CA
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4774 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2614/2021 R.G., vertente
TRA
(già e e con sede in Napoli, Parte_1 Pt_2 Parte_3 CP_1 Parte_1
alla Riviera di Chiaia n. 287, partita iva e codice fiscale , in persona del P.IVA_1
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi d'Acunto (C.F.
), presso il cui studio in Napoli, alla via. Mergellina n. 32, C.F._1
elettivamente domicilia, in forza di procura allegata all'atto di citazione di primo grado;
Appellante
E
, con sede in , Piazza Salimbeni 3 - codice Controparte_2 CP_2
fiscale e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena P.IVA_2
Gruppo IVA MPS - partita IVA , aderente al Fondo Interbancario di P.IVA_3
Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
, codice Banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6, Controparte_3
elettivamente domiciliata in Nola alla via F. Napolitano n. 64, presso lo studio dell'avvocato Francesco Fiore (cod. fisc. ) dal quale è CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa per mandato in atti;
Appellata
E
codice fiscale e numero iscrizione Controparte_4
Reg. Imprese di RO e partita IVA C.F. ), società soggetta ad attività di P.IVA_4
direzione e coordinamento della Società con sede Controparte_5
legale in RO, al Viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del Presidente Dott. CP_6
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti registrata il 26/10/07
[...]
racc. 32937 rep. 151152 per Notar di RO, dall'Avv. Aldo CORVINO, Persona_1
C.F. , del Foro di Napoli presso il cui studio in Napoli alla CodiceFiscale_3
Via R. Bracco, 45 elett.te domicilia;
Appellata
E
con sede legale e direzione generale in Milano in Piazza Gae Controparte_7
Aulenti n. 3 – Tower A, cap. soc. € 19.654.856.199,43, codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione al registro delle imprese di RO , in persona del P.IVA_5
legale rapp.te pro tempore Dott. , capogruppo del gruppo Controparte_8 CP_9
iscritto all'albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1, aderente al fondo
[...]
interbancario di tutela depositi e prestiti, anche quale società incorporante
[...]
, , CP_10 Controparte_11 Controparte_12
, Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
, il tutto
[...] Controparte_16
come meglio illustrato nell'atto di fusione a rogito Notaio di Torino in Persona_2
data 19.10.2010, rep. n. 19430 racc. 12674, registrato a Torino in data 19.10.2010 al n.
6755 serie 1T, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati
OR AG C.F. e CO AG C.F. C.F._4
tutti elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli C.F._5
alla Via Riviera di Chiaia n. 207, in virtù di procura generale alle liti per Notar Per_3
di Bologna del 29/10/2010 rep. N.115840- Racc. 33105;
[...] Appellata
E
con sede in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, iscritta nel Controparte_17
Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale , p. IVA P.IVA_6 P.IVA_7
iscritta nell'albo delle banche al n. 5361 e Capogruppo del gruppo bancario
[...]
, iscritta all'albo dei gruppi bancari, in persona del procuratore dott.ssa CP_17
, a tanto autorizzata in forza di atto del 14 aprile 2021, rep. 6745, Controparte_18
racc. 4737, a rogito notaio di Milano, registrato Persona_4
all'Agenzia delle Entrate di Milano il 15 aprile 2021 al n. 36535 serie 1T, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. prof. Enrico Minervini, codice fiscale presso il cui C.F._6
studio elettivamente domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 168;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 6.6.2014 la soc. , nella qualità di Parte_4 Parte_3
cessionaria del credito della soc. conveniva innanzi al Tribunale di Parte_5
Napoli, il per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare CP_19
e dichiarare la nullità e/o invalidità di alcune clausole inserite nei contratti di conto corrente n. 9253, 17577, 170821, 101094, 170851 e 7581 aperti presso l'agenzia 660 del in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle CP_19
clausole per la determinazione degli interessi passivi mediante rinvii agli usi su piazza, delle clausole che prevedono la c.m.s, delle clausole che prevedono date di decorrenza
(valute) degli interessi passivi diversi da quelli fissati per gli interessi attivi, degli addebiti a ti-tolo di interessi passivi usurari, degli addebiti di importi a titolo di spese non convenute;
2) per l'effetto condannare il al pagamento della CP_19
somma di € 9.226.222,41 come indicata nella perizia di parte o per i diversi importi che risulteranno di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché
l'importo da quantificarsi in corso di causa per i contratti di c/c 170821 e 7581 per i quali non si era potuto procedere alla quantificazione per assenza di documentazione;
3) accertare e dichiarare che le illecite condotte del avevano arrecato CP_19
grave danno e per l' effetto condannarlo a versare a titolo di risarcimento l'importo di
€ 5.000.000,00 o la diversa somma che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo chiamarsi in causa altre Banche CP_19
ed impugnando integralmente la domanda giudiziale rilevandone la nullità nonché la palese infondatezza in punto di fatto e di diritto.
Si costituivano le Banche chiamate in causa, contestando le domande come formulate e chiedendo il rigetto delle stesse con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 8228 dell'1.12.2020, pubblicata in data 2.12.2020, non notificata, resa nel giudizio registrato con il n. 16726/2014 di R.G., il Tribunale di Napoli, così decideva: 1) rigetta le domande;
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore delle controparti, delle spese di lite che liquida in complessive € 5.830,00 oltre accessori.
Con atto notificato in data 3.6.2021 la soc. (già e e Pt_1 Pt_2 Parte_3 CP_1
proponeva appello a detta sentenza e chiedeva, in accoglimento dei motivi di
[...]
gravame: “-riformare la sentenza appellata;
-accogliere tutte le domande di nullità o di invalidità di alcune clausole dei contratti di conto corrente e di apertura di credito;
- condannare le banche appellate al pagamento della somma di € 9.226.222,41, oltre interessi;
-condannare le Banche al risarcimento dei danni nella misura di € 5.000.000.
OR delle spese del doppio grado”.
Costituitesi in giudizio, le appellate indicate in epigrafe chiedevano di rigettare CP_20
l'appello proposto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 8228/2021, pubblicata il 2.12.2021 dal Tribunale di Napoli, nel giudizio registrato con il n.
16726/2014 di R.G. con condanna della parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello.
In corso di giudizio, le parti non comparivano all'udienza del 25.09.2025 e, pertanto, la causa veniva rinviata, ex art 309 c.p.c., all'udienza del 02.10.2025. Anche a tale udienza immediatamente successiva le parti non comparivano, nonostante la regolarità delle comunicazioni di cancelleria. Pertanto, la causa veniva riservata immediatamente in decisione senza termini ex art 190 cpc.
In conseguenza della mancata volontaria comparizione delle parti costituite sia all'udienza del 25.09.2025, sia all'udienza successiva del 02.10.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008). Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 c.p.c., trova applicazione anche “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza”.
I summenzionati articoli si osservano anche nei giudizi di appello dinanzi alla Corte
d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/00).
Infine, è opportuno evidenziare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità. Ne deriva che l'estinzione del processo ex artt. 309 e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo.
Quanto alle spese del presente giudizio di appello, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello, ex artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc. Così deciso in Napoli, 03 ottobre 2025
Il Consigliere rel. e est. dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
IL PRESIDENTE dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
Dott. Michele Magliulo Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2614/2021 R.G., vertente
TRA
(già e e con sede in Napoli, Parte_1 Pt_2 Parte_3 CP_1 Parte_1
alla Riviera di Chiaia n. 287, partita iva e codice fiscale , in persona del P.IVA_1
legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi d'Acunto (C.F.
), presso il cui studio in Napoli, alla via. Mergellina n. 32, C.F._1
elettivamente domicilia, in forza di procura allegata all'atto di citazione di primo grado;
Appellante
E
, con sede in , Piazza Salimbeni 3 - codice Controparte_2 CP_2
fiscale e n. di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo-Siena P.IVA_2
Gruppo IVA MPS - partita IVA , aderente al Fondo Interbancario di P.IVA_3
Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
, codice Banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6, Controparte_3
elettivamente domiciliata in Nola alla via F. Napolitano n. 64, presso lo studio dell'avvocato Francesco Fiore (cod. fisc. ) dal quale è CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa per mandato in atti;
Appellata
E
codice fiscale e numero iscrizione Controparte_4
Reg. Imprese di RO e partita IVA C.F. ), società soggetta ad attività di P.IVA_4
direzione e coordinamento della Società con sede Controparte_5
legale in RO, al Viale Altiero Spinelli n. 30, in persona del Presidente Dott. CP_6
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti registrata il 26/10/07
[...]
racc. 32937 rep. 151152 per Notar di RO, dall'Avv. Aldo CORVINO, Persona_1
C.F. , del Foro di Napoli presso il cui studio in Napoli alla CodiceFiscale_3
Via R. Bracco, 45 elett.te domicilia;
Appellata
E
con sede legale e direzione generale in Milano in Piazza Gae Controparte_7
Aulenti n. 3 – Tower A, cap. soc. € 19.654.856.199,43, codice fiscale, partita IVA e numero iscrizione al registro delle imprese di RO , in persona del P.IVA_5
legale rapp.te pro tempore Dott. , capogruppo del gruppo Controparte_8 CP_9
iscritto all'albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1, aderente al fondo
[...]
interbancario di tutela depositi e prestiti, anche quale società incorporante
[...]
, , CP_10 Controparte_11 Controparte_12
, Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
, il tutto
[...] Controparte_16
come meglio illustrato nell'atto di fusione a rogito Notaio di Torino in Persona_2
data 19.10.2010, rep. n. 19430 racc. 12674, registrato a Torino in data 19.10.2010 al n.
6755 serie 1T, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati
OR AG C.F. e CO AG C.F. C.F._4
tutti elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli C.F._5
alla Via Riviera di Chiaia n. 207, in virtù di procura generale alle liti per Notar Per_3
di Bologna del 29/10/2010 rep. N.115840- Racc. 33105;
[...] Appellata
E
con sede in Torino alla Piazza San Carlo n. 156, iscritta nel Controparte_17
Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale , p. IVA P.IVA_6 P.IVA_7
iscritta nell'albo delle banche al n. 5361 e Capogruppo del gruppo bancario
[...]
, iscritta all'albo dei gruppi bancari, in persona del procuratore dott.ssa CP_17
, a tanto autorizzata in forza di atto del 14 aprile 2021, rep. 6745, Controparte_18
racc. 4737, a rogito notaio di Milano, registrato Persona_4
all'Agenzia delle Entrate di Milano il 15 aprile 2021 al n. 36535 serie 1T, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, dall'avv. prof. Enrico Minervini, codice fiscale presso il cui C.F._6
studio elettivamente domicilia in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 168;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 6.6.2014 la soc. , nella qualità di Parte_4 Parte_3
cessionaria del credito della soc. conveniva innanzi al Tribunale di Parte_5
Napoli, il per sentire accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare CP_19
e dichiarare la nullità e/o invalidità di alcune clausole inserite nei contratti di conto corrente n. 9253, 17577, 170821, 101094, 170851 e 7581 aperti presso l'agenzia 660 del in relazione alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, delle CP_19
clausole per la determinazione degli interessi passivi mediante rinvii agli usi su piazza, delle clausole che prevedono la c.m.s, delle clausole che prevedono date di decorrenza
(valute) degli interessi passivi diversi da quelli fissati per gli interessi attivi, degli addebiti a ti-tolo di interessi passivi usurari, degli addebiti di importi a titolo di spese non convenute;
2) per l'effetto condannare il al pagamento della CP_19
somma di € 9.226.222,41 come indicata nella perizia di parte o per i diversi importi che risulteranno di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché
l'importo da quantificarsi in corso di causa per i contratti di c/c 170821 e 7581 per i quali non si era potuto procedere alla quantificazione per assenza di documentazione;
3) accertare e dichiarare che le illecite condotte del avevano arrecato CP_19
grave danno e per l' effetto condannarlo a versare a titolo di risarcimento l'importo di
€ 5.000.000,00 o la diversa somma che risulterà di giustizia oltre interessi e rivalutazione.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo chiamarsi in causa altre Banche CP_19
ed impugnando integralmente la domanda giudiziale rilevandone la nullità nonché la palese infondatezza in punto di fatto e di diritto.
Si costituivano le Banche chiamate in causa, contestando le domande come formulate e chiedendo il rigetto delle stesse con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 8228 dell'1.12.2020, pubblicata in data 2.12.2020, non notificata, resa nel giudizio registrato con il n. 16726/2014 di R.G., il Tribunale di Napoli, così decideva: 1) rigetta le domande;
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore delle controparti, delle spese di lite che liquida in complessive € 5.830,00 oltre accessori.
Con atto notificato in data 3.6.2021 la soc. (già e e Pt_1 Pt_2 Parte_3 CP_1
proponeva appello a detta sentenza e chiedeva, in accoglimento dei motivi di
[...]
gravame: “-riformare la sentenza appellata;
-accogliere tutte le domande di nullità o di invalidità di alcune clausole dei contratti di conto corrente e di apertura di credito;
- condannare le banche appellate al pagamento della somma di € 9.226.222,41, oltre interessi;
-condannare le Banche al risarcimento dei danni nella misura di € 5.000.000.
OR delle spese del doppio grado”.
Costituitesi in giudizio, le appellate indicate in epigrafe chiedevano di rigettare CP_20
l'appello proposto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 8228/2021, pubblicata il 2.12.2021 dal Tribunale di Napoli, nel giudizio registrato con il n.
16726/2014 di R.G. con condanna della parte appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello.
In corso di giudizio, le parti non comparivano all'udienza del 25.09.2025 e, pertanto, la causa veniva rinviata, ex art 309 c.p.c., all'udienza del 02.10.2025. Anche a tale udienza immediatamente successiva le parti non comparivano, nonostante la regolarità delle comunicazioni di cancelleria. Pertanto, la causa veniva riservata immediatamente in decisione senza termini ex art 190 cpc.
In conseguenza della mancata volontaria comparizione delle parti costituite sia all'udienza del 25.09.2025, sia all'udienza successiva del 02.10.2025 deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008). Tale previsione, in virtù dell'espresso richiamo ad essa operato dall'art. 309 c.p.c., trova applicazione anche “se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza”.
I summenzionati articoli si osservano anche nei giudizi di appello dinanzi alla Corte
d'Appello, in forza del rinvio fatto dall'art. 359 c.p.c. alle norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al Tribunale, non risultando incompatibili con le disposizioni contenute nel capo II del titolo III del libro II dello stesso codice (cfr., in tal senso, Cass. n. 858/00).
Infine, è opportuno evidenziare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità. Ne deriva che l'estinzione del processo ex artt. 309 e 181 c.p.c. va dichiarata con sentenza, previa cancellazione della causa dal ruolo.
Quanto alle spese del presente giudizio di appello, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello, ex artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c.;
2) Spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc. Così deciso in Napoli, 03 ottobre 2025
Il Consigliere rel. e est. dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
IL PRESIDENTE dott.ssa Aurelia D'Ambrosio