Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02201/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01231/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1231 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Florio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione AL, non costituito in giudizio;
nei confronti
ND AL AV, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
PER L'ANNULLAMENTO
- della D.G.R. n. 170 del 03.05.2021 avente ad oggetto: “Legge Regionale n. 5 del 19/02/2001 e s.m.i. - ND AL AV - Verifica sul contenimento delle spese - Riduzione dei trasferimenti a carico del bilancio regionale” e dei relativi allegati, giammai notificata;
- ove occorrer possa, delle richiamate e sconosciute note prot. Siar n. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, e -OMISSIS-,
tutti nella parte in cui illegittimamente accertano l'asserita corresponsione, in favore del ricorrente, della maggior somma a titolo di retribuzione e nella parte in cui dispongono l'illegittimo recupero della stessa in danno del ricorrente prevedendo, peraltro, altrettanto illegittimamente, la riduzione dei trasferimenti in favore di ND AL AV (ACL), nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. OV CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente ricorso vengono impugnati gli atti in epigrafe e se ne domanda l’annullamento.
In particolare la questione concerne l’accertamento dell’asserita corresponsione indebita, in favore del ricorrente, di una maggior somma rispetto al dovuto a titolo di retribuzione, con connessa previsione del recupero della stessa in danno del medesimo ricorrente e riduzione dei trasferimenti in favore di ND AL AV (ACL).
L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile, per difetto di giurisdizione, come dato avviso in sede di udienza ex art. 73, comma 3, c.p.a..
Va premesso che la giurisdizione va determinata in base alla causa petendi , cioè alla posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e alla protezione accordata dall’ordinamento alla stessa, a prescindere dalla prospettazione della parte ( ex plurimis , Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 12 giugno 2019, n. 15747).
L’art. 63, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ““tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 2, dello stesso d.lgs. per ogni fase dei rapporti stessi, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”, perché la residuale giurisdizione del giudice amministrativo concerne soltanto le controversie relative a procedure concorsuali strumentali all'assunzione od alla progressione in un'area o fascia ” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 21 luglio 2011, n. 15982; 7 luglio 2005, n. 14252; 8 maggio 2006, n. 10419).
In tale contesto, quando si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o comportamento posto in essere dalla p.a. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo.
Difatti al giudice ordinario è attribuito il potere di disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti che siano illegittimi e incidano direttamente o indirettamente sulle situazioni giuridiche soggettive di cui si tratta ( ex multis , Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 22 ottobre 2018, n. 26596).
Inoltre, ad avviso della giurisprudenza del giudice del riparto, condivisa dal Tribunale Amministrativo, “ il conferimento, da parte di un ente pubblico, di un incarico ad un professionista…, costituisce espressione non di una potestà amministrativa, bensì di semplice autonomia privata, ed è funzionale all'instaurazione di un rapporto di cosiddetta parasubordinazione - da ricondurre pur sempre al lavoro autonomo - anche nella ipotesi in cui la collaborazione assuma carattere continuativo…, con conseguente attribuzione della controversia alla cognizione del giudice ordinario che, peraltro, assicura piena tutela con l'eventuale disapplicazione dell'atto presupposto ” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 22 marzo 2022 , n. 9314; T.A.R. AL, Catanzaro, Sez. I, 29 novembre 2024, n. 1687);
Nel caso di specie, in applicazione dei richiamati principi ermeneutici, la presente controversia non è ascrivibile alla potestas iudicandi del giudice amministrativo, in quanto involge la lamentata illegittimità della riduzione della retribuzione del deducente, relativa al contratto di lavoro perfezionato dal medesimo con la sua controparte.
La posizione giuridica soggettiva azionata dal ricorrente è pertanto qualificabile alla stregua di diritto soggettivo, riguardando pretese di carattere patrimoniale in relazione ad un rapporto paritetico con la p.a. e/o con ACL, cosicché la causa in esame, non essendo riconducibile in ipotesi di giurisdizione esclusiva del g.a. ex art. 133 c.p.a., spetta alla cognizione del g.o..
Il ricorso può pertanto essere deciso in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., con declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione, salva l’eventuale riproposizione dell’azione innanzi al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione, giusta l’art. 11, comma 2, c.p.a..
La pronuncia in rito consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AL (Sezione Prima) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la relativa cognizione al giudice ordinario, presso il quale potrà essere riassunta alla stregua di quanto precisato in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO LE, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
OV CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV CA | VO LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.