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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 30/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 20/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 20/2025 promossa da:
, nata a [...] il giorno 1 ottobre 1961, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Samuela Frigeri del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Parte_2
Boeti del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 5 gennaio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Sava (TA), il 26 (rectius, 16) febbraio 1980, che dalla loro unione è nato il figlio , divenuto maggiorenne e indipendente sotto il profilo economico, che la Per_1 loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 22 ottobre 2014 (come da annotazione a margine dell'estratto di matrimonio allegato) e che, a far tempo da tale provvedimento, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario con ogni conseguenza di legge e senza ulteriori condizioni.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate insistendo per l'accoglimento della domanda proposta in ricorso. pagina 1 di 2 La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Si osserva infatti che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Nulla, poi, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Sava (TA), il 16 febbraio 1980, da e (trascritto al Parte_2 Parte_1
Numero 6, Parte 2, Serie A, Anno 1980 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune) con ogni conseguenza di legge e senza ulteriori condizioni.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 29 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 20/2025 promossa da:
, nata a [...] il giorno 1 ottobre 1961, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Samuela Frigeri del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Parte_2
Boeti del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno insistito per l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 5 gennaio 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Sava (TA), il 26 (rectius, 16) febbraio 1980, che dalla loro unione è nato il figlio , divenuto maggiorenne e indipendente sotto il profilo economico, che la Per_1 loro separazione era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 22 ottobre 2014 (come da annotazione a margine dell'estratto di matrimonio allegato) e che, a far tempo da tale provvedimento, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario con ogni conseguenza di legge e senza ulteriori condizioni.
Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate insistendo per l'accoglimento della domanda proposta in ricorso. pagina 1 di 2 La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Si osserva infatti che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Nulla, poi, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Sava (TA), il 16 febbraio 1980, da e (trascritto al Parte_2 Parte_1
Numero 6, Parte 2, Serie A, Anno 1980 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune) con ogni conseguenza di legge e senza ulteriori condizioni.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 29 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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