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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 10/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 632/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.632 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
C.F. e P.Iva in persona del legale rappresentante p.t., quale Parte_1 P.IVA_1
mandataria per l'attività di amministrazione, gestione, riscossione ed incasso dei crediti di
[...]
già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca
[...]
Carrozza (c.f. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, C.F._1
alla via Volturno n.1, come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
E
, nella qualità di erede legittima del defunto , Controparte_3 Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi CARROZZINI, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Lecce alla via Corvaglia n° 23, giusto mandato apposto su foglio separato versato in atti;
- APPELLATA - All'udienza collegiale del 20.06.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha così riassunto i fatti di causa: “
[...]
ha ottenuto, nei confronti di , il decreto ingiuntivo Controparte_1 Persona_1
Europeo n. 1274/2020 del 18.06.2020 per euro 12.838,85, oltre spese (euro 265,5), interessi (euro
105,02) ed onorario (euro 500,00). Il credito dedotto è portato da un contratto del 10.04.1997 ed è
relativo al mancato pagamento di un prestito personale.
, quale erede di deceduto il 10.05.2018, ha Controparte_3 Persona_1
tempestivamente e ritualmente opposto il decreto ingiuntivo, del quale ha chiesto la revoca, con integrale rigetto di ogni avversa domanda e condanna al rimborso delle spese di lite unitamente alla liquidazione degli onorari e al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c..
Ha dedotto: che “l'ingiunzione è stata notificata a persona contro la quale non è stato richiesto alcun
pagamento, né ha mai ricevuto alcuna messa in mora nella sua qualità di erede”; la mancanza di idonea prova scritta “atteso che controparte non ha prodotto documentazione a supporto della
pretesa creditoria ed attestante la propria legittimazione ad agire, né l'avvenuta interruzione del
decorso del termine prescrizionale”; che controparte non “ha ritenuto neppure di provvedere alla
notifica di atto di riassunzione”.
La causa, senza che venisse disposta alcuna attività istruttoria, veniva decisa con sentenza n.
1714/2021, pubblicata in data 1/6/21, con cui il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando,
1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo europeo;
2) condannava la l risarcimento del danno ex art. 96 del c.p.c, in misura di euro Controparte_1
1.000,00; 3) condannava la rifondere, in favore della parte Controparte_1
opponente, le spese di lite. Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria di
[...] [...]
cui si opponeva , quale erede di , Controparte_1 Controparte_3 Persona_1
chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del gravame.
All'udienza collegiale del 20.06.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1a. Preliminarmente occorre delibare l'eccezione pregiudiziale, sollevata dall'appellata, di carenza
di legittimazione attiva di parte appellante, sul presupposto che la richiamata procura alle liti, in calce all'atto di appello, risulta conferita da “in relazione al procedimento Parte_1
civile promosso e/o da promuoversi in danno di ” e non riguarderebbe Persona_1
l'impugnazione alla sentenza emessa nel giudizio promosso da contro Controparte_3
Controparte_1
L'appello, viceversa, poteva e doveva essere proposto da quest'ultima, e quindi, controparte avrebbe dovuto munirsi di nuovo mandato ad litem onde proporre impugnazione per conto di
[...]
e non di . Controparte_1 CP_4
1b. Detta censura non è degna di pregio.
Emerge ex actis, dalla procura allegata all'atto di citazione in appello, il mandato alle liti conferito al difensore costituito nel presente gravame, da – quale mandataria di Parte_1 [...]
giusta procura generale rilasciata il 19/1/2017 a Lussemburgo, Controparte_5
autenticata dal Notaio e depositata il 7/2/2017, negli atti del dr. Persona_2 Persona_3
notaio in Sesto S. Giovanni, rep.n.199., racc.n.126, registrata presso l'Ufficio del Registro di Milano in danno di , in ogni fase, stato e grado del procedimento ed atti inerenti e Persona_1
successivi, di opposizione, impugnazione, reclamo, riassunzione.
Orbene è evidente come l'attuale appellante agisca in virtù di un regolare mandato, in rappresentanza della Banca soccombente in primo grado e come, parimenti, la procura alle liti abbia ad oggetto una
CP_ controversia nella quale la risulta costituita nella qualità di erede di . Persona_1
2. Passando alla delibazione del merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta
violazione e mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di , quale Parte_1
mandataria per l'attività di amministrazione, gestione, riscossione ed incasso dei crediti di
[...]
giusta procura generale in atti, in virtù della quale, la Controparte_1 [...]
risulta essere carente di legittimazione passiva, in quanto mera mandante Controparte_1
dell'attività di riscossione, demandata interamente alla . Parte_1
Evidenzia in particolare che il giudice di prime cure non abbia rilevato d'ufficio la violazione de qua,
nel momento dell'adozione del decreto ex art. 125 disp. att. c.p.c. del 10.09.2020, omettendo di verificare la ritualità della notifica dell'opposizione, da parte del convenuto-opponente, ordinando inoltre alla i provvedere alla notifica dell'atto di riassunzione Controparte_1
nei confronti di parte opponente nel giudizio monitorio.
Inoltre, considerata la disposizione del giudice adottata con il decreto del 10.09.2020, con il quale si ordinava all'opposta di notificare l'atto di riassunzione Controparte_1
all'opponente, si verificava un'altra anomalia procedurale, con riguardo all'inattività della parte avente interesse a procedere, ai sensi dell'art. 307 c.p.c. il quale dispone “ (…) qualora le parti alle
quali spetta di rinnovare o la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi
abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge
sia autorizzato a fissarlo. (…) L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche di ufficio, con
ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.”
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce “mancata osservanza delle volontà
espresse nelle dichiarazione interlocutorie allegate all'IPE.” Evidenzia come nelle dichiarazioni interlocutorie allegate al ricorso, all'appendice n. 2, si contemplasse l'ipotesi per il creditore di esprimere la propria volontà in caso di opposizione, e come il creditore procedente avesse espresso la volontà che il procedimento monitorio europeo fosse interrotto all'atto della proposizione dell'opposizione da parte del debitore ingiunto.
Preso atto di questa manifestazione di volontà, al momento del deposito dell'opposizione nel fascicolo monitorio, il Giudice assegnatario avrebbe dovuto provvedere con decreto a sancire l'interruzione del procedimento.
4. L'appello è fondato.
E' noto il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “In tema di ingiunzione di
pagamento europea ai sensi del Reg. CE n. 1896 del 2006, qualora l'ingiunzione emessa dal giudice
italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell'art. 16 del Regolamento e il creditore
abbia chiesto, prima dell'emissione dell'ingiunzione, che il processo, in caso di opposizione,
prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, l'individuazione di tale procedura,
in relazione alla natura della situazione creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, spetta non
già al giudice, ma allo stesso creditore, che dovrà procedervi nel termine che il giudice
dell'ingiunzione dovrà fissare all'atto della comunicazione al creditore della proposizione
dell'opposizione, ai sensi dell'art. 17, par. 3, del Regolamento;
l'inosservanza di tale termine
determina, a norma del comma 3 dell'art. 307 c.p.c., l'estinzione del giudizio”.
Segnatamente, in punto di diritto, la Cassazione a Sezioni Unite, con le due sentenze gemelle del
2019 (nn.2840-2041), ha avuto modo di affermare che: «l'IPE risulta strutturata come un
provvedimento fondato su una dichiarazione asseverata del creditore - in specie in ordine
all'indicazione delle parti, all'oggetto della pretesa, al fondamento dell'azione, ai mezzi di prova
disponibili, nonché ai motivi della competenza giurisdizionale e alla natura transfrontaliera della
controversia (cfr. art. 7 del Reg. e modulo standard A) – e sospensivamente condizionato alla
mancata opposizione dell'ingiunto nel termine di giorni trenta dalla sua notificazione. Lo schema è quello del c.d. procedimento monitorio puro, o se si vuole, secondo altra, più precisa,
terminologia suggerita dalla dottrina, del procedimento "puro attenuato" o "misto", per la
considerazione che, a differenza che nel monitorio "puro", per il quale è sufficiente la mera
allegazione dell'oggetto e del titolo della pretesa creditoria, è richiesta anche, ai sensi dell'art. 7 lett.
e), «una descrizione delle prove a sostegno della domanda».
Non si deve trattare di prove necessariamente precostituite, tant'è che ne è prevista la mera
"descrizione" (e a tal fine nel modulo standard A, sono contemplate varie voci e precisamente: "prove
scritte", "prova testimoniale", "perizia", "ispezione", "altro") e non anche la loro allegazione alla
richiesta di ingiunzione;
il che dimostra che la relativa indicazione è funzionale non tanto alla
verifica da parte dell'autorità che emette il provvedimento della "sostenibilità" del credito in sede di
cognizione ordinaria conseguente all'opposizione [...], quanto, piuttosto, a consentire all'ingiunto di
valutare l'opportunità di proporre o meno l'opposizione. Invero la natura pura, sia pure attenuata
del procedimento e l'espressa previsione della mera "descrizione" delle prove nella domanda
ingiuntiva, non sollecitano alcuna verifica da parte del giudice in merito alla fondatezza e
all'ammissibilità della domanda stessa, risultando tutte le indicazioni al riguardo affidate alla
dichiarazione del creditore che «in coscienza e in fede» dichiara che esse sono veritiere,
riconoscendo «che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in
base alla legislazione dello Stato membro d'origine» (art. 7 co.3 ).
Ne consegue che la verifica richiesta al giudice ai fini della pronuncia del decreto è, nella sostanza,
una verifica di "non manifesta infondatezza", così come è reso palese dalla lettura combinata degli
artt. 8, 9, 11 e 12 del Regolamento;
inoltre il controllo che essa presuppone è meramente estrinseco
e formale, potendo avere esito negativo solo in caso di incompletezze e/o incongruenze interne alla
domanda; come è confermato dalla circostanza che il provvedimento è pronunciato (con il modulo
standard E), con la testuale dicitura che «l'ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle
informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice» (art. 12, co. 4 lett. a>). La scelta compiuta è strettamente legata alla soluzione adottata in materia di difesa tecnica delle
parti che non è necessaria per tutto il corso del procedimento (art. 24), alla configurazione
dell'opposizione come mera manifestazione di contestare il credito, idonea, per il sol fatto di essere
avanzata, a porre nel nulla l'ingiunzione (art. 16) e, correlativamente, alla qualificazione
dell'ingiunzione di pagamento europea come decisione giudiziaria avente efficacia esecutiva in
ragione della «non contestazione» del credito (art. 18), come tale idonea a costituire
automaticamente titolo esecutivo europeo (art. 19).>> (così Cass., Sez. Un. n. 10799 del 2015).
Ne discende che, mentre l'opposizione di diritto italiano è un atto motivato - e lo è non solo perché il
ricorso monitorio identifica la domanda, ma anche perché è supportato dalla produzione della prova
scritta, che è stata apprezzata del giudice - l'opposizione all'IPE è, invece, atto immotivato.
La ricerca nell'ordinamento italiano del modo in cui ha corso la tutela secondo le regole della
procedura civile ordinaria evidenzia in primo luogo che spetta a chi si fa attore e, dunque, nella
specie al creditore che ha chiesto l'IPE ed ha manifestato la volontà che l'opposizione non estingua
il procedimento incoato con la relativa domanda, esercitare l'azione individuando quale sia la forma
di tutela ordinaria apparecchiata dall'ordinamento italiano. Ne segue che il giudice italiano che ha
emesso l'IPE deve limitarsi, unitamente all'avviso al creditore della proposizione dell'opposizione
Par all , ad invitare il creditore ad esercitare l'azione secondo quella che sarà suo onere individuare
come procedura civile ordinaria di tutela della situazione giuridica soggettiva posta a fondamento
Par dell .
Poiché l'esercizio dell'azione con le regole della procedura civile ordinaria serve a proseguire la
Par tutela giurisdizionale introdotta con la domanda di l'esistenza del potere del giudice giustifica
l'assegnazione di un termine entro il quale quell'esercizio deve avvenire, perché altrimenti la lite
pendente resterebbe tale indefinitamente, mentre la logica del Regolamento è che, se il creditore lo
abbia chiesto, di fronte a quella che viene definita interruzione del procedimento di ingiunzione
europea e, quindi, della tutela giurisdizionale con esso esercitato, debba seguire con le forme
ordinarie e tale prosecuzione non può restare possibile sine die. Sicché, allo stesso modo in cui, nei casi nei quali, a differenza di quanto non ha fatto lo Stato Italiano,
gli stati membri di origine abbiano regolato il passaggio alla trattazione secondo la procedura civile
di diritto interno non è pensabile che la legislazione interna non debba regolare tale passaggio
imponendone la realizzazione entro un certo termine, perché non è concepibile che una prosecuzione
della tutela giurisdizionale interrotta dall'opposizione all'IPE possa essere consentita senza un
termine, nei casi in cui la regolamentazione dello stato membro sia mancata, com'è accaduto per
l'Italia, non può non valere la stessa regola e, venendo in rilievo il potere del giudice, è al giudice
che compete di assicurare la stessa esigenza, stabilendo un termine per la prosecuzione. Questo è
quanto implicitamente prevede in via diretta il Regolamento secondo un'esegesi teleologica.
La mancata osservanza del termine che il giudice dell'IPE è autorizzato a fissare - il cui referente
normativo, dovendosi ritenere che sia lo stesso Regolamento autorizzi a fissarlo, può nel diritto
italiano essere rinvenuto nel secondo inciso del terzo comma dell'art. 307 cod. proc. civ., per cui il
giudice dell'IPE lo stabilirà come ivi indicato - comporterà, secondo il diritto italiano, l'estinzione
del processo nella sua interezza e, quindi, il venir meno della pendenza della lite ricollegata alla
Par proposizione della domanda di . L'estinzione potrà essere rilevata ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 307 cod. proc. civ. se la tutela ordinaria venga introdotta oltre il termine e, in mancanza,
eccepita qualora la situazione creditoria venga azionata dopo la scadenza del termine senza alcuna
postulazione di collegamento con il procedimento di IPE.
Orbene, in punto di fatto, il fascicolo monitorio europeo - contrassegnato dal n. 3931/2020 - risulta composto da: modulo A (domanda di ingiunzione di pagamento europea), modulo E (ingiunzione di pagamento europea) e dichiarazioni interlocutorie allegate al ricorso.
Nelle dichiarazioni interlocutorie allegate al ricorso, all'appendice n. 2, si contempla l'ipotesi per il creditore di esprimere la propria volontà in caso di opposizione, e il creditore procedente ha manifestato inequivocabilmente la volontà che il procedimento monitorio europeo fosse interrotto all'atto della proposizione dell'opposizione da parte del convenuto. Orbene è evidente come il creditore, non soltanto avesse preventivamente espresso la propria volontà
di abbandonare il giudizio, nell'ipotesi di opposizione da parte del debitore ingiunto, ma non avesse neppure provveduto a riassumere il giudizio di opposizione, in ottemperanza al decreto del
10.09.2020 con il quale si ordinava, alla creditrice/opposta di Controparte_1
notificare l'atto di riassunzione all'opponente nel termine assegnato.
Cosicché, il giudice della introdotta fase di merito - all'udienza fissata per la comparizione delle parti
- anziché dichiarare l'estinzione, ex art.307 c.p.c., del giudizio introdotto con la domanda di emissione del decreto ingiuntivo europeo, con conseguente revoca del decreto opposto, ha irritualmente esaminato l'atto di opposizione e, a fronte della mancata allegazione di prova documentale da parte del ricorrente (per quanto innanzi detto con riferimento alla struttura anomala del decreto ingiuntivo europeo), ha accolto l'opposizione e condannato la controparte per lite temeraria.
Ed invero, per quanto innanzi argomentato, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto,
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, da confermarsi nel resto, va dichiarato estinto il giudizio e revocata la condanna di parte opposta ex art.96 c.p.c.
Dalla novità delle questioni trattate discende la compensazione tra le parti delle spese del presente gravame.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., quale mandataria di nei confronti di Controparte_1 [...]
, quale erede di , avverso la sentenza n. 1714/2021 del Tribunale di CP_3 Persona_1
Lecce, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, dichiara estinto il giudizio e revoca la condanna ex art.96
c.p.c.;
b) dichiara integralmente compensate le spese del presente gravame. Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 9
gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 il 9/2/2017 al n.5817 serie 1TL – in relazione al procedimento civile promosso e/o da promuoversi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al N.632 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
TRA
C.F. e P.Iva in persona del legale rappresentante p.t., quale Parte_1 P.IVA_1
mandataria per l'attività di amministrazione, gestione, riscossione ed incasso dei crediti di
[...]
già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca
[...]
Carrozza (c.f. , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, C.F._1
alla via Volturno n.1, come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
-APPELLANTE-
E
, nella qualità di erede legittima del defunto , Controparte_3 Persona_1
rappresentata e difesa dall'avv. Luigi CARROZZINI, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Lecce alla via Corvaglia n° 23, giusto mandato apposto su foglio separato versato in atti;
- APPELLATA - All'udienza collegiale del 20.06.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella sentenza di primo grado, il Tribunale ha così riassunto i fatti di causa: “
[...]
ha ottenuto, nei confronti di , il decreto ingiuntivo Controparte_1 Persona_1
Europeo n. 1274/2020 del 18.06.2020 per euro 12.838,85, oltre spese (euro 265,5), interessi (euro
105,02) ed onorario (euro 500,00). Il credito dedotto è portato da un contratto del 10.04.1997 ed è
relativo al mancato pagamento di un prestito personale.
, quale erede di deceduto il 10.05.2018, ha Controparte_3 Persona_1
tempestivamente e ritualmente opposto il decreto ingiuntivo, del quale ha chiesto la revoca, con integrale rigetto di ogni avversa domanda e condanna al rimborso delle spese di lite unitamente alla liquidazione degli onorari e al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c..
Ha dedotto: che “l'ingiunzione è stata notificata a persona contro la quale non è stato richiesto alcun
pagamento, né ha mai ricevuto alcuna messa in mora nella sua qualità di erede”; la mancanza di idonea prova scritta “atteso che controparte non ha prodotto documentazione a supporto della
pretesa creditoria ed attestante la propria legittimazione ad agire, né l'avvenuta interruzione del
decorso del termine prescrizionale”; che controparte non “ha ritenuto neppure di provvedere alla
notifica di atto di riassunzione”.
La causa, senza che venisse disposta alcuna attività istruttoria, veniva decisa con sentenza n.
1714/2021, pubblicata in data 1/6/21, con cui il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando,
1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo europeo;
2) condannava la l risarcimento del danno ex art. 96 del c.p.c, in misura di euro Controparte_1
1.000,00; 3) condannava la rifondere, in favore della parte Controparte_1
opponente, le spese di lite. Avverso detta sentenza, proponeva appello, con atto ritualmente notificato, Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., quale mandataria di
[...] [...]
cui si opponeva , quale erede di , Controparte_1 Controparte_3 Persona_1
chiedendone il rigetto, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
il tutto con vittoria delle spese del gravame.
All'udienza collegiale del 20.06.2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1a. Preliminarmente occorre delibare l'eccezione pregiudiziale, sollevata dall'appellata, di carenza
di legittimazione attiva di parte appellante, sul presupposto che la richiamata procura alle liti, in calce all'atto di appello, risulta conferita da “in relazione al procedimento Parte_1
civile promosso e/o da promuoversi in danno di ” e non riguarderebbe Persona_1
l'impugnazione alla sentenza emessa nel giudizio promosso da contro Controparte_3
Controparte_1
L'appello, viceversa, poteva e doveva essere proposto da quest'ultima, e quindi, controparte avrebbe dovuto munirsi di nuovo mandato ad litem onde proporre impugnazione per conto di
[...]
e non di . Controparte_1 CP_4
1b. Detta censura non è degna di pregio.
Emerge ex actis, dalla procura allegata all'atto di citazione in appello, il mandato alle liti conferito al difensore costituito nel presente gravame, da – quale mandataria di Parte_1 [...]
giusta procura generale rilasciata il 19/1/2017 a Lussemburgo, Controparte_5
autenticata dal Notaio e depositata il 7/2/2017, negli atti del dr. Persona_2 Persona_3
notaio in Sesto S. Giovanni, rep.n.199., racc.n.126, registrata presso l'Ufficio del Registro di Milano in danno di , in ogni fase, stato e grado del procedimento ed atti inerenti e Persona_1
successivi, di opposizione, impugnazione, reclamo, riassunzione.
Orbene è evidente come l'attuale appellante agisca in virtù di un regolare mandato, in rappresentanza della Banca soccombente in primo grado e come, parimenti, la procura alle liti abbia ad oggetto una
CP_ controversia nella quale la risulta costituita nella qualità di erede di . Persona_1
2. Passando alla delibazione del merito, con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta
violazione e mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di , quale Parte_1
mandataria per l'attività di amministrazione, gestione, riscossione ed incasso dei crediti di
[...]
giusta procura generale in atti, in virtù della quale, la Controparte_1 [...]
risulta essere carente di legittimazione passiva, in quanto mera mandante Controparte_1
dell'attività di riscossione, demandata interamente alla . Parte_1
Evidenzia in particolare che il giudice di prime cure non abbia rilevato d'ufficio la violazione de qua,
nel momento dell'adozione del decreto ex art. 125 disp. att. c.p.c. del 10.09.2020, omettendo di verificare la ritualità della notifica dell'opposizione, da parte del convenuto-opponente, ordinando inoltre alla i provvedere alla notifica dell'atto di riassunzione Controparte_1
nei confronti di parte opponente nel giudizio monitorio.
Inoltre, considerata la disposizione del giudice adottata con il decreto del 10.09.2020, con il quale si ordinava all'opposta di notificare l'atto di riassunzione Controparte_1
all'opponente, si verificava un'altra anomalia procedurale, con riguardo all'inattività della parte avente interesse a procedere, ai sensi dell'art. 307 c.p.c. il quale dispone “ (…) qualora le parti alle
quali spetta di rinnovare o la citazione o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi
abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge
sia autorizzato a fissarlo. (…) L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche di ufficio, con
ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio.”
3. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce “mancata osservanza delle volontà
espresse nelle dichiarazione interlocutorie allegate all'IPE.” Evidenzia come nelle dichiarazioni interlocutorie allegate al ricorso, all'appendice n. 2, si contemplasse l'ipotesi per il creditore di esprimere la propria volontà in caso di opposizione, e come il creditore procedente avesse espresso la volontà che il procedimento monitorio europeo fosse interrotto all'atto della proposizione dell'opposizione da parte del debitore ingiunto.
Preso atto di questa manifestazione di volontà, al momento del deposito dell'opposizione nel fascicolo monitorio, il Giudice assegnatario avrebbe dovuto provvedere con decreto a sancire l'interruzione del procedimento.
4. L'appello è fondato.
E' noto il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “In tema di ingiunzione di
pagamento europea ai sensi del Reg. CE n. 1896 del 2006, qualora l'ingiunzione emessa dal giudice
italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell'art. 16 del Regolamento e il creditore
abbia chiesto, prima dell'emissione dell'ingiunzione, che il processo, in caso di opposizione,
prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, l'individuazione di tale procedura,
in relazione alla natura della situazione creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, spetta non
già al giudice, ma allo stesso creditore, che dovrà procedervi nel termine che il giudice
dell'ingiunzione dovrà fissare all'atto della comunicazione al creditore della proposizione
dell'opposizione, ai sensi dell'art. 17, par. 3, del Regolamento;
l'inosservanza di tale termine
determina, a norma del comma 3 dell'art. 307 c.p.c., l'estinzione del giudizio”.
Segnatamente, in punto di diritto, la Cassazione a Sezioni Unite, con le due sentenze gemelle del
2019 (nn.2840-2041), ha avuto modo di affermare che: «l'IPE risulta strutturata come un
provvedimento fondato su una dichiarazione asseverata del creditore - in specie in ordine
all'indicazione delle parti, all'oggetto della pretesa, al fondamento dell'azione, ai mezzi di prova
disponibili, nonché ai motivi della competenza giurisdizionale e alla natura transfrontaliera della
controversia (cfr. art. 7 del Reg. e modulo standard A) – e sospensivamente condizionato alla
mancata opposizione dell'ingiunto nel termine di giorni trenta dalla sua notificazione. Lo schema è quello del c.d. procedimento monitorio puro, o se si vuole, secondo altra, più precisa,
terminologia suggerita dalla dottrina, del procedimento "puro attenuato" o "misto", per la
considerazione che, a differenza che nel monitorio "puro", per il quale è sufficiente la mera
allegazione dell'oggetto e del titolo della pretesa creditoria, è richiesta anche, ai sensi dell'art. 7 lett.
e), «una descrizione delle prove a sostegno della domanda».
Non si deve trattare di prove necessariamente precostituite, tant'è che ne è prevista la mera
"descrizione" (e a tal fine nel modulo standard A, sono contemplate varie voci e precisamente: "prove
scritte", "prova testimoniale", "perizia", "ispezione", "altro") e non anche la loro allegazione alla
richiesta di ingiunzione;
il che dimostra che la relativa indicazione è funzionale non tanto alla
verifica da parte dell'autorità che emette il provvedimento della "sostenibilità" del credito in sede di
cognizione ordinaria conseguente all'opposizione [...], quanto, piuttosto, a consentire all'ingiunto di
valutare l'opportunità di proporre o meno l'opposizione. Invero la natura pura, sia pure attenuata
del procedimento e l'espressa previsione della mera "descrizione" delle prove nella domanda
ingiuntiva, non sollecitano alcuna verifica da parte del giudice in merito alla fondatezza e
all'ammissibilità della domanda stessa, risultando tutte le indicazioni al riguardo affidate alla
dichiarazione del creditore che «in coscienza e in fede» dichiara che esse sono veritiere,
riconoscendo «che dichiarazioni deliberatamente false potrebbero comportare penalità adeguate in
base alla legislazione dello Stato membro d'origine» (art. 7 co.3 ).
Ne consegue che la verifica richiesta al giudice ai fini della pronuncia del decreto è, nella sostanza,
una verifica di "non manifesta infondatezza", così come è reso palese dalla lettura combinata degli
artt. 8, 9, 11 e 12 del Regolamento;
inoltre il controllo che essa presuppone è meramente estrinseco
e formale, potendo avere esito negativo solo in caso di incompletezze e/o incongruenze interne alla
domanda; come è confermato dalla circostanza che il provvedimento è pronunciato (con il modulo
standard E), con la testuale dicitura che «l'ingiunzione è stata emessa soltanto in base alle
informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice» (art. 12, co. 4 lett. a>). La scelta compiuta è strettamente legata alla soluzione adottata in materia di difesa tecnica delle
parti che non è necessaria per tutto il corso del procedimento (art. 24), alla configurazione
dell'opposizione come mera manifestazione di contestare il credito, idonea, per il sol fatto di essere
avanzata, a porre nel nulla l'ingiunzione (art. 16) e, correlativamente, alla qualificazione
dell'ingiunzione di pagamento europea come decisione giudiziaria avente efficacia esecutiva in
ragione della «non contestazione» del credito (art. 18), come tale idonea a costituire
automaticamente titolo esecutivo europeo (art. 19).>> (così Cass., Sez. Un. n. 10799 del 2015).
Ne discende che, mentre l'opposizione di diritto italiano è un atto motivato - e lo è non solo perché il
ricorso monitorio identifica la domanda, ma anche perché è supportato dalla produzione della prova
scritta, che è stata apprezzata del giudice - l'opposizione all'IPE è, invece, atto immotivato.
La ricerca nell'ordinamento italiano del modo in cui ha corso la tutela secondo le regole della
procedura civile ordinaria evidenzia in primo luogo che spetta a chi si fa attore e, dunque, nella
specie al creditore che ha chiesto l'IPE ed ha manifestato la volontà che l'opposizione non estingua
il procedimento incoato con la relativa domanda, esercitare l'azione individuando quale sia la forma
di tutela ordinaria apparecchiata dall'ordinamento italiano. Ne segue che il giudice italiano che ha
emesso l'IPE deve limitarsi, unitamente all'avviso al creditore della proposizione dell'opposizione
Par all , ad invitare il creditore ad esercitare l'azione secondo quella che sarà suo onere individuare
come procedura civile ordinaria di tutela della situazione giuridica soggettiva posta a fondamento
Par dell .
Poiché l'esercizio dell'azione con le regole della procedura civile ordinaria serve a proseguire la
Par tutela giurisdizionale introdotta con la domanda di l'esistenza del potere del giudice giustifica
l'assegnazione di un termine entro il quale quell'esercizio deve avvenire, perché altrimenti la lite
pendente resterebbe tale indefinitamente, mentre la logica del Regolamento è che, se il creditore lo
abbia chiesto, di fronte a quella che viene definita interruzione del procedimento di ingiunzione
europea e, quindi, della tutela giurisdizionale con esso esercitato, debba seguire con le forme
ordinarie e tale prosecuzione non può restare possibile sine die. Sicché, allo stesso modo in cui, nei casi nei quali, a differenza di quanto non ha fatto lo Stato Italiano,
gli stati membri di origine abbiano regolato il passaggio alla trattazione secondo la procedura civile
di diritto interno non è pensabile che la legislazione interna non debba regolare tale passaggio
imponendone la realizzazione entro un certo termine, perché non è concepibile che una prosecuzione
della tutela giurisdizionale interrotta dall'opposizione all'IPE possa essere consentita senza un
termine, nei casi in cui la regolamentazione dello stato membro sia mancata, com'è accaduto per
l'Italia, non può non valere la stessa regola e, venendo in rilievo il potere del giudice, è al giudice
che compete di assicurare la stessa esigenza, stabilendo un termine per la prosecuzione. Questo è
quanto implicitamente prevede in via diretta il Regolamento secondo un'esegesi teleologica.
La mancata osservanza del termine che il giudice dell'IPE è autorizzato a fissare - il cui referente
normativo, dovendosi ritenere che sia lo stesso Regolamento autorizzi a fissarlo, può nel diritto
italiano essere rinvenuto nel secondo inciso del terzo comma dell'art. 307 cod. proc. civ., per cui il
giudice dell'IPE lo stabilirà come ivi indicato - comporterà, secondo il diritto italiano, l'estinzione
del processo nella sua interezza e, quindi, il venir meno della pendenza della lite ricollegata alla
Par proposizione della domanda di . L'estinzione potrà essere rilevata ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 307 cod. proc. civ. se la tutela ordinaria venga introdotta oltre il termine e, in mancanza,
eccepita qualora la situazione creditoria venga azionata dopo la scadenza del termine senza alcuna
postulazione di collegamento con il procedimento di IPE.
Orbene, in punto di fatto, il fascicolo monitorio europeo - contrassegnato dal n. 3931/2020 - risulta composto da: modulo A (domanda di ingiunzione di pagamento europea), modulo E (ingiunzione di pagamento europea) e dichiarazioni interlocutorie allegate al ricorso.
Nelle dichiarazioni interlocutorie allegate al ricorso, all'appendice n. 2, si contempla l'ipotesi per il creditore di esprimere la propria volontà in caso di opposizione, e il creditore procedente ha manifestato inequivocabilmente la volontà che il procedimento monitorio europeo fosse interrotto all'atto della proposizione dell'opposizione da parte del convenuto. Orbene è evidente come il creditore, non soltanto avesse preventivamente espresso la propria volontà
di abbandonare il giudizio, nell'ipotesi di opposizione da parte del debitore ingiunto, ma non avesse neppure provveduto a riassumere il giudizio di opposizione, in ottemperanza al decreto del
10.09.2020 con il quale si ordinava, alla creditrice/opposta di Controparte_1
notificare l'atto di riassunzione all'opponente nel termine assegnato.
Cosicché, il giudice della introdotta fase di merito - all'udienza fissata per la comparizione delle parti
- anziché dichiarare l'estinzione, ex art.307 c.p.c., del giudizio introdotto con la domanda di emissione del decreto ingiuntivo europeo, con conseguente revoca del decreto opposto, ha irritualmente esaminato l'atto di opposizione e, a fronte della mancata allegazione di prova documentale da parte del ricorrente (per quanto innanzi detto con riferimento alla struttura anomala del decreto ingiuntivo europeo), ha accolto l'opposizione e condannato la controparte per lite temeraria.
Ed invero, per quanto innanzi argomentato, l'appello va accolto per quanto di ragione e, per l'effetto,
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, da confermarsi nel resto, va dichiarato estinto il giudizio e revocata la condanna di parte opposta ex art.96 c.p.c.
Dalla novità delle questioni trattate discende la compensazione tra le parti delle spese del presente gravame.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., quale mandataria di nei confronti di Controparte_1 [...]
, quale erede di , avverso la sentenza n. 1714/2021 del Tribunale di CP_3 Persona_1
Lecce, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che conferma nel resto, dichiara estinto il giudizio e revoca la condanna ex art.96
c.p.c.;
b) dichiara integralmente compensate le spese del presente gravame. Così deciso in Lecce, nella camera di Consiglio della Prima Sezione della Corte di Appello, il 9
gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 il 9/2/2017 al n.5817 serie 1TL – in relazione al procedimento civile promosso e/o da promuoversi