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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/06/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 833/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 833/2023 R.G. Cont.
promossa con ricorso da:
(C.F. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Torino, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Acquaviva ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del suindicato difensore sito in Torino, via
Gropello n. 11, giusta procura in atti;
contro il resistente contumace
, nato a [...] il [...], CF , Controparte_1 C.F._2
residente in [...];
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni
Per parte ricorrente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare:
-la contumacia del sig. Controparte_1
pagina 1 di 7 -Dichiararsi altresì ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili
del matrimonio concordatario celebrato in Venezia e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Torino (TO) Atto n.00352 Uff.l Parte 2 Serie B anno 2013 e;
contratto tra il Sig. nata il [...], in [...] (C.F. Parte_1
residente a [...], VIA MAROCHETTI, 21 e il Sig. C.F._3 [...]
, nato a Lima il [...], in [...] ( Controparte_1 CodiceFiscale_4
[.
) residente in case d' Aggiorgio n.8 Corio
alle seguenti Condizioni
- Confermarsi, per quanto già statuito in ricorso per separazione consensuale avanti al Tribunale
di Torino, (r.g 8439/2019) che la casa coniugale sita in Torino via Marochetti 21 rimanga
assegnata alla Sig.ra con tutti gli arredi ivi esistenti avendo da tempo rilasciato la Parte_1
casa il Sig. ; CP_1
Per_
- Quanto all'affidamento e al regime di visita del padre con le figlie minori e Per_2
venga disposto che le stesse rimangono affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori. Le
Per_ minori e manterranno la residenza abituale e principale presso la casa della Per_2
madre sita in Torino via Marochetti 21; il padre potrà vederle e tenerle con sé secondo accordi
presi direttamente fra i genitori nel rispetto anche dei loro impegni lavorativi e, in difetto di
accordo, a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, orario uscita scuola, alla domenica
sera con rientro entro le ore 21 quando il padre provvederà ad accompagnarle direttamente
presso l'abitazione materna, ed un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledi)
dall'orario di uscita dalla scuola, al mattino successivo;
ad anni alterni dal 25 al 30 dicembre e
dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
due settimane
durante l'estate in periodo da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
in ogni
altra occasione concordata fra i genitori. —
- A parziale modifica del provvedimento provvisorio, in punto profilo patrimoniale, assunto con
Ordinanza del 16.11.23 dal Presidente Del. per quanto concerne il contributo al mantenimento
delle due figlie minori, disporsi che il Signor versi alla moglie la somma mensile di CP_1
400,00 Euro(euro 200,0 per ciascuna figlia), con rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre
pagina 2 di 7 al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate, quando non necessitate per cure
mediche non coperte dal S.S.N, spese scolastiche ed extra scolastiche (comprensive della mensa),
e sportive, così come indicato nel Protocollo di intesa, sottoscritto tra i Magistrati del Tribunale
di Ivrea e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea che qui si intende integralmente
richiamato.
In Via istruttoria= Si insta per la concessione dei termini per il deposito della conclusionale”
Il P.M. ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 27.2.2023, Pt_1
evocava in giudizio il marito innanzi
[...] Controparte_1
l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, premettendo che:
- le parti avevano contratto matrimonio con rito concordatario celebrato in Venezia e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torino (TO) Atto n.00352
Uff.l Parte 2 Serie B anno 2013 (cfr. doc. 1: atto integrale di matrimonio);
Per_
- dal matrimonio erano nate due figlie: nata a [...] il [...] e nata a Per_2
Moncalieri il 02.06.2014;
- successivamente, a seguito di intervenuti dissapori i coniugi si separavano con ricorso consensuale ante il Tribunale di Torino del 13.05.2019 con omologazione con decreto
7833/2019 del 19.05.2019 (cfr. Doc. 2 allegato) al ricorso introduttivo;
- da allora la separazione durava ininterrotta.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo (effettuata il 17.4.2023 a mezzo PEC) e dell'ordinanza presidenziale
(avvenuta il 12.2.2024 ai sensi dell'art. 143 c.p.c.).
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni da ultimo 6 maggio 2015 n. 55). In particolare, deve osservarsi che:
pagina 3 di 7 a) i coniugi, nel procedimento per la separazione consensuale comparivano dinanzi al
Presidente del Tribunale di Torino in data 13.5.2019, venivano autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto n. 7833
del 19.5.2019 (cfr. doc. 2);
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge dalla separazione (autorizzazione a vivere separati del 13.5.2019– cfr. doc. 2) fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il 27.2.2023), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione (ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo il convenuto rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce della chiara manifestazione - da parte della ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte del resistente, rimasto contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
II. Con provvedimento presidenziale del 16.11.2023 è stata confermato l'affido condiviso delle figlie ai genitori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del calendario di incontri con il padre. Nel corso del giudizio la ricorrente non ha allegato e nemmeno sono emerse circostanze che possano indurre a ritenere che l'assetto sopra indicato possa risultare di pregiudizio per le minori;
pertanto, anche in questa sede va confermato quanto disposto sul punto, peraltro anche in sede di separazione, dovendosi ritenere congruo e rispondente al miglior interesse della prole quanto stabilito con ordinanza presidenziale citata.
III. Alla madre collocataria prevalente dei minori va assegnata la casa coniugale, nella quale la stessa è rimasta a vivere con le figlie minori, come da sua richiesta.
IV. Per quanto concerne l'aspetto economico, con ordinanza presidenziale del
16.11.2023 è stato posto a carico del padre un contributo al mantenimento di € 300,00
pagina 4 di 7 complessive (ossia € 150,00 cadauna); in quella sede era emerso che la ricorrente lavorava come dipendente con uno stipendio mensile di circa euro 1400,00 (cfr. doc. 8) e viveva, con le figlie, in casa condotta in locazione pagando un canone mensile di euro
600,00 (cfr. doc. 5) mentre il convenuto risultava essere piccolo imprenditore (cfr. doc.
10 di parte ricorrente).
La madre, come richiesto, ha allegato documentazione attestante la percezione di un reddito imponibile per il 2021 pari ad € 14.482,26, per il 2022 ad € 17.616,33 per il 2023
pari ad € 18.028,15 (cfr. docc. Q, R, S) e la percezione di una retribuzione mensile di circa € 1.300,00/1.400,00 (cfr. all. U). La ricorrente ha quindi chiesto che il contributo al mantenimento venga aumentato fino alla somma complessiva di € 100,00 in quanto, pur non essendo il suo reddito variato, erano aumentate le esigenze delle figlie e il padre continuava a non versare le somme da lui dovute specie relative alle spese extra.
La richiesta della ricorrente non può tuttavia essere accolta, dal momento che la madre può agire per ottenere il pagamento del contributo al mantenimento, ma soprattutto perché nessun elemento è stato nemmeno allegato dalla ricorrente, né è altrimenti emerso, che il contributo stabilito in sede presidenziale non risulti più congruo in relazione alla capacità contributiva dei genitori.
Pertanto, tenuto conto di tutti gli elementi sopra evidenziati, della capacità patrimoniale e reddituale dei genitori, della loro capacità professionale anche pregressa, oltre che della valenza economica degli oneri di cura e accudimento delle figlie (gravanti in misura maggiore sulla madre), il Collegio ritiene congruo confermare a carico del padre il contribuito al mantenimento delle figlie nella somma complessiva di € 300,00 (ossia €
150,00 cadauna). I genitori contribuiranno inoltre che nella misura del 50% alle spese extra assegno, facendo riferimento al Protocollo siglato tra Magistrati ed Avvocati del
Tribunale di Ivrea in data 24.6.2016.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del convenuto, che è rimasto contumace), e delle domande formulate dalla ricorrente sul vincolo e quindi sull'affidamento e mantenimento delle figlie (delle quali pagina 5 di 7 è stata solo parzialmente accolta quella sul quantum) non è configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c.
alla refusione delle spese processuali, spese che vanno dunque compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M. (reso in data 18.12.2024), così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
e in Venezia il 14 settembre 2013 Parte_1 Controparte_1
e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del detto Comune il 17.9.2013 al n.
125;
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38;
Per_
2. dispone l'affidamento delle figlie minori e in forma condivisa ad Per_2
entrambi i genitori, con residenza abituale e principale presso la madre;
il padre potrà vederle e tenerle con sé secondo accordi presi direttamente fra i genitori nel rispetto anche dei loro impegni lavorativi e, in difetto di accordo, a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, orario uscita scuola, alla domenica sera con rientro entro le ore 21 quando il padre provvederà ad accompagnarle direttamente presso l'abitazione materna, ed un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledi)
dall'orario di uscita dalla scuola, al mattino successivo;
ad anni alterni dal 25 al 30
dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
due settimane durante l'estate in periodo da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
in ogni altra occasione concordata fra i genitori.
3. Dispone l'assegnazione della casa familiare alla madre collocataria delle figlie minori.
pagina 6 di 7 4. Dispone che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento delle figlie la complessiva somma di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per cadauna) oltre ISTAT e il 50% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Ivrea sottoscritto il 24.6.2016.
5. Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 maggio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 833/2023 R.G. Cont.
promossa con ricorso da:
(C.F. nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Torino, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Acquaviva ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del suindicato difensore sito in Torino, via
Gropello n. 11, giusta procura in atti;
contro il resistente contumace
, nato a [...] il [...], CF , Controparte_1 C.F._2
residente in [...];
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni
Per parte ricorrente: “Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare:
-la contumacia del sig. Controparte_1
pagina 1 di 7 -Dichiararsi altresì ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili
del matrimonio concordatario celebrato in Venezia e annotato nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Torino (TO) Atto n.00352 Uff.l Parte 2 Serie B anno 2013 e;
contratto tra il Sig. nata il [...], in [...] (C.F. Parte_1
residente a [...], VIA MAROCHETTI, 21 e il Sig. C.F._3 [...]
, nato a Lima il [...], in [...] ( Controparte_1 CodiceFiscale_4
[.
) residente in case d' Aggiorgio n.8 Corio
alle seguenti Condizioni
- Confermarsi, per quanto già statuito in ricorso per separazione consensuale avanti al Tribunale
di Torino, (r.g 8439/2019) che la casa coniugale sita in Torino via Marochetti 21 rimanga
assegnata alla Sig.ra con tutti gli arredi ivi esistenti avendo da tempo rilasciato la Parte_1
casa il Sig. ; CP_1
Per_
- Quanto all'affidamento e al regime di visita del padre con le figlie minori e Per_2
venga disposto che le stesse rimangono affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori. Le
Per_ minori e manterranno la residenza abituale e principale presso la casa della Per_2
madre sita in Torino via Marochetti 21; il padre potrà vederle e tenerle con sé secondo accordi
presi direttamente fra i genitori nel rispetto anche dei loro impegni lavorativi e, in difetto di
accordo, a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, orario uscita scuola, alla domenica
sera con rientro entro le ore 21 quando il padre provvederà ad accompagnarle direttamente
presso l'abitazione materna, ed un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledi)
dall'orario di uscita dalla scuola, al mattino successivo;
ad anni alterni dal 25 al 30 dicembre e
dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
due settimane
durante l'estate in periodo da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
in ogni
altra occasione concordata fra i genitori. —
- A parziale modifica del provvedimento provvisorio, in punto profilo patrimoniale, assunto con
Ordinanza del 16.11.23 dal Presidente Del. per quanto concerne il contributo al mantenimento
delle due figlie minori, disporsi che il Signor versi alla moglie la somma mensile di CP_1
400,00 Euro(euro 200,0 per ciascuna figlia), con rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre
pagina 2 di 7 al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate, quando non necessitate per cure
mediche non coperte dal S.S.N, spese scolastiche ed extra scolastiche (comprensive della mensa),
e sportive, così come indicato nel Protocollo di intesa, sottoscritto tra i Magistrati del Tribunale
di Ivrea e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea che qui si intende integralmente
richiamato.
In Via istruttoria= Si insta per la concessione dei termini per il deposito della conclusionale”
Il P.M. ha così concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 27.2.2023, Pt_1
evocava in giudizio il marito innanzi
[...] Controparte_1
l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, premettendo che:
- le parti avevano contratto matrimonio con rito concordatario celebrato in Venezia e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torino (TO) Atto n.00352
Uff.l Parte 2 Serie B anno 2013 (cfr. doc. 1: atto integrale di matrimonio);
Per_
- dal matrimonio erano nate due figlie: nata a [...] il [...] e nata a Per_2
Moncalieri il 02.06.2014;
- successivamente, a seguito di intervenuti dissapori i coniugi si separavano con ricorso consensuale ante il Tribunale di Torino del 13.05.2019 con omologazione con decreto
7833/2019 del 19.05.2019 (cfr. Doc. 2 allegato) al ricorso introduttivo;
- da allora la separazione durava ininterrotta.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo (effettuata il 17.4.2023 a mezzo PEC) e dell'ordinanza presidenziale
(avvenuta il 12.2.2024 ai sensi dell'art. 143 c.p.c.).
Tanto premesso, si osserva che è fondata e va quindi accolta la domanda di divorzio, in quanto dalle complessive risultanze di causa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni da ultimo 6 maggio 2015 n. 55). In particolare, deve osservarsi che:
pagina 3 di 7 a) i coniugi, nel procedimento per la separazione consensuale comparivano dinanzi al
Presidente del Tribunale di Torino in data 13.5.2019, venivano autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto n. 7833
del 19.5.2019 (cfr. doc. 2);
b) risulta altresì il protrarsi ininterrotto della separazione per il termine di legge dalla separazione (autorizzazione a vivere separati del 13.5.2019– cfr. doc. 2) fino al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuto il 27.2.2023), non essendo stata peraltro eccepita alcuna interruzione (ai sensi dell'art. 3 legge cit.) ed essendo il convenuto rimasto contumace nonostante la ritualità della notifica degli atti in suo favore;
c) in base ad una valutazione globale di tutte le circostanze innanzi indicate nonché alla luce della chiara manifestazione - da parte della ricorrente - dell'intenzione di non volersi riconciliare, e da parte del resistente, rimasto contumace, del più totale disinteresse ad una riconciliazione, si può infine ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Devono essere eseguite le formalità previste dalla legge.
II. Con provvedimento presidenziale del 16.11.2023 è stata confermato l'affido condiviso delle figlie ai genitori con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del calendario di incontri con il padre. Nel corso del giudizio la ricorrente non ha allegato e nemmeno sono emerse circostanze che possano indurre a ritenere che l'assetto sopra indicato possa risultare di pregiudizio per le minori;
pertanto, anche in questa sede va confermato quanto disposto sul punto, peraltro anche in sede di separazione, dovendosi ritenere congruo e rispondente al miglior interesse della prole quanto stabilito con ordinanza presidenziale citata.
III. Alla madre collocataria prevalente dei minori va assegnata la casa coniugale, nella quale la stessa è rimasta a vivere con le figlie minori, come da sua richiesta.
IV. Per quanto concerne l'aspetto economico, con ordinanza presidenziale del
16.11.2023 è stato posto a carico del padre un contributo al mantenimento di € 300,00
pagina 4 di 7 complessive (ossia € 150,00 cadauna); in quella sede era emerso che la ricorrente lavorava come dipendente con uno stipendio mensile di circa euro 1400,00 (cfr. doc. 8) e viveva, con le figlie, in casa condotta in locazione pagando un canone mensile di euro
600,00 (cfr. doc. 5) mentre il convenuto risultava essere piccolo imprenditore (cfr. doc.
10 di parte ricorrente).
La madre, come richiesto, ha allegato documentazione attestante la percezione di un reddito imponibile per il 2021 pari ad € 14.482,26, per il 2022 ad € 17.616,33 per il 2023
pari ad € 18.028,15 (cfr. docc. Q, R, S) e la percezione di una retribuzione mensile di circa € 1.300,00/1.400,00 (cfr. all. U). La ricorrente ha quindi chiesto che il contributo al mantenimento venga aumentato fino alla somma complessiva di € 100,00 in quanto, pur non essendo il suo reddito variato, erano aumentate le esigenze delle figlie e il padre continuava a non versare le somme da lui dovute specie relative alle spese extra.
La richiesta della ricorrente non può tuttavia essere accolta, dal momento che la madre può agire per ottenere il pagamento del contributo al mantenimento, ma soprattutto perché nessun elemento è stato nemmeno allegato dalla ricorrente, né è altrimenti emerso, che il contributo stabilito in sede presidenziale non risulti più congruo in relazione alla capacità contributiva dei genitori.
Pertanto, tenuto conto di tutti gli elementi sopra evidenziati, della capacità patrimoniale e reddituale dei genitori, della loro capacità professionale anche pregressa, oltre che della valenza economica degli oneri di cura e accudimento delle figlie (gravanti in misura maggiore sulla madre), il Collegio ritiene congruo confermare a carico del padre il contribuito al mantenimento delle figlie nella somma complessiva di € 300,00 (ossia €
150,00 cadauna). I genitori contribuiranno inoltre che nella misura del 50% alle spese extra assegno, facendo riferimento al Protocollo siglato tra Magistrati ed Avvocati del
Tribunale di Ivrea in data 24.6.2016.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio (caratterizzato dalla non opposizione del convenuto, che è rimasto contumace), e delle domande formulate dalla ricorrente sul vincolo e quindi sull'affidamento e mantenimento delle figlie (delle quali pagina 5 di 7 è stata solo parzialmente accolta quella sul quantum) non è configurabile in capo ad alcuna delle parti una soccombenza tale da giustificare una condanna ex art. 91 c.p.c.
alla refusione delle spese processuali, spese che vanno dunque compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M. (reso in data 18.12.2024), così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra
e in Venezia il 14 settembre 2013 Parte_1 Controparte_1
e annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del detto Comune il 17.9.2013 al n.
125;
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di
Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38;
Per_
2. dispone l'affidamento delle figlie minori e in forma condivisa ad Per_2
entrambi i genitori, con residenza abituale e principale presso la madre;
il padre potrà vederle e tenerle con sé secondo accordi presi direttamente fra i genitori nel rispetto anche dei loro impegni lavorativi e, in difetto di accordo, a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, orario uscita scuola, alla domenica sera con rientro entro le ore 21 quando il padre provvederà ad accompagnarle direttamente presso l'abitazione materna, ed un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il mercoledi)
dall'orario di uscita dalla scuola, al mattino successivo;
ad anni alterni dal 25 al 30
dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni;
due settimane durante l'estate in periodo da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
in ogni altra occasione concordata fra i genitori.
3. Dispone l'assegnazione della casa familiare alla madre collocataria delle figlie minori.
pagina 6 di 7 4. Dispone che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, per il mantenimento delle figlie la complessiva somma di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per cadauna) oltre ISTAT e il 50% spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Ivrea sottoscritto il 24.6.2016.
5. Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 maggio 2025
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti
e dei minori. (art. 52 codice privacy)
pagina 7 di 7