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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/11/2025, n. 3126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3126 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 12.12.2022 al n. 7617 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Daniela Cozzolino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, sito in Napoli – Via Gabriele Jannelli n. 23/m;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Salvatore Maddaloni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Salvator Rosa,
11;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il TRunale di NO;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 12.11.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.12.2022 il signor premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Napoli il 14.10.1996 con la signora , dalla cui unione è nata la figlia CP_1
in Napoli il 07.04.1999, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, Per_1 vinte le spese di lite.
Si costituiva la resistente, la quale instava per la pronuncia di separazione dei coniugi, assegnazione della casa coniugale in proprio favore nonché disporsi un assegno di mantenimento, da porre a carico del ricorrente, per la figlia e per sé, vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, all'udienza del 12.11.2025 le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo sulle condizioni della separazione e concludevano in conformità.
Indi, il Giudice, preso atto della sottoscrizione degli accordi da parte dei signori e Pt_1 CP_1
e dei rispettivi difensori, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c..
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art
151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.. Ritiene pertanto il TRunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) prende atto che le parti hanno rilasciato da tempo la casa coniugale e che, pertanto, continueranno a vivere nei loro rispettivi domicili nel mutuo rispetto e con obbligo di reciproca comunicazione in caso di cambio di residenza;
2) prende atto che la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 continuerà ad abitare con il padre Parte_1
3) prende atto che entrambe le parti hanno dichiarato di svolgere attività lavorativa e di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento dell'uno in favore dell'altra; tuttavia, da atto che le parti hanno concordato che il signor Parte_1 continuerà a corrispondere alla signora l'importo del mantenimento di € 300,00 CP_1 fino al mese di Novembre 2025;
4) prende atto che il Sig. ha dichiarato di rinunciare a tutte le richieste formulate Parte_1 nel ricorso introduttivo e atti successivi, ivi compresa la richiesta di addebito della separazione in capo alla moglie Prende atto, inoltre, che la Sig.ra dal suo canto CP_1 CP_1 ha dichiarato di rinunciare alle domande tutte proposte con la comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, ed atti successivi ivi compresa la richiesta di assegno di mantenimento, richieste tutte formulate del giudizio incardinato innanzi al TRunale di NO n.r.g.7617/2022.
Da atto che entrambe le parti hanno accettato la rinuncia espressa dall'altra e di non avere null'altro a pretendere. Da atto, inoltre, che le parti hanno concordato che, in conseguenza delle reciproche rinunce e delle rispettive accettazioni, tutte le domande ed eccezioni anche riconvenzionali rispettivamente formulate nel giudizio n.r.g 7617/2022 TR NO e del Giudizio di Reclamo in Corte D'appello rg. VG 2752/2023, devono intendersi definitivamente estinte con compensazione delle spese di lite tra le parti;
5) prende atto che le parti hanno rinunciano altresì espressamente ad ogni forma di impugnazione relativa o discendente dal presente giudizio;
6) prende atto che le parti hanno concordato che relativamente all'immobile uso commerciale sito in Napoli alla Piazza Enrico De Nicola n. 108 (dati catastali: Sez. VIC, foglio 13, P.lla 536,
Sub. 1), di proprietà di entrambi i coniugi e gravato allo stato da mutuo ipotecario, la signora provvederà entro un anno dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione a CP_1 trasferire la propria quota pari a 500/1000 in favore della figlia e che le spese Persona_2 notarili relative al trasferimento saranno a carico del Sig. Parte_1 7) prende atto che le parti hanno concordato che il Sig. continuerà a provvedere al Pt_1 pagamento in via esclusiva del rateo di mutuo fino alla sua naturale scadenza, dichiarando espressamente di non aver nulla a pretendere, per il presente e per il futuro, nei confronti della
Sig.ra relativamente alle somme anticipate e versate a tale titolo. CP_1
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il TRunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 241 parte II Serie A Sez. U del registro atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 1996);
c) prende atto che le parti hanno rilasciato da tempo la casa coniugale e che, pertanto, continueranno a vivere nei loro rispettivi domicili nel mutuo rispetto e con obbligo di reciproca comunicazione in caso di cambio di residenza;
d) prende atto che la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 continuerà ad abitare con il padre Parte_1
e) prende atto che entrambe le parti hanno dichiarato di svolgere attività lavorativa e di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento dell'uno in favore dell'altra;
f) prende atto della circostanza che il signor continuerà a corrispondere alla signora Parte_1
l'importo del mantenimento di € 300,00 fino al mese di novembre 2025; CP_1
g) prende atto che il Sig. ha dichiarato di rinunciare a tutte le richieste formulate Parte_1 nel ricorso introduttivo e atti successivi e che la controparte accetta la rinuncia;
h) prende atto che la Sig.ra ha dichiarato di rinunciare alle domande tutte proposte CP_1 con la comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale ed atti successivi e la controparte ha accettato la rinuncia hanno accettato la rinuncia espressa dall'altra e di non avere null'altro a pretendere;
i) prende atto che le parti hanno concordato che, in conseguenza delle reciproche rinunce e delle rispettive accettazioni, tutte le domande ed eccezioni anche riconvenzionali rispettivamente formulate nel giudizio n.r.g 7617/2022 TR NO e del Giudizio di Reclamo in Corte D'appello rg. VG 2752/2023, devono intendersi definitivamente estinte con compensazione delle spese di lite tra le parti;
g) prende atto che le parti hanno rinunciano altresì espressamente ad ogni forma di impugnazione relativa o discendente dal presente giudizio;
h) prende atto che le parti hanno concordato che relativamente all'immobile uso commerciale sito in Napoli alla Piazza Enrico De Nicola n. 108 (dati catastali: Sez. VIC, foglio 13, P.lla 536,
Sub. 1), di proprietà di entrambi i coniugi e gravato allo stato da mutuo ipotecario, la signora provvederà entro un anno dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione a CP_1 trasferire la propria quota pari a 500/1000 in favore della figlia e che le spese Persona_2 notarili relative al trasferimento saranno a carico del Sig. Parte_1
i) prende atto che le parti hanno concordato che il Sig. continuerà a provvedere al Pt_1 pagamento in via esclusiva del rateo di mutuo fino alla sua naturale scadenza, dichiarando espressamente di non aver nulla a pretendere, per il presente e per il futuro, nei confronti della
Sig.ra relativamente alle somme anticipate e versate a tale titolo. CP_1
l) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in NO, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 12.12.2022 al n. 7617 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Daniela Cozzolino ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, sito in Napoli – Via Gabriele Jannelli n. 23/m;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Salvatore Maddaloni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Salvator Rosa,
11;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il TRunale di NO;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 12.11.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.12.2022 il signor premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Napoli il 14.10.1996 con la signora , dalla cui unione è nata la figlia CP_1
in Napoli il 07.04.1999, chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, Per_1 vinte le spese di lite.
Si costituiva la resistente, la quale instava per la pronuncia di separazione dei coniugi, assegnazione della casa coniugale in proprio favore nonché disporsi un assegno di mantenimento, da porre a carico del ricorrente, per la figlia e per sé, vinte le spese di lite.
Ascoltate le parti all'udienza presidenziale, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, all'udienza del 12.11.2025 le parti rappresentavano di essere addivenute ad un accordo sulle condizioni della separazione e concludevano in conformità.
Indi, il Giudice, preso atto della sottoscrizione degli accordi da parte dei signori e Pt_1 CP_1
e dei rispettivi difensori, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c..
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art
151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti va evidenziato che esse non sono contrarie a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c.. Ritiene pertanto il TRunale di poterle recepire interamente.
Il tribunale, pertanto, così dispone:
1) prende atto che le parti hanno rilasciato da tempo la casa coniugale e che, pertanto, continueranno a vivere nei loro rispettivi domicili nel mutuo rispetto e con obbligo di reciproca comunicazione in caso di cambio di residenza;
2) prende atto che la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 continuerà ad abitare con il padre Parte_1
3) prende atto che entrambe le parti hanno dichiarato di svolgere attività lavorativa e di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento dell'uno in favore dell'altra; tuttavia, da atto che le parti hanno concordato che il signor Parte_1 continuerà a corrispondere alla signora l'importo del mantenimento di € 300,00 CP_1 fino al mese di Novembre 2025;
4) prende atto che il Sig. ha dichiarato di rinunciare a tutte le richieste formulate Parte_1 nel ricorso introduttivo e atti successivi, ivi compresa la richiesta di addebito della separazione in capo alla moglie Prende atto, inoltre, che la Sig.ra dal suo canto CP_1 CP_1 ha dichiarato di rinunciare alle domande tutte proposte con la comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, ed atti successivi ivi compresa la richiesta di assegno di mantenimento, richieste tutte formulate del giudizio incardinato innanzi al TRunale di NO n.r.g.7617/2022.
Da atto che entrambe le parti hanno accettato la rinuncia espressa dall'altra e di non avere null'altro a pretendere. Da atto, inoltre, che le parti hanno concordato che, in conseguenza delle reciproche rinunce e delle rispettive accettazioni, tutte le domande ed eccezioni anche riconvenzionali rispettivamente formulate nel giudizio n.r.g 7617/2022 TR NO e del Giudizio di Reclamo in Corte D'appello rg. VG 2752/2023, devono intendersi definitivamente estinte con compensazione delle spese di lite tra le parti;
5) prende atto che le parti hanno rinunciano altresì espressamente ad ogni forma di impugnazione relativa o discendente dal presente giudizio;
6) prende atto che le parti hanno concordato che relativamente all'immobile uso commerciale sito in Napoli alla Piazza Enrico De Nicola n. 108 (dati catastali: Sez. VIC, foglio 13, P.lla 536,
Sub. 1), di proprietà di entrambi i coniugi e gravato allo stato da mutuo ipotecario, la signora provvederà entro un anno dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione a CP_1 trasferire la propria quota pari a 500/1000 in favore della figlia e che le spese Persona_2 notarili relative al trasferimento saranno a carico del Sig. Parte_1 7) prende atto che le parti hanno concordato che il Sig. continuerà a provvedere al Pt_1 pagamento in via esclusiva del rateo di mutuo fino alla sua naturale scadenza, dichiarando espressamente di non aver nulla a pretendere, per il presente e per il futuro, nei confronti della
Sig.ra relativamente alle somme anticipate e versate a tale titolo. CP_1
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il TRunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 241 parte II Serie A Sez. U del registro atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 1996);
c) prende atto che le parti hanno rilasciato da tempo la casa coniugale e che, pertanto, continueranno a vivere nei loro rispettivi domicili nel mutuo rispetto e con obbligo di reciproca comunicazione in caso di cambio di residenza;
d) prende atto che la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1 continuerà ad abitare con il padre Parte_1
e) prende atto che entrambe le parti hanno dichiarato di svolgere attività lavorativa e di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla sarà dovuto a titolo di mantenimento dell'uno in favore dell'altra;
f) prende atto della circostanza che il signor continuerà a corrispondere alla signora Parte_1
l'importo del mantenimento di € 300,00 fino al mese di novembre 2025; CP_1
g) prende atto che il Sig. ha dichiarato di rinunciare a tutte le richieste formulate Parte_1 nel ricorso introduttivo e atti successivi e che la controparte accetta la rinuncia;
h) prende atto che la Sig.ra ha dichiarato di rinunciare alle domande tutte proposte CP_1 con la comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale ed atti successivi e la controparte ha accettato la rinuncia hanno accettato la rinuncia espressa dall'altra e di non avere null'altro a pretendere;
i) prende atto che le parti hanno concordato che, in conseguenza delle reciproche rinunce e delle rispettive accettazioni, tutte le domande ed eccezioni anche riconvenzionali rispettivamente formulate nel giudizio n.r.g 7617/2022 TR NO e del Giudizio di Reclamo in Corte D'appello rg. VG 2752/2023, devono intendersi definitivamente estinte con compensazione delle spese di lite tra le parti;
g) prende atto che le parti hanno rinunciano altresì espressamente ad ogni forma di impugnazione relativa o discendente dal presente giudizio;
h) prende atto che le parti hanno concordato che relativamente all'immobile uso commerciale sito in Napoli alla Piazza Enrico De Nicola n. 108 (dati catastali: Sez. VIC, foglio 13, P.lla 536,
Sub. 1), di proprietà di entrambi i coniugi e gravato allo stato da mutuo ipotecario, la signora provvederà entro un anno dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione a CP_1 trasferire la propria quota pari a 500/1000 in favore della figlia e che le spese Persona_2 notarili relative al trasferimento saranno a carico del Sig. Parte_1
i) prende atto che le parti hanno concordato che il Sig. continuerà a provvedere al Pt_1 pagamento in via esclusiva del rateo di mutuo fino alla sua naturale scadenza, dichiarando espressamente di non aver nulla a pretendere, per il presente e per il futuro, nei confronti della
Sig.ra relativamente alle somme anticipate e versate a tale titolo. CP_1
l) spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in NO, nella camera di consiglio del 18.11.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)