Sentenza 30 novembre 2006
Massime • 1
Ai sensi degli artt. 18 e 19 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. codice della privacy) - secondo cui il trattamento da parte di un soggetto pubblico di dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, mentre il trattamento riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente - commette illecito disciplinare il notaio, libero professionista esercente una funzione pubblica, il quale non ottempera alla richiesta del Consiglio notarile distrettuale, organismo di natura anch'esso pubblica, di trasmettere copia delle fatture attinenti agli atti repertoriati, trattandosi della comunicazione di dati tra soggetti pubblici stabilita dall'art. 26 dei principi di deontologia professionale dei notai emanti dal C.N.N. in data 24.02.1994 in virtù di autonoma potestà regolamentare attribuita a tale Consiglio dall'art. 16 della legge 27.06.1991 n. 220. (Nella specie la S.C. ha confermato la sanzione disciplinare a carico di un notaio per tale rifiuto, ravvisandovi una condotta volta a sottrarsi ai controlli dell'organo di vigilanza ed idonea a ledere l'interesse tutelato dall'art. 147 L.N.).
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- 2. Consiglio notarile deve vigilare, macchè privacy (Cass. 3802/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 settembre 2020
Gli atti generali adottati del locale Consiglio notarile di monitoraggio, d'informazione e di acquisizione di documenti non costituiscono atti del procedimento disciplinare; nè gli atti generali di informazione e di acquisizione documentale adottati dal Consiglio notarile possono essere automaticamente qualificati come atti di inizio del procedimento disciplinare, avendo altra e diversa finalità. La legittima acquisizione di dati e informazioni, in tesi suscettibili di dare luogo ad azione disciplinare, non si pone di per sè come atto di inizio del procedimento disciplinare, avendo quest'ultimo inizio solo dal momento viene acquisita la notizia di rilievo disciplinare. Del resto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/11/2006, n. 25504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25504 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE OM NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'Avvocato Panuccio Alberto, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DEI DISTRETTI RIUNITI DI REGGIO CALABRIA E LOCRI in persona del Presidente p.t. Notaio Dott. Costantino Nieddu Del Rio, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BARBERINI 52, presso lo studio dell'Avvocato Puri Paolo, che lo difende unitamente all'Avvocato Sarra Fabio, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO CASSA;
PROCURATORE GENERALE PRESSOTRIB. REGGIO CALABRIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 5/05 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile emessa l'8/7/2005, depositata il 22/07/05 R.G. 131/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/11/06 dal Consigliere Dott. VARRONE Michele;
udito l'Avvocato Panuccio Giuseppe (per delega Avv. Panuccio Alberto);
udito l'Avvocato Sarra Fabio;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha chiesto si rigetti il ricorso con la procedura di legge.
OSSERVA
La Corte, visti gli atti;
considerato che il Notaio NT DE OM ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria 22/7/05 la quale ha confermato il provvedimento disciplinare della censura adottato, nei suoi confronti, dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Reggio Calabria e Locri in data 1/2/05;
rilevato che la sanzione disciplinare è stata conseguenza del rifiuto del Notaio di ottemperare alla delibera consiliare del 24/2/06 con la quale il Consiglio Notarile citato aveva istituito, a partire dal 1/4/04, il monitoraggio delle fatture emesse dai Notai del distretto, mediante l'invio, per ogni trimestre solare, delle copie delle fatture emesse nel trimestre solare precedente con l'indicazione, per ciascuna fattura, del numero o dei numeri del repertorio e della data dell'atto o degli atti cui si riferisce, nonché distintamente dei corrispettivi o dei valori ai fini del calcolo repertoriale;
rifiuto, a seguito del quale è stato contestato al Notaio il comportamento omissivo di non avere consegnato al Consiglio Notarile, nel primo termine prescritto del 31 agosto 2004 le fatture richieste (relative al trimestre aprile-maggio-giugno), così impedendo al Consiglio Notarile stesso di effettuare i suoi compiti istituzionali di vigilanza, ai sensi dell'art. 93 Legge Notarile, e gli opportuni controlli sul rispetto della tariffa per gli atti da lui ricevuti;
rilevato altresì che le argomentazioni difensive del Notaio, disattese sia dal Consiglio Notarile che, in sede di impugnazione, dal Tribunale di Reggio Calabria, sono state riproposte nel ricorso de qua e sviluppate in quattro motivi di censura (che stante la stretta connessione vanno esaminati congiuntamente) con i quali il Notaio sostanzialmente lamenta che le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata sono in contrasto con la normativa comunitaria e nazionale riguardante la tutela del trattamento dei dati personali, in quanto legittimano la diffusione dei dati di tutti coloro che si avvalgano dell'attività del Notaio, esponendo quest'ultimo a pregiudizievoli conseguenze anche di natura risarcitoria;
ne' il preteso obbligo di inviare le fatture può trovare il suo fondamento giuridico nell'art. 25 del codice deontologico, lett. b), trattandosi di norma extragiuridica interna alla categoria, non suscettibile in quanto tale di assumere valenza precettiva in presenza di una normativa di contenuto opposto volto alla tutela dei dati personali, avente valore di fonte primaria nell'ambito del nostro ordinamento giuridico;
ritenuto che le censure, così sinteticamente riassunte, non sono fondate per le seguenti considerazioni, conformemente alle conclusioni del P.G.
Va premesso che l'incolpazione è stata ricondotta alla violazione dell'art. 147 L.N., la cui condotta non individuata nel suo specifico atteggiarsi va integrata dalle norme di etica professionale, e quindi dal complesso di quei principi di deontologia che sono oggettivamente enucleabili dal comune sentire in un dato momento storico, e, con riferimento all'attività notarile, anche dai "Principi di deontologia professionale dei Notai", che costituiscono regole di condotta volte a conformare il comportamento del Notaio alle norme dell'etica professionale, la cui enunciazione è istituzionalmente rimessa all'autonomia del Consiglio Nazionale del Notariato, ai sensi della L. 27 giugno 1991, n. 220 (Cass. n. 17202/02).
Tra i suddetti principi rientra anche il dovere di collaborazione del Notaio nei confronti del Consiglio Notarile di appartenenza, (punto 24 e 25, capo IV, Sez. 1) e ciò al fine di consentire al predetto organo di esercitare nel modo più efficace il potere di vigilanza e di controllo nel quadro della tutela del prestigio della categoria.
Ne consegue che il comportamento del professionista il quale, in violazione della suddetta norma deontologica, si sottrae ai controlli dell'organo preposto alla vigilanza o tenda ad eluderli o a renderli difficoltosi, costituisce condotta eticamente riprovevole in quanto indicativa di scarsa lealtà, correttezza e limpidezza di comportamento, idonea a ledere l'interesse tutelato dall'art. 147 L.N. (Cass. 15 luglio 1998, n. 6908). Sostiene il ricorrente che legittimamente ha rifiutato di fornire le richieste fatture in quanto ciò avrebbe comportato la violazione delle norme in tema di protezione dei dati personali, così esponendolo anche al rischio di azione risarcitoria. Occorre quindi esaminare il contenuto del c.d. Codice della privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 entrato in vigore pressoché integralmente l'1/1/04). Esso prevede una diversificazione del trattamento dei dati a seconda che venga effettuato da soggetti privati o da soggetti pubblici (per i quali sono dettate le "regole ulteriori" riportate negli artt. 18-22);
il livello di protezione è inoltre diversamente graduato in relazione agli specifici settori oggetto di disciplina (cfr. la seconda parte del Codice).
In particolare il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 18 prevede che "il trattamento dei dati personali, da parte di soggetti pubblici, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali"; ed il successivo art. 19 precisa che "il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari, è consentito... anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente".
Non v'è dubbio che le norme in esame trovino applicazione anche con riguardo all'attività notarile.
Come ha correttamente ritenuto la sentenza impugnata, sono certamente da ricomprendere, nel novero dei soggetti pubblici, i Consigli Notarili Distrettuali, in considerazione delle attribuzioni, della finalità ad esse sottesa di realizzare il generale pubblico interesse al corretto esercizio di una funzione di così importante rilievo pubblicistico (quale è quella notarile), e della previsione di controlli statali sulla loro attività.
Ma, parimenti, natura pubblica, in ragione delle funzioni di pubblico potere esercitate, ed agli effetti della normativa in tema di protezione dei dati personali, deve essere attribuita anche ai Notai.
La professione del Notaio, come ha sottolineato anche recentemente questa Corte (Cass. n. 10683/03) non può considerarsi semplicemente una libera e privata professione finalizzata al perseguimento di interessi di natura personale, ma costituisce anche esercizio di una funzione pubblica, connotata dalla terzietà e dall'imparzialità rispetto agli interessi dei soggetti che si rivolgono al Notaio, perché lo stesso renda un atto del suo ufficio, dall'assoluta indipendenza e da una tendenziale esclusività delle funzioni svolte, al fine di evitare che la particolare funzione del Notaio sia in qualche modo fuorviata o condizionata dall'esercizio di attività estranee che, possano, per così dire, turbare l'esercizio della pubblica funzione affidatagli.
Conclusione peraltro confortata, nella motivazione della sentenza impugnata, dalla citazione di passi dello studio n. 4901 in tema di Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato dal C.N.N. 16/05/04, ove la connotazione pubblica del servizio viene, tra l'altro, opportunamente ricavata dalla tipicità dei fini dell'attività notarile;
dalla sottoposizione dell'attività del Notaio ai principi di doverosità ed imparzialità; dal controllo pubblico che può investire anche singoli atti;
dalla predeterminazione della forma degli atti e della procedura da seguire.
Lo stesso ricorrente pur escludendo la natura pubblica dell'attività notarile ammette tuttavia (v. p. 46 ricorso) che nella stessa gravano una serie di obblighi assolutamente peculiari (segnatamente per quanto riguarda i periodi di assenza). Alla luce di tale premessa, pertanto, la richiesta del Consiglio Notarile Distrettuale, soggetto pubblico, rivolta al Notaio, libero professionista esercitante una funzione pubblica, di produrre i documenti fiscali, costituisce prerogativa dell'organo consiliare, esercitata nell'ambito dei propri poteri di vigilanza e controllo promananti dalla legge e nel pieno rispetto della disciplina del trattamento dei dati personali.
Nè sussiste alcuna violazione dell'art. 19 del Codice 2003, comma 2 che prevede, per la comunicazione dei dati fra soggetti pubblici, l'esistenza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente, in assenza della quale occorre l'autorizzazione del Garante, giacché la comunicazione dei dati al C.N.N. è stabilita dalla disposizione regolamentare contenuta nel Codice deontologico (art. 25 dei Principi di deontologia dei Notai emanati dal C.N.N. il 24/2/94). la cui rilevanza deriva dall'autonoma potestà regolamentare attribuita dalla L.N. 220 del 1991, art. 16 al Consiglio Nazionale del Notariato.
Il potere regolamentare, in materia di deontologia professionale, deriva quindi al C.N.N. dalla legge, norma di rango primario, sicché alcuna violazione del Codice n. 196 del 2003 è stata posta in essere dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Reggio Calabria e Locri, e pertanto il rifiuto del Notaio DE TOMMASO a consegnare le fatture richieste così sottraendosi ai controlli dell'organo di vigilanza, costituisce condotta eticamente riprovevole, idonea a ledere l'interesse tutelato dall'art. 147 L.N.
Resta da esaminare l'ulteriore richiesta, avanzata dal ricorrente nella memoria del 26/10/06 (sulla quale il P.G. non ha avuto ovviamente l'opportunità di interloquire) relativa all'applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249, con particolare riguardo agli artt. 26 (che riformulando la L.N. n. 89 del 1913, art. 144, prevede la sostituzione dell'avvertimento alla censura ove ricorrano circostanze attenuanti) e all'art. 30 (che sostituendo la citata L.N. n. 89 del 1913, art. 147, subordina la punibilità del Notaio solo alla violazione in modo non occasionale delle norme deontologiche). Ambedue le istanze non possono trovare ingresso. Non la prima, perché nella previsione originaria della L.N. n. 89 del 1913, art. 144 erano previste le circostanze attenuanti, che l'impugnata sentenza non ha ritenuto - con valutazione insindacabile in questa sede - di ravvisare. Non la seconda, perché dallo svolgimento della vicenda emerge che il comportamento del Notaio è stato non occasionale, ma ripetuto e pervicace.
Concludendo, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2006, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione. Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2006