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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/03/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2303 /2024 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BATTAGLIA DEMETRIO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata in CATANZARO, alla Via G. da Fiore n. 114;
-RICORRENTE -
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. SACCHI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO, presso il cui studio sito in Catanzaro, alla Via G. Iannoni n. 43, risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
-INTERVENTORE EX LEGE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, genitore con l'istante di una figlia minorenne, adiva il Tribunale di Catanzaro perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi e fossero adottati gli ulteriori provvedimenti accessori.
Si costituiva il resistente che chiedeva pronunciarsi la separazione e adottarsi gli ulteriori provvedimenti.
All'udienza dell'11.12.2024, le parti comparivano davanti allo scrivente Giudice relatore, designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. e, all'esito di ampia discussione, le parti addivenivano ad un accordo.
Disposta, pertanto, la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione senza i termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale esprimendo parere favorevole in merito all'accordo raggiunto dai coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno concordato che:
“- autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- la bambina viene affidata ad entrambi i genitori, collocata presso la madre nella casa Per_1
coniugale, sita in via Orti 47/A Catanzaro, assegnata alla Parte_1
- il papà eserciterà il diritto di visita per due pomeriggi a settimana, da concordare in base ai turni di lavoro del dalle 16.00 alle 21:00, prelevandola e riaccompagnandola presso la casa CP_1
coniugale, due fine settimana al mese, dal sabato dalle 10:00 fino alla domenica alle 19:00; per il periodo estivo la bambina trascorrerà 15 giorni consecutivi con ciascun genitore da concordarsi entro luglio;
- il verserà alla entro il 30 del mese un assegno di mantenimento di € 400,00 CP_1 Parte_1 in favore della bambina e € 200,00 in favore della Le spese straordinarie saranno Parte_1 ripartite al 50 % tra i coniugi così come anche l'assegno unico. - entro il 10 di gennaio del 2025 il si impegna a lasciare la casa coniugale.” CP_1
Ebbene, il Collegio ritiene che possano recepirsi in sentenza tali patti perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte - la separazione personale dei coniugi;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.1, parte 2, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 5.02.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Fortunata Esposito Dott. ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2303 /2024 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BATTAGLIA DEMETRIO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata in CATANZARO, alla Via G. da Fiore n. 114;
-RICORRENTE -
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. SACCHI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO, presso il cui studio sito in Catanzaro, alla Via G. Iannoni n. 43, risulta elettivamente domiciliato;
-RESISTENTE-
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
-INTERVENTORE EX LEGE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, genitore con l'istante di una figlia minorenne, adiva il Tribunale di Catanzaro perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi e fossero adottati gli ulteriori provvedimenti accessori.
Si costituiva il resistente che chiedeva pronunciarsi la separazione e adottarsi gli ulteriori provvedimenti.
All'udienza dell'11.12.2024, le parti comparivano davanti allo scrivente Giudice relatore, designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. e, all'esito di ampia discussione, le parti addivenivano ad un accordo.
Disposta, pertanto, la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione senza i termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale esprimendo parere favorevole in merito all'accordo raggiunto dai coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno concordato che:
“- autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- la bambina viene affidata ad entrambi i genitori, collocata presso la madre nella casa Per_1
coniugale, sita in via Orti 47/A Catanzaro, assegnata alla Parte_1
- il papà eserciterà il diritto di visita per due pomeriggi a settimana, da concordare in base ai turni di lavoro del dalle 16.00 alle 21:00, prelevandola e riaccompagnandola presso la casa CP_1
coniugale, due fine settimana al mese, dal sabato dalle 10:00 fino alla domenica alle 19:00; per il periodo estivo la bambina trascorrerà 15 giorni consecutivi con ciascun genitore da concordarsi entro luglio;
- il verserà alla entro il 30 del mese un assegno di mantenimento di € 400,00 CP_1 Parte_1 in favore della bambina e € 200,00 in favore della Le spese straordinarie saranno Parte_1 ripartite al 50 % tra i coniugi così come anche l'assegno unico. - entro il 10 di gennaio del 2025 il si impegna a lasciare la casa coniugale.” CP_1
Ebbene, il Collegio ritiene che possano recepirsi in sentenza tali patti perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte - la separazione personale dei coniugi;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro, per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.1, parte 2, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2022);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 5.02.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. ssa Fortunata Esposito Dott. ssa Francesca Garofalo