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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 15/04/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 864/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 15/04/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi:
- In collegamento da remoto per il ricorrente l'Avv. DI Parte_1
GIORGI ANGELA;
- In presenza per il resistente Controparte_1 il dott. . Controparte_2
L'avv. DI GIORGI insiste come in ricorso e contesta quanto ex adverso dedotto.
Il dott. ichiama la memoria depositata e le eccezioni in essa sollevate. CP_2
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 16.15 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 15/04/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 864/2024 R.G. Lav. tra
- , rappresentato e difeso dall'avv. DI GIORGI Angela come da Parte_1
mandato in atti ricorrente e
- , rappresentato e difeso dai suoi Controparte_1
funzionari ex art. 417 bis c.p.c. convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate nei rispettivi atti introduttivi e nell'odierno verbale
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/11/2024 premesso di aver prestato Parte_1 attività lavorativa in favore del quale docente in forza dei Controparte_1
plurimi contratti a tempo determinato citati in atti senza ricevere per le annualità lavorate il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, ha chiamato in giudizio l'amministrazione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertarsi e dichiararsi, previa dichiarazione di illegittimità e disapplicazione degli atti richiamati in narrativa, disciplinanti la carta del docente, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd.
Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e
97 Cost., il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024,
2024/2025; - conseguentemente, condannare l'amministrazione resistente alla corresponsione in favore dell'odierna parte ricorrente dell'importo nominale complessivo di euro di € 2.000,00 per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015. Con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Rinnovata la notifica, si è costituito in giudizio il tramite i suoi Controparte_1
funzionari ex art. 417 bis c.p.c. contestando la fondatezza della domanda e chiedendone la reiezione.
Nel corso dell'odierna udienza i difensori delle parti si sono richiamati ai rispettivi atti introduttivi concludendo come in essi.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
Emerge dalla documentazione in atti (in particolare dallo stato matricolare) che
[...]
abbia prestato servizio quale docente alle dipendenze del convenuto in forza Pt_1 CP_1
di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 fino al termine delle attività didattiche.
Risulta, poi, dal contratto allegato al ricorso che lo stesso abbia ricevuto per il corrente anno scolastico 2024/2025 un altro incarico fino al termine delle attività didattiche presso l'Istituto Superiore I. I. S. S. "F. PATETTA" di Cairo Montenotte.
3 Il ricorrente ha affermato di non aver ricevuto, per tali annualità, la “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente” istituita dalla L. 107/15.
L'art. 1 comma 121 della legge 107/15 dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile.”
La “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” prima della recente novella è stata corrisposta a tutti gli assunti a tempo indeterminato, ma non anche ai docenti che prestavano servizio in forza di contratti a tempo determinato.
Oggi l'art. 1 comma 572 L. 207/24, entrato in vigore dal 31.12.2024, ha esteso il beneficio anche ai docenti “con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”, rideterminando però in via generale tale bonus, non più previsto in misura fissa, ma “fino a euro”
500,00: il valore della Carta sarà, quindi, determinato annualmente con decreto del
[...]
, di concerto con il , sulla Controparte_1 Controparte_4
base del numero dei docenti beneficiari e delle risorse stanziate.
4 Il ricorrente sostiene che l'esclusione da tale beneficio del personale c.d. “precario” avrebbe natura ingiustificata e discriminatoria ed eccepisce la violazione della Clausola 4 dell'Allegato alla Direttiva 1999/70/E.
Le doglianze appaiono fondate nei limiti di cui infra.
In primo luogo, il Consiglio di Stato, mutando il precedente orientamento dei giudici amministrativi, ha annullato l'art. 2 del DPCM n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali), unitamente alla nota del
[...]
n. 15219 del 15 ottobre 2015, che, nel fornire alcune indicazioni operative in Controparte_1
ordine alla Carta, aveva ribadito la sua assegnazione esclusivamente ai docenti di ruolo e non, invece, ai docenti a tempo determinato (sentenza n. 1842/22).
Sulla questione si è, poi, pronunciata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea stabilendo che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro CP_1
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.” (CGUE sez. VI, 18/05/2022,
n. 450).
5 La Corte di Giustizia ha, infatti, affermato che:
- la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
- la direttiva 1999/70 e l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro (ordinanza del 22 marzo 2018, Per_1
C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, punto 38 e giurisprudenza ivi citata);
[...]
- le prescrizioni enunciate nell'accordo quadro sono applicabili ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico
(ordinanza del 22 marzo 2018, C-315/17, non pubblicata, EU:C:2018:207, Persona_1
punto 39 e giurisprudenza ivi citata);
- il criterio decisivo per determinare se una misura rientri nella nozione di “condizioni di impiego” ai sensi di tale clausola 4, punto 1, è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno 2019,
Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
- alla luce degli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte di Giustizia dal giudice remittente la Carta del docente deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego”: “tale indennità, infatti, è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1
professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_1
giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”;
6 - se la situazione degli assunti a tempo determinato e quella degli assunti a tempo indeterminato “sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste” esiste, dunque, una differenza di trattamento;
- non sussiste una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi tale differenza di trattamento: “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria
a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui,
C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Secondo la Corte di Giustizia, dunque, un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed assunto a tempo determinato in relazione a un beneficio volto a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali del docente non è giustificabile.
La Corte di Cassazione, infine, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale, nella sentenza n. 29961/2023 ha enunciato i seguenti principi di diritto:
7 1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4,
8 comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza
o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Per il principio di non discriminazione il avrebbe Controparte_1
dovuto, quindi, riconoscere il beneficio della Carta elettronica del docente anche ai docenti assunti a tempo determinato con contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Come rilevato dal convenuto, tuttavia, ha rivendicato il CP_1 Parte_1
beneficio anche in relazione ad annualità (2022/23, 2023/24 e 2024/25) nel corso delle quali ha prestato servizio per un numero di ore inferiori a quelle previste per l'orario completo della cattedra di riferimento.
La Suprema Corte non ha trattato la problematica relativa alla riconoscibilità della Carta docenti nel caso di “spezzoni orari”, ritenendo che la stessa esulasse dal thema decidendum del ricorso pregiudiziale.
Dato che il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte del ricorrente di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda.
Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro.
Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore.
Si ritiene, di conseguenza, che l'insegnante assunto con contratto a termine che di fatto abbia prestato servizio per un numero di ore inferiore al minimo autorizzabile a titolo di part time per i docenti di ruolo non si trovi in una situazione comparabile con quella di altri lavoratori
9 “avvantaggiati” con i quali chiede operarsi il confronto e l'assimilazione: non vi sono, infatti, docenti di ruolo che prestano servizio per un orario inferiore al 50% di quello completo e ricevano comunque la Carta docenti e non ricorre la lamentata discriminazione.
Nel caso in esame il ricorrente:
- nell'annualità 2022/23 ha prestato servizio quale insegnante di scuola superiore fino al termine delle attività didattiche, ma per sole 8 ore settimanali;
in tale annualità, quindi, non si è trovato in una situazione comparabile con un collega di ruolo in part time e non può ottenere il beneficio oggetto di domanda;
- nell'annualità 2023/24 ha prestato servizio quale insegnante di scuola superiore fino al termine delle attività didattiche per 8 ore settimanali ma, di fatto, ha lavorato dal 14.9.2023 al
7.6.2024 per complessive 18 ore settimanali (8+10), quindi in misura pari all'orario completo per la cattedra di riferimento;
può, infatti, essere valorizzato, ai fini del riconoscimento del beneficio, anche l'ulteriore servizio prestato dal docente in tale annualità in forza di ripetuti contratti di supplenza breve e saltuaria per quasi tutto l'anno scolastico i quali, valutati unitamente al contemporaneo servizio fino al termine delle attività didattiche, hanno in concreto elevato l'impegno del ricorrente fino ad una misura prossima al tempo pieno;
- nell'annualità 2024/25 sta prestando servizio fino al termine delle attività didattiche per
11 ore settimanali (come da contratto prodotto in atti); anche nella corrente annualità quindi lo stesso si trova di fatto in una situazione comparabile con quella di un docente di ruolo in part time ed ha diritto al riconoscimento del beneficio.
Il ricorso deve, quindi, essere accolto nei limiti appena precisati e va affermato il diritto di (tuttora dipendente del ) alla assegnazione della Parte_1 Controparte_1
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità 2021/22, 2023/24 e 2024/25, con conseguente condanna del al rilascio in suo favore della Carta stessa, nei limiti e Controparte_1
secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
10 Il valore corrispondente alle citate annualità dovrà essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite, opportunamente ridotte per la serialità del contenzioso, il non integrale accoglimento della domanda, l'attività processuale in concreto svolta e la brevissima durata della causa, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il diritto del ricorrente alla assegnazione della Carta Parte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall'art. 1, co. 121 e ss. L. n. 107/15, per il valore corrispondente alle annualità 2021/22, 2023/24 e 2024/25 oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, con conseguente condanna del al rilascio in suo favore Controparte_1
della Carta stessa, nei limiti e secondo i criteri di assegnazione di cui alla menzionata norma e successivi decreti di attuazione.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore del ricorrente, spese che liquida in € 1.030,00 per onorari oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Savona, 15/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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