEI CONTI 16.12.2025 15:45:46 GMT+01:00